Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 aprile 2019
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica del Mozambico in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 586).



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l) e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la nota del 20 marzo 2019 con la quale il Governo della Repubblica del Mozambico ha richiesto l'assistenza della direzione generale Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che ha causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica;
Considerato che la Commissione europea, in data 21 marzo 2019, attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale e' stata richiesta l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 4 aprile 2019, adottata ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Dispone:

Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica del Mozambico a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, interviene per concorrere a garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO), nonche' con gli organismi internazionali interessati.
2. Per assicurare l'espletamento degli interventi di prima assistenza e soccorso alla popolazione secondo le necessita' rappresentate dalle strutture dell'Unione europea e dalle autorita' competenti della Repubblica interessata, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di un ospedale da campo unitamente a personale medico (Emergency medical team, EMT 2) della Regione Piemonte nonche' di personale del Dipartimento, di materiale sanitario e di beni di prima necessita'.
3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta con il supporto logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare italiana che garantisce il trasporto in loco dei materiali e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, e' autorizzata, su richiesta della Regione Piemonte, un'anticipazione, a favore della stessa, nel limite del trenta per cento delle risorse di cui all'art. 4.
 
Art. 2

Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla
popolazione.

1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento.
2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione.
3. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica del Mozambico, con le modalita' di cui al comma 4, di attrezzature e beni facenti parte dell'Emergency medical team (EMT 2) inviato ai sensi del comma 2 dell'art. 1.
4. Alla donazione dei beni di cui al comma 3 alla Repubblica del Mozambico si provvede per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Mozambico, previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del responsabile del team del Dipartimento della protezione civile e delle autorita' locali competenti.
5. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente provvedimento.
 
Art. 3
Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 3.400.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli