IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
nelle adunanze del 29-30 gennaio, 5-6 febbraio e 2-3 aprile 2019 Visti gli articoli 100, secondo e terzo comma, e 103 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attuativo del citato art. 100, terzo comma; Visti l'art. 5, comma 2, l'art. 15, comma 5, e l'art. 40, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti; Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti; Visto il vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «funzioni centrali», stipulato in data 12 febbraio 2018, in particolare l'art. 76, comma 4, lettera c), che consente di incrementare il Fondo risorse decentrate con «le risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale»; Vista la deliberazione delle sezioni riunite in sede consultiva n. 1/CONS/2018 nell'adunanza del 15 febbraio 2018; Visto il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti approvato nelle adunanze del 20/21 novembre e 18/19 dicembre 2018, del 15/16 gennaio e 5/6 febbraio 2019, in particolare l'art. 11, comma 5; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell'adunanza del 21 gennaio 2019; Ritenuto, nelle more di una completa revisione dei regolamenti di autonomia e indipendenza della Corte dei conti, di dover integrare talune previsioni normative del vigente «Regolamento di autonomia finanziaria», approvato con deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 nell'adunanza del 30 luglio 2012 ed adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, ora ridenominato «Regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'»; Vista la deliberazione n. 1/DEL/2019 adottata dalle sezioni riunite in data 13 marzo 2019; Sentito il segretario generale in data 2 aprile 2019, che ha reso noti anche gli avvisi espressi, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale amministrativo e dal consiglio di amministrazione; Vista l'istruttoria svolta dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi; Su proposta del Presidente della Corte;
Adotta le seguenti modifiche al regolamento autonomo di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti: Articolo unico
1. Il «Regolamento di autonomia finanziaria», approvato con deliberazione delle sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 nell'adunanza del 30 luglio 2012 e adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, e' ridenominato «Regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'». 2. Al predetto regolamento autonomo sono apportate le seguenti modifiche: L'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Autonomia amministrativa, contabile, organizzativa e funzionale). - 1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento. 2. L'autonomia finanziaria della Corte dei conti, prevista dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'. Si applicano, altresi', le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile, nonche' ogni altra norma ritenuta compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto. 3. In relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni: a) il sistema dei controlli sugli atti di gestione della Corte dei conti e' compiutamente disciplinato dal presente regolamento autonomo; b) i controlli in materia di contrattazione integrativa, di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono svolti esclusivamente dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 66.». Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Valorizzazione delle risorse professionali). - 1. Ferma restando la pertinente disciplina in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e le relative competenze, con particolare riguardo al vigente ordinamento professionale ed al connesso sistema di classificazione per aree funzionali e fasce retributive, il Segretariato generale della Corte dei conti provvede alla massima valorizzazione delle risorse professionali in servizio presso la Corte medesima. A tal fine, i dipendenti dotati di diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, con almeno tre anni di servizio nella pubblica amministrazione e valutazioni annuali positive nell'ultimo triennio, adeguatamente selezionati in relazione alla qualita' del servizio reso a supporto delle varie funzioni istituzionali della Corte, possono svolgere le proprie funzioni, previo superamento di apposito corso di perfezionamento con esame finale, nell'ambito delle seguenti posizioni di alta qualificazione professionale: a) "Revisore dei conti pubblici - Assistente specializzato del Giudice", per il personale assegnato alle sezioni giurisdizionali; b) "Esperto di finanza pubblica - Assistente specializzato del Magistrato di controllo", per il personale assegnato alle sezioni di controllo; c) "Ispettore di finanza pubblica - Assistente specializzato del Pubblico Ministero", per il personale assegnato alla Procura generale o alle Procure regionali; d) "Amministratore specializzato di risorse pubbliche", per il personale assegnato al segretariato generale; e) "Esperto specializzato di I.C.T.", per il personale assegnato al segretariato generale - direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. La selezione puo' avvenire anche sulla base di ulteriori parametri, quali: a) maturata esperienza pluriennale in posizioni di responsabilita' (dirigenza o preposizione); b) avvenuto conseguimento di un ulteriore diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; c) possesso di un titolo di studio post lauream di durata almeno biennale (dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; master universitario di secondo livello; diploma di perfezionamento; assegno di ricerca); d) titolarita' di specifica abilitazione professionale (avvocato; dott. commercialista - esperto contabile; revisore legale); e) conoscenza certificata della lingua inglese, francese, spagnola o tedesca; f) conoscenza certificata dei piu' diffusi strumenti di office automation. 2. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su proposta del segretario generale e previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sono disciplinati, nel rispetto delle esigenze funzionali dei vari uffici centrali e territoriali nonche' delle risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte, i criteri di selezione, formazione e attribuzione delle funzioni nelle nuove posizioni di alta qualificazione professionale di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di erogazione di uno "speciale emolumento di alta qualificazione professionale", che compete a fronte dello svolgimento delle funzioni medesime. Con decreto annualmente emanato dal Segretario generale, su proposta dei vertici istituzionali degli uffici centrali e territoriali, sentiti i dirigenti competenti, sono individuati i dipendenti intestatari delle distinte funzioni di cui al comma precedente. 3. I dipendenti della Corte dei conti e quelli della pubblica amministrazione in servizio presso la Corte medesima, su richiesta dei rispettivi vertici istituzionali, sentiti i dirigenti competenti, possono essere destinati ad attivita' di supporto tecnico-organizzativo finalizzate allo: a) smaltimento dell'arretrato relativo alle funzioni giurisdizionali, requirenti o giudicanti, alle funzioni di controllo e referto, alle attivita' di gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative; b) efficientamento dei processi contabili, ivi inclusi i giudizi di conto, delle procedure di controllo e referto, delle attivita' amministrativo-gestionali, soprattutto mediante la riduzione dei relativi tempi e costi. 4. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su proposta del Segretario generale e previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sono disciplinati, nel rispetto delle esigenze funzionali dei vari uffici centrali e territoriali nonche' delle risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte, i criteri di svolgimento e di valutazione delle attivita' di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di erogazione di una "indennita' incentivante", di importo comunque non superiore al cinquanta per cento dello "speciale emolumento" di cui al precedente comma 2, che compete a fronte dello svolgimento delle attivita' medesime. Con decreto annualmente emanato dal Segretario generale, su proposta dei vertici istituzionali degli uffici centrali e territoriali, sentititi i dirigenti competenti, sono individuati i dipendenti destinatari delle distinte attivita' di cui al comma precedente. 5. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, in via del tutto eccezionale, sono valutati ai fini della selezione di cui al comma 1 anche i dipendenti della terza area funzionale in possesso di laurea triennale di primo livello ovvero del diploma di maturita', con almeno venticinque anni di servizio nella pubblica amministrazione e valutazioni annuali positive nell'ultimo decennio. 6. Con decreto del Presidente della Corte, su proposta del Segretario generale, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sono determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dalla Corte dei conti. La misura dei compensi e' aggiornata, ogni biennio, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, e puo' prevedere integrazioni aggiuntive, fino al cinquanta per cento, correlate ad un maggiore impegno delle commissioni medesime, da assicurare con un numero minimo di riunioni mensili, al fine di favorire la piu' sollecita definizione delle operazioni concorsuali e del relativo reclutamento.». L'art. 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 66 (Collegio dei revisori dei conti e controllo preventivo di regolarita' amministrativo-contabile sugli atti gestionali della Corte dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' formato da due magistrati contabili, di cui uno anche a riposo, fra i quali e' scelto il presidente, e da un professore ordinario di diritto pubblico o discipline analoghe. Il Collegio e' nominato dal Presidente della Corte, su proposta del segretario generale previo parere favorevole del Consiglio di presidenza, con un mandato triennale, rinnovabile una sola volta. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo. 2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni: a) effettua il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal magistrato addetto al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 54, commi 4 e 6, del presente regolamento; b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della gestione finanziaria; c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi; d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo della Corte ad esso sottoposta dal Presidente o dal segretario generale. 3. Il controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti e' svolto da un magistrato addetto, nominato dal Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente e sentito il Segretario generale.». L'art. 68 e' sostituito dal seguente: «Art. 68 (Norma di rinvio per il sistema dei controlli). - 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento autonomo si applicano agli atti di gestione della Corte dei conti le disposizioni di cui ai Titoli I, II e III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, compatibilmente con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto.».
Roma, 8 aprile 2019
Il presidente: Buscema |