| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 21 marzo 2019 |  
| Autorizzazione all'American Bureau of  Shipping  all'esercizio  delle attivita'  di  ispezione  e  controllo  del  naviglio  nazionale  non soggetto alle convenzioni internazionali.  |  
  |  
 |  
 
                         IL DIRETTORE GENERALE              per la vigilanza sulle autorita' portuali,              le infrastrutture portuali ed il trasporto                  marittimo e per vie d'acqua interne 
   Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di  attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed  alle  norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle amministrazioni marittime, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190;   Vista la nota prot.  n.  6453  del  23  aprile  2012,  con  cui  la Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'  di  ispezione  e  controllo  del  naviglio  nazionale  non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi  di classifica titolari di autorizzazione ed  affidamento  ai  sensi  del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche;   Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attivita'  di ispezione e  controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle convenzioni  internazionali  presentata  dall'organismo  riconosciuto American Bureau of  Shipping  con  nota  s.p.  del  16  luglio  2018, integrata successivamente dalla nota s.p. del 4 dicembre 2018;   Viste le regole tecniche e le  procedure  operative  dell'organismo riconosciuto allegate alle note sopra citate;   Considerato  che  l'organismo  riconosciuto  American   Bureau   of Shipping risulta autorizzato ai  sensi  del  decreto  legislativo  14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria  delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione  delle convenzioni internazionali, con decreto  interdirettoriale  datato  8 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana s.g. n. 257 del 3 novembre 2017, con cui e' stato  approvato il relativo accordo sottoscritto in data 6 settembre 2017;   Vista la valutazione favorevole  del  Comando  generale  del  Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto VI, espresso con nota 31030  del 7  marzo  2019,  per  quanto  concerne  il  documento  relativo  alla Procedura generale di American Bureau of Shipping per le  unita'  non coperte da regolamentazione internazionale denominato «Ships  outside the scope of application of international conventions», limitatamente alle parti di cui alle osservazioni formulate  dallo  stesso  Comando con la nota prot. n. 132025 dell'11 ottobre 2018;   Visto che, a seguito dell'istruttoria  nel  corso  della  quale  e' stata  esaminata  tutta  la  documentazione  trasmessa  dall'American Bureau  of  Shipping  in  allegato  all'istanza   sopra   menzionata, l'organismo in questione e' risultato rispondere ai criteri stabiliti con  la  citata  nota  prot.  n.  6453  del  23   aprile   2012   per l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  di   ispezione   e controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle  convenzioni internazionali;   Ritenuto pertanto  di  procedere  all'autorizzazione  dell'American Bureau of Shipping  all'esercizio  delle  attivita'  di  ispezione  e controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle  convenzioni internazionali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                     Finalita' dell'autorizzazione 
   1.  L'organismo  American  Bureau  of   Shipping   e'   autorizzato all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo  del  naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.     |  
|   |                                 Art. 2             Attivita' autorizzate e norme di riferimento 
   1. L'American Bureau of Shipping, nell'ambito  delle  attivita'  di ispezione e  controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le seguenti tipologie  di  attivita',  con  le  relative  operazioni  di certificazione:     a)  operazioni  o  funzioni  attinenti  all'accertamento  ed   al controllo delle condizioni di navigabilita';     b) assegnazione della linea di massimo carico;     c) stazzatura delle navi;     d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;     e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;     f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e  per  l'esercizio della navigazione;     g) tutte le altre attivita' concernenti  il  ruolo  di  organismo tecnico autorizzato  richiamate  nella  normativa  di  riferimento  e relative agli impianti, alle  dotazioni  e  agli  equipaggiamenti  di bordo.   2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e  controllo  per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione  delle convenzioni  internazionali  l'American   Bureau   of   Shipping   fa riferimento alla seguente normativa nazionale:     2.1 per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f):       legge 5 giugno 1962, n.  616  «Sicurezza  della  navigazione  e della vita umana in mare»;       decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni;     2.2 per l'attivita' di cui al punto b):       legge 5 giugno 1962, n.  616  «Sicurezza  della  navigazione  e della vita umana in mare»;       decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967,  n.  579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di  massimo  carico  alle navi mercantili»;     2.3 per l'attivita' di cui al punto c):       legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa  alla  stazzatura  delle navi»;       decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916,  n.  202  «Regolamento per la stazzatura delle navi»;       decreto  ministeriale  25  luglio  1918  «Istruzioni   per   la stazzatura delle navi e galleggianti»;       decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore  o nell'interponte superiore delle navi da carico».   3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da pesca, l'American Bureau of Shipping  fa  riferimento  alla  seguente normativa nazionale:     decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.  435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e della vita umana  in  mare»  (Titolo  V)  e  successive  modifiche  o integrazioni;     decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.  541  «Attuazione  delle direttive  97/70/CE  e  1999/19/CE  sull'istituzione  del  regime  di sicurezza armonizzato per le navi da  pesca  di  lunghezza  uguale  o superiore a 24 metri»;     decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di  sicurezza  per  le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal  decreto  26 luglio 2004, n. 231.   4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da diporto, l'American Bureau of Shipping fa riferimento  alla  seguente normativa nazionale:     decreto  ministeriale  4  aprile  2005,  n.  95  «Regolamento  di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»;     decreto ministeriale 29  luglio  2008,  n.  146  «Regolamento  di attuazione del codice della nautica da diporto».   5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita'  da passeggeri adibite a  navigazione  nazionale,  l'American  Bureau  of Shipping fa riferimento alla seguente normativa nazionale:     decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45  «Attuazione  della direttiva  98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e  alle  norme  di sicurezza per le navi da passeggeri adibite  a  viaggi  nazionali»  e successive modifiche o integrazioni.     |  
|   |                                 Art. 3                          Condizioni generali 
   1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con  il  venir meno per l'American Bureau of Shipping dell'autorizzazione  ai  sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011,  n.  104  per  i  servizi  di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia  rientranti nel  campo  di   applicazione   delle   convenzioni   internazionali, richiamata in premessa.   2. L'American Bureau of Shipping  mantiene  aggiornata  la  propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le  implicazioni  che  le caratteristiche della flotta nazionale  comportano  sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato.   3.  L'American  Bureau  of  Shipping  fornisce   supporto   tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova.   4. L'American Bureau of  Shipping  assicura  la  disponibilita'  di unita'  operative  con  personale  tecnico   esclusivo   qualificato, nell'ambito  dell'area  territoriale  di  competenza  di   tutte   le Direzioni marittime, per  l'esecuzione  delle  visite  relative  alle attivita' di cui all'art. 3, secondo  la  distribuzione  territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto.   5. L'American Bureau of Shipping si  impegna  a  non  intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse.     |  
|   |                                 Art. 4                            Interpretazioni 
   1. L'American Bureau of Shipping  riconosce  che  l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della  presente  autorizzazione, nonche' la  determinazione  delle  equivalenze  o  l'accettazione  di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dall'amministrazione,  e  collabora  alla   loro   definizione,   ove necessario.     |  
|   |                                 Art. 5                             Informazioni 
   1. Al rilascio della presente autorizzazione, l'American Bureau  of Shipping  invia  alla  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  l'elenco  ufficiale  delle  navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le  attivita'  di  cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS  Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza  semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni:     N° IMO;     N° American Bureau of Shipping;     nome (nome nave);     compartimento nave;     matricola;     GT/SL;     Toca si'/no;     organismo di classe precedente;     data entrata in classe;     altra societa' di classifica;     nome armatore;     servizio nave;     data costruzione.   2. L'American Bureau of Shipping garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne,  anche  tramite pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,  l'accesso  diretto   e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non  soggette  alle  convenzioni  internazionali  per  le  quali l'organismo e' autorizzato a svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1.   3. L'American Bureau of Shipping invia con frequenza  annuale  alla Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua interne, in forma cartacea e/o  in  formato  elettronico,  in  lingua italiana,  le  norme,  i  regolamenti  nonche'   relative   procedure operative riferite alle attivita'  autorizzate  di  cui  all'art.  2, comma 1.   4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie d'acqua interne fornisce all'American Bureau  of  Shipping  tutta  la documentazione necessaria  affinche'  lo  stesso  possa  svolgere  le attivita' autorizzate.   5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano  modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, l'American Bureau of Shipping pubblica le informazioni relative  alle norme in  corso  di  aggiornamento  sul  proprio  sito  internet  con possibilita' per  la  Direzione  generale  di  fornire  commenti  e/o proposte entro il termine di  trenta  giorni.  L'American  Bureau  of Shipping  tiene  conto  di  eventuali  raccomandazioni  formulate  al riguardo dall'amministrazione.   6. Analogamente, la  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima  l'American Bureau of Shipping nel caso di sviluppo di modifiche  alla  normativa applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.   7. Le normative, le norme, le istruzioni e i  modelli  di  rapporto sono redatti in lingua italiana.     |  
|   |                                 Art. 6                       Monitoraggio e controlli 
   1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie d'acqua interne verifica, almeno ogni  due  anni,  che  le  attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma  1  siano  svolte  dall'American Bureau of Shipping con propria soddisfazione,  anche  sulla  base  di ispezioni  a  campione  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle convenzioni  internazionali  per  il  quale  l'organismo  svolge   le suddette attivita'.   2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari  della Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.   3. La frequenza delle verifiche e' determinata,  tra  l'altro,  dai risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni.   4. L'amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  in  ogni tempo  alle  verifiche  supplementari  infrabiennali   che   riterra' opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per  le  quali  l'organismo  e'  autorizzato  a svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1.   5. A conclusione della verifica il team di auditor della  Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono  riportate le  non  conformita',  le  osservazioni  ed   i   commenti   relativi all'attivita' di verifica  svolta;  tale  rapporto  sara'  comunicato all'American  Bureau  of  Shipping  che  fara'   conoscere   le   sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per vie d'acqua  interne,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del rapporto, con l'indicazione delle  azioni  preventive  e  correttive. Tale  comunicazione  da  parte  dell'organismo   sara'   oggetto   di valutazione   da   parte   della   Direzione   generale    ai    fini dell'accettazione  formale  delle  azioni  correttive  e   preventive intraprese dall'organismo.   6. In ogni caso gli  ispettori  della  Direzione  generale  per  la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il trasporto marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne  incaricati  delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.   7. Nel corso delle verifiche,  l'American  Bureau  of  Shipping  si impegna a sottoporre agli ispettori  dell'amministrazione  incaricati delle verifiche ispettive  tutte  le  pertinenti  istruzioni,  norme, circolari  interne  e  linee  guida  e  ogni  altra  informazione   e documentazione idonea a dimostrare che le  attivita'  autorizzate  di cui  all'art.  2,  comma  1,  sono   svolte   dall'organismo   stesso conformemente alla normativa in vigore.   8. In caso di mancato  o  inadeguato  svolgimento  delle  attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per  la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  puo'  disporre,  in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate  nel  corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.   9. L'American Bureau of  Shipping  e'  consapevole  dell'importanza rivestita dall'adempimento  agli  obblighi  di  informazione  di  cui all'art. 5, al fine di consentire  alla  Direzione  generale  per  la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  di  verificare  che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.     |  
|   |                                 Art. 7                             Riservatezza 
   1. Per quanto riguarda le attivita' autorizzate di cui all'art.  2, comma 1, sia l'American Bureau of Shipping che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.     |  
|   |                                 Art. 8                               Ispettori 
   1. Ai fini dello svolgimento delle  attivita'  autorizzate  di  cui all'art. 2, comma 1, l'American Bureau of Shipping si impegna  a  far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze.   2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie d'acqua interne consente in via  eccezionale,  valutandone  caso  per caso  la  motivazione,  l'utilizzo  di   ispettori   esclusivi   alle dipendenze di altri organismi di classifica  riconosciuti  a  livello comunitario, con i quali l'American Bureau of  Shipping  abbia  preso accordi.   3. In ogni caso, le  prestazioni  degli  ispettori  che  non  siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono  vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso.     |  
|   |                                 Art. 9                            Responsabilita' 
   1. L'American  Bureau  of  Shipping  e'  direttamente  responsabile dell'attivita' svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.     |  
|   |                                 Art. 10                   Durata e cessazione dell'Accordo 
   1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art.  6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di  quattro  anni  a  partire dalla data del presente  decreto.  L'amministrazione  si  riserva  di valutare se confermare  o  meno  la  delega  all'American  Bureau  of Shipping delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma  1,  in base alle esigenze della propria flotta.   2. Ai fini del rinnovo  dell'autorizzazione  l'American  Bureau  of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse  modalita' previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012  citata  in  premessa, relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.     |  
|   |                                 Art. 11                            Interpretazione 
   1. Il presente decreto e' interpretato e  regolato  in  conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano,  ed  in  particolare  al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991, n. 435.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 marzo 2019 
                                        Il direttore generale: Coletta     |  
|   |  
 
 | 
 |