| Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 3 aprile 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Alunbrig», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  38298/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  del  27  dicembre 2018 che riporta  la  sintesi  delle  decisioni  dell'Unione  europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1º novembre al 30 novembre 2018 e  che  riporta  l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 14  -  16 gennaio 2019;   Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del  2 aprile 2019 protocollo  MGR/37623/P  di  approvazione  del  materiale educazionale del prodotto medicinale «Alunbrig» (brigatinib); 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:      ALUNBRIG,  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente  determinazione  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 3 aprile 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.  Farmaco di nuova autorizzazione     «Alunbrig».     Codice ATC - Principio attivo: L01XE43 - Brigatinib.     Titolare: Takeda Pharma A/S.     Cod. procedura: EMEA/H/C/4248.     GUUE: 27 dicembre 2018.     -     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche      «Alunbrig» e' indicato come monoterapia per  il  trattamento  di pazienti  adulti  con  cancro  del  polmone  non  a  piccole  cellule (non-small cell lung cancer,  NSCLC)  positivo  per  la  chinasi  del linfoma anaplastico  (anaplastic  lymphoma  kinase,  ALK)  in  stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.  Modo di somministrazione     Il  trattamento   con   «Alunbrig»   deve   essere   iniziato   e supervisionato  da  un  medico   esperto   nell'uso   di   medicinali antitumorali.     Lo stato di NSCLC ALK positivo deve  essere  accertato  prima  di iniziare la terapia con «Alunbrig». E' necessario  un  test  per  ALK validato al fine di selezionare i pazienti con NSCLC positivo per ALK (vedere paragrafo 5.1). La valutazione dell'NSCLC  positivo  per  ALK deve essere effettuata da laboratori che abbiano dimostrato di  avere esperienza nella tecnologia specifica utilizzata.     «Alunbrig» e' per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere e con acqua. «Alunbrig» puo' essere assunto con o senza cibo.     L'assunzione di pompelmo o succo di pompelmo deve essere  evitata in quanto puo' determinare un aumento della concentrazione plasmatica di brigatinib (vedere paragrafo 4.5).     Confezioni autorizzate:       EU/1/18/1264/001 - A.I.C. n. 047416019 /E in base 32: 1F70QM 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)  -  60 compresse;       EU/1/18/1264/002 - A.I.C. n. 047416021 /E in base 32: 1F70QP 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) -  120 compresse;       EU/1/18/1264/003 - A.I.C. n. 047416033 /E in base 32: 1F70R1 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/ALU) - 56 compresse;       EU/1/18/1264/004 - A.I.C. n. 047416045 /E in base 32: 1F70RF 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/ALU) - 112 compresse;       EU/1/18/1264/005 - A.I.C. n. 047416058 /E in base 32: 1F70RU 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone  (HDPE)  -  7 compresse;       EU/1/18/1264/006 - A.I.C. n. 047416060 /E in base 32: 1F70RW 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)  -  30 compresse;       EU/1/18/1264/007 - A.I.C. n. 047416072 /E in base 32: 1F70S8 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/ALU) - 7 compresse;       EU/1/18/1264/008 - A.I.C. n. 047416084 /E in base 32: 1F70SN 90 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ACLAR/ALU) - 28 compresse;       EU/1/18/1264/009 - A.I.C. n. 047416096 /E in  base  32:  1F70T0 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)  - 30 compresse;       EU/1/18/1264/010 - A.I.C. n. 047416108 /E in  base  32:  1F70TD 180 mg  -  compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister (ACLAR/ALU) - 28 compresse.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale  Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio     Prima  di  lanciare  «Alunbrig»  in  ciascuno  stato  membro,  il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  (Marketing Authorisation Holder, MAH) deve concordare i contenuti e  il  formato del programma educazionale, compresi i  mezzi  di  comunicazione,  le modalita' di distribuzione ed eventuali altri aspetti del  programma, con l'Autorita' nazionale competente.     Il MAH dovra' assicurarsi che, in ciascuno stato  membro  in  cui «Alunbrig» viene commercializzato, tutti gli operatori sanitari  e  i pazienti/chi se ne prende cura che prevedono di prescrivere  e  usare «Alunbrig» abbiano accesso al/siano provvisti del seguente  pacchetto educazionale:       una scheda di allerta per il paziente.     La scheda di allerta per il paziente dovra' contenere i  seguenti messaggi chiave:       un messaggio che avverte che il paziente fa uso  di  «Alunbrig» per gli operatori sanitari che hanno in cura il paziente in qualsiasi momento, incluso in condizioni di emergenza;       il trattamento con «Alunbrig»  puo'  aumentare  il  rischio  di eventi   polmonari   ad   insorgenza   precoce   (inclusi    malattia interstiziale polmonare e polmonite);       segni o sintomi relativi alla sicurezza e quando  si  necessita dell'attenzione dell'operatore sanitario;       dettagli di contatto del prescrittore di «Alunbrig».       obbligo di condurre attivita' post-autorizzative.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita': 
    ===============================================================   |             Descrizione             |       Tempistica      |   +=====================================+=======================+   | Studio di efficacia                 |                       |   |post-autorizzativo (PAES): al fine di|                       |   |caratterizzare ulteriormente         |                       |   |l'efficacia e la sicurezza di        |                       |   |brigatinib nel trattamento di        |                       |   |pazienti con NSCLC ALK-positivo, il  |                       |   |MAH deve sottomettere il report      |                       |   |dello studio clinico: studio di fase |                       |   |III AP26113-13-301 di comparazione di|                       |   |brigatinib verso crizotinib in       |                       |   |pazienti con NSCLC ALK-positivo in   |                       |   |stadio avanzato che non hanno        |                       |   |precedentemente ricevuto terapia     |                       |   |diretta contro ALK.                  |    31 dicembre 2020   |   +-------------------------------------+-----------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri  ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo, pneumologo ed internista (RNRL).     |  
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