| Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 21 marzo 2019 |  
| Rinnovo  dell'autorizzazione   al   laboratorio   Chimica   applicata depurazione acque di  Giglio  Filippo  &  C.  S.n.c.,  in  Menfi,  al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il regolamento (CE) n. 510/2006;   Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7, paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;   Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini italiani;   Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai competenti organi;   Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono essere accertate da laboratori autorizzati;   Visto il decreto del  4  maggio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.  117  del  22 maggio 2015 con il quale al laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c., ubicato in Menfi (AG),  via  Pio La Torre n. 13 Area P.I.P., e' stata  rinnovata  l'autorizzazione  al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;   Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 marzo 2019;   Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17  gennaio  2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;   Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  Accredia -  L'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato;   Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Il  laboratorio  Chimica  applicata  depurazione  acque  di  Giglio Filippo & C. S.n.c., ubicato in Menfi (AG), via Pio La  Torre  n.  13 Area P.I.P., e' autorizzato al rilascio dei  certificati  di  analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.     |  
|   |                                                               Allegato      ===========================================================     |      Denominazione della prova      |  Norma / metodo   |     +=====================================+===================+     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |     |                                     |allegato III + Reg.|     |                                     |UE 1784/2016       |     |Numero di perossidi                  |allegato III       |     +-------------------------------------+-------------------+     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |     |                                     |allegato II + Reg. |     |                                     |UE 1227/2016       |     |Acidi grassi liberi                  |allegato I         |     +-------------------------------------+-------------------+     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |     |                                     |allegato IX + Reg. |     |Analisi spettrofotometrica           |UE 1833/2015       |     |nell'ultravioletto                   |allegato III       |     +-------------------------------------+-------------------+
      |  
|   |                                 Art. 2 
   L'autorizzazione ha validita' fino  al  6  febbraio  2023  data  di scadenza dell'accreditamento.     |  
|   |                                 Art. 3 
   L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio  Filippo  &  C.  S.n.c. perda   l'accreditamento   relativamente    alle    prove    indicate nell'allegato al presente decreto e  del  suo  sistema  qualita',  in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025, rilasciato da Accredia_- L'Ente italiano di accreditamento  designato con decreto  22  dicembre  2009  quale  unico  organismo  a  svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1.  Il  laboratorio  sopra  citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio, la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio medesimo e' accreditato.   2.    L'omessa    comunicazione     comporta     la     sospensione dell'autorizzazione.   3. Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di analisi autorizzate.   4. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 21 marzo 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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