| Gazzetta n. 87 del 12 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA'  PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERA 5 aprile 2019 |  
| Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di informazione  relative  alle  campagne  per  l'elezione  diretta  dei sindaci   e   dei   consigli   comunali,   nonche'    dei    consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019. (Delibera  n. 109/19/CONS).  |  
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                      L'AUTORITA' PER LE GARANZIE                          NELLE COMUNICAZIONI 
   Nella riunione del Consiglio del 5 aprile 2019;   Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;   Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;   Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;   Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;   Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;   Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;   Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;   Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre  2010,  recante  il «Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;   Vista la delibera n.  22/06/CSP,  del  1°  febbraio  2006,  recante «Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di informazione nei periodi non elettorali»;   Vista la delibera n. 243/10/CSP,  del  15  novembre  2010,  recante «Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti   televisive nazionali»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;   Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e circoscrizionali»;   Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;   Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;   Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;   Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante «Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e successive modifiche ed integrazioni;   Visto il decreto del Ministro dell'interno, del 20 marzo 2019,  con il quale  sono  state  fissate  per  il  giorno  26  maggio  2019  le consultazioni per l'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei  consigli comunali, nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno  9  giugno  2019  l'eventuale  turno  di  ballottaggio  per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;   Visto lo Statuto speciale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;   Vista la legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni  comunali  e modifiche alla legge regionale n.  28/2007  in  materia  di  elezioni regionali»;   Vista la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 marzo 2019, n. 4, recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  n.  19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge  regionale  n.  18/2015, concernenti le indennita' degli  amministratori  locali,  alle  leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana  e  la  polizia  locale,  alla  legge  regionale  n. 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale n. 41/1996, concernenti i servizi  per  le  persone  con  disabilita',  nonche'  disposizioni concernenti il  controllo  sugli  organi  delle  Unioni  territoriali intercomunali» ed, in particolare, l'art. 4;   Visto il decreto n. 842/AAL,  del  26  marzo  2019,  con  il  quale l'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche  comunitarie  e  corregionali  all'estero   della   Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha fissato per  il  giorno  26  maggio 2019 la data per le elezioni dei sindaci e dei  consigli  comunali  e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio;   Visto lo Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;   Vista la legge della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 15 giugno 2017 n. 5, recante «Disposizioni in materia di enti locali»;   Vista la legge regionale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige 3 maggio 2018, n. 2, recante «Codice degli enti locali della  Regione autonoma Trentino-Alto Adige», come modificata dalla legge  regionale 8 agosto 2018, n. 6;   Visto il decreto n. 20 del  22  marzo  2019  del  Presidente  della Regione autonoma Trentino Alto-Adige con il quale  e'  stata  fissata per il giorno 26 maggio 2019 la data per le elezioni  dei  sindaci  e dei consigli comunali e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio;   Tenuto conto  che  le  consultazioni  per  l'elezione  diretta  dei sindaci e dei  consigli  comunali  fissate  per  il  26  maggio  2019 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale  e che l'elenco dei comuni interessati dal voto e' reso disponibile  sul sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni: www.agcom.it   Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;   Udita la relazione del commissario Antonio  Martusciello,  relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
                               Delibera: 
                                Art. 1 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
   1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo, dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono  alle  campagne  per  l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli  comunali,  nonche'  dei  consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019, con  eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 9 giugno 2019.   2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata  - intendendosi per tale coloro che siano  fornitori  di  servizi  media audiovisivi ed emittenti televisive ed  emittenti  radiofoniche  -  e della stampa quotidiana e periodica.   3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.   4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre consultazioni elettorali europee, e regionali, saranno  applicate  le disposizioni di attuazione della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28, relative a ciascun tipo di consultazione.     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Soggetti politici 
   1. Ai fini del successivo Capo I del  titolo  II,  in  applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e  la data di presentazione delle candidature:     a) le forze politiche che hanno eletto  con  un  proprio  simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;     b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;     c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettera a) e b),  che  hanno  eletto,  con  un   proprio   simbolo,   almeno   tre rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;     d) il Gruppo misto della Camera dei Deputati e  il  Gruppo  misto del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche non  facenti  parte  delle  forze  politiche  di  cui  alle   lettere precedenti a), b), c) che di  volta  in  volta  rappresentano  i  due Gruppi.   2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  si intendono per soggetti politici:     a) le liste di candidati  per  i  consigli  comunali  dei  comuni capoluogo di provincia  presenti  in  tanti  ambiti  territoriali  da interessare almeno un  quarto  degli  elettori,  su  base  nazionale, chiamati alle consultazioni.     |  
|   |                                 Art. 3 
          Ripartizione degli spazi di comunicazione politica 
   1. Ai fini del presente Capo I,  in  applicazione  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di convocazione dei comizi  elettorali  e  la  data  di  chiusura  delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti  come segue:     a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione  delle  candidature,  il tempo disponibile e' ripartito per il  settanta  per  cento  in  modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2,  comma 1, lettera a), b), c) e d),  in  proporzione  alla  loro  consistenza parlamentare;     b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, il  tempo disponibile  e'  ripartito,  con  criterio  paritario,  tra  tutti  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.   2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi' possibile  realizzare   trasmissioni   con   la   partecipazione   di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni  caso,  la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono   diffuse   con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non  udenti.  Nelle trasmissioni  di  comunicazione  politica  deve  essere   assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.   3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della rinuncia.   4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori con cicli a cadenza  di  quattordici  giorni  all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00  e  dalle emittenti radiofoniche  nazionali  all'interno  della  fascia  oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.   5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono tempestivamente comunicati, tramite  posta  elettronica  certificata, all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le  eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.   6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma  1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.   7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.     |  
|   |                                 Art. 4 
            Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali   private   possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.   2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:     a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando  siano  presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;     c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne' essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59;  quarta  fascia 9,00-10,59;     d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;     e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in ciascun contenitore;     f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;     g) ogni messaggio reca la dicitura  «messaggio  autogestito»  con l'indicazione del soggetto politico committente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                Comunicazioni delle emittenti nazionali                        e dei soggetti politici 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  le  emittenti  nazionali  private  che intendono  trasmettere  messaggi  politici   autogestiti   a   titolo gratuito:     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una  volta  nella  fascia  oraria  di  maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti  politici  che presso la sua sede e' depositato un documento, che puo'  essere  reso disponibile anche  nel  sito  web  dell'emittente  medesima,  recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e  della  persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel  palinsesto, gli standard tecnici richiesti  e  il  termine  di  consegna  per  la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN,  reso  disponibile  nel sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni: www.agcom.it     b) inviano, tramite posta elettronica certificata,  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla  lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero  dei contenitori e la loro collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.   2. Fino al giorno di presentazione  delle  candidature  i  soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano alle emittenti e all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale  e  i relativi recapiti, la durata dei  messaggi,  nonche'  dichiarando  di presentare candidature in tanti ambiti  territoriali  da  interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori.  A  tale fine,  puo'  anche  essere  utilizzato  il  modello  MAG/3/EN,   reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 6   Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo                              gratuito 
   1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio  unico  presso  la sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa.   2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare  di  un  posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.     |  
|   |                                 Art. 7 
                  Programmi di informazione trasmessi                       sulle emittenti nazionali 
   1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.   2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita' di svolgimento della campagna elettorale,  evitando  di  determinare, anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o  svantaggio  per determinate forze politiche.   3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo  come  unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo  di  informazioni, verificate e fondate, con il massimo della  chiarezza  affinche'  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire specifici orientamenti alla testata.  In  particolare,  osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare  attuazione  al  comma  2, considerando non solo le presenze e le  posizioni  di  candidati,  di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di  contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei notiziari  e  dei  programmi  a  contenuto  informativo,  anche   con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare  inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al comma  2.  In  particolare,  non  deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del  Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.   4. In ossequio al dettato dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515,  le  testate  devono  assicurare  la  puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni  istituzionali,  correlate alla completezza dell'informazione, e l'attivita'  politica  in  capo agli esponenti  del  Governo  la  cui  presenza  deve  essere  dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza  e l'imparzialita' dell'informazione.   5. Qualora  il  format  della  trasmissione  preveda  interventi  a sostegno di una tesi  rilevante  ai  fini  dell'agenda  politica,  e' necessario garantire uno spazio adeguato anche alla  rappresentazione di punti di  vista  alternativi  sugli  stessi  temi  allo  scopo  di assicurare  la  completezza  e   l'imparzialita'   dell'informazione, garantendo altresi' la verifica di dati emersi dal confronto.   6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i  registi  ed  i conduttori sono tenuti ad un  comportamento  corretto  ed  imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto  alle  modalita'  di partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8 - cosi' da non influire sulla libera  formazione  delle  opinioni  da parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la  liberta'  di commento e di critica che, in chiara distinzione tra  informazione  e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.   7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici di cui all'art. 2 e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende  o  fatti personali di personaggi politici.   8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e' vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o manifestare le proprie preferenze di voto.   9.  La  coincidenza  territoriale  e   temporale   della   campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre  consultazioni elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano  prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque  possano  intervenire nelle  trasmissioni  di  informazione  con   riferimento   sia   alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo  locale.  Al  fine  di  assicurare  il  rigoroso rispetto   dei   principi   del    pluralismo,    dell'imparzialita', dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse  forze  politiche,  le emittenti  radiotelevisive  hanno   pertanto   l'obbligo   di   porre particolare  cura  nella  realizzazione  dei  servizi   giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parita'  di  trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione  elettorale.  In particolare, a seconda che le tematiche  trattate  rilevino  ai  fini della campagna elettorale per le elezioni europee  o  delle  campagne elettorali  per  le  elezioni   amministrative   e   suppletive,   il contraddittorio ed il confronto dialettico devono  essere  realizzati tra  candidati  che  concorrono  alla   stessa   competizione,   onde assicurare condizioni  di  effettiva  parita'  di  trattamento.  Cio' rileva,  in  particolare,  per   i   programmi   di   approfondimento informativo, nei  quali  le  emittenti  devono  prestare  la  massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei  temi trattati,  affinche'  non  si  determinino,  neanche  indirettamente, situazioni  di  vantaggio  o  di  svantaggio  per  determinate  forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o  l'altra  delle  anzidette campagne elettorali.   10. Qualora le emittenti nazionali  private  intendano  trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle  forze  politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento  tra  tutti  i predetti esponenti. Il principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre  che  nell'ambito  della medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un  ciclo  di   piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate  secondo  le  stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.     |  
|   |                                 Art. 8 
          Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 
   1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e  il  ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  che  persegue  le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.   2. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del pluralismo l'Autorita' effettua la vigilanza  sulle  reti  televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna  testata.  anche  in relazione alla collocazione delle trasmissioni  nelle  diverse  fasce orarie del palinsesto.   3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e a riequilibrare  tempestivamente,  comunque  entro  la  settimana  in corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento   verificatesi   nella settimana precedente tenuto anche conto delle  diverse  fasce  orarie del palinsesto.   4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parita' di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione  di tutte le opinioni politiche, l'Autorita' verifica,  ogni  quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito  da  ogni  soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni  per il rinnovo della Camera dei deputati nonche', in via sussidiaria, del numero dei seggi  di  cui  dispone,  alla  data  di  indizione  delle elezioni di cui  al  presente  provvedimento,  presso  il  Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo  successivo alla presentazione delle candidature,  anche  in  considerazione  del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in  cui  il  soggetto politico  ha  presentato  candidature.  Ai  fini   della   decisione, l'Autorita' valuta anche  il  tempo  di  notizia  fruito  da  ciascun soggetto  politico  tenendo  anche  conto  dell'agenda  politica  del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli  argomenti  trattati nei  notiziari  anche  in  relazione  alle  effettive  iniziative  di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.   5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime  scadenze  indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del  pluralismo  e,  in particolare, della parita' di trattamento  tra  soggetti  politici  e dell'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni  politiche   nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei seguenti elementi:     del format, in particolare delle modalita' di  realizzazione  del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la  presenza  di  esponenti  di  forze  politiche  distinte,   oppure un'intervista singola;     del tipo  di  intervento  a  seconda  se  la  partecipazione  del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento  esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;     della periodicita' di ciascun programma;     dell'argomento  trattato,  con   particolare   riferimento   alla trattazione  di  temi  che   riguardino   le   elezioni   europee   o amministrative, tenendo anche conto dell'agenda politica del  periodo oggetto di analisi e  del  dettaglio  degli  argomenti  trattati  nei programmi anche in relazione alle effettive iniziative  di  rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.   6. Il direttore  di  testata  deve  assicurare  l'alternanza  e  la parita',  anche  di  genere,  tra  i  diversi  soggetti  politici  in competizione,  in  modo  da  garantire   una   partecipazione   equa, bilanciata e  pluralistica  nell'intero  periodo  elettorale,  e  da' previa comunicazione all'Autorita' del calendario delle presenze.   7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti  politici  concorrenti in violazione del principio della parita' di trattamento,  anche  con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse  fasce orarie del palinsesto, l'Autorita' ordina all'emittente di  procedere al  riequilibrio  in  favore  del  soggetto  politico   che   risulti pretermesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'   specificate   nel provvedimento medesimo.   8. Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente.   9. I dati di monitoraggio sono  resi  pubblici  sul  sito  internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.   10. Ai fini della verifica del rispetto delle  disposizioni  recate dal presente provvedimento,  l'Autorita'  tiene  conto  di  eventuali rifiuti  dei  soggetti  politici  a  partecipare   a   programmi   di approfondimento informativo, laddove attestati dall'emittente.     |  
|   |                                 Art. 9 
                 Illustrazione delle modalita' di voto 
   1.  Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le   emittenti radiotelevisive   nazionali   private   illustrano   le    principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento,  con particolare riferimento al sistema elettorale  e  alle  modalita'  di espressione del voto, ivi comprese  le  speciali  modalita'  di  voto previste  per  gli  elettori  diversamente  abili  e  per  i   malati intrasportabili.     |  
|   |                                 Art. 10 
                  Programmi di comunicazione politica 
   1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere  nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche  con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli  spazi  disponibili,  il  principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi   diritto   puo'   essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,  anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purche'  ciascuna  di  queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.   2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale tra i seguenti soggetti politici:     I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:       a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del  gruppo  misto nei Consigli comunali da rinnovare.   Il tempo disponibile e' ripartito in proporzione  alla  consistenza dei  rispettivi  gruppi  nei  consigli  comunali  o   delle   singole componenti del gruppo misto.     II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:       a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;       b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.   Il tempo disponibile e' ripartito per meta' in parti uguali  tra  i soggetti di cui alla lettera a) per una meta' in parti uguali  tra  i soggetti di cui alla lettera b).   3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette assenze.   4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di equita'  e  di  parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti   politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.  I calendari delle predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette giorni  prima,  anche  a  mezzo  posta  elettronica  certificata   al competente Comitato regionale per le  comunicazioni  che  ne  informa l'Autorita'. Le eventuali  variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente  comunicate  al  predetto  organo,  che  ne   informa l'Autorita'.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono  diffuse  con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.   5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.   6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente precedente.     |  
|   |                                 Art. 11 
            Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.   2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:     a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II;  i  messaggi  sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche  con riferimento alle fasce orarie;     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;     c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne' essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59;  quarta  fascia 7,00-8,59;     d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;     e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;     f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura «messaggio  elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del   soggetto politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo tenore.     |  
|   |                                 Art. 12   Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative  ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti  radiofoniche  e  televisive locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo gratuito:     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo' essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell'emittente, concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC  resi  disponibili  sul   sito   web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;     b) inviano, anche  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  al competente Comitato regionale per le comunicazioni,  che  ne  informa l'Autorita',  il  documento  di  cui  alla   lettera   a),   nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,  ogni  variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei  contenitori  e  alla  loro  collocazione   nel   palinsesto.   A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche  utilizzare  i  modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorita'.   2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti comunicano,  anche  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,   alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorita',  le  proprie  richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi,  nonche'  dichiarando  di  presentare  candidature  nei territori interessati dalle consultazioni e  nei  quali  la  suddetta emittente e' autorizzata a trasmettere. A tale  fine,  possono  anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili  sul  sito  web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 13 
     Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita' previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte  le  attivita',  anche  istruttorie,  finalizzate  al rimborso nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5, informandone l'Autorita'.   2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli  spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla  emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.   3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e  radiofoniche  locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la  documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai  sensi di  legge  (D.P.R.  n.  445/2000),  la  persona  del   rappresentante elettorale  e  del  rappresentante  legale  dell'emittente,   potendo utilizzare anche il modello MAG/3/EC, di cui al  precedente  art.  4, secondo comma.     |  
|   |                                 Art. 14 
       Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti                           a titolo gratuito 
   1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei   giorni   immediatamente successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle candidature.   2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.     |  
|   |                                 Art. 15 
               Messaggi politici autogestiti a pagamento 
   1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del presente  provvedimento  e  quella   di   chiusura   della   campagna elettorale, le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come  definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice  di  autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.   2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti politici.   3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto, per tre giorni consecutivi.   4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da chiunque ne abbia interesse, concernente:     a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi possono essere prenotati;     b) le modalita' di prenotazione degli spazi;     c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;     d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.   5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici in base alla loro progressione temporale.   6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.   7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i messaggi di cui al comma 1.   8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.   9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4 costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.   10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del seguente  contenuto:  «messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con l'indicazione del soggetto politico committente.   11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «messaggio elettorale a pagamento», con  l'indicazione  del soggetto politico committente.   12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato.     |  
|   |                                 Art. 16 
                     Trasmissioni in contemporanea 
   1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.     |  
|   |                                 Art. 17 
                  Programmi di informazione trasmessi                        sulle emittenti locali 
   1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto del  Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  le   emittenti radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e dal Codice di autoregolamentazione.   2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16,  comma  5,  della  legge  6 agosto 1990, n.  223  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita', come  definite all'art. 2, comma 1, lettera aa), n. 3, del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.   3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze di voto.     |  
|   |                                 Art. 18 
             Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 
   1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi  dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.   2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.   3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti locali dal presente provvedimento.   4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.     |  
|   |                                 Art. 19 
                   Conservazione delle registrazioni 
   1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione dell'eventuale  procedimento,  le  registrazioni  dei  programmi   in relazione ai quali sia stata notificata contestazione  di  violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  del  Codice  di autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 20 
                Comunicato preventivo per la diffusione       di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e  periodici  a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  messaggi politici elettorali sono  tenuti  a  dare  notizia  dell'offerta  dei relativi spazi attraverso un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva  distribuzione  al   pubblico.   Ove   in   ragione   della periodicita' della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero  successivo  a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di analoga diffusione.   2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e' depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta, concernente:     a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono essere prenotati;     b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';     c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base alla loro progressione temporale.   3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.   4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.   5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.     |  
|   |                                 Art. 21   Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e                              periodici 
   1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22 febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura «messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico committente.   2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28.     |  
|   |                                 Art. 22 
                Organi ufficiali di stampa dei partiti 
   1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e candidati.   2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.   3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  ogni  indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali  di  coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.     |  
|   |                                 Art. 23 
                    Sondaggi politici ed elettorali 
   1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica  il  Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di  sondaggi  sui  mezzi  di comunicazione di massa di cui  alla  delibera  n.  256/10/CSP  del  9 dicembre 2010.   2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o,  comunque,  diffondere  i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni  e  sugli orientamenti politici e di  voto  degli  elettori.  Tale  divieto  si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle  rilevazioni che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.   3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una  verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio  e  alla corrispondenza  dei  parametri  risultanti  dalla  nota   informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28.  A  tal  fine  le imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle  serie storiche   utilizzate   per   consentirne   la   replicabilita'.   In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:     a) la popolazione di  riferimento,  la  lista  da  cui  e'  stato selezionato il  campione  ed  il  metodo  di  contatto  delle  unita' campionarie;     b) rappresentativita' del  campione,  inclusa  l'indicazione  del margine di errore e del livello di confidenza.     c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione  dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto  realizzatore  dovra' fornire le seguenti informazioni:       i) la popolazione di riferimento, il periodo di  riferimento  e la dimensione del campione di ogni sondaggio;       ii)  il  metodo  utilizzato  per  l'integrazione  dei   diversi risultati;       iii)  il  margine  di  errore  della  stima  ottenuta  con   la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.   4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con  il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi  resi  noti attraverso la pubblicazione del  provvedimento  di  accertamento  sul sito web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 24 
          Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni 
   1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a  quelli  previsti  nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:     a)  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme  applicazione   della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;     b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi  comprese  quelle relative all'art. 9  della  legge  n.  28  del  2000  in  materia  di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmissione dei relativi atti  e  degli  eventuali  supporti  e  formulazione,  a conclusione    dell'istruttoria     sommaria,     comprensiva     del contraddittorio, delle  conseguenti  proposte  all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di  sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di  cui  all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.     |  
|   |                                 Art. 25 
                       Procedimenti sanzionatori 
   1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio  dall'Autorita'  per le  garanzie  nelle  comunicazioni,   al   fine   dell'adozione   dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies  della  legge n. 28/2000.  Ciascun  soggetto  politico  interessato  puo'  comunque denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci giorni dal fatto.   2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo' denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-quinquies, comma  2, della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  comportamenti  in  violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di  quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle  recate dal presente provvedimento.   3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione,  al  competente  Comitato  regionale  per  le comunicazioni,  al  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza   nella   cui competenza  territoriale  rientra  il  domicilio   dell'emittente   o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro   delle   registrazioni   interessate   dalla    comunicazione dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.   4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.   5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata argomentazione.   6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita' le denunce immediatamente procedibili.   7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di cui al  comma  1  riguardanti  emittenti  radiofoniche  e  televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione  nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi,  a  tale  fine, del  Nucleo  Speciale  della  Guardia  di  Finanza  istituito  presso l'Autorita' stessa. L'Autorita' adotta i propri  provvedimenti  entro le quarantotto ore successive  all'accertamento  della  violazione  o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo  agli obblighi di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e  degli editori, con contestuale informativa all'Autorita'.   8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano  le  relative  proposte  all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.   9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni  di  cui  al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali  provvede  entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e  alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di  cui al  comma  8,  dandone  immediato  avviso,   anche   a   mezzo   fax, all'Autorita'.   10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente  gli  interessati  ed acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro   ore successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via compositiva, agli obblighi di legge,  lo  stesso  Comitato  trasmette atti e supporti acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico  verbale  di accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'   che provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione contenuti audiovisivi-Ufficio pluralismo interno,  servizio  pubblico radiofonico,  televisivo  e  multimediale  e  tutele   dell'Autorita' medesima.   11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente normativa.   12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato regionale per le comunicazioni.   13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa  sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal presente   provvedimento,   adeguando   la   propria   attivita'   di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.   14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio 2000, n.  28.  Accerta,  altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31  luglio  1997, n. 249.   15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori  di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica  dello  stesso. Qualora  il  provvedimento  dell'Autorita'  riguardi  il  divieto  di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28  del 2000,  oltre  alla  pubblicazione  del  messaggio  di  violazione  e' necessaria, quando richiesta, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.   16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.   17.   Nell'ipotesi   di   accertamento   delle   violazioni   delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai  soggetti  di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.  215,  ovvero sono  sottoposte  al  controllo  dei  medesimi,  l'Autorita'  procede all'esercizio della competenza attribuitale  dalla  legge  20  luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.     |  
|   |                                 Art. 26 
                Tutela del pluralismo sulle piattaforme                       di condivisione di video 
   1. Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo  e della correttezza dell'informazione  sulle  piattaforme  digitali  e' assunta ogni  utile  iniziativa  al  fine  di  promuovere  l'adozione condivisa di misure di contrasto ai  fenomeni  di  disinformazione  e lesione del pluralismo informativo online.   2.     L'Autorita'     promuove,     mediante     procedure      di autoregolamentazione,  l'adozione   da   parte   dei   fornitori   di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media,  di  contenuti in  violazione  dei  principi  sanciti  a   tutela   del   pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle  notizie  e dei messaggi veicolati.   3. Le piattaforme  si  impegnano  ad  assicurare  il  rispetto  dei divieti sanciti  dalla  disciplina  legislativa  e  regolamentare  in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.     |  
|   |                                 Art. 27 
                   Turno elettorale di ballottaggio 
   1. In caso di secondo turno elettorale, nel  periodo  intercorrente tra la prima e la  seconda  votazione,  gli  spazi  di  comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a  titolo gratuito sono  ripartiti  con  criterio  paritario  tra  i  candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche  per il  turno  di  ballottaggio  le  disposizioni  dettate  dal  presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 28 
                    Turni elettorali nell'anno 2019 
   1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le  elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2019, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto.   La presente delibera entra in vigore  il  giorno  di  inizio  della campagna elettorale.   La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorita'. 
     Roma, 5 aprile 2019 
                        Il Presidente: Cardani 
                 Il Commissario relatore: Martusciello 
                   Il Segretario generale: Capecchi      |  
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