| Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 21 febbraio 2019 |  
| Sperimentazione della contabilita' integrata e del  Piano  dei  conti integrato ai sensi dell'articolo 38-sexies della  legge  31  dicembre 2009, n. 196.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;   Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  196  del  2009  che definisce le amministrazioni pubbliche  ai  fini  della  applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;   Visto l'art. 40,  comma  2,  lettera  e),  della  citata  legge  31 dicembre 2009, n. 196 che prevede  l'adozione  per  la  spesa,  delle azioni  quali  componenti  del  programma  e  unita'  elementari  del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti  integrato  che assicuri il loro raccordo  alla  classificazione  della  spesa  COFOG (Classification   of   the   functions   of   government)   e    alla classificazione economica di terzo livello;   Visto l'art. 40, comma 2, lettera n) della legge n. 196  del  2009, che  prevede  l'affiancamento  a  fini  conoscitivi,  al  sistema  di contabilita'   finanziaria,   di   un   sistema    di    contabilita' economico-patrimoniale  funzionale  alla   verifica   dei   risultati conseguiti dalle amministrazioni;   Visto il decreto legislativo 12 maggio  2016,  n.  90,  recante  il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'art. 8 che  ha  introdotto  l'art.  38-sexies della citata legge n. 196 del 2009;   Visto l'art. 38-sexies della legge n. 196  del  2009,  che  prevede un'attivita' di sperimentazione della  durata  non  superiore  a  tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della  contabilita'  integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale  struttura  di riferimento per la  predisposizione  dei  documenti  contabili  e  di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art.  25-bis,  e  della  codifica  della  transazione   contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro  30  giorni dalla data di emanazione del  regolamento  di  cui  all'art.  38-ter, comma 3;   Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009 che  prevede l'introduzione del  sistema  di  contabilita'  integrata  finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato  e in particolare il comma 2, il quale individua negli  Uffici  centrali del bilancio e nelle Ragionerie territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformita' e la  corretta  tenuta  delle  scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti  si  coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti  informatici  delle medesime procedure;   Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009 che  prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per  le  amministrazioni centrali dello Stato;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  novembre 2018, n. 140 concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato  ai  sensi dell'art. 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto in particolare l'art. 2 del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che introduce  il  piano  dei  conti integrato composto da tre moduli: piano finanziario, piano  economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di  cui  all'allegato  1  del medesimo decreto;   Visto in particolare l'art. 7 del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 140 del 2018 che  prevede  l'utilizzo,  da  parte delle amministrazioni centrali dello Stato,  del  glossario  e  degli schemi di  collegamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;   Visto l'art. 38-quater della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede  che  ogni  atto  gestionale  costituisce  nelle  rilevazioni contabili una transazione elementare;   Visto il decreto legislativo 12  settembre  2018,  n.  116  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della  riforma  della struttura del bilancio dello Stato»;   Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;   Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;   Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  che obbliga le amministrazioni  centrali  dello  Stato  all'adozione  del sistema  integrato  della  contabilita'  finanziaria,   economico   e patrimoniale ed analitica;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le  modalita'  di  adozione  del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  31  maggio 2011, n. 91;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123  «Riforma  dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento dell'attivita'  di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  a   norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in  particolare l'art. 3, commi 1, 3 e 4 che prevede che il controllo di  regolarita' amministrativa  e  contabile  sugli  atti  di  spesa  adottati  dalle amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche   sia   svolto, rispettivamente,  dagli  Uffici  centrali  del   bilancio   e   dalle Ragionerie territoriali dello Stato;   Visto  il  decreto  legislativo  del  7  agosto   1997,   n.   279, «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale  dello  Stato»  che  all'art.  10  ha   previsto l'introduzione del Sistema di contabilita' economica nelle  pubbliche amministrazioni; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Oggetto e termini della sperimentazione della contabilita'  integrata                   e del piano dei conti integrato 
   1. A partire dal mese successivo alla  pubblicazione  del  presente decreto e' avviata la sperimentazione ai  sensi  dell'art.  38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della durata  di  tre  esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo come previsto dal successivo art. 6. La sperimentazione ha per oggetto, ai  fini  della relativa valutazione:     a) l'introduzione a fini conoscitivi nell'ambito della  gestione, della  contabilita'  economico-patrimoniale,  in  affiancamento  alla contabilita' finanziaria mediante l'utilizzo del sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 dell'art. 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;     b) l'introduzione del  piano  dei  conti  integrato,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  12  novembre  2018,  n.  140 quale struttura di riferimento per il bilancio dello Stato unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni.   2. Nell'ambito della sperimentazione viene  definita  una  codifica provvisoria delle transazioni contabili elementari, di  cui  all'art. 38-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di  tracciare le operazioni contabili movimentando le  voci  del  piano  dei  conti finanziario, economico e patrimoniale.   3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le  loro  articolazioni periferiche, con riferimento: agli atti di entrata  e  agli  atti  di spesa degli ordinatori primari e degli ordinatori secondari,  nonche' ai documenti contabili da cui scaturiscono ricavi e  proventi,  costi ed oneri.   4. La sperimentazione si affianca alle vigenti procedure  contabili relative alla registrazione degli accertamenti  di  entrata  e  degli impegni   di   spesa,   alla   realizzazione    degli    incassi    e all'effettuazione dei pagamenti. Essa non produce  effetti  ai  fini: della gestione e  della  rendicontazione  dei  dati  contabili  e  di bilancio, della elaborazione degli elementi del conto del bilancio  e del conto del patrimonio nonche' sulle procedure  contabili  relative alle registrazioni di contabilita' economica analitica.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
     Codifica provvisoria della transazione contabile elementare,  definita ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge del 31 dicembre                            2009, n. 196 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2              Modalita' applicative della sperimentazione 
   1. La sperimentazione e' avviata per fasi successive:     a)  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla  pubblicazione  del presente decreto,  ha  per  oggetto  le  registrazioni  degli  eventi contabili  relative  alle  uscite  finanziarie  e   alle   componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri;     b) a decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  sperimentazione  viene estesa  alle  registrazioni  degli  eventi  contabili  relativi  alle entrate   finanziarie   e   alle   componenti   economiche   positive rappresentate  da  ricavi  e  proventi,  nonche'  alle  attivita'   e passivita' finanziarie e  patrimoniali  e  alle  relative  variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa.   2. In tutte le fasi  della  sperimentazione,  contestualmente  alle registrazioni finanziarie ed economiche, saranno movimentati anche  i pertinenti conti dell'attivo e del passivo  del  modulo  patrimoniale del piano dei  conti  integrato,  necessari  per  generare  scritture contabili in partita doppia.   3. Il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  rende disponibili le necessarie  funzionalita'  per  lo  svolgimento  della sperimentazione sui propri sistemi informativi.   4. Le amministrazioni centrali dello Stato, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano nell'ambito della  propria organizzazione uno o piu' referenti che garantiscano il  supporto  ed il  coordinamento  della  sperimentazione  ai  fini  della   corretta registrazione degli eventi  contabili,  nonche'  il  raccordo  con  i competenti uffici del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 3                Adozione del Piano dei conti integrato 
   1. Nell'ambito della sperimentazione, le  amministrazioni  centrali dello Stato adottano il piano dei conti integrato, che costituisce lo strumento di riferimento per la tenuta delle scritture contabili.   2. Ogni evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria generato, quanto all'entrata, da  atti  di  accertamento, riscossione e versamento; quanto alla spesa, da decreti di impegno  e mandati  di  pagamento,   costituisce   una   transazione   contabile elementare che movimenta una o piu' voci del modulo  finanziario  del piano dei conti integrato. Analogamente,  ogni  evento  contabilmente rilevante  ai  fini   della   manifestazione   economico-patrimoniale generato da atti e documenti contabili, costituisce  una  transazione elementare che movimenta una o piu' voci del modulo economico  e  del modulo patrimoniale.   3. Ciascuna voce  del  piano  dei  conti  integrato  relativa  alla contabilita' finanziaria e' correlata alle  corrispondenti  voci  del piano dei conti  relativo  alla  contabilita'  economico-patrimoniale mediante matrici di collegamento pubblicate  dal  Dipartimento  della Ragioneria  generale  dello   Stato   sul   proprio   sito   internet istituzionale.   4. Al fine  di  facilitare  la  classificazione  delle  transazioni elementari  nelle  voci  del  piano  dei  conti,  le  amministrazioni centrali dello Stato utilizzano l'apposito glossario di cui  all'art. 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  140  del  2018, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e pubblicato sullo proprio sito internet istituzionale.     |  
|   |                                 Art. 4               Principi contabili generali ed applicati 
   1.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ai   fini   della sperimentazione della contabilita' integrata,  applicano  i  principi contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196.   2. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai  principi contabili applicati previsto ai  sensi  dell'art.  38-bis,  comma  4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione  delle transazioni contabili elementari che discendono da  eventi  rilevanti ai  fini  della  contabilita'  finanziaria  avviene  in   base   alla legislazione vigente. La valorizzazione  degli  eventi  rilevanti  ai fini della contabilita' economica e  patrimoniale,  avviene  in  base alle regole del sistema di contabilita' economica analitica  definito ai  sensi  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  ove applicabili, e, negli altri  casi,  in  base  ai  principi  contabili nazionali.     |  
|   |                                 Art. 5                Codifica provvisoria della transazione                         contabile elementare 
   1. Ai fini della sperimentazione di cui  al  presente  decreto,  e' definita  una  codifica  provvisoria  della   transazione   contabile elementare ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38-quater  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.   2. Ogni evento gestionale, posto in essere dai  responsabili  delle amministrazioni, genera una transazione elementare nelle  rilevazioni contabili.   3. Entro quattro mesi dalla  chiusura  della  sperimentazione,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati in via definitiva  il  contenuto  della  codifica  della  transazione elementare, i criteri e  le  modalita'  per  la  sua  applicazione  a regime.     |  
|   |                                 Art. 6            Attivita' di verifica degli Uffici di controllo            e valutazione degli esiti della sperimentazione 
   1. Gli Uffici di  controllo  che  costituiscono  il  Sistema  delle Ragionerie di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 giugno 2011,  n.  123,  verificano  la  correttezza  delle  scritture contabili registrate dalle amministrazioni centrali dello Stato.   2. La verifica viene effettuata sulle scritture contabili riferite: all'utilizzo  delle  voci  dei  moduli   finanziario,   economico   e patrimoniale del piano dei conti  integrato,  alla  loro  uniformita' all'interno  dell'amministrazione  e  all'applicazione  dei  principi contabili generali e applicati.   3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello Stato:     a)  attua  un  monitoraggio   trimestrale   per   verificare   la completezza  e  l'adeguatezza  delle  voci  dei  moduli  finanziario, economico e patrimoniale del piano dei conti integrato rispetto  alle operazioni  e  alle  registrazioni  contabili  di  tipo  finanziario, economico e patrimoniale svolte dalle amministrazioni centrali  dello Stato;     b) in sede di rendiconto predispone  una  relazione  annuale,  da trasmettere  alla  Corte  dei  conti,  in  merito  agli  esiti  della sperimentazione del sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione  e  di individuare eventuali criticita'  e  porre  in  essere  le  modifiche necessarie per una piu' efficace disciplina della materia.     |  
|   |                                 Art. 7                          Disposizioni finali 
   1. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto, con una o piu' circolari del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato saranno fornite specifiche indicazioni operative  e  istruzioni tecniche per l'attuazione della sperimentazione e  per  le  verifiche che gli Uffici di  controllo  del  sistema  delle  Ragionerie  devono svolgere ai fini del corretto adempimento della stessa. 
     Roma, 21 febbraio 2019 
                                                     Il Ministro: Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, reg. n. 1-228     |  
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