| Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 22 marzo 2019 |  
| Concessione di anticipazioni di cassa, a valere sulla  dotazione  del fondo  di  rotazione,  agli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.  |  
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                         IL CAPO DIPARTIMENTO                 PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                      del Ministero dell'interno                            di concerto con                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO              del Ministero dell'economia e delle finanze   Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal  decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  quale  prevede  che  per  la  gestione finanziaria degli enti locali sciolti  ai  sensi  dell'art.  143  del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di  bilancio,  in grado  di  provocare  il   dissesto   finanziario,   la   commissione straordinaria per la gestione  dell'ente,  entro  sei  mesi  dal  suo insediamento,  puo'  richiedere  una  anticipazione   di   cassa   da destinare,  nel  limite   massimo   di   200   euro   per   abitante, esclusivamente  al  pagamento  delle   retribuzioni   del   personale dipendente,  al  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  di   prestiti obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali indispensabili;   Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello  stesso  art.  243-quinquies, con i quali e' previsto che l'anticipazione di  cui  al  comma  1  e' concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione  di  cui all'art. 243-ter del TUOEL e che  il  medesimo  decreto  ministeriale stabilisce,   altresi',   le   modalita'    per    la    restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'   erogata l'anticipazione;   Viste le richieste presentate dalle Commissioni  straordinarie  dei comuni riportati nell'allegato A,  che  forma  parte  integrante  del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il riconoscimento di  un'anticipazione  di  cassa,  nel  limite  massimo concedibile,  da  destinare   esclusivamente   al   pagamento   delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento  delle  rate  dei mutui e di  prestiti  obbligazionari,  nonche'  all'espletamento  dei servizi  locali  indispensabili,  nei  termini  e  con  le  modalita' previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies;   Ritenuto dover stabilire con il presente decreto  anche  i  criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione  richiesta,  nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;   Visto l'art. 156, comma 2  del  TUOEL,  laddove  e'  previsto,  tra l'altro, che le disposizioni che fanno riferimento alla  popolazione, vanno  interpretate  come  concernenti   la   popolazione   residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istat;   Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2016 nei comuni di cui all'allegato A, come fissata dall'ISTAT;   Ritenuto di dover stabilire  con  il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 243-quinquies, comma 3, del  TUOEL,  le  modalita'  per  la restituzione dell'anticipazione medesima;   Richiamato il decreto interministeriale in data 12  novembre  2018, con il quale e' stata concessa l'anticipazione di cui al gia'  citato art.  243-quinquies,  relativo  alle   richieste   presentate   dalle Commissioni straordinarie, nel corso del 1° semestre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                  Concessione anticipazione di cassa 
   1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante  del presente decreto, e' concessa, ai sensi dell'art. 243-quinquies,  del TUOEL, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni  del  fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, nei limiti  di  20  milioni  di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali indispensabili.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                    Articolo 243-quinquies - TUOEL 
   ===================================================================== |  Codice ente  |   Ente    | Provincia | Abitanti |Importo riparto | +===============+===========+===========+==========+================+ |  4181030030   | Briatico  |   (VV)    |  4.203   | € 617.099,06   | +---------------+-----------+-----------+----------+----------------+ |  5190650120   | Vittoria  |   (RG)    | 63.906   |€ 9.382.900,93  | +---------------+-----------+-----------+----------+----------------+     |  
|   |                                 Art. 2       Criteri e modalita' per la concessione dell'anticipazione 
   1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e' determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.   2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero, intestata all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione  entro  quindici giorni  successivi  alla  data  del  presente  decreto   e   imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e prestiti ad enti del settore pubblico»).     |  
|   |                                 Art. 3           Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
   1.  L'anticipazione  ricevuta  dagli  enti   richiedenti   di   cui all'allegato A del presente decreto, e'  restituita  in  dieci  anni, decorrenti  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.   2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere  previsto  nel  bilancio  di  previsione   di   ciascun   ente beneficiario.   3. La restituzione dell'anticipazione e'  effettuata  entro  il  31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui  all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  annuali  entro  i termini previsti, una  pari  somma  e'  recuperata  dalle  risorse  a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.   5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e  prestiti ad enti del settore pubblico»).   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 marzo 2019 
                                        Il Capo del Dipartimento                                       per gli affari interni e territoriali                                               Belgiorno                 Il Ragioniere generale dello Stato               Franco                   |  
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