| Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Granupas»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 605/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della Salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 729/2014 del 17 luglio 2014,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  185  del  11 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale  «Granupas» (acido aminosalicilico) ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  legge  8 novembre 2012, n. 189 di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 14 luglio 2017 con la quale  la societa'  Lucane  Pharma  ha  chiesto  la   riclassificazione   delle confezioni con A.I.C. n. 043376019/E;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 13 settembre 2017;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 18 febbraio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale GRANUPAS  (acido  aminosalicilico)  nella  confezione sotto indicata e' classificato come segue:   indicazione terapeutica oggetto  della  negoziazione:  Granupas  e' indicato nell'ambito di un appropriato regime in associazione per  la tubercolosi multifarmacoresistente, in pazienti adulti  e  pediatrici dai ventotto giorni di eta', quando un regime di trattamento efficace alternativo non puo' essere istituito  per  motivi  di  resistenza  o tollerabilita'.  Si  devono  considerare  le  linee  guida  ufficiali sull'uso opportuno di agenti antibatterici.   Confezione:     4  g  -  granulato  gastroresistente  -  uso  orale   -   bustina (CARTA/LDPE/ALL./LPDE) - 30 bustine - A.I.C. n. 043376019/E (in  base 10);   Classe di rimborsabilita': H.   Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 375,00;   Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 618,90.   Alla specialita' medicinale «Granupas» (acido  aminosalicilico)  si applica un tetto di  spesa  complessivo  sull'ex  factory  pari  a  € 300.000/anno. In caso di superamento della soglia EXF di  300.000  di fatturato nei dodici mesi la  ditta  e'  chiamata  al  ripiano  dello sfondamento  attraverso  payback.  Ai   fini   della   determinazione dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo  dello  stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback del 5%  e  dell'1,83%,  e  dei  payback effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti)  trasmessi  attraverso il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e  DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi  della  legge  n.  448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alla Parte  di  fornire semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.   Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio dell'effettiva commercializzazione.   In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.   I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente fissate, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione della  legge  n.  648/1996  e   dall'estensione   delle   indicazioni conseguenti a modifiche.   Alla specialita' medicinale «Granupas» (acido  aminosalicilico)  si applica una scheda di prescrizione ospedaliera (allegato 1).   Validita' del contratto: 24 mesi.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione  del  medicinale   soggetta   a   diagnosi   -   piano terapeutico.     |  
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   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  GRANUPAS (acido aminosalicilico) e' la seguente:   medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da  rinnovare volta per volta, vendibile al  pubblico  su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti- infettivologo e pneumologo (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 4                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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