Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 aprile 2019 |
Rinnovo del riconoscimento della societa' IIS Cert S.r.l. quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica «CE» degli stessi; Visto il decreto dirigenziale del Capo dipartimento prot. n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il Gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attivita' di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli organismi riconosciuti in ambito ferroviario. Vista la nota della societa' IIS Cert s.r.l con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, registrata in ingresso con prot. n. 7318 del 30 novembre 2018 con cui la societa' ha formulato istanza di rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali e funzionali: infrastrutture; controllo, comando e segnalamento di bordo; controllo, comando e segnalamento a terra; materiale rotabile. Visto il decreto con cui ANSF ha rinnovato la qualifica di Verificatore indipendente di sicurezza (VIS) trasmesso con nota ANSF prot. n. 6235 del 27 marzo 2019 con riguardo ai sottosistemi strutturali e funzionali come di seguito riportati: infrastrutture; controllo, comando e segnalamento di bordo; controllo, comando e segnalamento a terra; materiale rotabile; manutenzione. Considerato che, nella predetta istanza, la societa' ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010; Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo; Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;
Decreta:
Art. 1
1. Alla societa' IIS Cert s.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, e' rinnovato il riconoscimento quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati: infrastrutture; controllo-comando e segnalamento: contollo-comando e segnalamento di terra; controllo-comando e segnalamento di bordo; materiale rotabile; manutenzione. |
| Art. 2
1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato decreto legislativo. 2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali. |
| Art. 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo IIS Cert s.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 4
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo IIS Cert s.r.l. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze. 3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo IIS Cert s.r.l. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri stati membri. |
| Art. 5
1. Il presente decreto rinnova per ulteriori cinque anni il riconoscimento quale organismo notificato rilasciato con d.d. n. 37 del 27 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2019
Il direttore generale: Pujia |
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