| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 12 marzo 2019 |  
| Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;   Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con  decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del turismo,  adottato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti  ed  agli  standard  minimi  di  qualita'  con  particolare riferimento  alle  produzioni  vitivinicole   del   territorio,   per l'esercizio dell'attivita' enoturistica;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto   2018,   n.   97,   recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e disabilita'»;   Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato  decreto-legge  n. 86/2018 le materie afferenti il turismo  sono  state  trasferite  dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;   Considerata l'importanza delle origini e  delle  potenzialita'  del turismo del vino, come fenomeno  culturale  ed  economico  capace  di offrire diverse opportunita' vantaggiose per la crescita del Paese;   Considerata l'importanza della valorizzazione delle  aree  ad  alta vocazione  vitivinicola   e   delle   produzioni   vitivinicole   del territorio;   Ritenuto  opportuno,   al   fine   di   qualificare   l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica  identita'  e di garantire la  valorizzazione  delle  produzioni  vitivinicole  del territorio,  adottare  le   presenti   linee   guida   ed   indirizzi relativamente ai requisiti e  standard  minimi  di  qualita'  per  lo svolgimento dell'attivita' enoturistica;   Acquisita  in  data  7  marzo  2019  l'intesa  in  sede  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                 Ambito di applicazione e definizioni 
   1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in  merito ai requisiti e agli standard  minimi  di  qualita',  con  particolare riferimento  alle  produzioni  vitivinicole   del   territorio,   per l'esercizio dell'attivita' enoturistica, ai sensi dell'art. l,  comma 504 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».   2. L'attivita' enoturistica, di cui all'art.  1,  comma  502  della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  considerata  attivita'  agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135  del  codice  civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.   3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  considerate attivita' enoturistiche, ai  fini  del  presente  decreto,  tutte  le attivita'  formative   ed   informative   rivolte   alle   produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale  si svolge  l'attivita',  quali,  a  titolo  esemplificativo,  le  visite guidate ai vigneti  di  pertinenza  dell'azienda,  alle  cantine,  le visite  nei  luoghi  di  esposizione  degli  strumenti   utili   alla coltivazione della vite, della storia e della pratica  dell'attivita' vitivinicola ed enologica  in  genere;  le  iniziative  di  carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine  e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia  didattica;  le  attivita'  di degustazione  e  commercializzazione  delle  produzioni  vitivinicole aziendali, anche in abbinamento  ad  alimenti,  da  intendersi  quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa,  anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i  requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2.     |  
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   Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi  di  qualita' per lo svolgimento dell'attivita' enoturistica. 
   1.   Fermi   i   requisiti    generali,    anche    di    carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa  vigente, si prevedono i seguenti requisiti e  standard  di  servizio  per  gli operatori che svolgono attivita' enoturistiche:     1) apertura settimanale o anche stagionale di un  minimo  di  tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica,  i giorni prefestivi e festivi;     2)  strumenti  di  prenotazione  delle  visite,   preferibilmente informatici;     3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti  i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno  gli  orari  di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;     4) sito o pagina web aziendale;     5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;     6)  materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi   prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;     7) esposizione e distribuzione del  materiale  informativo  sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con  denominazione  di  origine  sia,  in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni  turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica;     8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita'  in  concreto  svolte  dall'operatore enoturistico;     9) personale addetto dotato di  competenza  e  formazione,  anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio,  compreso  tra il titolare dell'azienda o  i  familiari  coadiuvanti,  i  dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;     10)  l'attivita'  di  degustazione  del  vino  all'interno  delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto;     11)   svolgimento   delle    attivita'    di    degustazione    e commercializzazione  da  parte  di  personale  dotato   di   adeguate competenze e formazione, compreso tra:     a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;     b) dipendenti dell'azienda;     c) collaboratori esterni.   2. L'abbinamento ai  prodotti  vitivinicoli  aziendali  finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti  agro-alimentari  freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti  igienico-sanitari  previsti  dalla  normativa  vigente,  e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui e' svolta l'attivita' enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna,  prodotti  che  rientrano  nei  sistemi  di  certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed  aggiornato  annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, della regione in cui  e'  svolta  l'attivita'  enoturistica. Dall'attivita' di degustazione sono in ogni caso escluse le attivita' che prefigurano un servizio di ristorazione.   3. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con  le  organizzazioni piu' rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica  per  le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al  presente  decreto  e  di promuovere il miglioramento della qualita' dei  servizi  offerti.  Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che  ricevono  la  Segnalazione  certificata  di  inizio attivita', possono altresi' istituire,  provvedendo  con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, elenchi   regionali   degli   operatori   che   svolgono    attivita' enoturistiche.   4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente,  le  regioni  definiscono  le  funzioni  di  vigilanza,   di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni  di  cui al presente decreto.   5. Alle aziende agricole che svolgono attivita' di degustazione, di fattoria  didattica  o  di  agriturismo   e   multifunzionalita'   se intraprendono  anche  l'attivita'  enoturistica,   continueranno   ad applicarsi altresi' le disposizioni regionali nelle relative materie.     |  
|   |                                 Art. 3                                 Logo 
   1. Il  Ministero  con  apposito  decreto  puo'  istituire  un  logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo  di  cui potranno   beneficiare   i   soggetti   che   svolgono    l'attivita' enoturistica.     |  
|   |                                 Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 12 marzo 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 244     |  
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