| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 8 aprile 2019 |  
| Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il  soccorso e l'assistenza alla popolazione della  Repubblica  del  Mozambico  in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che  dal  giorno  14  marzo 2019  ha  colpito  il  medesimo  territorio.  (Ordinanza   n.   586).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        DELLA PROTEZIONE CIVILE 
   Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l) e l'art. 29, commi 1 e 3;   Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di protezione civile;   Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';   Vista la nota del 20 marzo 2019  con  la  quale  il  Governo  della Repubblica del Mozambico ha richiesto  l'assistenza  della  direzione generale Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che ha causato vittime, dispersi,  sfollati,  la  distruzione  di  centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica;   Considerato che la Commissione europea,  in  data  21  marzo  2019, attraverso il Centro di coordinamento della risposta  alle  emergenze (ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile;   Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale  e'  stata richiesta l'attivazione delle procedure per  la  deliberazione  dello stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi  dell'art. 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019  con cui e' stato dichiarato, per sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che  dal  giorno  14  marzo 2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico;   Vista la delibera del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale, del 4 aprile 2019, adottata ai sensi  dell'art.  10  della  legge  11 agosto 2014, n. 125;   Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento giuridico vigente;   Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione  civile  di  cui  agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;   Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale; 
                               Dispone: 
                                Art. 1                Iniziative urgenti di protezione civile 
   1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della Repubblica del Mozambico a seguito dell'evento calamitoso di  cui  in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche  avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del  Servizio  nazionale della protezione civile, interviene per  concorrere  a  garantire  il soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle  autorita' competenti  della  Repubblica  interessata  anche  in  raccordo   con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea  (DG-ECHO),  nonche'   con   gli   organismi   internazionali interessati.   2.  Per  assicurare  l'espletamento  degli  interventi   di   prima assistenza  e  soccorso  alla  popolazione  secondo   le   necessita' rappresentate dalle strutture dell'Unione europea e  dalle  autorita' competenti  della  Repubblica  interessata,  il  Dipartimento   della protezione civile coordina l'invio, nel  territorio  colpito,  di  un ospedale da campo unitamente a personale  medico  (Emergency  medical team,  EMT  2)  della  Regione  Piemonte  nonche'  di  personale  del Dipartimento, di materiale sanitario e di beni di prima necessita'.   3. L'attivita' di  cui  al  comma  2  e'  svolta  con  il  supporto logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare  italiana che garantisce il trasporto in loco  dei  materiali  e  degli  uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di  cui  all'art.  4  del presente provvedimento.   4. Per le finalita' di cui ai commi  2  e  3,  e'  autorizzata,  su richiesta della Regione Piemonte, un'anticipazione,  a  favore  della stessa, nel limite del trenta per cento delle risorse di cui all'art. 4.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla  popolazione. 
   1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui  al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento.   2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui  al comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad  utilizzare  la  carta  di credito  dipartimentale,  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del  22  novembre  2010  e  dei decreti del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre  2013,  n.  5475,  per  far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di  beni  e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione  del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  fermi  restando  i previsti obblighi di rendicontazione.   3. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la donazione,  in  favore  della  popolazione   della   Repubblica   del Mozambico, con le modalita' di cui al comma 4, di attrezzature e beni facenti parte dell'Emergency medical team (EMT 2)  inviato  ai  sensi del comma 2 dell'art. 1.   4. Alla donazione dei beni di cui al comma 3  alla  Repubblica  del Mozambico si provvede per  il  tramite  dell'Ambasciata  d'Italia  in Mozambico, previa sottoscrizione di apposito  verbale  da  parte  del responsabile del team del  Dipartimento  della  protezione  civile  e delle autorita' locali competenti.   5. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di  donazione si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  4  del  presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 3                                Deroghe 
   1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  a derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;     decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;     leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle  attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  ad avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni ed integrazioni.     |  
|   |                                 Art. 4                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui alla  presente  ordinanza,  si   provvede,   nel   limite   di   euro 3.400.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 aprile 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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