| Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 11 aprile 2019 |  
| Permanenza del requisito di innovativita' terapeutica, del medicinale «Darzalex» riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, comma 2,  legge  8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404,  legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge  di  Bilancio  2017).  (Determina  n. 659/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n. 245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia   italiana   del   farmaco   (AIFA),    in    attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n. 140;   Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  Bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure  comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;   Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232 (legge di Bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo 2017, fossero stabiliti dall'AIFA i criteri  per  la  classificazione dei farmaci innovativi e ad innovativita' condizionata e dei  farmaci oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del prezzo di rimborso a carico del SSN;   Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, il suo art. 1, commi 408-409, con  i  quali  e'  stato  previsto  un  monitoraggio  degli   effetti dell'utilizzo dei farmaci  innovativi  e  innovativi  oncologici  sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;   Vista la determinazione AIFA n. 1535/2017  del  12  settembre  2017 recante «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2017;   Vista  la  determinazione  AIFA  n.  432/2017  del  13  marzo  2017 («Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge  8  novembre 2012, n. 189, del medicinale per  uso  umano  Darzalex»),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017;   Vista la determinazione  AIFA  n.  1223/2017  del  27  giugno  2017 («Classificazione del medicinale per uso  umano  DARZALEX,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2017);   Vista la  determinazione  AIFA  n.  616/2018  del  12  aprile  2018 («Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove  indicazioni terapeutiche, del medicinale per  uso  umano  Darzalex»),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018, con cui  e'  stato attribuito  al  medicinale  DARZALEX  il  requisito  dell'innovazione terapeutica per la nuova  indicazione  terapeutica  autorizzata  («in combinazione  con  lenalidomide  e  desametasone,  o   bortezomib   e desametasone, per il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia»), per un periodo limitato a 12 mesi;   Tenuto conto che il medicinale «Darzalex» risulta  essere  inserito sia nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.  10,  comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo  Stato  Regioni  del  18  novembre  2010  (Rep.Atti   n. 197/CSR), sia di quello dei medicinali che hanno accesso ai fondi  di cui all'art. 1, commi 401 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n.  232 (legge di Bilancio 2017);   Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2018 con  la  quale la  societa'  Janssen-Cilag  S.p.a.  ha  chiesto  la  permanenza  del riconoscimento del requisito di innovativita'  terapeutica  conferito alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Darzalex»  con  la determinazione AIFA n. 616/2018;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-4-5 aprile 2019 in merito alla rivalutazione  del  requisito  di  innovativita'  della   indicazione terapeutica di cui alla determinazione AIFA 616/2018; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
         Permanenza del requisito di innovativita' terapeutica 
   Permane il requisito  di  innovativita'  del  medicinale  DARZALEX, nelle confezioni e per l'indicazione in combinazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per  il  trattamento  di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno  una precedente terapia, per ulteriori ventiquattro mesi a far data dal 18 aprile 2019, ferme  restando  tutte  le  altre  condizioni  negoziali previste nella determinazione AIFA n. 616/2018 del 12 aprile 2018.     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 11 aprile 2019 
                                     p. Il direttore generale: Massimi     |  
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