| Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 12 aprile 2019, n. 31 |  
| Disposizioni in materia di azione di classe.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
           Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto              del codice di procedura civile, in materia                          di azione di classe 
   1. Dopo il titolo VIII del libro quarto  del  codice  di  procedura civile e' aggiunto il seguente: 
                           «TITOLO VIII-bis                      DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI 
     Art. 840-bis (Ambito di applicazione). -  I  diritti  individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.     A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza  scopo  di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la  tutela  dei  predetti diritti o ciascun componente della classe puo'  agire  nei  confronti dell'autore  della   condotta   lesiva   per   l'accertamento   della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del  danno  e  alle restituzioni.  Ai  fini  di  cui  al  periodo  precedente,  ferma  la legittimazione di ciascun componente della classe,  possono  proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso  il Ministero della giustizia.     L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti di  imprese ovvero nei confronti  di  enti  gestori  di  servizi  pubblici  o  di pubblica utilita', relativamente ad atti  e  comportamenti  posti  in essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'. Sono  fatte salve le disposizioni in materia di ricorso  per  l'efficienza  delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.     In ogni caso, resta  fermo  il  diritto  all'azione  individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.     Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.     Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o  conciliativi intercorsi tra  le  parti,  vengano  a  mancare  in  tutto  le  parti ricorrenti, il  tribunale  assegna  agli  aderenti  un  termine,  non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per  la prosecuzione della causa, che deve avvenire con  la  costituzione  in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante  il  ministero  di  un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui  al primo periodo, non  avvenga  la  prosecuzione  del  procedimento,  il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione,  resta comunque  salvo  il  diritto  all'azione  individuale  dei   soggetti aderenti oppure all'avvio di una nuova azione di classe.     Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). - La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente  davanti alla sezione specializzata in materia di impresa  competente  per  il luogo ove ha sede la parte resistente.     Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  e' pubblicato, a cura  della  cancelleria  ed  entro  dieci  giorni  dal deposito del decreto, nell'area  pubblica  del  portale  dei  servizi telematici  gestito  dal  Ministero  della  giustizia,  in  modo   da assicurare  l'agevole  reperibilita'  delle  informazioni   in   esso contenute.     Il procedimento e' regolato dal rito sommario  di  cognizione  di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed  e'  definito  con  sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla  discussione  orale della causa. Non puo' essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide  con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma  puo'  sospendere  il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in  corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni  del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.     La domanda e' dichiarata inammissibile:       a) quando e' manifestamente infondata;       b) quando il tribunale  non  ravvisa  omogeneita'  dei  diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;       c)  quando  il  ricorrente  versa  in  stato  di  conflitto  di interessi nei confronti del resistente;       d)  quando  il  ricorrente  non  appare  in  grado  di   curare adeguatamente  i  diritti  individuali  omogenei  fatti   valere   in giudizio.     L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a  cura della  cancelleria,  nell'area  pubblica  del  portale  dei   servizi telematici di cui al  secondo  comma,  entro  quindici  giorni  dalla pronuncia.     Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione di  classe  quando si siano verificati mutamenti delle  circostanze  o  vengano  dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.     L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione di  classe e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel  termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla  sua  notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide,  in  camera  di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell'ammissibilita' della domanda, la corte di appello trasmette gli  atti  al  tribunale adito  per  la  prosecuzione  della  causa.  Il  reclamo  avverso  le ordinanze  ammissive  non  sospende  il   procedimento   davanti   al tribunale.     Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che, in sede  di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilita', il giudice  regola le spese.     Art. 840-quater (Pluralita' delle azioni di  classe).  -  Decorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  ricorso  nell'area pubblica del portale  dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori  azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del  medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni  di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il  termine  di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.     Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma e' dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva  ne'  quando  la medesima causa  e'  cancellata  dal  ruolo  ovvero  e'  definita  con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui  al  presente comma, i provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  sono  pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi  telematici a cura della cancelleria.     Quando una nuova azione di classe e' proposta fuori dei  casi  di cui al secondo comma, la causa e'  cancellata  dal  ruolo  e  non  e' ammessa la riassunzione.     E' fatta salva la proponibilita' delle azioni di classe a  tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.     Art. 840-quinquies (Procedimento).  -  Con  l'ordinanza  con  cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine  perentorio non inferiore a sessanta giorni  e  non  superiore  a  centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione  dell'ordinanza  nel  portale  dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter,  secondo  comma,  per l'adesione all'azione medesima da parte  dei  soggetti  portatori  di diritti individuali  omogenei  e  provvede  secondo  quanto  previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma,  lettera  c).  Si  applica  in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non  assume  la qualita' di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente  comma  sono  accertati secondo   le   disposizioni   di   cui    all'articolo    840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che  accoglie  l'azione di classe.     Il  tribunale,  omessa  ogni   formalita'   non   essenziale   al contraddittorio, procede nel modo che  ritiene  piu'  opportuno  agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.     Quando e' nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo  di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che  sussistano  specifici  motivi,  a  carico  del resistente; l'inottemperanza all'obbligo di anticipare l'acconto  sul compenso a  norma  del  presente  comma  non  costituisce  motivo  di rinuncia all'incarico.     Ai fini dell'accertamento della responsabilita' del resistente il tribunale  puo'  avvalersi  di  dati  statistici  e  di   presunzioni semplici.     Su istanza motivata del ricorrente, contenente  l'indicazione  di fatti  e  prove  ragionevolmente   disponibili   dalla   controparte, sufficienti a sostenere la plausibilita' della  domanda,  il  giudice puo' ordinare al resistente l'esibizione delle  prove  rilevanti  che rientrano nella sua disponibilita'.     Il  giudice  dispone  a  norma  del  quinto  comma   individuando specificamente e in modo circoscritto gli  elementi  di  prova  o  le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante   il riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.     Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di   quanto   e' proporzionato alla decisione e, in particolare:       a) esamina in quale misura la domanda e' sostenuta da  fatti  e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;       b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;       c)  valuta  se  le  prove  di  cui  e'  richiesta  l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.     Quando la richiesta o l'ordine di esibizione  hanno  per  oggetto informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali.     La parte nei cui confronti e' rivolta l'istanza di esibizione  ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.     Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli  avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.     Alla parte che rifiuta senza giustificato  motivo  di  rispettare l'ordine di esibizione del giudice  o  non  adempie  allo  stesso  il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.     Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al  terzo  che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000  che e' devoluta a favore della Cassa delle ammende.     Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative pecuniarie di cui ai commi  undicesimo  e  dodicesimo,  se  la  parte rifiuta  senza  giustificato  motivo  di   rispettare   l'ordine   di esibizione del giudice o non adempie allo  stesso,  ovvero  distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio  di  risarcimento,  il  giudice, valutato ogni elemento di prova, puo' ritenere provato  il  fatto  al quale la prova si riferisce.     Il tribunale  accoglie  o  rigetta  nel  merito  la  domanda  con sentenza che deve essere pubblicata nell'area  pubblica  del  portale dei servizi telematici di cui all'articolo  840-ter,  secondo  comma, entro quindici giorni dal deposito.     Art. 840-sexies (Sentenza di accoglimento). - Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:       a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o  restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione  e'  stata  proposta  da  un soggetto diverso da un'organizzazione o da  un'associazione  inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;       b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;       c) definisce i caratteri dei diritti  individuali  omogenei  di cui  alla  lettera  b),  specificando  gli  elementi  necessari   per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);       d) stabilisce la documentazione che deve  essere  eventualmente prodotta per fornire prova della titolarita' dei diritti  individuali omogenei di cui alla lettera b);       e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il  termine perentorio, non  inferiore  a  sessanta  giorni  e  non  superiore  a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe  da  parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei  di  cui  alla lettera b) nonche' per l'eventuale integrazione degli atti e  per  il compimento delle attivita' da parte di coloro  che  hanno  aderito  a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma;  il  termine  decorre dalla data di pubblicazione della  sentenza  nell'area  pubblica  del portale dei servizi telematici di cui all'articolo  840-ter,  secondo comma;       f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;       g)  nomina  il  rappresentante  comune  degli  aderenti  tra  i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;       h) determina, ove necessario, l'importo da versare  a  cura  di ciascun aderente, ivi compresi  coloro  che  hanno  aderito  a  norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo  spese  e stabilisce le modalita' di versamento.     Il rappresentante comune degli aderenti e' pubblico ufficiale. Il giudice   delegato   puo',   dopo   averlo   sentito,   revocare   il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.     Il giudice delegato puo' in ogni  tempo  disporre  l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo  di  fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed e' rilevabile d'ufficio.     Art. 840-septies (Modalita' di adesione all'azione di classe).  - L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico,  avvalendosi  di  un'area del portale dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo  840-ter, secondo comma.     La domanda di cui al primo comma,  a  pena  di  inammissibilita', deve contenere:       a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione  di classe a cui il soggetto chiede di aderire;       b) i dati identificativi dell'aderente;       c) l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  ovvero  il servizio   elettronico   di    recapito    certificato    qualificato dell'aderente o del suo difensore;       d) la determinazione dell'oggetto della domanda;       e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;       f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;       g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilita' penale  prevista  dalle  disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";       h) il conferimento al  rappresentante  comune  degli  aderenti, gia' nominato o  che  sara'  nominato  dal  giudice,  del  potere  di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo  interesse  tutti  gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al  diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;       i) i dati necessari per l'accredito delle  somme  che  verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;       l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del  fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).     L'aderente puo' produrre, con le  modalita'  di  cui  al  secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate  ad un avvocato  che  attesta  l'identita'  del  dichiarante  secondo  le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede  a  norma  del presente comma e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.  Le dichiarazioni di cui al presente  comma  sono  valutate  dal  giudice secondo il suo prudente apprezzamento.     La domanda  e'  presentata  su  un  modulo  conforme  al  modello approvato con decreto del Ministro della  giustizia,  che  stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed e' presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.     I documenti probatori  sono  prodotti  mediante  inserimento  nel fascicolo informatico.     La  domanda  di  adesione  produce  gli  effetti  della   domanda giudiziale e puo' essere presentata anche senza il  ministero  di  un difensore.     L'adesione diventa inefficace in caso di  revoca  del  potere  di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto  ed  e'  rilevabile d'ufficio. La revoca e' opponibile all'impresa o all'ente gestore  di servizi pubblici o di pubblica utilita' da  quando  e'  inserita  nel fascicolo informatico.     Quando l'azione di classe e' stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far  valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.     Art. 840-octies (Progetto dei diritti individuali omogenei  degli aderenti). - Entro il termine perentorio di centoventi  giorni  dalla scadenza del termine di cui  all'articolo  840-sexies,  primo  comma, lettera e), il resistente deposita  una  memoria  contenente  le  sue difese,  prendendo  posizione  sui  fatti  posti  dagli  aderenti   a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal  resistente  nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.     Il rappresentante comune degli  aderenti,  entro  novanta  giorni dalla scadenza del termine di  cui  al  primo  comma,  predispone  il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il  progetto e' comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune puo' chiedere  al  tribunale  di  nominare  uno  o  piu'  esperti  di particolare competenza tecnica che lo assistano  per  la  valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.     Il  resistente  e  gli  aderenti,  entro  trenta   giorni   dalla comunicazione  di  cui   al   secondo   comma,   possono   depositare osservazioni scritte e  documenti  integrativi.  Nella  procedura  di adesione  non  sono  ammessi  mezzi  di  prova  diversi  dalla  prova documentale.     Il rappresentante comune, entro sessanta  giorni  dalla  scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.     Il giudice delegato, con decreto  motivato,  quando  accoglie  in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna  il  resistente  al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento  o  di  restituzione.  Il  provvedimento  costituisce titolo esecutivo ed e' comunicato al resistente,  agli  aderenti,  al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo  840-novies, sesto e settimo comma.     A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso e' dovuto un compenso determinato con decreto  del  Ministro  della  giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre 2012, n. 247.     Art. 840-novies (Spese del procedimento). - Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice  delegato  condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito  in considerazione  del  numero  dei  componenti  la  classe  in   misura progressiva:       a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;       b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;       c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;       d) da 10.001 a 100.000, in misura  non  superiore  al  2,5  per cento;       e) da 100.001 a 500.000, in misura non  superiore  all'1,5  per cento;       f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non  superiore  all'1  per cento;       g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.     Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate  sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le  percentuali  di  cui  al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro  della giustizia.     E'  altresi'  dovuto  il  rimborso  delle   spese   sostenute   e documentate.     L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare  del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:       a) complessita' dell'incarico;       b) ricorso all'opera di coadiutori;       c) qualita' dell'opera prestata;       d) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita';       e) numero degli aderenti.     Per quanto non  previsto  dal  primo  e  dal  secondo  comma,  si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.     Con il medesimo  decreto  di  cui  al  primo  comma,  il  giudice delegato condanna altresi' il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino  alla  pronuncia  della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di  risarcimento  e  di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di  compenso premiale, e'  liquidato  a  norma  del  primo  comma.  Tale  compenso premiale puo' essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.     Le disposizioni del sesto comma si applicano anche  ai  difensori che  hanno  difeso  i  ricorrenti  delle  cause   riunite   risultati vittoriosi.     Art. 840-decies (Impugnazione della  sentenza).  -  Gli  atti  di impugnazione della  sentenza  di  cui  all'articolo  840-sexies  e  i provvedimenti  che  definiscono  i  giudizi  di   impugnazione   sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi  telematici  di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.     Ai  fini  dell'impugnazione  della  sentenza   non   si   applica l'articolo 325. La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti  per revocazione, quando ricorrono i  presupposti  previsti  dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima e' l'effetto della  collusione  tra le parti. In quest'ultimo caso il termine  per  proporre  revocazione decorre dalla scoperta della collusione.     Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). - Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma,  puo'  essere  proposta opposizione  con  ricorso  depositato  presso  la   cancelleria   del tribunale.     Il   ricorso   puo'   essere   proposto   dal   resistente,   dal rappresentante  comune  degli  aderenti  e  dagli  avvocati  di   cui all'articolo  840-novies,  sesto  e  settimo   comma,   nel   termine perentorio di trenta giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi  di opposizione  relativi  esclusivamente  ai  compensi  e   alle   spese liquidati con il decreto impugnato.     Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva  la facolta' del tribunale di disporre diversamente su istanza  di  parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:       a) l'indicazione del tribunale competente;       b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;       c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto  su  cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.     Il presidente del tribunale,  nei  cinque  giorni  successivi  al deposito del  ricorso,  designa  il  relatore  e  fissa  con  decreto l'udienza di comparizione entro  quaranta  giorni  dal  deposito.  Il giudice delegato non puo' far parte del collegio.     Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione  dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque  giorni  dal deposito del decreto. Il resistente deve  costituirsi  almeno  cinque giorni  prima  dell'udienza,  depositando  una   memoria   contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.     L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo  oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente,  con le modalita' per questa previste.     Non sono ammessi nuovi  mezzi  di  prova  e  non  possono  essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte  dimostri  di  non  aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.     Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti,  il tribunale provvede con  decreto  motivato,  con  il  quale  conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.     L'aderente puo' proporre azione individuale a condizione  che  la domanda di adesione sia stata  revocata  prima  che  il  decreto  sia divenuto definitivo nei suoi confronti.     Art. 840-duodecies (Adempimento spontaneo). - Quando il  debitore provvede spontaneamente al pagamento delle  somme  stabilite  con  il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le  somme  sono versate su un  conto  corrente  bancario  o  postale  intestato  alla procedura aperta con la sentenza di  cui  all'articolo  840-sexies  e vincolato all'ordine del  giudice.  Il  rappresentante  comune  degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto  e il giudice delegato ordina  il  pagamento  delle  somme  spettanti  a ciascun aderente.     Il rappresentante comune, il  debitore  e  gli  avvocati  di  cui all'articolo 840-novies, sesto  e  settimo  comma,  possono  proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.     Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.     Per il compimento dell'attivita' di cui al presente articolo,  al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.     Art.   840-terdecies   (Esecuzione   forzata    collettiva).    - L'esecuzione forzata del  decreto  di  cui  all'articolo  840-octies, quinto comma, e' promossa dal rappresentante comune  degli  aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di  opposizione.  Non  e'  mai ammessa  l'esecuzione  forzata  di  tale  decreto  su  iniziativa  di soggetti diversi dal rappresentante comune.     Devono essere trattenute e  depositate  nei  modi  stabiliti  dal giudice  dell'esecuzione   le   somme   ricavate   per   effetto   di provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora   divenuti definitivi.     Le  disposizioni  dei   commi   precedenti   non   si   applicano relativamente  ai  crediti  riconosciuti,  con  il  decreto  di   cui all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore  del  rappresentante comune e degli avvocati  di  cui  all'articolo  840-novies,  sesto  e settimo comma.     Il compenso dovuto al  rappresentante  comune  e'  liquidato  dal giudice in misura non superiore a un  decimo  della  somma  ricavata, tenuto conto dei  criteri  di  cui  all'articolo  840-novies,  quarto comma. Il credito del rappresentante comune  liquidato  a  norma  del presente articolo nonche'  quello  liquidato  a  norma  dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.     Il  rappresentante  comune  non  puo'  stare  in  giudizio  senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per  i  procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.     Art. 840-quaterdecies  (Accordi  di  natura  transattiva).  -  Il tribunale, fino alla  discussione  orale  della  causa,  formula  ove possibile,  avuto   riguardo   al   valore   della   controversia   e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione  di  diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del  giudice  e' inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed e'  comunicata  all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al  servizio  elettronico  di recapito  certificato  qualificato  indicato  da  ciascun   aderente. L'accordo  transattivo  o  conciliativo  concluso  tra  le  parti  e' inserito nell'area pubblica ed e' comunicato all'indirizzo  di  posta elettronica certificata ovvero al servizio  elettronico  di  recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il  quale  puo' dichiarare  di   voler   accedere   all'accordo   medesimo   mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.     Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo  840-sexies, il  rappresentante  comune,  nell'interesse  degli   aderenti,   puo' predisporre con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici  o di pubblica utilita' uno schema di accordo di natura transattiva.     Lo schema e' inserito nell'area pubblica del portale dei  servizi telematici  di  cui  all'articolo  840-ter,  secondo  comma,  ed   e' comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata  ovvero  al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato  da ciascun aderente.     Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo  comma, ciascun aderente puo' inserire nel fascicolo informatico  le  proprie motivate contestazioni allo schema di accordo.  Nei  confronti  degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente  comma, lo schema di accordo si considera non contestato.     Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  quarto comma, il giudice  delegato,  avuto  riguardo  agli  interessi  degli aderenti, puo'  autorizzare  il  rappresentante  comune  a  stipulare l'accordo transattivo.     Il provvedimento  del  giudice  delegato  e'  inserito  nell'area pubblica del portale  dei  servizi  telematici  di  cui  all'articolo 840-ter, secondo comma,  ed  e'  comunicato  all'indirizzo  di  posta elettronica certificata ovvero al servizio  elettronico  di  recapito certificato qualificato  indicato  da  ciascun  aderente  nonche'  al ricorrente.     Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto  comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al  quarto  comma puo' privare il rappresentante comune  della  facolta'  di  stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.     L'accordo  transattivo  autorizzato  dal   giudice   delegato   e stipulato dal rappresentante comune costituisce  titolo  esecutivo  e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e  deve  essere  integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune  certifica  l'autografia  delle  sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.     Il ricorrente  puo'  aderire  all'accordo  transattivo  entro  il termine di cui al settimo comma; in tal caso,  l'accordo  transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.     Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche quando l'azione e' promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco  di  cui  all'articolo  840-bis, secondo comma, e l'accordo puo' avere riguardo anche al  risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli  aderenti  che  abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.     Art. 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di  adesione). - La procedura di adesione si chiude:       a)  quando  le  ripartizioni  agli  aderenti,  effettuate   dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;       b)  quando  nel  corso  della  procedura  risulta  che  non  e' possibile conseguire un  ragionevole  soddisfacimento  delle  pretese degli aderenti, anche  tenuto  conto  dei  costi  che  e'  necessario sostenere.     La chiusura della procedura di adesione e' dichiarata con decreto motivato del giudice  delegato,  reclamabile  a  norma  dell'articolo 840-undecies.     Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni  verso il debitore per  la  parte  non  soddisfatta  dei  loro  crediti  per capitale e interessi.     Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). -  Chiunque abbia  interesse  alla  pronuncia  di  una  inibitoria  di   atti   e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di  una  pluralita'  di individui o enti, puo' agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della  condotta  omissiva  o  commissiva.  Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli  interessi  pregiudicati  dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  840-bis,  secondo comma.     L'azione puo' essere esperita nei confronti di imprese o di  enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita'  relativamente  ad atti e comportamenti posti in essere  nello  svolgimento  delle  loro rispettive attivita'.     La domanda si propone con le  forme  del  procedimento  camerale, regolato dagli  articoli  737  e  seguenti,  in  quanto  compatibili, esclusivamente dinanzi  alla  sezione  specializzata  in  materia  di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte resistente.  Il ricorso e' notificato al pubblico ministero.     Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.     Il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e  di  presunzioni semplici.     Con  la  condanna  alla  cessazione  della  condotta  omissiva  o commissiva, il tribunale  puo',  su  istanza  di  parte,  adottare  i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei  casi  ivi previsti.     Con  la  condanna  alla  cessazione  della  condotta  omissiva  o commissiva, il tribunale puo', su richiesta del pubblico ministero  o delle parti, ordinare che  la  parte  soccombente  adotti  le  misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.     Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente  a dare diffusione del provvedimento, nei  modi  e  nei  tempi  definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di  comunicazione  ritenuti piu' appropriati.     Quando l'azione inibitoria collettiva e' proposta  congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.     Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle  leggi speciali».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.    |  
|   |                                 Art. 2 
           Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni           per l'attuazione del codice di procedura civile,                    in materia di azione di classe 
   1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del  codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' inserito il seguente: 
                             «TITOLO V-bis                      DEI PRODEDIMENTI COLLETTIVI 
     Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi  in materia di azione di classe). - Tutte le comunicazioni a  cura  della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con  modalita'  telematiche all'indirizzo di posta elettronica  certificata  ovvero  al  servizio elettronico   di   recapito   certificato   qualificato    dichiarato dall'aderente.  Si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di comunicazioni telematiche.     Il portale dei servizi telematici  gestito  dal  Ministero  della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico  di  recapito  certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta  e  si  e' registrato mediante un'apposita procedura, un  avviso  contenente  le informazioni relative agli atti  per  i  quali  le  disposizioni  del titolo  VIII-bis  del  libro   quarto   del   codice   prevedono   la pubblicazione. La richiesta  puo'  essere  limitata  alle  azioni  di classe relative a  specifiche  imprese  o  enti  gestori  di  servizi pubblici o di pubblica utilita', anche prima della loro proposizione.     Art.  196-ter  (Elenco  delle   organizzazioni   e   associazioni legittimate all'azione di classe). - Con decreto del  Ministro  della giustizia, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti,   sono stabiliti  i  requisiti   per   l'iscrizione   nell'elenco   di   cui all'articolo 840-bis, secondo comma, del codice,  i  criteri  per  la sospensione e la cancellazione delle  organizzazioni  e  associazioni iscritte, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e  del mantenimento della stessa. Il contributo di cui al presente comma  e' fissato in misura tale da consentire  comunque  di  far  fronte  alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento  dell'elenco.  I requisiti per l'iscrizione comprendono la  verifica  delle  finalita' programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilita' e continuita' delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonche' la  verifica  delle  fonti  di finanziamento utilizzate. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le modalita' di aggiornamento dell'elenco».   2. Il decreto previsto dall'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal  comma  1 del presente articolo, e' adottato  entro  centottanta  giorni  dalla data di pubblicazione della presente legge.     |  
|   |                                 Art. 3   Applicabilita' della sanzione penale prevista  dall'articolo  76  del  testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445. 
   1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  dopo  il  comma  4  e' aggiunto il seguente:     «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo  comma, lettera g), del codice di procedura civile».  
           Note all'art. 3:               Si riporta  il  testo  dell'art.  76  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in          materia di documentazione amministrativa - Testo  A),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1.  Chiunque  rilascia          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi          del codice penale e delle leggi speciali in materia.                 2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.                 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate          come fatte a pubblico ufficiale.                 4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla          professione e arte.                 4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di          procedura civile.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  si provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 5 
                              Abrogazioni 
   1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo,  di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.     |  
|   |                                 Art. 6 
                     Disposizioni di coordinamento 
   1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:     «d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del  libro  quarto del codice di procedura civile».   2. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis  del  codice  del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»  sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  titolo  VIII-bis  del  libro quarto del codice di procedura civile».  
           Note all'art. 6:               Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo          27  giugno   2003,   n.   168   (Istituzione   di   Sezioni          specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed          intellettuale presso tribunali e corti d'appello,  a  norma          dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come          modificato dalla presente legge:                 «Art.  3  (Competenza  per  materia   delle   sezioni          specializzate).  -  1.  Le   sezioni   specializzate   sono          competenti in materia di:                   a) controversie di cui  all'art.  134  del  decreto          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive          modificazioni, ad  esclusione  delle  azioni  di  merito  e          cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale  unificato          dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C          175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del          tribunale unificato dei brevetti,  fatto  salvo  il  regime          transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;                   b) controversie in materia di diritto d'autore e di          diritti connessi al diritto d'autore;                   c) controversie di cui all'art. 33, comma 2,  della          legge 10 ottobre 1990, n. 287;                   d)  controversie  relative  alla  violazione  della          normativa antitrust dell'Unione europea.                   d-bis) controversie di cui al titolo  VIII-bis  del          libro quarto del codice di procedura civile.                 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,          relativamente alle societa' di cui al libro  V,  titolo  V,          capi V, VI e VII, e titolo  VI,  del  codice  civile,  alle          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i          procedimenti:                   a)  relativi  a  rapporti  societari  ivi  compresi          quelli  concernenti  l'accertamento,  la  costituzione,  la          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;                   b) relativi al trasferimento  delle  partecipazioni          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le          partecipazioni sociali o i diritti inerenti;                   c) in materia di patti parasociali,  anche  diversi          da quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile;                   d) aventi  ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'          promosse dai creditori delle societa' controllate contro le          societa' che le controllano;                   e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359,  primo          comma,  numero  3),  all'art.   2497-septies   e   all'art.          2545-septies del codice civile;                   f) relativi a  contratti  pubblici  di  appalto  di          lavori, servizi o forniture di  rilevanza  comunitaria  dei          quali sia parte una  delle  societa'  di  cui  al  presente          comma,  ovvero  quando  una  delle  stesse   partecipa   al          consorzio o al raggruppamento temporaneo  cui  i  contratti          siano   stati   affidati,   ove   comunque   sussista    la          giurisdizione del giudice ordinario.                 3. Le sezioni specializzate sono altresi'  competenti          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».               Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo          19  gennaio  2017,  n.  3   (Attuazione   della   direttiva          2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26          novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le          azioni per il risarcimento del danno ai sensi  del  diritto          nazionale per violazioni  delle  disposizioni  del  diritto          della  concorrenza  degli  Stati   membri   e   dell'Unione          europea), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). -  1.  Il          presente decreto disciplina,  anche  con  riferimento  alle          azioni collettive di  cui  al  titolo  VIII-bis  del  libro          quarto del  codice  di  procedura  civile,  il  diritto  al          risarcimento in favore di chiunque ha  subito  un  danno  a          causa di una violazione del diritto  della  concorrenza  da          parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.                 2. Il risarcimento comprende il danno  emergente,  il          lucro  cessante   e   gli   interessi   e   non   determina          sovracompensazioni.».   |  
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                           Entrata in vigore 
   1.  Al  fine  di  consentire  al  Ministero  della   giustizia   di predisporre le  necessarie  modifiche  dei  sistemi  informativi  per permettere il compimento delle attivita'  processuali  con  modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente  legge  entrano  in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della  medesima  legge nella Gazzetta Ufficiale.   2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle  condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 12 aprile 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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