| Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 |  
| Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare  impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure  volte alla semplificazione del quadro normativo e  amministrativo  connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,  la  disciplina dei contratti pubblici;   Considerata l'urgente necessita' di operare in termini di  maggiore semplificazione ed  accelerazione  per  l'affidamento  dei  contratti pubblici,  garantendo,  al  contempo,  i   necessari   parametri   di imparzialita'  e  trasparenza  nello   svolgimento   delle   relative procedure;   Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di semplificare le procedure di approvazione dei  progetti  al  fine  di pervenire al celere  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;   Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  far  fronte  ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei  contratti pubblici  e  le  disposizioni  normative  in  tema   di   fallimento, concordato preventivo,  amministrazione  controllata  e  liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire  adeguata tutela  alle  attivita'  imprenditoriali  in  momentanea  sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni in materia di semplificazione  e  accelerazione  per  la realizzazione di interventi edilizi  in  zone  sismiche,  nell'ottica dello   snellimento   dei   relativi   iter   tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita';   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni  volte  a  stabilire  percorsi  di  accelerazione  e  di semplificazione procedurale per la realizzazione o  il  completamento di interventi infrastrutturali  ritenuti  prioritari,  prevedendo  la nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei  per l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa  in sicurezza della  rete  viaria  siciliana,  prevedendo  la  nomina  di apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla programmazione, alla progettazione  e  all'affidamento  dei  relativi interventi;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni per la realizzazione di interventi  infrastrutturali  di immediata  cantierabilita'  da  praticarsi  presso   i   comuni   con popolazione fino a 3.500 abitanti;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni  per  il  completamento  del   collegamento   viario   a scorrimento    veloce,     conosciuto     come     Strada     Statale «Lioni-Grottaminarda»;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  semplificare  e velocizzare  i  procedimenti   sottesi   alla   realizzazione   degli interventi edilizi di rigenerazione del  tessuto  edificatorio  nelle aree urbane  per  consentire  l'urgente  ripresa  dell'attivita'  del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;   Considerata la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la  ricostruzione  degli  immobili,  l'assistenza  alla popolazione e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  della provincia di Catania e nei territori dei comuni  della  provincia  di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;   Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire l'accelerazione  del  processo   di   ricostruzione   nelle   regioni dell'Italia  centrale,  gravemente  colpite  dagli   eventi   sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;   Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a  tutela  della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;   Ritenuto necessario costituire uno  specifico  sistema  di  allarme pubblico nazionale, volto  alla  tutela  della  vita  umana,  tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti  interessati  da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;   Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i Ministri dello sviluppo  economico,  dell'interno,  della  giustizia, dell'economia e delle finanze, per i beni e le  attivita'  culturali, per la pubblica amministrazione e  per  gli  affari  regionali  e  le autonomie; 
                               E m a n a 
                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
              Modifiche al codice dei contratti pubblici 
   1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 23:       1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del  Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  di  concerto   con   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo"  sono  sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,";       2) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "3-bis.  I contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ad esclusione  degli  interventi  di  manutenzione   straordinaria   che prevedono il rinnovo o la sostituzione  di  parti  strutturali  delle opere o di impianti, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste, dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  del progetto esecutivo.";       3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Il  progetto  di fattibilita' tecnica ed  economica  individua,  tra  piu'  soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici  per  la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e prestazioni da fornire. Per i  lavori  pubblici  di  importo  pari  o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche  ai  fini  della programmazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   nonche'   per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito   pubblico   di   cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3.  Resta ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di  richiedere   la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore  alla  soglia  di  cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico  ed  economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione delle  caratteristiche   dimensionali,   volumetriche,   tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le  relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve   consentire,   ove   necessario,   l'avvio   della    procedura espropriativa.";       4) al comma 6, le parole  "di  studi  preliminari  sull'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita' ambientale e paesaggistica" e le parole "le esigenze di compensazioni e di  mitigazione  dell'impatto  ambientale"  sono  sostituite  dalle seguenti  "la  descrizione  delle  misure  di  compensazioni   e   di mitigazione dell'impatto ambientale";       5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:         "11-bis. Tra  le  spese  tecniche  da  prevedere  nel  quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere strumentale  sostenute  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in relazione all'intervento.         11-ter.   Le   spese   strumentali,   incluse   quelle    per sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla  stesura  del Piano  generale  degli  interventi  del  sistema   accentrato   delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111 sono a carico delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";     b) all'articolo 24:       1) al comma 2, le  parole  "Con  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC," sono  sostituite  dalle  seguenti  "Con   il   regolamento   di   cui all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.";       2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di lavori pubblici" sono soppresse, al secondo  periodo,  le  parole  ", concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed,  e'  aggiunto,  in fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  affidatari   di   incarichi   di progettazione per progetti  posti  a  base  di  gara  possono  essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione  che  il concedente adotti misure adeguate per garantire  che  la  concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.";     c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto periodo sono soppressi;     d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,  e' definita" , al secondo periodo, le  parole  "Con  le  medesime  linee guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  terzo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.";     e) all'articolo 35:       1) al comma 9, lettera a), la  parola  "contemporaneamente"  e' soppressa;       2) al comma 10, lettera a), la parola  "contemporaneamente"  e' soppressa;       3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";     f) all'articolo 36:       1) al comma 2, lettera b), le parole  "e  inferiore  a  150.000 euro per i lavori, o alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le forniture  e  i  servizi,   mediante   procedura   negoziata   previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori";       2) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;       3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e  fino  alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di  cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97,  comma 8.";       4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Le  stazioni appaltanti possono decidere che  le  offerte  siano  esaminate  prima della  verifica  della  documentazione  relativa  al   possesso   dei requisiti di carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneita'  e  di capacita' degli offerenti. Tale facolta' puo'  essere  esercitata  se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso  con  cui  si indice la procedura. Se si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale  e  trasparente  che  nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione  e che sussistano i requisiti e le  capacita'  di  cui  all'articolo  83 stabiliti dalla stazione appaltante;  tale  controllo  e'  esteso,  a campione,  anche  sugli  altri  partecipanti,  secondo  le  modalita' indicate nei documenti  di  gara.  Sulla  base  dell'esito  di  detta verifica,  si  procede  eventualmente  a  ricalcolare  la  soglia  di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo  l'aggiudicazione, la verifica sul  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  della stipula del contratto.";       5) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:       "6-bis.  Ai  fini  dell'ammissione  e  della  permanenza  degli operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza  dei  motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo  di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di cui  all'articolo  81,  comma  2,  tale  verifica  sara'   effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici  di  cui all'articolo 81, anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.  I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la  banca  dati di cui all'articolo  81  per  la  predisposizione  della  domanda  di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.         6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate  nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.         6-quater. In  luogo  del  DGUE,  i  soggetti  che  gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono  un  sistema dinamico di acquisizione per  lavori,  servizi  e  forniture  possono predisporre  formulari  standard  mediante  i  quali   richiedere   e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80  ed  ogni eventuale  ulteriore  informazione  necessaria   all'abilitazione   o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto  competitivo  la stazione  appaltante  utilizza  il  DGUE  per  richiedere   eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura,  ulteriori  a  quelle gia' acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";       6) al comma 7, primo periodo, le  parole  "L'ANAC  con  proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita'  di  dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente articolo, alle", al secondo  periodo,  le  parole  "Nelle predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti:  "Nel  predetto regolamento", le parole "nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle  offerte  anomale"  sono  soppresse,  e  il  terzo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la disposizione transitoria ivi prevista.";       7) dopo il comma 9, e'  aggiunto  il  seguente:  "9-bis.  Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,  comma  3,   le   stazioni appaltanti procedono  all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui  al presente articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero, previa   motivazione,   sulla   base   del   criterio    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.";     g) all'articolo 37, comma 4, la parola  "procede"  e'  sostituita dalle seguenti: "puo' procedere direttamente e autonomamente oppure";     h) all'articolo 47:       1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  I  consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma  1, lettera f), eseguono le prestazioni o  con  la  propria  struttura  o tramite i consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio' costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con  il  regolamento  di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i  criteri  per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio  o  ai  singoli consorziati  che  eseguono  le   prestazioni.   L'affidamento   delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo  45,  comma  2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.";       2) dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono attribuiti   pro-quota    i    requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di   assegnazione   sono proporzionali    all'apporto    reso    dai    singoli    consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";     i) all'articolo 59:       1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.";       2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater.  Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga  di  uno  o  piu' soggetti qualificati alla realizzazione  del  progetto,  la  stazione appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del progettista indicato o raggruppato.";     l) all'articolo 76, dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente: "2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai  candidati e ai concorrenti, con le modalita'  di  cui  all'articolo  5-bis  del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante   il   Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui all'articolo   80,   nonche'    la    sussistenza    dei    requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando  l'ufficio  o il  collegamento  informatico  ad   accesso   riservato   dove   sono disponibili i relativi atti.";     m) all'articolo 77, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente: "3-bis. In caso di indisponibilita' o di disponibilita' insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai  fini  della compilazione della lista  di  cui  al  comma  3,  la  commissione  e' nominata,  anche  solo  parzialmente,   dalla   stazione   appaltante competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.";     n) all'articolo 80:       1)  al  comma  1,  le  parole  "anche   riferita   a   un   suo subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,  comma  6,"  sono soppresse;       2) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto,  in  fine, il seguente: "Resta  fermo  altresi'  quanto  previsto  dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159.";       3) al comma 3, primo periodo, le parole "in  caso  di  societa' con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro"  e,  al secondo  periodo,  dopo  le  parole   "quando   e'   intervenuta   la riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero,  nei  casi  di condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale";       4) al comma 4, il quinto periodo, e' sostituito  dai  seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso  dalla  partecipazione  a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a  conoscenza  e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha  ottemperato  agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o multe,  ovvero  quando  il  debito  tributario  o  previdenziale  sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del termine per la presentazione delle domande.";       5) al comma 5, alinea, le  parole  "anche  riferita  a  un  suo subappaltatore nei casi  di  cui  all'articolo  105,  comma  6"  sono soppresse  e  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:   "b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o  sia  in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di  una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;";       6) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Se la  sentenza penale  di  condanna  definitiva  non  fissa  la  durata  della  pena accessoria  della  incapacita'  di  contrattare   con   la   pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':         a) perpetua, nei  casi  in  cui  alla  condanna  consegue  di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo  317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena  sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale;         b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia intervenuta riabilitazione;         c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui  alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.         10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari  alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore economico che l'abbia commesso.";     o) all'articolo 83, comma 2,  secondo  periodo,  le  parole  "con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,", e,  al  terzo periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di detto regolamento";     p) all'articolo 84:       1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici, svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";       2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto di  cui  all'articolo  83,  comma  2,  individua,   altresi',"   sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresi', individuati";       3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio  antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";       4) al comma 6, quarto periodo, le parole  "nelle  linee  guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo 216, comma 27-octies,";       5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di  cui al presente articolo disciplinano", sono sostituite  dalle  seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina" e al secondo periodo, le parole "Le linee  guida  disciplinano"  sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";       6) al comma 10, primo periodo, le parole  "delle  linee  guida" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo 216, comma 27-octies,";       7) al comma 11, le parole "nelle linee guida"  sono  sostituite dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,";     q) all'articolo 86, comma 5-bis,  le  parole  "dall'ANAC  con  le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma 27-octies.";     r) all'articolo 89, comma  11,  terzo  periodo,  le  parole  "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente codice, sentito il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,"  sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo 216, comma 27-octies" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'articolo  216,  comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione transitoria ivi prevista.";     s) all'articolo 95:       1) al comma 3, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente: "b-bis). I contratti di servizi e le  forniture  di  importo  pari  o superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";       2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;       3) al comma 10-bis, il secondo periodo e' soppresso;       4) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase  amministrativa  di  prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne'  per  l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.".     t) all'articolo 97:       1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:       "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del  prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari  o  superiore  a 15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:         a) calcolo della somma e della media aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il calcolo del dieci per cento, siano presenti una  o  piu'  offerte  di eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte sono altresi' da accantonare;         b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera a);         c) calcolo della soglia come somma della media  aritmetica  e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);         d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata  di  un valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).       2-bis. Quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'  inferiore  a 15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; ai fini  della  determinazione  della  congruita'  delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili  dagli  offerenti  i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,  il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:         a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali  di tutte le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di maggior ribasso e quelle di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di  eguale  valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da accantonare;         b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera a);         c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);         d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o  inferiore a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  e'  pari  al  valore  della  media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;         e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media  aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico  di  cui  alla lettera b).       2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili  dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo' procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.";       2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica l'ultimo periodo del comma 6.";       3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma  2  e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";       4) al comma 8, primo periodo, le parole  "alle  soglie  di  cui all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'  prevedere",   sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante prevede", dopo le parole "individuata ai sensi  del  comma  2",  sono inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter.", e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non  opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.";     u) all'articolo 102, comma  8,  primo  periodo,  le  parole  "Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su proposta  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui all'articolo 216, comma 27-octies,";     v) all'articolo 105:       1) al comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto  e'  indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non  puo'  superare  la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del  contratto di lavori, servizi o forniture.";       2) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;       3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";       4) al comma 4, la lettera d) e' abrogata;       5) il comma 6 e' abrogato;       6) al comma 13, la lettera a), e' abrogata e alla lettera c) le parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;     z) all'articolo 111:       1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole  "Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";       2) al comma 2, secondo periodo,  le  parole  "Con  il  medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuati" e  il  terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";     aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole  "per  le attivita'  di  programmazione  della  spesa  per   investimenti,   di valutazione  preventiva  dei  progetti,  di  predisposizione   e   di controllo delle procedure di  gara  e  di  esecuzione  dei  contratti pubblici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le  attivita'  di progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di progettazione   ed   esecuzione,   di   verifica   preventiva   della progettazione,";     bb) all'articolo  133,  comma  8,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", indicando nei  documenti  di  gara  le  modalita' della verifica,  anche  a  campione,  della  documentazione  relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei  criteri  di selezione. Sulla  base  dell'esito  di  detta  verifica,  si  procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso  dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";     cc) all'articolo 146, comma 4,  primo  periodo,  le  parole  "Con decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  codice,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,"  e  il  terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";     dd) all'articolo 174:       1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;       2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  L'affidatario provvede  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai   quali apposita verifica abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di esclusione di cui all'articolo 80.";     ee)  all'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,   le   parole "ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";     ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il  seguente: "17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, possono presentare le proposte di cui al  comma  15,  primo  periodo, associati o consorziati, qualora privi  dei  requisiti  tecnici,  con soggetti in possesso dei requisiti per  partecipare  a  procedure  di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.";     gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;     hh) all'articolo 197:       1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";       2) il comma 3 e' abrogato;       3)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Per   la partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  da   parte   dei contraenti generali, per gli affidamenti  di  cui  all'articolo  194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale, disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e organizzativa,    nonche'    all'adeguato    organico    tecnico    e dirigenziale.";     ii) all'articolo 199:       1) al comma  2,  primo  periodo,  le  parole  "alla  SOA"  sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";       2) al comma 4, primo periodo, le parole  "del  decreto  di  cui all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo periodo e' soppresso;     ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole  "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";     mm) all'articolo 216:       1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il  seguente:  "1-ter.  Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le  varianti  da  apportare  al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione  del progetto esecutivo sia in fase di  realizzazione  delle  opere,  sono approvate  esclusivamente  dal  soggetto  aggiudicatore  qualora  non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.";       2) al comma 4, il terzo, il quarto e  il  quinto  periodo  sono soppressi;       3) al comma 4-bis, dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non  si  applica  altresi'  per  le  opere  i  cui  progetti definitivi  siano  approvati  dall'organo  competente  entro  il   31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi  dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto  incaricato della predisposizione del progetto esecutivo  non  puo'  assumere  le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.";       4) al comma 14, primo periodo, le  parole  "delle  linee  guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";       5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole "delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies".       6) il comma 27-sexies e' sostituito dal  seguente:  "27-sexies. Per le concessioni autostradali gia'  scadute  o  in  scadenza  entro trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per  l'affidamento della concessione anche sulla base del  solo  fabbisogno  predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi  di  messa  in sicurezza dell'infrastruttura esistente.";       7)  dopo  il  comma  27-septies,  e'  aggiunto   il   seguente: "27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la Conferenza   Stato-Regioni,   di   un   regolamento   unico   recante disposizioni di esecuzione, attuazione e  integrazione  del  presente codice, le linee guida e  i  decreti  adottati  in  attuazione  delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,  31,  comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,  comma  4,  147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o  restano  efficaci fino alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al presente comma.".   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma 912 e' abrogato.   3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,  alla  medesima  data,  non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.   4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;     b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";     c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad  eccezione  dei  casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I nuovi";     d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al  comma  6-bis,  il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono soppresse;     e) al comma 11, primo periodo, le  parole  "Le  disposizioni  dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".   5. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  ai  processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato I   Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018. 
     Provincia di Campobasso:       1. Acquaviva Collecroce;       2. Campomarino;       3. Castelbottaccio;       4. Castelmauro;       5. Guardiafilera;       6. Guglionesi;       7. Larino;       8. Lupara;       9. Montecilfone;       10. Montefalcone del Sannio;       11. Montemitro;       12. Montorio nei Frentani;       13. Morrone del Sannio;       14. Palata;       15. Portocannone;       16. Rotello;       17. San Felice del Molise;       18. San Giacomo degli Schiavoni;       19. San Martino in Pensilis;       20. Santa Croce di Magliano;       21. Tavenna.     Provincia di Catania:       1. Aci Bonaccorsi;       2. Aci Catena;       3. Aci Sant'Antonio;       4. Acireale;       5. Milo;       6. Santa Venerina;       7. Trecastagni;       8. Viagrande;       9. Zafferana Etnea.     |  
|   |                                                            Allegato II   Comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  di  cui  alle  delibere  del  Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre  2018  per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i)  del  presente  decreto. 
     Provincia di Campobasso:       1. Acquaviva Collecroce;       2. Castelmauro;       3. Guardiafilera;       4. Montecilfone.     Provincia di Catania:       1. Aci Bonaccorsi;       2. Aci Catena;       3. Aci Sant'Antonio;       4. Acireale;       5. Milo;       6. Santa Venerina;       7. Trecastagni;       8. Viagrande;       9. Zafferana Etnea.     |  
|   |                                 Art. 2 
              Disposizioni sulle procedure di affidamento                      in caso di crisi di impresa 
   1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:   "Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso   di   fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal   contratto   ai   sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre 2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale   di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori, servizi o forniture.   2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.   3.  Il  curatore  della  procedura   di   fallimento,   autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice delegato.   4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la  partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici  tra  il  momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento  del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento  dei  requisiti di un altro soggetto.   5. L'impresa ammessa al  concordato  preventivo  non  necessita  di avvalimento di requisiti di altro soggetto.   6. L'ANAC puo'  subordinare  la  partecipazione,  l'affidamento  di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita' che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con apposite linee guida.   7. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione della corruzione.".   2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.14,  nonche',  per  i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.   3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.14,  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.   4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";     b) all'articolo 186-bis:       1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.";       2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove gia' nominato.".     |  
|   |                                 Art. 3   Disposizioni in materia di  semplificazione  della  disciplina  degli  interventi strutturali in zone sismiche. 
   1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 65:       1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  opere realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi  disciplinati  dalle norme tecniche in  vigore,  prima  del  loro  inizio,  devono  essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.";       2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Alla  denuncia devono essere allegati:         a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal  quale risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le  calcolazioni  eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto  altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;         b) una relazione illustrativa firmata dal progettista  e  dal direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella costruzione.";       3) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  Lo  sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso  della  presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";       4) l'alinea  del  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6. Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla  stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il  direttore  dei lavori deposita allo sportello unico una  relazione  sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";       5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  All'atto  della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo  sportello  unico rilascia  al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto deposito  su  una  copia  della  relazione  e  provvede  altresi'   a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";       6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,  lettera  b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.";     b) all'articolo 67, il comma 8-bis, e' sostituito  dal  seguente: "8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'articolo  94-bis,  comma  1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo  e' sostituito  dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  resa  dal direttore dei lavori.";     c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai seguenti:       "3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni, relazione tecnica, e  dagli  altri  elaborati  previsti  dalle  norme tecniche.       4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.       5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di cui all'articolo 65.";     d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:     "Art. 94-bis (Disciplina degli  interventi  strutturali  in  zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente  testo  unico,  sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:       a)  interventi  "rilevanti"   nei   riguardi   della   pubblica incolumita':         1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita' (Zona 1 e Zona 2);         2) le  nuove  costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;         3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle  opere  infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un loro eventuale collasso;       b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':         1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita' (Zona 3);         2) le riparazioni e gli interventi locali  sulle  costruzioni esistenti;         3) le nuove costruzioni che non rientrano  nella  fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);       c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della  pubblica incolumita':         1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo  per  la  pubblica incolumita'.   2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione,  dal  punto  di  vista strutturale, degli interventi di cui al  medesimo  comma  1,  nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non  occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida,  le  regioni  possono  comunque  dotarsi  di  specifiche elencazioni  o  confermare  le  disposizioni   vigenti.   A   seguito dell'emanazione delle linee guida,  le  regioni  adottano  specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.   3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi "rilevanti",  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione, in conformita' all'articolo 94.   4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi ad interventi di "minore rilevanza" o  "privi  di  rilevanza"  di  al comma 1, lettera b) o lettera c).   5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con modalita' a campione.   6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma 1, del presente testo unico.".     |  
|   |                                 Art. 4 
            Commissari straordinari, interventi sostitutivi                      e responsabilita' erariali 
   1. Per  gli  interventi  infrastrutturali  ritenuti  prioritari  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  dispone  la  nomina  di  uno   o   piu'   Commissari straordinari.   2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito delle  societa'  a   prevalente   capitale   pubblico,   cui   spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria  per  l'avvio ovvero  la  prosecuzione  dei  lavori,  anche   sospesi,   provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti  non  ancora appaltati, operando in raccordo con i  Provveditorati  interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici  protocolli  operativi per  l'applicazione  delle  migliori  pratiche.  L'approvazione   dei progetti  da  parte  dei  Commissari  straordinari,  d'intesa  con  i Presidenti delle regioni e delle province  autonome  territorialmente competenti,   sostituisce,   ad   ogni   effetto   di   legge,   ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per  l'avvio  o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi  alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di conclusione del  procedimento  e'  fissato  in  misura  comunque  non superiore a  sessanta  giorni,  decorso  il  quale,  ove  l'autorita' competente  non  si  sia  pronunciata,  l'autorizzazione,  il  parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche' per quelli di tutela ambientale per i quali i  termini  dei  relativi procedimenti sono dimezzati.   3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il  rispetto   delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione  europea.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.   4. I Commissari straordinari operano in raccordo con  la  Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, anche  con  riferimento  alla  sicurezza  delle  dighe  e  delle infrastrutture idriche, e trasmettono al  Comitato  interministeriale per  la   programmazione   economica   i   progetti   approvati,   il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento, segnalando  semestralmente   eventuali   anomalie   e   significativi scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di definanziamento degli interventi.   5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  l'eventuale supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari,  i  cui  oneri sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi  da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti  in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale  interessata nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.   6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi  in conseguenza dei recenti eventi meteorologici  che  hanno  interessato vaste aree del territorio, ed allo  scopo  di  programmare  immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e  rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di  conseguire  idonei  standard  di sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti sentito il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente  della  Giunta  regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso  del  Commissario,  i  cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli  interventi  da realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito  in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi  di strutture  dell'amministrazione  interessata  nonche'   di   societa' controllate dalla medesima.   7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti  di  Intervento", di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.69   convertito   con modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014  n.133  convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30  giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  si provvede alla ricognizione delle somme iscritte  nel  bilancio  dello Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme  accertate  a seguito della predetta ricognizione  sono  mantenute  nel  conto  del bilancio per essere versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel  conto  dei  residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo  di  spesa  da  istituire nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti per il finanziamento di un nuovo  Programma  di  Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a  3.500  abitanti.  Con  il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita'  e i termini di accesso al finanziamento  del  programma  di  interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per  lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la   manutenzione   di   strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.   8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo  49,  comma  2,  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:     a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei  rapporti attivi e  passivi  della  cessata  gestione  commissariale,  rispetto all'avvio  ovvero  al   completamento   degli   interventi   di   cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  con  relativa indicazione  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti  per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;     b) le amministrazioni competenti cui  trasferire  gli  interventi completati da parte della gestione commissariale;     c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni  competenti  cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250, intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita' speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma  3,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289.   9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.   10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.   11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250, intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita' speciale n.1728, di cui all'articolo  86,  comma  3  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, sono  riassegnate,  ove  necessario,  mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.   12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del  testo unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania, Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Norme in materia                        di rigenerazione urbana 
   1. Al fine di concorrere  a  indurre  una  drastica  riduzione  del consumo di  suolo  e  a  favorire  la  rigenerazione  del  patrimonio edilizio esistente,  a  incentivare  la  razionalizzazione  di  detto patrimonio  edilizio,   nonche'   a   promuovere   e   agevolare   la riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici  o  incompiuti,  nonche'  di edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di dismissione,  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il  miglioramento  e  l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche  con  interventi  di demolizione e ricostruzione:     a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere"  sono sostituite dalla seguente: "introducono";  e  le  parole  "e  possono dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonche'";     b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del  Presidente  della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:       «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  sono  finalizzate   a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.       1-ter.  In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».     |  
|   |                                 Art. 6 
                        Ambito di applicazione                       e Commissari straordinari 
   1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare  gli interventi per la riparazione  e  la  ricostruzione  degli  immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  nei  territori dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici  di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del  6  settembre  2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre  2018,  e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  2 gennaio 2019, di seguito denominati "eventi".   2. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il Presidente del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  i  Presidenti delle  Giunte  regionali  competenti  per  territorio,  con   proprio decreto,  nomina,  fino  al  31   dicembre   2021,   il   Commissario straordinario per la ricostruzione nei  territori  dei  comuni  della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far  data  dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione nei territori  dei  comuni  della  Citta'  metropolitana  di  Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi  sono determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per il Commissario straordinario del Governo di cui  all'articolo  2  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  in  misura  non  superiore  ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  34  della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  oneri  a  carico  delle  risorse disponibili sulle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  8.  La gestione  straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.   3. I Commissari straordinari, di seguito  denominati  "Commissari", assicurano  una  ricostruzione  unitaria  e  omogenea  nei  territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla  riduzione delle situazioni di rischio sismico e  idrogeologico  e  alla  tutela paesaggistica  e,  a  tal  fine,  programmano  l'uso  delle   risorse finanziarie e adottano le direttive necessarie per  la  progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche'  per  la  determinazione  dei contributi spettanti ai beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.   4. Gli interventi  e  i  piani  discendenti  dall'applicazione  del presente Capo sono attuati nel rispetto degli  articoli  4  e  5  del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  1997,  n.  357, nonche' degli strumenti  di  pianificazione  e  gestione  delle  aree protette nazionali e regionali, individuate ai sensi  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394.     |  
|   |                                 Art. 7 
                 Funzioni dei Commissari straordinari 
   1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:     a) operano in  raccordo  con  il  Dipartimento  della  protezione civile e, a seconda degli ambiti  di  competenza,  con  i  Commissari delegati  nominati,  rispettivamente,  ai   sensi   dell'articolo   1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti  il  superamento  dei  relativi  stati  di emergenza;     b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili  privati  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  coordinano  la concessione ed erogazione dei relativi contributi;     c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai  fabbisogni e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, secondo criteri  omogenei,  il  quadro  complessivo  degli  stessi  e stimano  il  fabbisogno  finanziario  per  farvi  fronte,   definendo altresi'  la  programmazione  delle  risorse  nei  limiti  di  quelle assegnate;     d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 13;     e)  detengono  e  gestiscono  le  contabilita'  speciali  a  loro appositamente intestate;     f) coordinano e realizzano gli interventi  di  demolizione  delle costruzioni interessate da interventi edilizi;     g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un  quadro  completo  del  rischio  statico, sismico e idrogeologico;     h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente Capo  nei territori colpiti;     i) provvedono, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione civile, a dotare i comuni di  cui  all'allegato  2  di  un  piano  di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre 2008 dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai  comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle  risorse  disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8,  entro  il  limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000  per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,  definendo le relative modalita' e procedure di attuazione;     l)  provvedono  alle  attivita'  relative   all'assistenza   alla popolazione a seguito della  cessazione  dello  stato  di  emergenza, anche avvalendosi delle  eventuali  risorse  residue  presenti  nelle contabilita'  speciali,  intestate  ai  Commissari  delegati  di  cui all'articolo  2  dell'ordinanza  n.  547  del  21  settembre  2018  e all'articolo 15 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018,  che vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  i  Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto  della  Costituzione  e  dei principi generali dell'ordinamento giuridico.     |  
|   |                                 Art. 8 
                         Contabilita' speciali 
   1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.   2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni della provincia di Campobasso.   3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita' speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla ricostruzione nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  alle spese  di  funzionamento  e  alle   spese   per   l'assistenza   alla popolazione.   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.     |  
|   |                                 Art. 9 
                         Ricostruzione privata 
   1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).   2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:     a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in relazione al danno effettivamente subito;     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita' produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e socio-sanitari;     c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;     d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;     e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.   3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita' diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno, anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.   4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare, dall'articolo 50.   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8.     |  
|   |                                 Art. 10 
            Criteri e modalita' generali per la concessione              dei contributi per la ricostruzione privata 
   1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2, possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le seguenti tipologie di immobili:     a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino  al  100  per cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e  gli  impianti,  e delle parti comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto  delle vigenti norme tecniche che  prevedono  l'adeguamento  sismico  e  nel limite delle superfici preesistenti,  aumentabili  esclusivamente  ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed  energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;     b) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti comuni dell'intero edificio;     c)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un contributo fino al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero edificio.   2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a domanda del soggetto interessato, a favore:     a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  che  alla  data degli eventi, con  riferimento  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1, risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214;     b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;     c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da quelle di cui alle lettere a) e b);     d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);     e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali  ovvero  di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.   3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  dall'articolo  31  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa  revoca  dello  stesso  da  parte   del   giudice   competente dell'esecuzione penale.   4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo.   5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di quanto determinato all'articolo 17, comma 3.   6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo, dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico relativo alla richiesta di contributo.   7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.   8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.   9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del valore dell'edificio.   10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo, l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50.   11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.     |  
|   |                                 Art. 11 
               Interventi di riparazione e ricostruzione                degli immobili danneggiati o distrutti 
   1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione del beneficio, sono finalizzati a:     a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati, compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino, per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre  2016,  n. 477;     b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili "di  interesse  strategico",  di  cui  al  decreto   del   Capo   del Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;     c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita' culturale del bene stesso.     |  
|   |                                 Art. 12 
                     Procedura per la concessione                     e l'erogazione dei contributi 
   1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato. Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:     a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17, attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se disponibile o l'ordinanza di sgombero;     b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;     c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia di antimafia.   2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il corrispondente titolo edilizio.   3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al Commissario competente.   4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli interventi ammessi a contributo.   5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente percepite.   6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di piattaforme informatiche.   7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo, sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata all'accoglimento di detta istanza.     |  
|   |                                 Art. 13 
                        Ricostruzione pubblica 
   1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).   2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma 2, si provvede a:     a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse  disponibili  in contabilita' speciale di cui all'articolo 8;     b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati  ad assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8;     c) predisporre e approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle risorse disponibili in contabilita' speciale di cui all'articolo 8. I piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;     d) predisporre ed approvare un piano  di  interventi  sulle  aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi, inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da parte  del  Commissario  si  applicano   le   disposizioni   di   cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione, l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del decreto legislativo n. 50 del 2016.   4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.   5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale, ripristinabili con miglioramento sismico.   6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.   7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del 2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in possesso della necessaria professionalita'.   8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica degli  stessi,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e adottano il decreto di concessione del contributo.   9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.   10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29 dicembre 2011, n. 229.     |  
|   |                                 Art. 14 
             Soggetti attuatori degli interventi relativi               alle opere pubbliche e ai beni culturali 
   1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:     a) la Regione Molise;     b) la Regione Siciliana;     c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;     d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;     e) l'Agenzia del demanio;     f) i comuni di cui all'allegato 1;     g)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della ricerca;     h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;     i) le diocesi dei comuni di  cui  all'allegato  1,  limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta'  di  enti  ecclesiastici civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     l) le Province o Citta' metropolitane.     |  
|   |                                 Art. 15 
                   Contributi ai privati per i beni                          mobili danneggiati 
   1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo forfettario.   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.     |  
|   |                                 Art. 16 
                        Legalita' e trasparenza 
   1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal medesimo articolo.   2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500 mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio.   3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del 2016.     |  
|   |                                 Art. 17   Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei               servizi di architettura e di ingegneria 
   1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'  e  non  abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale  ostative al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).   2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne' aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016, n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.   3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei versamenti previdenziali.   4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai medesimi.   5. L'affidamento degli incarichi di progettazione  dei  servizi  di architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definita  dal  Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante procedure negoziate previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui all'articolo 8 del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 18 
                 Struttura dei Commissari straordinari 
   1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni, operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile in relazione alle risorse assegnate  e  disciplinano  l'articolazione interna delle strutture di  cui  al  comma  2,  con  propri  atti  in relazione alle specificita' funzionali e di competenza.   2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La  Struttura  dei  Commissari straordinari, e' composta da un contingente di personale  scelto  tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo  tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel  numero  massimo  di  5 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018,  di cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di  10  unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di  livello  non  generale.  Al  personale  della struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non  dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,  scelti  anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in  possesso  di comprovata  esperienza,   anche   in   deroga   a   quanto   previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.   3.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed   accessorio   del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato  dalle  amministrazioni  di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':     a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi  comprese  le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo,  al pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche' dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;     b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;     c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a carico esclusivo  del  Commissario  il  quale  provvede  direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente locale.   4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati  ai  sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse  disponibili  puo' essere riconosciuta:     a) al personale non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, in servizio presso le strutture di cui  al  presente  articolo, direttamente impegnato nelle attivita'  di  cui  all'articolo  6,  la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;     b)  al  personale  dirigenziale  della   struttura   direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista  al  comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.   5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.   6. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  nel  limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per  l'anno  2019,  euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per  l'anno  2021,  suddivisi come segue: per il Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione della provincia di  Catania,  euro  428.000  per  l'anno  2019,  euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per  l'anno  2021  e  per  il Commissario straordinario per la  ricostruzione  della  provincia  di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019,  euro  233.500  per  l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.     |  
|   |                                 Art. 19 
                Interventi volti alla ripresa economica 
   1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui all'allegato 1 ricadenti nella citta' metropolitana di Catania,  sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2  milioni  di euro per l'anno 2019 e di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi  successivi agli  eventi,  una  riduzione  del  fatturato  annuo  in  misura  non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato puo' essere dimostrato  mediante  dichiarazione  dell'interessato  ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  accompagnata  dall'estratto  autentico  delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.   2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1 tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita' speciali di cui all'articolo 8.     |  
|   |                                 Art. 20 
                        Sospensione dei termini 
   1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato 1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne' del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente (ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27 dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente. Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.   2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo 29.   3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.   4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.     |  
|   |                                 Art. 21   Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori        provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
   1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente: "Per  l'anno  2019   e'   assegnato   un   contributo   straordinario dell'importo di 10 milioni di euro.";     b) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  "2  milioni  di euro", sono aggiunte le seguenti: "e di  500  mila  euro,  trasferiti all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo 2-bis,  comma  32  del  decreto  legge  16  ottobre  2017,  n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  e per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del cratere".   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle  risorse  di  cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.     |  
|   |                                 Art. 22   Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
   1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, lettera a), le parole  "nella  misura  massima  di cento unita'" sono soppresse;     b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario"   sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",  il  quale  provvede  direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente locale";     c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   "Commissario Straordinario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   previa   verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari".   2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze  di cui al comma 1"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  anche stipulando contratti a tempo parziale";     b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una sola volta e" sono soppresse e le  parole  "31  dicembre  2018"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";     c) il comma 3-quinquies e' abrogato.   3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012,  n. 134,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e'  assegnato  temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".   4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente "riduzione".     |  
|   |                                 Art. 23   Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,                           Marche e Umbria 
   1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:       "2-bis. L'affidamento degli incarichi di  progettazione  e  dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  avviene,  mediante procedure   negoziate   previa   consultazione   di   almeno    dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34 del presente decreto, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.  Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di  progettazione  e di  quelli  previsti  dall'articolo  23,  comma   11,   del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di  cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.".     b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:       "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C",  i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresi' curare l'istruttoria per il rilascio  delle  concessioni  di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.";     c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui all'articolo 30.";     d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.";     e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  "2  per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui  lo  0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6  e' sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".     |  
|   |                                 Art. 24 
   Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo 
   All'articolo  28,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  "presenza  di amianto" sono inserite le seguenti:  "oltre  i  limiti  contenuti  al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152,";     b) al comma 13-ter, le parole "per un  periodo  non  superiore  a trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al  31  dicembre 2019".     |  
|   |                                 Art. 25   Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito  di  esenzione                         di imposte comunali 
   1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino  a  "dovuta"  sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019  fino al 31 dicembre 2020,";     b)  al  comma  998,   le   parole   "regolamento   del   Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997"  sono sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le  modalita' per il rimborso ai comuni interessati  del  minor  gettito  derivante dall'applicazione del comma 997".   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 29.     |  
|   |                                 Art. 26   Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti  dalle  attivita'  economiche  e  produttive  e  dai               privati a seguito di eventi calamitosi 
   1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla seguente:       "f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita' del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera di cui all'articolo 28.";     b)  all'articolo  28,  comma  1,  alla  lettera  c),  le   parole "delocalizzazione  temporanea  in  altra  localita'  del   territorio nazionale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delocalizzazione,  ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale".   2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  139  individua  con propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di euro.     |  
|   |                                 Art. 27 
  Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno 
   1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, e' inserito il seguente:     "Art. 18-bis (Presidio zona  rossa  dei  comuni  di  Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare  il  dispositivo  di vigilanza e sicurezza della zona rossa  dei  comuni  di  Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del  21  agosto 2017, il contingente di personale militare  di  cui  all'articolo  1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato  di 15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo  e fino al 31  dicembre  2019.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n. 125.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie di cui all'articolo 19.".     |  
|   |                                 Art. 28   Modifiche al decreto legislativo 1º  agosto  2003,  n.  259,  recante              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 
   1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.  259,  recante  Codice delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le seguenti: "ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da ricevere per gli utenti finali;       ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla copertura radiomobile di una o piu' celle;       ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;       ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio territorio e le misure di autoprotezione;       ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n. 1;";     b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la seguente: "h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei cittadini;";     c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la seguente: "g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come definito ai sensi dell'articolo.";     d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la seguente: "a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei cittadini;";     e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;     f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il seguente: "12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;     g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito il seguente: "4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono applicabili ai servizi svolti.".   2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:     a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;     b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1 del presente articolo;     c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018, n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del presente articolo;     d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come modificato dal comma 1 del presente articolo;     e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione di cui alla lettera d);     f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;     g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle di cui al presente articolo.   3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.   4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre 2017,  n.  205,   per   "apparecchi   atti   alla   ricezione   della radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori  autoradio  venduti singolarmente o integrati in  un  veicolo  nuovo  della  categoria  M nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad esclusione delle apparecchiature  utilizzate  dai  radioamatori,  dei dispositivi  di  telefonia  mobile  e  dei  prodotti  nei  quali   il ricevitore radio e' puramente accessorio.     |  
|   |                                 Art. 29 
                          Norma di copertura 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25 pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si provvede:     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo, parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo Ministero;     b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e 2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;     c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23 dicembre 2014, n. 190;     d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e 2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  "Politiche economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi di imposte" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze, nei medesimi anni.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 30 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 18 aprile 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Toninelli,      Ministro      delle                                  infrastrutture e dei trasporti 
                                   Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo                                  economico 
                                   Salvini, Ministro dell'interno 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bonisoli, Ministro per i beni e  le                                  attivita' culturali 
                                   Bongiorno, Ministro per la pubblica                                  amministrazione 
                                   Stefani, Ministro  per  gli  affari                                  regionali e le autonomie   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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