| Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 97 del 30 gennaio   2019,   concernente   la    modifica    dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso  umano  «Baclofene Sun».  |  
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     Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 97 del 30 gennaio  2019, concernente  la  modifica   dell'autorizzazione   all'immissione   in commecio del medicinale per uso  umano  «Baclofene  Sun»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  45  del  22  febbraio 2019,  ove si legge:     Modifica degli stampati in linea  con  quelli  approvati  per  il medicinale di riferimento «Lioresal», paragrafi 4.2, 4.4,  4.5,  4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1 del riassunto delle caratteristiche  del  prodotto (RCP) e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI).     Modifiche editoriali e di adeguamento al QRD  template,  versione corrente.  Leggasi:     Modifica degli stampati in linea  con  quelli  approvati  per  il medicinale di riferimento «Lioresal», paragrafi 4.2, 4.4,  4.5,  4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.1 del riassunto delle caratteristiche  del  prodotto (RCP) e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo (FI).     Modifiche editoriali e di  adeguamento  delle  etichette  al  QRD template, versione corrente.  Ove si legge: 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.  Leggasi: 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all'etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza  di  efficacia  del  presente   avviso:   dal   giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
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