Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2019 (vai al sommario)
UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2019
Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.



IL DIRETTORE
dell'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche decreto antiriciclaggio, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)»;
Visto l'art. 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
Visto il comma 2 del citato art. 47, che prevede l'utilizzo dei dati e delle informazioni «per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;
Visto il comma 3 del medesimo art. 47, in base al quale «con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35»;
Avuto presente che esulano dall'ambito delle predette istruzioni della UIF sulle comunicazioni oggettive i profili concernenti la collaborazione con le altre Autorita' e il regime dei controlli e sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge;
Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi e' vietato e stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;
Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta presso il Comitato di sicurezza finanziaria, nonche' degli approfondimenti effettuati dalla UIF, le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilita' e anonimato degli scambi;
Valutata la necessita' di acquisire su tali operazioni in contante dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231/2007;
Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, nel cui ambito e' stata condivisa l'esigenza di definire, in conformita' degli articoli 8, 12 e 40 del decreto antiriciclaggio, modalita' di collaborazione e scambio tra la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia idonee a utilizzare efficacemente le informazioni delle comunicazioni oggettive a fini dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette e d'indagine, anche mediante richieste e matching anagrafici su fenomeni e soggetti d'interesse; andranno messi a punto presidi di riservatezza dei dati anche attraverso l'utilizzo di sistemi di crittografia;
Visto il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, adottato il 20 marzo 2019;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
a) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni con i destinatari indicati all'art. 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti cointestati a piu' soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
b) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
c) «denaro contante»: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
d) «esecutore»: il soggetto che opera in nome e per conto del cliente in virtu' di delega o di poteri di rappresentanza;
e) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
t) «operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entita', natura, nonche' per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa;
g) «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn) del decreto antiriciclaggio;
h) «punto operativo»: l'agente in attivita' finanziaria, il consulente finanziario, l'agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;
i) «rapporto continuativo»: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale svolta dai destinatari, che non si esaurisce in un'unica operazione;
l) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto antiriciclaggio, nonche' delle relative disposizioni di attuazione;
k) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.
 
Allegato

SCHEMA SEGNALETICO PER
LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Destinatari

I destinatari del presente provvedimento sono:
a) le banche;
b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
c) gli istituti di pagamento (IP);
d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
f) Poste Italiane S.p.a.
2. I destinatati di cui al comma precedente, lettera e), assolvono agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di contatto centrale.
 
Art. 3
Comunicazioni oggettive

1. I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso piu' operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
2. Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualita' di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
3. Per l'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.
4. I destinatati che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione rilevante ai sensi del comma 1 inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa.
5. I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano un'apposita attestazione in tal senso.
 
Art. 4
Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette

1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell'operativita' dei clienti effettuate dai destinatari di cui all'art. 2, anche con l'ausilio di procedure di selezione automatica.
2. La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operativita' sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo.
3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione ai sensi dell'art. 3.
 
Art. 5
Contenuto e modalita' di inoltro
delle comunicazioni oggettive

1. Le comunicazioni oggettive di cui all'art. 3 del presente provvedimento contengono:
a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sul rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui e' stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, nonche' gli ulteriori dati indicati nell'allegato al presente provvedimento.
2. Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive e le modalita' di aggregazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1 sono indicati nell'allegato al presente provvedimento.
3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica in formato XML, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on line.
4. Le modalita' per l'adesione al sistema di comunicazioni on line e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive, nonche' gli elementi informativi richiesti sono indicati nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell'Unita' di informazione finanziaria (infra, istruzioni operative).
5. Le modalita' di invio della comunicazione negativa e dell'attestazione di cui all'art. 3, commi 4 e 5, sono indicate nelle istruzioni operative.
 
Art. 6
Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive

1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni sia effettuate, i destinatati procedono senza ritardo a una, comunicazione sostitutiva secondo le modalita' indicate nelle istruzioni operative.
 
Art. 7
Rapporti con la UIF

1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive e' effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni ai sensi dell'art. 4.
2. Il responsabile della funzione antiriciclaggio verifica il corretto funzionamento del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di invio delle comunicazioni oggettive e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.
3. Il responsabile della funzione antiriciclaggio puo' abilitare, sotto la propria responsabilita', altri soggetti persone fisiche all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).

Roma, 28 marzo 2019

Il direttore: Clemente