| Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 9 aprile 2019 |  
| Riconoscimento dell'idoneita' al centro «CBC (Europe)  S.r.l.  Centro di Saggio» ad effettuare prove ufficiali di campo,  finalizzate  alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari;   Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto decreto legislativo n. 194/95;   Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo n. 194/95;   Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla registrazione dei prodotti fitosanitari;   Vista l'istanza presentata in data 30 luglio 2018 dal  centro  «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio», con  sede  legale  in  via  Ettore Majorana n. 2 - 20834 Nova Milanese (MB);   Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata in data 23 febbraio 2019 presso il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento  di  organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105 del 27 febbraio 2013»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  30 luglio 2018, a fronte di apposita documentazione presentata; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il centro «CBC (Europe)  S.r.l.  Centro  di  Saggio»,  con  sede legale in via Ettore Majorana n. 2 - 20834  Nova  Milanese  (MB),  e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di  campo  con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:     efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);     dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);     incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);     fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);     osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili (di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n. 194/95).   Altre prove:     efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;     efficacia dei fitoregolatori;     persistenza dei diserbanti  nel  terreno  e  loro  effetto  sulle colture in successione (Carry-over);     effetto della deriva  dei  prodotti  fitosanitari  sulle  colture adiacenti.   Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':     aree acquatiche;     aree non agricole;     colture arboree;     colture erbacee;     colture forestali;     colture medicinali ed aromatiche;     colture ornamentali;     colture orticole;     concia sementi;     conservazione post-raccolta;     diserbo;     entomologia;     nematologia;     patologia vegetale.     |  
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   1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo n. 194/95.   2. Il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di  Saggio»  e'  tenuto  a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa  delle  tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche'  la  loro  localizzazione territoriale.   3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal presente decreto.     |  
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   1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  24  dalla  data  di ispezione effettuata in data 23 febbraio 2019.   2. Il centro  «CBC  (Europe)  S.r.l.  Centro  di  Saggio»,  qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al  presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza,  almeno  sei  mesi  prima della data  di  scadenza,  corredata  dalla  relativa  documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.   Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 9 aprile 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
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