Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2019 (vai al sommario)
LEGGE 12 aprile 2019, n. 31
Disposizioni in materia di azione di classe.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto
del codice di procedura civile, in materia
di azione di classe

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-bis (Ambito di applicazione). - I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.
A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe puo' agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.
Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.
Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). - La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilita' delle informazioni in esso contenute.
Il procedimento e' regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed e' definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non puo' essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
La domanda e' dichiarata inammissibile:
a) quando e' manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione di classe e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilita' della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese.
Art. 840-quater (Pluralita' delle azioni di classe). - Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.
Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma e' dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ne' quando la medesima causa e' cancellata dal ruolo ovvero e' definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.
Quando una nuova azione di classe e' proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa e' cancellata dal ruolo e non e' ammessa la riassunzione.
E' fatta salva la proponibilita' delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.
Art. 840-quinquies (Procedimento). - Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
Il tribunale, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilita' della domanda, il giudice puo' ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilita'.
Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove e' individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e' richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto e' proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
c) valuta se le prove di cui e' richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilita' di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.
La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). - Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione e' stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarita' dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonche' per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attivita' da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalita' di versamento.
Il rappresentante comune degli aderenti e' pubblico ufficiale. Il giudice delegato puo', dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
Il giudice delegato puo' in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio.
Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione di classe). - L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilita', deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
b) i dati identificativi dell'aderente;
c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilita' penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";
h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, gia' nominato o che sara' nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
L'aderente puo' produrre, con le modalita' di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identita' del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
La domanda e' presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed e' presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e puo' essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio. La revoca e' opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilita' da quando e' inserita nel fascicolo informatico.
Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.
Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti). - Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto e' comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune puo' chiedere al tribunale di nominare uno o piu' esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
Il resistente e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed e' comunicato al resistente, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso e' dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 840-novies (Spese del procedimento). - Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
E' altresi' dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualita' dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';
e) numero degli aderenti.
Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, e' liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso i ricorrenti delle cause riunite risultati vittoriosi.
Art. 840-decies (Impugnazione della sentenza). - Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima e' l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). - Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, puo' essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso puo' essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non puo' far parte del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.
Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). - Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Per il compimento dell'attivita' di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
Art. 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva). - L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, e' promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non e' mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune e' liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonche' quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
Art. 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva). - Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice e' inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e' comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti e' inserito nell'area pubblica ed e' comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale puo' dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.
Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, puo' predisporre con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilita' uno schema di accordo di natura transattiva.
Lo schema e' inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e' comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente puo' inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, puo' autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
Il provvedimento del giudice delegato e' inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e' comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonche' al ricorrente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma puo' privare il rappresentante comune della facolta' di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
Il ricorrente puo' aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione e' promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, e l'accordo puo' avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di adesione). - La procedura di adesione si chiude:
a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
b) quando nel corso della procedura risulta che non e' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che e' necessario sostenere.
La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). - Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralita' di individui o enti, puo' agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.
L'azione puo' essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita' relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'.
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero.
Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
Il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale puo', su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale puo', su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti piu' appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva e' proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile,
in materia di azione di classe

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalita' telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.
Art. 196-ter (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma e' fissato in misura tale da consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di aggiornamento dell'elenco».
2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
 
Art. 3
Applicabilita' della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile».

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5

Abrogazioni

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.
 
Art. 6

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti in materia di:
a) controversie di cui all'art. 134 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e
cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato
dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime
transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di
diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della
normativa antitrust dell'Unione europea.
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del
libro quarto del codice di procedura civile.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,
relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle
societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle
societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi
quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le
azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i
componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma,
2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi
da quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita'
promosse dai creditori delle societa' controllate contro le
societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359, primo
comma, numero 3), all'art. 2497-septies e all'art.
2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di
lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei
quali sia parte una delle societa' di cui al presente
comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al
consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la
giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
19 gennaio 2017, n. 3 (Attuazione della direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto
della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). - 1. Il
presente decreto disciplina, anche con riferimento alle
azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile, il diritto al
risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a
causa di una violazione del diritto della concorrenza da
parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il
lucro cessante e gli interessi e non determina
sovracompensazioni.».
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede