| Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 11 aprile 2019 |  
| Ordinanza di protezione  civile  per  regolare  la  cessazione  delle attivita'  di  gestione  dell'emergenza   realizzate   al   fine   di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato  il  territorio  dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 587).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        DELLA PROTEZIONE CIVILE 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130   ed,   in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi  primari  in  conseguenza  dell'evento   sismico   che   ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola  di  Ischia  il giorno 21 agosto 2017;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che  ha  interessato  il  territorio  dei  Comuni Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno  dell'Isola  di  Ischia  il giorno 21 agosto 2017, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e del 2 agosto 2018  che  hanno  rispettivamente prorogato, di ulteriori centottanta  giorni,  il  medesimo  stato  di emergenza;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n.  476  recante  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all'evento sismico che  ha  interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e  di  Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;   Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile dell'8 settembre 2017 n. 480, del 25 settembre 2017,  n.  483, del 19 gennaio 2018 n. 496, del 7 giugno 2018 n. 525 e del 5 novembre 2018 n. 554, recanti  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione civile  conseguenti  all'evento  sismico  che   ha   interessato   il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme,  di  Forio  e  di  Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»;   Ritenuto necessario adottare un'ordinanza, ai  sensi  dell'art.  26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  con  cui  regolare  la cessazione delle attivita' emergenziali poste in essere  al  fine  di fronteggiare il predetto evento sismico;   Acquisita l'intesa della Regione Campania;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
   1. Il commissario delegato, di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017,  n. 476, entro trenta  giorni  dall'adozione  della  presente  ordinanza, provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una relazione  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso  unitamente  al relativo quadro economico.   2. La relazione di  cui  al  comma  1,  unitamente  alla  correlata pertinente documentazione, e'  trasmessa,  altresi',  al  commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  per  le finalita' di cui all'art. 18, comma 1, lettera  i-bis)  del  medesimo decreto. Le attivita' di cui alla presente ordinanza  sono  espletate nei limiti delle risorse di cui al comma 4.   3. La contabilita' speciale, intestata al soggetto di cui al  comma 1, ai sensi del comma 2 dell'art.  16  dell'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile del  29  agosto  2017,  n.  476, cessa alla data di adozione del presente provvedimento.   4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui  al comma 3, le risorse finanziarie ivi giacenti  sono  trasferite  sulla contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  19  del  decreto-legge  28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre  2018,  n. 130, al fine di provvedere  alle  attivita'  relative  all'assistenza alla popolazione e portare ad esecuzione gli interventi  di  gestione dell'emergenza gia' avviati.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 11 aprile 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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