IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le competenze delle autorita' di settore;   Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201 e successive modificazioni, che demanda  all'Autorita'  nazionale di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;   Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012, concernente il  «regolamento  interno  del Comitato interministeriale per la programmazione economica.  Modifica della delibera CIPE n. 58/2010»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1, comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto (CUP) e, in particolare:     1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili, cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;     2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere dotato di un CUP;     3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;   Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il  gestore aeroportuale e l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e  il  gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo   esercizio   finanziario   successivo    all'affidamento    in concessione, un Contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita',  e  quella  recata  dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;   Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);   Visto l'art. 1,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il  comma  11, che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti  nei Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti».   Considerata  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  1°dicembre 2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha  dichiarato  «l'illegittimita' costituzionale dell'articolo l'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1, comma 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte  in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere  della  Regione sui Contratti di  programma  tra  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione civile (ENAC) e i  gestori  degli  scali  aeroportuali  di  interesse nazionale»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, riguardante il «Regolamento  recante  l'individuazione  degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art.  698  del  codice della navigazione»;   Viste le deliberazioni n. 20 e n. 42 del 2015, con le quali  l'ENAC ha approvato il precedente schema-tipo  di  Contratto  di  programma, sulla cui fattispecie si e' elaborata la versione presentata a questo Comitato per l'espressione del relativo parere;   Vista la deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4 con la quale l'ENAC ha approvato il nuovo schema-tipo di Contratto di programma;   Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;   Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in materia di diritti per  l'uso  degli  aeroporti  aperti  al  traffico civile, e successive modificazioni;   Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di appartenenti alle forze di polizia;   Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli aeroporti;   Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti  eccezionali  e  di veicoli adibiti a servizi di  emergenza»  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto  1995,  n. 351;   Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante  norma  per  la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita';   Visto il decreto legislativo 13  gennaio  1999,  n.  18,  attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso  al  mercato  dei servizi di assistenza a terra  negli  aeroporti  della  comunita',  e successive modificazioni;   Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita' ridotta nel trasporto aereo;   Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio dell'11 marzo 2008  che  istituisce  norme  comuni  per  la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento  (CE)  n. 2320/2002;   Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali;   Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi del servizio;   Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata recepita  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, che, in particolare:     1. all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta;     2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1 prevede che  «Al  fine  dell'applicazione  del  sistema  dei  diritti aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone  specifici  modelli tariffari, calibrati sulla  base  del  traffico  annuo  di  movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti  applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi  di  cui  all'art. 80, comma 1»;   Vista la delibera  n.  128  dell'8  novembre  2016,  con  la  quale l'Autorita' di regolazione dei trasporti  ha  disposto,  prescrivendo alcune prescrizioni, che «la proposta  definitiva  di  revisione  dei diritti aeroportuali, allegata alla presente come parte integrante  e sostanziale, presentata dalla societa' Aeroporto Valerio  Catullo  di Verona-Villafranca S.p.a., affidataria in concessione della  gestione dell'aeroporto civile  «Valerio  Catullo»  di  Verona-Villafranca,  a seguito della consultazione nonche' del  recepimento  dei  correttivi prescritti  dall'Autorita'  con  la  delibera  n.  110/2016  del   14 settembre 2016, e'  conforme  al  pertinente  modello  tariffario  di riferimento approvato con delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014»;   Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale  il  Capo  di Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra l'ENAC e la societa' Aeroporto Valerio Catullo di  Verona-Villafranca S.p.a.,  chiedendo  a  questo  Comitato  di  esprimere,  per   quanto necessario in base al quadro normativo vigente, un parere;   Visto l'ordine del giorno della  riunione  preparatoria  di  questo Comitato di cui al telegramma  n.  5713  del  15  novembre  2018  del Segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da parte di questo Comitato sul Contratto in esame;   Considerato  che  durante  la  riunione  preparatoria,   e'   stata confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato relativamente all'argomento in oggetto;   Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria  del 21 novembre 2018 e' stato chiesto al  NARS  di  formulare  un  parere sullo schema di Contratto di programma e sui suoi allegati;   Visto il parere del NARS n. 5 del 26 novembre 2018, che ha ritenuto che il Contratto possa essere  sottoposto  a  questo  Comitato  e  in particolare che:     1. il CIPE e', a normativa vigente, sia  l'organo  deputato  alla verifica  della  coerenza   della   dinamica   tariffaria   con   gli investimenti  programmati  dalla  parte  pubblica,   e   della   loro sostenibilita',   sia   l'organo   deputato   alla   verifica   degli investimenti a carico della finanza pubblica;     2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  - espressamente previste per legge in favore del CIPE in ragione  della sua  natura,  missione  e  composizione  istituzionale,  in   quanto, altrimenti, esse rischierebbero  di  essere  svuotate  per  mera  via desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo  delle  norme vigenti;   Considerato  che  il  NARS  nel  suddetto  parere  n.  5  del  2018 raccomanda di:     1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo,  le  prescrizioni formulate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  merito alle  modifiche  e  alle  integrazioni  al  testo  del  Contratto  di programma attualmente in vigore;     2.  monitorare   -   anche   attraverso   un   efficace   dialogo istituzionale  tra  il  Ministero  istruttore,  l'ENAC  e   l'ART   - l'esecuzione del Contratto di programma con  particolare  riferimento agli investimenti, alle tariffe  adottate,  all'andamento  gestionale avendo particolare riguardo agli  scostamenti  tra  gli  investimenti pianificati  e  quelli  realizzati  anche  al  fine  di  assumere  le iniziative di cui alle osservazioni  del  presente  parere,  tra  cui quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone  tempestiva  comunicazione al CIPE;     3. di prevedere, de futuro, che l'allegato  7  del  Contratto  di programma relativo  al  PEF  esponga  tutti  gli  elementi  di  input necessari ai fini della redazione dei prospetti  previsionali  (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario);     4. trasmettere a questo Comitato la documentazione necessaria  ad esprimere parere di competenza con riguardo al Contratto di programma relativo al successivo periodo regolatorio entro  i  primi  tre  mesi dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza.   Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il  Capo  di Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti  effettivamente realizzati  dal  2016  ad  oggi,  redatto  dall'ENAC,  riguardante  i contratti di programma relativi agli  aeroporti  di  Genova,  Napoli, Torino e Verona;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:     1. in forza di convenzione n. 9 del 30 aprile  2008  la  societa' Aeroporto Valerio Catullo S.p.a. e'  affidataria  aeroportuale  della gestione totale dello scalo di Verona-Villafranca fino al 2048;     2. in data 29 novembre 2016, e' stato sottoscritto  il  Contratto di programma oggetto di parere di questo Comitato, il cui periodo  di vigenza e' 2016-2019;     3. il Contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi, il Piano della qualita', il Piano della tutela ambientale ed il Piano economico finanziario (PEF);     4. il Contratto prevede circa 65,67 milioni di euro di interventi ed investimenti finanziati  con  risorse  proprie  della  societa'  e tariffe, di cui 25,29 milioni di euro per le infrastrutture di  volo, 22,65 milioni di euro per interventi sul Terminal, 10,03  milioni  di euro per interventi a vari edifici, 3,3 milioni di euro per  reti  ed impianti, 2,4 milioni di euro per  interventi  di  natura  ecologica, 1,22 milioni di euro per parcheggi e viabilita', 0,70 milioni di euro per automezzi e arredi  e  0,08  milioni  di  euro  per  sistemazione dell'aerostazione;     5. tra gli indicatori previsti nel Piano della qualita', vi sono:       5.1 tempo di riconsegna del primo bagaglio;       5.2 la funzionalita' e pulizia delle toilette;       5.3 l'efficacia dei punti di informazione operativi;       5.4 tempi di attesa presso i check-in;       5.5 il servizio offerto dai bar;     6. tra gli indicatori previsti nel Piano della tutela ambientale, vi sono:       6.1  impianti  di  illuminazione  in  sostituzione  di   quelli esistenti con apparecchi LED;       6.2 produzione di energia elettrica e termica tramite  impianti di cogenerazione e trigenerazione;       6.3  utilizzo  di  materiali  fotocatalitici  nelle   aree   di mobilita' e parcheggi;     7. dal  PEF,  sulla  base  dei  dati  riportati,  si  rileva  una soddisfacente capacita' della societa' di  generare  ricchezza  degli investimenti effettuati, nonche' una crescita media del valore  della produzione superiore rispetto alla crescita dei costi operativi;     8. l'ENAC con nota 6 novembre 2017 ha espresso giudizio  positivo sulla sostenibilita' economica, finanziaria e patrimoniale del PEF;     9.  sussiste  un  disallineamento  fra  la  programmazione  degli interventi previsti nel Contratto  di  programma  2016-2019  (pari  a 29,12 milioni di euro nel 2016-2018) e lo stato  di  avanzamento  dei lavori trasmesso dal MIT con nota 27 novembre 2018, n. 40670 (pari  a 4,27  milioni  di  euro  dal  2016  al   31   agosto   2018)   dovuto principalmente, secondo  ENAC,  alla  lunga  durata  delle  procedure autorizzative ambientali e urbanistiche;   Ritenuto di condividere le valutazioni del parere  NARS  n.  5  del 2018 e di accogliere le raccomandazioni dal medesimo proposte;   Vista  la  nota  del  28  novembre  2018,  n.   6013,   predisposta congiuntamente  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze  (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;   Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle considerazioni  svolte  dal  NARS  e   nel   corso   della   riunione preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito  allo schema di Contratto di programma di cui trattasi;   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile 2012, n. 62;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                      Esprime parere favorevole:   sullo schema di  Contratto  di  programma  tra  ENAC  e  la  societa' Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Verona-Villafranca  S.p.a.,  per  il periodo 2016-2019, accogliendo le raccomandazioni di  cui  al  citato parere NARS n. 5 del 26 novembre 2018, con le seguenti prescrizioni.   1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  valutera', alla luce della mancata realizzazione  di  parte  degli  investimenti previsti per il 2016-2018, se occorre aggiornare  Piano  quadriennale degli interventi, previsioni di traffico, Piano economico finanziario e  Piani  della  qualita'  e  della  tutela  ambientale,  oltre  alle conseguenze relative alla remunerazione di tali investimenti rispetto alla tariffa.   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare al Comitato entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  il  nuovo periodo concessorio i Contratti  di  programma  relativi  al  periodo regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di  tutta  la documentazione  utile,  ivi  compresi  i  pareri,   le   approvazioni propedeutiche ed i relativi PEF.   3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il  futuro presentera' i Contratti di programma con un congruo anticipo rispetto all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi  i  compiti di coordinamento,  programmazione  ed  indirizzo  di  competenza  del Comitato.   4. Allineare i contenuti dei contratti stipulati  al  nuovo  schema tipo  di  Contratto  di  programma   approvato   dal   Consiglio   di amministrazione dell'ENAC con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018;   5. Relativamente allo schema di Contratto correggere nelle premesse il seguente riferimento:     «la legge 14 novembre 1995, n.  481,  riguardante  norme  per  la concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che all'art. 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo... omissis»;     con «la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per  la concorrenza e la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  che all'art.  2,  comma  12,  lettera  p),  ha  introdotto   l'obbligo... omissis».   6.  Nelle  premesse  del  Contratto,  in  caso   di   presenza   di finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto:     «Vista  la  documentazione  istruttoria  prodotta   dal   gestore aeroportuale   e   dall'amministrazione   pubblica   concedente    il finanziamento con la  quale  si  attesta  la  compatibilita'  con  la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»   7. Nell'art. 7 relativo agli obblighi della societa':     inserire il seguente comma 4: «4 La societa' deve pubblicare  sul proprio  sito  web  le   informazioni   concernenti   le   fonti   di finanziamento, la data della concessione del finanziamento  pubblico, il nome dell'autorita' erogatrice, i singoli beneficiari, la forma  e l'importo dell'aiuto concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il settore economico  principale  in  cui  il  beneficiario  ha  le  sue attivita'.  Tali  informazioni  devono  essere  tenute  costantemente aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le  misure di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione delle misure.»   8. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra  dinamica tariffaria  definita  dall'ART  ed  i  risultati  dell'attivita'   di monitoraggio effettuata dall'ENAC all'art. 8 (Ulteriori adempimenti), comma 1:     8.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La  societa' deve dare evidenza di  un  eventuale  divario  tra  gli  investimenti programmati ed effettuati nel campo  dell'intermodalita'  nonche'  la riprogrammazione  delle  opere   necessarie   ai   collegamenti,   in particolare  quelli  ferroviari,  con  gli  aeroporti  ai  fini   del miglioramento dell'intermodalita'»;     8.2. aggiungere l'ulteriore punto alla lettera  p):  «trasmettere ad ENAC, entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio  di esercizio del primo  anno  del  successivo  periodo  regolatorio,  un prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei  ricavi attualizzati  percepiti  nel   precedente   periodo   regolatorio   - scaturenti  dalle  tariffe  annualmente  vigenti  per   il   traffico programmato  ex  ante  -  corrispondano  alla  sommatoria  dei  costi attualizzati di periodo cosi' come rideterminati per effetto dei dati di  consuntivo   per   investimenti   effettivamente   realizzati   e discontinuita' di costo ammesse, al netto  dell'eventuale  conguaglio che si riferisce all'ultima annualita' del periodo».   9. L'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi-piano degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art.  11,  comma  2, del Contratto siglato), ultimo paragrafo, e' cosi' modificato:     «Per  gli  interventi  strategici  riconosciuti   dall'ENAC,   la societa' puo' richiedere,  con  le  modalita'  previste  nel  modello tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso  di remunerazione del capitale.»   10. L'art. 15 (Piano economico finanziario) deve essere  modificato nei seguenti termini:     10.1. comma 1. «La  societa'  presenta  all'ENAC,  unitamente  al Piano degli investimenti, il  correlato  Piano  economico-finanziario (PEF),  corredato  da  una  esaustiva  relazione  esplicativa   sulle componenti economiche e  patrimoniali,  sulla  base  delle  quali  la societa' dimostra, sotto  la  propria  responsabilita',  l'equilibrio della gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti»;     10.2. comma 4. «La societa' al  verificarsi  di  quanto  previsto all'art.  6,  comma  3,  e'  tenuta  a  presentare,  a  ENAC  il  PEF debitamente aggiornato con  le  misure  necessarie  a  dimostrare  il mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria delle opere sottoposte  all'autorizzazione  diretta  delle  strutture tecniche».   11. Occorre inserire apposita clausola di rinuncia  al  contenzioso che si propone del seguente tenore: «1. La societa', con il  presente Contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro  normativo  e  regolamentare  di settore, alla concessione  e/o  al  medesimo  Contratto  e  a  quelli precedentemente stipulati, nonche' alle azioni proposte  nei  giudizi pendenti relativi a tutti gli ambiti citati. 2. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente Contratto, le Parti, nel caso di giudizi pendenti, formalizzano,  presso  gli  organi  giurisdizionali competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalita' di rito.» 
     Roma, 28 novembre 2018 
                                              Il vice Presidente: Tria   Il segretario: Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, reg. n. 1-265     |