| Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA |  
| PROVVEDIMENTO 28 marzo 2019 |  
| Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.  |  
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                             IL DIRETTORE                      dell'Unita' di informazione                       finanziaria per l'Italia 
   Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche decreto antiriciclaggio, recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  maggio  2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento del terrorismo  e  recante  modifica  delle  direttive  2005/60/CE  e 2006/70/CE)»;   Visto l'art. 47, comma 1, del  decreto  antiriciclaggio,  il  quale stabilisce che  «i  soggetti  obbligati  trasmettono  alla  UIF,  con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a  criteri oggettivi, concernenti operazioni  a  rischio  di  riciclaggio  o  di finanziamento del terrorismo»;   Visto il comma 2 del citato art. 47,  che  prevede  l'utilizzo  dei dati  e  delle  informazioni  «per  l'approfondimento  di  operazioni sospette  e  per  effettuare  analisi  di  fenomeni  o  tipologie  di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;   Visto il comma 3 del medesimo  art.  47,  in  base  al  quale  «con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, la UIF,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma  1, definisce  le  relative  modalita'  di   trasmissione   e   individua espressamente  le  ipotesi  in  cui  l'invio  di  una   comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di  operazione  sospetta, ai sensi dell'art. 35»;   Avuto presente che esulano dall'ambito  delle  predette  istruzioni della UIF sulle comunicazioni  oggettive  i  profili  concernenti  la collaborazione con le altre Autorita' e il  regime  dei  controlli  e sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge;   Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro  tra  soggetti  diversi  e'  vietato  e stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite  di banche, Poste italiane  S.p.a.,  istituti  di  moneta  elettronica  e istituti di pagamento,  questi  ultimi  quando  prestano  servizi  di pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;   Considerato che,  sulla  base  della  Relazione  della  Commissione europea sulla valutazione sovranazionale dei  rischi  e  dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e  finanziamento  del  terrorismo condotta presso il Comitato di sicurezza finanziaria,  nonche'  degli approfondimenti effettuati  dalla  UIF,  le  operazioni  in  contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di  finanziamento  del terrorismo,  in  quanto  caratterizzate  da  non   tracciabilita'   e anonimato degli scambi;   Valutata la necessita' di acquisire su tali operazioni in  contante dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di misure idonee a garantire la riservatezza  dei  dati  personali,  per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di  fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del  terrorismo  ai  sensi dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2007;   Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,  nel  cui  ambito  e' stata condivisa l'esigenza di definire, in conformita' degli articoli 8, 12 e 40 del decreto antiriciclaggio, modalita' di collaborazione e scambio  tra  la  UIF  e   la   Direzione   nazionale   antimafia   e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia idonee a utilizzare efficacemente le informazioni delle comunicazioni  oggettive  a  fini dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni  di  operazioni sospette e d'indagine, anche mediante richieste e matching anagrafici su fenomeni e soggetti d'interesse; andranno messi a punto presidi di riservatezza dei dati  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di crittografia;   Visto il parere favorevole del Comitato di  sicurezza  finanziaria, adottato il 20 marzo 2019; 
                                Adotta                      il seguente provvedimento: 
                                Art. 1                              Definizioni 
   1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si  intendono per:     a) «cliente»: il  soggetto  che  instaura  rapporti  continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari  indicati  all'art.  2 del presente provvedimento. In caso di rapporti  cointestati  a  piu' soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;     b) «dati identificativi»: il nome e il cognome,  il  luogo  e  la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il  codice fiscale o, nel  caso  di  soggetti  diversi  da  persona  fisica,  la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;     c) «denaro contante»: le banconote e  le  monete  metalliche,  in euro o in valute estere, aventi corso legale;     d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome  e  per  conto  del cliente in virtu' di delega o di poteri di rappresentanza;     e) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;     t) «operazione  sospetta:  operazione  che  per  caratteristiche, entita', natura, nonche' per collegamento con altre operazioni o  per frazionamento della  stessa  o  per  qualsivoglia  altra  circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto  conto  anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base  agli  elementi  acquisiti  ai  sensi  del  decreto antiriciclaggio, induce a ritenere,  sospettare  o  ad  avere  motivi ragionevoli per sospettare che siano  in  corso  o  che  siano  state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del terrorismo o che  comunque  i  fondi,  indipendentemente  dalla  loro entita', provengano da attivita' criminosa;     g) «punto di contatto centrale»:  il  soggetto  o  la  struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato  dagli  istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art.  2,  primo  paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art.  4,  punto  11),  della  direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un  altro paese comunitario, che  operano,  senza  succursale,  sul  territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio;     h) «punto  operativo»:  l'agente  in  attivita'  finanziaria,  il consulente  finanziario,  l'agente  e   il   soggetto   convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;     i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale  di  durata, rientrante nell'esercizio  dell'attivita'  istituzionale  svolta  dai destinatari, che non si esaurisce in un'unica operazione;     l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le  persone  fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto  antiriciclaggio,  nonche'  delle  relative  disposizioni  di attuazione;     k) «UIF»:  l'Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.     |  
|   |                                                               Allegato 
                        SCHEMA SEGNALETICO PER                      LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                              Destinatari 
   I destinatari del presente provvedimento sono:     a) le banche;     b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);     c) gli istituti di pagamento (IP);     d) le succursali insediate in Italia degli intermediari  indicati alle  lettere  precedenti,  aventi  sede  legale  e   amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;     e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di  moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione  centrale  in  altro Stato membro, tenuti a designare un punto  di  contatto  centrale  in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;     f) Poste Italiane S.p.a.   2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e),  assolvono agli obblighi di  comunicazione  alla  UIF  attraverso  il  punto  di contatto centrale.     |  
|   |                                 Art. 3                        Comunicazioni oggettive 
   1.  I  destinatari  inviano  alla  UIF  con  cadenza  mensile   una comunicazione contenente i dati relativi  a  ogni  movimentazione  di denaro contante di importo pari o superiore a  10.000  euro  eseguita nel corso del mese  solare  a  valere  su  rapporti  ovvero  mediante operazioni  occasionali,  anche   se   realizzata   attraverso   piu' operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.   2. Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le  operazioni  eseguite dal medesimo soggetto, in qualita' di  cliente  o  di  esecutore;  le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche  al  cliente in nome e per conto del quale ha operato.   3. Per l'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di  segno  contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.   4. I destinatati che non  effettuano  nel  corso  del  mese  alcuna operazione rilevante ai sensi del comma 1 inviano comunque  alla  UIF una comunicazione negativa.   5. I destinatari che non effettuano operazioni in contanti  inviano un'apposita attestazione in tal senso.     |  
|   |                                 Art. 4          Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette 
   1. Le operazioni oggetto di  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul  carattere  sospetto  dell'operativita'  dei  clienti effettuate dai destinatari di cui all'art. 2, anche con l'ausilio  di procedure di selezione automatica.   2. La comunicazione oggettiva  esclude  l'obbligo  di  segnalazione dell'operazione come sospetta  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a)  non  presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia  che  facciano desumere una complessiva operativita' sospetta,  ovvero  b)  non  sia effettuata  da  clienti  a   elevato   rischio   di   riciclaggio   e finanziamento da terrorismo.   3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione  oggettiva  sull'operazione  ai  sensi dell'art. 3.     |  
|   |                                 Art. 5                   Contenuto e modalita' di inoltro                     delle comunicazioni oggettive 
   1. Le comunicazioni  oggettive  di  cui  all'art.  3  del  presente provvedimento contengono:     a)  i  dati  identificativi  della  comunicazione,  in  cui  sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;     b)  gli  elementi  informativi,  in  forma   strutturata,   sulle operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in  particolare:  la  data, l'importo e  la  causale  dell'operazione;  la  filiale  o  il  punto operativo  in  cui  e'  stata  disposta;  il  numero   del   rapporto continuativo  movimentato;  i  dati   identificativi   del   cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonche' gli  ulteriori  dati indicati nell'allegato al presente provvedimento.   2. Lo  schema  per  l'invio  delle  comunicazioni  oggettive  e  le modalita' di aggregazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1 sono indicati nell'allegato al presente provvedimento.   3. I destinatari trasmettono  le  comunicazioni  oggettive  in  via telematica in formato XML, attraverso la rete  Internet,  tramite  il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.   4. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazioni on  line e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive, nonche'  gli  elementi informativi  richiesti  sono  indicati  nelle  istruzioni   operative pubblicate sul sito internet dell'Unita' di informazione  finanziaria (infra, istruzioni operative).   5.  Le  modalita'  di  invio   della   comunicazione   negativa   e dell'attestazione di cui all'art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle istruzioni operative.     |  
|   |                                 Art. 6           Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive 
   1. Le comunicazioni oggettive sono  trasmesse  alla  UIF  entro  il quindicesimo  giorno  del  secondo  mese  successivo  a   quello   di riferimento.   2. Nel caso di integrazione o  rettifiche  dei  dati  confluiti  in comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a una, comunicazione sostitutiva secondo le  modalita'  indicate  nelle istruzioni operative.     |  
|   |                                 Art. 7                          Rapporti con la UIF 
   1. La  trasmissione  alla  UIF  delle  comunicazioni  oggettive  e' effettuata dal responsabile della  funzione  antiriciclaggio;  per  i destinatari tenuti a designare  un  punto  di  contatto  centrale  la trasmissione avviene a cura del responsabile del  medesimo  punto  di contatto.  Restano  ferme  le  competenze  del   responsabile   delle segnalazioni di operazioni sospette  ai  fini  delle  valutazioni  ai sensi dell'art. 4.   2. Il  responsabile  della  funzione  antiriciclaggio  verifica  il corretto funzionamento  del  sistema  informativo  per  l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive  e  rappresenta l'interlocutore della UIF  per  tutte  le  questioni  attinenti  alla trasmissione delle comunicazioni oggettive  e  per  le  richieste  di eventuali informazioni.   3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio  puo'  abilitare, sotto la propria  responsabilita',  altri  soggetti  persone  fisiche all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.     |  
|   |                                 Art. 8                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   2. L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del  provvedimento,  le comunicazioni relative ai  mesi  di  aprile,  maggio  e  giugno  2019 possono essere inviate alla UIF entro la data  di  scadenza  relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019). 
     Roma, 28 marzo 2019 
                                                Il direttore: Clemente     |  
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