| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 2 aprile 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Cimzia»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 555/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco  dei  medicinalidi  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 563/2018 del 6 aprile  2018,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  97  del  27 aprile 2018, relativa alla classificazione  del  medicinale  «Cimzia» (certolizumab pegol) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per  uso  umano  approvati  con  procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2018 con la quale  la societa' UCB  Pharma  S.A.  ha  chiesto  la  riclassificazione  delle confezioni con A.I.C. n. 039539085/E, 039539097/E e 039539109/E;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 29 gennaio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale CIMZIA (certolizumab pegol)  nelle  confezioni  sotto indicate e' classificato come segue:     confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - cartuccia per dispositivo di somministrazione, contenente una siringa preriempita  (vetro)  -  1  ml  -  2  cartucce  per  dispositivo   di somministrazione e 2 salviettine  imbevute  di  alcool  -  A.I.C.  n. 039539085/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.020,00;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.683,42;     confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - cartuccia per dispositivo di somministrazione, contenente una siringa preriempita (vetro) - 1 ml - 6  (3×2)  cartucce  per  dispositivo  di somministrazione + 6 (3×2) salviettine imbevute di alcool (confezione multipla) - A.I.C. n. 039539097/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.060,00;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.050,26;     confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - cartuccia per dispositivo di somministrazione, contenente una siringa preriempita (vetro) - 1 ml - 10 (5×2)  cartucce  per  dispositivo  di somministrazione  +  10  (5×2)   salviettine   imbevute   di   alcool (confezione multipla) - A.I.C. n. 039539109/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «C».   Indicazioni terapeutiche rimborsate dal SSN:   Artrite reumatoide:   «Cimzia», in combinazione con metotrexato (MTX), e' indicato per:     il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva  di  grado  da moderato a grave in pazienti adulti quando  la  risposta  ai  farmaci antireumatici  modificanti  la  malattia  (DMARDs,  disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso  il  MTX,  sia  risultata  inadeguata. Cimzia  puo'  essere  somministrato  in  monoterapia   in   caso   di intolleranza al MTX o quando un trattamento continuativo con MTX  sia inappropriato.   «Cimzia» ha mostrato di ridurre la velocita'  di  progressione  del danno  articolare  valutato  radiograficamente  e  di  migliorare  la funzione fisica quando somministrato in combinazione con MTX.   Spondiloartrite assiale:   «Cimzia» e' indicato per il  trattamento  di  pazienti  adulti  con spondiloartrite assiale attiva grave, che include:     Spondilite anchilosante (SA):       Adulti con spondilite anchilosante attiva grave che hanno avuto una  risposta  inadeguata  o  che  sono   intolleranti   ai   farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).       Spondiloartrite  assiale   senza   evidenza   radiografica   di spondilite anchilosante (SA).       Adulti con spondiloartrite assiale attiva grave senza  evidenza radiografica di spondilite anchilosante ma  con  segni  obiettivi  di infiammazione  rilevati  tramite  livelli  aumentati  di  proteina  C reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini (RMI), che  hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS.   Artrite psoriasica   «Cimzia», in combinazione con MTX, e' indicato per  il  trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti quando la  risposta  alla precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata.   «Cimzia» puo'  essere  somministrato  in  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotrexato o quando un trattamento continuativo  con metotrexato sia inappropriato.   Indicazione terapeutica non rimborsata dal SSN:     «Cimzia», in combinazione con metotrexato (MTX), e' indicato per:       il trattamento dell'AR grave, attiva e  progressiva  in  adulti non precedentemente trattati con MTX o con altri DMARDs.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese  le  strutture  private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.   Sconto obbligatorio aggiuntivo sul prezzo ex factory da  praticarsi alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le  strutture  private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  «Cimzia» (certolizumab pegol) e' la seguente:     1)  per  l'indicazione  artrite  reumatoide   e   spondiloartrite assiale:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica   limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti reumatologo, internista (RRL);     2) per l'indicazione artrite psoriasica:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti-  reumatologo,  internista, dermatologo (RRL).     |  
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   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 2 aprile 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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