| Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  
| DELIBERA 3 aprile 2019 |  
| Cessazione delle prassi  di  mercato  inerenti:  a)  all'acquisto  di azioni proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino» titoli,  b) al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate. (Delibera n. 20876).  |  
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                       LA COMMISSIONE NAZIONALE                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
   Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale dei titoli azionari;   Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato  la  direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  28  gennaio 2003 e le  direttive  2003/124/CE,  2003/125/CE  e  2004/72/CE  della Commissione;   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione finanziaria, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto  2018, n. 107, recante le norme di  adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014;   Viste le delibere n. 16839 del 19 marzo 2009  e  n.  18406  del  13 dicembre 2012, con  le  quali  la  Consob  aveva  ammesso,  ai  sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF,  le  prassi  di  mercato attinenti, rispettivamente, all'acquisto di  azioni  proprie  per  la costituzione di un c.d. «magazzino  titoli»  («Prassi  n.  2»)  e  al riacquisto di prestiti  obbligazionari  a  condizioni  predeterminate («Prassi n. 3»);   Vista  la  relazione  annuale  sull'applicazione  delle  prassi  di mercato  ammesse  nell'Unione  («Report  to  the  Commission  on  the application of accepted market practices») che,  ai  sensi  dell'art. 13, paragrafo 10,  MAR,  l'ESMA  deve  trasmettere  alla  Commissione europea, pubblicata in data 16 gennaio 2019;   Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  185,  comma  1-bis,  e 187-ter, comma 4,  del  TUF,  le  violazioni  indicate  dai  predetti articoli non sono punibili, o assoggettati a sanzione amministrativa, qualora si  dimostri  di  avere  agito  per  motivi  legittimi  e  in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;   Considerato che ai sensi dell'art. 180, comma 1,  lettera  c),  del TUF, per «prassi di mercato ammessa» si intende  una  prassi  ammessa dalla Consob  conformemente  all'art.  13  del  regolamento  (UE)  n. 596/2014;   Considerato che l'art.  13,  paragrafo  2,  MAR,  attribuisce  alla Consob il potere di istituire  una  prassi  di  mercato  in  base  ai criteri stabiliti dal medesimo articolo;   Considerato che la citata disposizione prevede, al paragrafo 3, che «Prima di istituire una  prassi  di  mercato  ammessa  ai  sensi  del paragrafo 2, l'autorita' competente notifica all'ESMA  e  alle  altre autorita' competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i  particolari  della  valutazione  svolta conformemente ai criteri di  cui  al  paragrafo  2.  La  notifica  e' trasmessa almeno tre mesi prima  della  prevista  entrata  in  vigore della prassi di mercato ammessa»;   Considerato altresi' che l'art. 13, paragrafo 11, MAR, prevede  che le prassi di  mercato  ammesse  anteriormente  al  2  luglio  2014  e notificate all'ESMA  continuino  ad  applicarsi  nello  Stato  membro interessato, finche'  l'autorita'  competente  non  abbia  preso  una decisione per quanto riguarda la continuazione di tali prassi;   Considerato che, in data 9 settembre e 4 novembre 2016,  la  Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere, per le Prassi n. 2  e  n. 3, della facolta' di mantenere in vigore le stesse prassi e di  avere intenzione  di  rivederne  le  condizioni,  consentendo  all'ESMA  di sospendere il procedimento per l'emanazione  del  prescritto  parere, che la stessa Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla  notifica ricevuta;   Considerato che attualmente le Prassi n.  2  e  n.  3  riconosciute dalla Consob nel precedente  regime  sono,  quindi,  vigenti  in  via transitoria;   Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del  quadro giuridico di riferimento, e' opportuno disporre la  cessazione  delle prassi di mercato ammesse, inerenti all'acquisto  di  azioni  proprie per la costituzione di un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n.  2»)  e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni  predeterminate («Prassi n. 3»), precedentemente  ammesse,  rispettivamente,  con  le proprie delibere n. 16839, del 19 marzo 2009,  e  n.  18406,  del  13 dicembre 2012;   Valutate le osservazioni pervenute  alla  Consob,  in  risposta  al documento di consultazione pubblicato  in  data  21  settembre  2018, dalle  associazioni  di  categoria  e  dagli  altri  partecipanti  al mercato; 
                               Delibera: 
                                Art. 1                  Cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3 
   1. E' disposta  la  cessazione  delle  prassi  di  mercato  ammesse inerenti all'acquisto di azioni proprie per  la  costituzione  di  un c.d. «magazzino titoli» («Prassi n. 2») e al riacquisto  di  prestiti obbligazionari  a  condizioni   predeterminate   («Prassi   n.   3»), precedentemente ammesse, rispettivamente, con le delibere  n.  16839, del 19 marzo 2009, e n. 18406, del 13 dicembre 2012.     |  
|   |                                 Art. 2                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Le disposizioni di cui alla presente  delibera  si  applicano  a decorrere dal 30 giugno 2019.   2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet della Consob. 
     Roma, 3 aprile 2019 
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