Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 3 aprile 2019 |
Cessazione delle prassi di mercato inerenti: a) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino» titoli, b) al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate. (Delibera n. 20876). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014; Viste le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009 e n. 18406 del 13 dicembre 2012, con le quali la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF, le prassi di mercato attinenti, rispettivamente, all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»); Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («Report to the Commission on the application of accepted market practices») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 16 gennaio 2019; Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-bis, e 187-ter, comma 4, del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punibili, o assoggettati a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; Considerato che ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF, per «prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014; Considerato che l'art. 13, paragrafo 2, MAR, attribuisce alla Consob il potere di istituire una prassi di mercato in base ai criteri stabiliti dal medesimo articolo; Considerato che la citata disposizione prevede, al paragrafo 3, che «Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorita' competente notifica all'ESMA e alle altre autorita' competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica e' trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa»; Considerato altresi' che l'art. 13, paragrafo 11, MAR, prevede che le prassi di mercato ammesse anteriormente al 2 luglio 2014 e notificate all'ESMA continuino ad applicarsi nello Stato membro interessato, finche' l'autorita' competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tali prassi; Considerato che, in data 9 settembre e 4 novembre 2016, la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere, per le Prassi n. 2 e n. 3, della facolta' di mantenere in vigore le stesse prassi e di avere intenzione di rivederne le condizioni, consentendo all'ESMA di sospendere il procedimento per l'emanazione del prescritto parere, che la stessa Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta; Considerato che attualmente le Prassi n. 2 e n. 3 riconosciute dalla Consob nel precedente regime sono, quindi, vigenti in via transitoria; Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico di riferimento, e' opportuno disporre la cessazione delle prassi di mercato ammesse, inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»), precedentemente ammesse, rispettivamente, con le proprie delibere n. 16839, del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012; Valutate le osservazioni pervenute alla Consob, in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018, dalle associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato;
Delibera:
Art. 1 Cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3
1. E' disposta la cessazione delle prassi di mercato ammesse inerenti all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate («Prassi n. 3»), precedentemente ammesse, rispettivamente, con le delibere n. 16839, del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012. |
| Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob.
Roma, 3 aprile 2019
Il Presidente: Savona |
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