Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2019
Sperimentazione della contabilita' integrata e del Piano dei conti integrato ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera e), della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 che prevede l'adozione per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera n) della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto l'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009;
Visto l'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, che prevede un'attivita' di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-bis, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-ter, comma 3;
Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 che prevede l'introduzione del sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e in particolare il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure;
Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009 che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell'art. 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che introduce il piano dei conti integrato composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;
Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che prevede l'utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, del glossario e degli schemi di collegamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
Visto l'art. 38-quater della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che ogni atto gestionale costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare;
Visto il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che obbliga le amministrazioni centrali dello Stato all'adozione del sistema integrato della contabilita' finanziaria, economico e patrimoniale ed analitica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3, commi 1, 3 e 4 che prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» che all'art. 10 ha previsto l'introduzione del Sistema di contabilita' economica nelle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e termini della sperimentazione della contabilita' integrata
e del piano dei conti integrato

1. A partire dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto e' avviata la sperimentazione ai sensi dell'art. 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della durata di tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo come previsto dal successivo art. 6. La sperimentazione ha per oggetto, ai fini della relativa valutazione:
a) l'introduzione a fini conoscitivi nell'ambito della gestione, della contabilita' economico-patrimoniale, in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'utilizzo del sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 dell'art. 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) l'introduzione del piano dei conti integrato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 quale struttura di riferimento per il bilancio dello Stato unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni.
2. Nell'ambito della sperimentazione viene definita una codifica provvisoria delle transazioni contabili elementari, di cui all'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, con riferimento: agli atti di entrata e agli atti di spesa degli ordinatori primari e degli ordinatori secondari, nonche' ai documenti contabili da cui scaturiscono ricavi e proventi, costi ed oneri.
4. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure contabili relative alla registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, alla realizzazione degli incassi e all'effettuazione dei pagamenti. Essa non produce effetti ai fini: della gestione e della rendicontazione dei dati contabili e di bilancio, della elaborazione degli elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio nonche' sulle procedure contabili relative alle registrazioni di contabilita' economica analitica.
 
Allegato 1

Codifica provvisoria della transazione contabile elementare, definita ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge del 31 dicembre
2009, n. 196

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' applicative della sperimentazione

1. La sperimentazione e' avviata per fasi successive:
a) a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, ha per oggetto le registrazioni degli eventi contabili relative alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione viene estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi, nonche' alle attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali e alle relative variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa.
2. In tutte le fasi della sperimentazione, contestualmente alle registrazioni finanziarie ed economiche, saranno movimentati anche i pertinenti conti dell'attivo e del passivo del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, necessari per generare scritture contabili in partita doppia.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili le necessarie funzionalita' per lo svolgimento della sperimentazione sui propri sistemi informativi.
4. Le amministrazioni centrali dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano nell'ambito della propria organizzazione uno o piu' referenti che garantiscano il supporto ed il coordinamento della sperimentazione ai fini della corretta registrazione degli eventi contabili, nonche' il raccordo con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 3
Adozione del Piano dei conti integrato

1. Nell'ambito della sperimentazione, le amministrazioni centrali dello Stato adottano il piano dei conti integrato, che costituisce lo strumento di riferimento per la tenuta delle scritture contabili.
2. Ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria generato, quanto all'entrata, da atti di accertamento, riscossione e versamento; quanto alla spesa, da decreti di impegno e mandati di pagamento, costituisce una transazione contabile elementare che movimenta una o piu' voci del modulo finanziario del piano dei conti integrato. Analogamente, ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione economico-patrimoniale generato da atti e documenti contabili, costituisce una transazione elementare che movimenta una o piu' voci del modulo economico e del modulo patrimoniale.
3. Ciascuna voce del piano dei conti integrato relativa alla contabilita' finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante matrici di collegamento pubblicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul proprio sito internet istituzionale.
4. Al fine di facilitare la classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano l'apposito glossario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2018, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicato sullo proprio sito internet istituzionale.
 
Art. 4
Principi contabili generali ed applicati

1. Le amministrazioni centrali dello Stato, ai fini della sperimentazione della contabilita' integrata, applicano i principi contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della contabilita' finanziaria avviene in base alla legislazione vigente. La valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilita' economica e patrimoniale, avviene in base alle regole del sistema di contabilita' economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili, e, negli altri casi, in base ai principi contabili nazionali.
 
Art. 5
Codifica provvisoria della transazione
contabile elementare

1. Ai fini della sperimentazione di cui al presente decreto, e' definita una codifica provvisoria della transazione contabile elementare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Ogni evento gestionale, posto in essere dai responsabili delle amministrazioni, genera una transazione elementare nelle rilevazioni contabili.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati in via definitiva il contenuto della codifica della transazione elementare, i criteri e le modalita' per la sua applicazione a regime.
 
Art. 6
Attivita' di verifica degli Uffici di controllo
e valutazione degli esiti della sperimentazione

1. Gli Uffici di controllo che costituiscono il Sistema delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, verificano la correttezza delle scritture contabili registrate dalle amministrazioni centrali dello Stato.
2. La verifica viene effettuata sulle scritture contabili riferite: all'utilizzo delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato, alla loro uniformita' all'interno dell'amministrazione e all'applicazione dei principi contabili generali e applicati.
3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
a) attua un monitoraggio trimestrale per verificare la completezza e l'adeguatezza delle voci dei moduli finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato rispetto alle operazioni e alle registrazioni contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale svolte dalle amministrazioni centrali dello Stato;
b) in sede di rendiconto predispone una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticita' e porre in essere le modifiche necessarie per una piu' efficace disciplina della materia.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto, con una o piu' circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato saranno fornite specifiche indicazioni operative e istruzioni tecniche per l'attuazione della sperimentazione e per le verifiche che gli Uffici di controllo del sistema delle Ragionerie devono svolgere ai fini del corretto adempimento della stessa.

Roma, 21 febbraio 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1-228