| Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kyntheum»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 579/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente   adottati   dal   Consiglio    di    amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n. 245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a carico del servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana  del farmaco 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004  e successive modificazioni;   Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del  3  luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio  2006,  concernente  «Elenco  dei  medicinali  di  classe   a) rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista  la  determinazione  Agenzia  italiana  del  farmaco  del  27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione n. 1708/2017 del 5 ottobre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del 25/10/2017, relativa alla  classificazione  del  medicinale  KYNTHEUM (brodalumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189  di  medicinali   per   uso   umano   approvati   con   procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 9 ottobre 2017 con la quale  la societa'  LEO  Pharma  A/S  ha  chiesto  la  riclassificazione  delle confezioni con AIC n. 045484019/E;   Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 17  gennaio  2018  e  11  giugno 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 18 febbraio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio di amministrazione dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  adottata  su proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale Kyntheum (brodalumab) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:   Indicazioni terapeutiche oggetto della  negoziazione:  Kyntheum  e' indicato per il trattamento della psoriasi  a  placche  di  grado  da moderato  a  severo  in  adulti  che  sono  candidati  alla   terapia sistemica.   Confezione:     210 mg soluzione iniettabile in siringa  preriempita  2  siringhe preriempite monouso - A.I.C. n. 045484019/E (in base 10);   Classe di rimborsabilita': H;   Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1.163,43   Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.920,12   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.   Scheda di prescrizione cartacea.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale: Kyntheum (brodalumab) e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti- dermatologo (RRL).     |  
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   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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