IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
     nelle adunanze del 29-30 gennaio, 5-6 febbraio e 2-3 aprile 2019   Visti gli  articoli  100,  secondo  e  terzo  comma,  e  103  della Costituzione;   Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 5), della legge 23  ottobre 1992, n. 421;   Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  attuativo  del citato art. 100, terzo comma;   Visti l'art. 5, comma 2, l'art. 15, comma 5, e l'art. 40, comma  1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti;   Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;   Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti;   Visto  il  vigente   regolamento   per   l'organizzazione   ed   il funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei conti;   Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo al personale del comparto «funzioni centrali», stipulato in  data  12 febbraio 2018, in particolare l'art. 76, comma  4,  lettera  c),  che consente di incrementare il Fondo risorse decentrate con «le  risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore  del personale»;   Vista la deliberazione delle sezioni riunite in sede consultiva  n. 1/CONS/2018 nell'adunanza del 15 febbraio 2018;   Visto il nuovo regolamento per il funzionamento  del  Consiglio  di presidenza della Corte dei conti approvato nelle adunanze  del  20/21 novembre e 18/19 dicembre 2018, del  15/16  gennaio  e  5/6  febbraio 2019, in particolare l'art. 11, comma 5;   Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede  di  controllo n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell'adunanza del 21 gennaio 2019;   Ritenuto, nelle more di una completa revisione dei  regolamenti  di autonomia e indipendenza della Corte dei conti,  di  dover  integrare talune previsioni normative del  vigente  «Regolamento  di  autonomia finanziaria», approvato con deliberazione delle  Sezioni  riunite  in sede deliberante n. 1/DEL/2012 nell'adunanza del 30  luglio  2012  ed adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza  n.  136 nell'adunanza del 2/3 ottobre  2012,  ora  ridenominato  «Regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'»;   Vista la deliberazione n. 1/DEL/2019 adottata dalle sezioni riunite in data 13 marzo 2019;   Sentito il segretario generale in data 2 aprile 2019, che  ha  reso noti anche gli avvisi espressi, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative del  personale  amministrativo  e  dal consiglio di amministrazione;   Vista l'istruttoria svolta dalla Commissione per il  regolamento  e gli atti normativi;   Su proposta del Presidente della Corte; 
                                Adotta             le seguenti modifiche al regolamento autonomo       di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti:                            Articolo unico 
   1.  Il  «Regolamento  di  autonomia  finanziaria»,  approvato   con deliberazione delle sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 nell'adunanza del 30 luglio 2012 e  adottato  con  deliberazione  del Consiglio di presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, e' ridenominato   «Regolamento    autonomo    di    amministrazione    e contabilita'».   2. Al predetto regolamento  autonomo  sono  apportate  le  seguenti modifiche:     L'art. 2 e' sostituito dal seguente:       «Art. 2 (Autonomia amministrativa, contabile,  organizzativa  e funzionale). - 1. La Corte  dei  conti  provvede  autonomamente  alla gestione delle risorse necessarie ai  propri  fini  istituzionali  in base alle norme del presente regolamento.       2. L'autonomia finanziaria  della  Corte  dei  conti,  prevista dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  si  esercita,  nel rispetto dei principi di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  di coordinamento   della   finanza   pubblica   e   di   programmazione, ottimizzazione, efficienza  e  trasparenza  nell'uso  delle  risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento autonomo di  amministrazione  e  contabilita'.  Si  applicano,  altresi',   le disposizioni recate da norme di  legge  espressamente  riferite  alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale  ovvero  alla Magistratura contabile, nonche' ogni altra norma ritenuta compatibile con  la  sfera  di  autonomia   e   indipendenza   costituzionalmente riconosciuta all'Istituto.       3. In relazione a quanto disposto dall'art.  2,  comma  4,  del decreto  legislativo  30  giugno   2011,   n.   123,   e   successive modificazioni e integrazioni:         a) il sistema dei controlli  sugli  atti  di  gestione  della Corte  dei  conti  e'   compiutamente   disciplinato   dal   presente regolamento autonomo;         b) i controlli in materia di contrattazione  integrativa,  di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165, sono svolti esclusivamente dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 66.».     Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:       «Art. 2-bis (Valorizzazione delle risorse professionali). -  1. Ferma restando la pertinente disciplina in materia di  contrattazione collettiva  nazionale  di  lavoro  e  le  relative  competenze,   con particolare riguardo  al  vigente  ordinamento  professionale  ed  al connesso sistema di  classificazione  per  aree  funzionali  e  fasce retributive, il Segretariato generale della Corte dei conti  provvede alla massima valorizzazione delle risorse professionali  in  servizio presso la Corte medesima. A tal fine, i dipendenti dotati di  diploma di  laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  specialistica   o   laurea magistrale,  con  almeno  tre  anni  di   servizio   nella   pubblica amministrazione e valutazioni annuali positive nell'ultimo  triennio, adeguatamente selezionati in relazione  alla  qualita'  del  servizio reso a supporto  delle  varie  funzioni  istituzionali  della  Corte, possono svolgere le proprie funzioni, previo superamento di  apposito corso di perfezionamento con esame finale, nell'ambito delle seguenti posizioni di alta qualificazione professionale:         a) "Revisore dei conti pubblici  -  Assistente  specializzato del   Giudice",   per   il   personale   assegnato    alle    sezioni giurisdizionali;         b) "Esperto di finanza pubblica  -  Assistente  specializzato del Magistrato di controllo", per il personale assegnato alle sezioni di controllo;         c) "Ispettore di finanza pubblica - Assistente  specializzato del Pubblico Ministero", per  il  personale  assegnato  alla  Procura generale o alle Procure regionali;         d) "Amministratore specializzato di risorse  pubbliche",  per il personale assegnato al segretariato generale;         e)  "Esperto  specializzato  di  I.C.T.",  per  il  personale assegnato al segretariato generale - direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.       La selezione  puo'  avvenire  anche  sulla  base  di  ulteriori parametri, quali: a) maturata esperienza pluriennale in posizioni  di responsabilita' (dirigenza o preposizione); b) avvenuto conseguimento di un ulteriore diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; c) possesso di un titolo di studio  post  lauream  di  durata  almeno biennale (dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  master universitario di secondo livello; diploma di perfezionamento; assegno di ricerca); d) titolarita' di specifica  abilitazione  professionale (avvocato;  dott.  commercialista  -  esperto   contabile;   revisore legale); e) conoscenza certificata della  lingua  inglese,  francese, spagnola o  tedesca;  f)  conoscenza  certificata  dei  piu'  diffusi strumenti di office automation.       2. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su  proposta del segretario generale e previo parere favorevole del  Collegio  dei revisori dei conti, sono disciplinati, nel  rispetto  delle  esigenze funzionali dei vari uffici  centrali  e  territoriali  nonche'  delle risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte, i criteri di selezione, formazione e  attribuzione  delle  funzioni  nelle  nuove  posizioni   di   alta qualificazione professionale di cui al comma precedente,  nonche'  le modalita'  di  erogazione  di  uno  "speciale  emolumento   di   alta qualificazione professionale", che compete a fronte dello svolgimento delle  funzioni  medesime.  Con  decreto  annualmente   emanato   dal Segretario generale, su  proposta  dei  vertici  istituzionali  degli uffici centrali e territoriali, sentiti i dirigenti competenti,  sono individuati i dipendenti intestatari delle distinte funzioni  di  cui al comma precedente.       3. I dipendenti della Corte dei conti e quelli  della  pubblica amministrazione in servizio presso la Corte  medesima,  su  richiesta dei rispettivi vertici istituzionali, sentiti i dirigenti competenti, possono    essere    destinati    ad    attivita'     di     supporto tecnico-organizzativo finalizzate allo:         a)  smaltimento   dell'arretrato   relativo   alle   funzioni giurisdizionali, requirenti o giudicanti, alle funzioni di  controllo e  referto,  alle  attivita'  di  gestione   delle   risorse   umane, finanziarie, strumentali ed organizzative;         b) efficientamento dei  processi  contabili,  ivi  inclusi  i giudizi di conto, delle  procedure  di  controllo  e  referto,  delle attivita'   amministrativo-gestionali,   soprattutto   mediante    la riduzione dei relativi tempi e costi.       4. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su  proposta del Segretario generale e previo parere favorevole del  Collegio  dei revisori dei conti, sono disciplinati, nel  rispetto  delle  esigenze funzionali dei vari uffici  centrali  e  territoriali  nonche'  delle risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte, i  criteri  di  svolgimento  e  di valutazione delle attivita' di cui al comma  precedente,  nonche'  le modalita' di erogazione di una "indennita' incentivante", di  importo comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  dello  "speciale emolumento" di cui al precedente comma 2, che compete a fronte  dello svolgimento delle attivita' medesime. Con decreto annualmente emanato dal Segretario generale, su proposta dei vertici istituzionali  degli uffici centrali e territoriali,  sentititi  i  dirigenti  competenti, sono individuati i dipendenti destinatari delle distinte attivita' di cui al comma precedente.       5. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate  dal presente articolo, in via del tutto  eccezionale,  sono  valutati  ai fini della selezione di cui al comma 1 anche i dipendenti della terza area funzionale in possesso di  laurea  triennale  di  primo  livello ovvero del diploma di  maturita',  con  almeno  venticinque  anni  di servizio  nella  pubblica  amministrazione  e   valutazioni   annuali positive nell'ultimo decennio.       6. Con decreto del Presidente  della  Corte,  su  proposta  del Segretario  generale,  previo  parere  favorevole  del  Collegio  dei revisori dei conti, sono determinati i compensi da  corrispondere  al presidente,  ai  componenti  ed  al  segretario   delle   commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dalla Corte dei  conti.  La  misura dei  compensi  e'  aggiornata,  ogni  biennio,  in   relazione   alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, e puo' prevedere integrazioni aggiuntive, fino al cinquanta per  cento, correlate ad un  maggiore  impegno  delle  commissioni  medesime,  da assicurare con un numero minimo  di  riunioni  mensili,  al  fine  di favorire la piu' sollecita definizione delle operazioni concorsuali e del relativo reclutamento.».     L'art. 66 e' sostituito dal seguente:       «Art.  66  (Collegio  dei  revisori  dei  conti   e   controllo preventivo  di  regolarita'   amministrativo-contabile   sugli   atti gestionali della Corte dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori  dei conti e' formato da due magistrati contabili,  di  cui  uno  anche  a riposo, fra i quali e' scelto  il  presidente,  e  da  un  professore ordinario di diritto pubblico o discipline analoghe. Il  Collegio  e' nominato dal Presidente  della  Corte,  su  proposta  del  segretario generale previo parere favorevole del Consiglio di presidenza, con un mandato triennale, rinnovabile una sola volta.  Al  fine  di  evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria  della  gestione amministrativa,  il  Collegio  in  scadenza  resta  in  carica   fino all'insediamento del successivo.       2. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  le  seguenti funzioni:         a)  effettua   il   controllo   successivo   di   regolarita' amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati  forniti  dal  magistrato addetto al  controllo  preventivo  di  regolarita'  amministrativa  e contabile sugli  atti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 54, commi 4 e  6,  del presente regolamento;         b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo  e  sul conto consuntivo,  con  particolare  riguardo  alla  concordanza  dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della gestione finanziaria;         c)  esprime  parere  sulle  variazioni  di  bilancio  e   sui prelevamenti dai fondi;         d) esprime parere su  ogni  altra  questione  attinente  alla gestione del bilancio autonomo della Corte  ad  esso  sottoposta  dal Presidente o dal segretario generale.       3. Il controllo  preventivo  di  regolarita'  amministrativa  e contabile sugli atti e' svolto da un magistrato addetto, nominato dal Consiglio di presidenza, su proposta  del  Presidente  e  sentito  il Segretario generale.».     L'art. 68 e' sostituito dal seguente:       «Art. 68 (Norma di rinvio per il sistema dei controlli).  -  1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento autonomo si applicano agli atti di gestione della Corte dei conti  le disposizioni di cui ai Titoli I, II e III del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, compatibilmente con  la  sfera  di  autonomia  e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto.». 
     Roma, 8 aprile 2019 
                                                Il presidente: Buscema     |