Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 11 aprile 2019 |
Ordinanza di protezione civile per regolare la cessazione delle attivita' di gestione dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 587). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, nonche' le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e del 2 agosto 2018 che hanno rispettivamente prorogato, di ulteriori centottanta giorni, il medesimo stato di emergenza; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 settembre 2017 n. 480, del 25 settembre 2017, n. 483, del 19 gennaio 2018 n. 496, del 7 giugno 2018 n. 525 e del 5 novembre 2018 n. 554, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; Ritenuto necessario adottare un'ordinanza, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui regolare la cessazione delle attivita' emergenziali poste in essere al fine di fronteggiare il predetto evento sismico; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, entro trenta giorni dall'adozione della presente ordinanza, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso unitamente al relativo quadro economico. 2. La relazione di cui al comma 1, unitamente alla correlata pertinente documentazione, e' trasmessa, altresi', al commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le finalita' di cui all'art. 18, comma 1, lettera i-bis) del medesimo decreto. Le attivita' di cui alla presente ordinanza sono espletate nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. La contabilita' speciale, intestata al soggetto di cui al comma 1, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, cessa alla data di adozione del presente provvedimento. 4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 3, le risorse finanziarie ivi giacenti sono trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di provvedere alle attivita' relative all'assistenza alla popolazione e portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell'emergenza gia' avviati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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