| Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 25 marzo 2019 |  
| Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018  concernente  la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in  materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX,  parte  A,  punto  4, lettera B),  del  decreto  legislativo  4  settembre  2002,  n.  262.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                    per i rifiuti e l'inquinamento                      del ministero dell'ambiente               e della tutela del territorio e del mare 
                            di concerto con 
                         IL DIRETTORE GENERALE            per il mercato, la concorrenza, il consumatore,                  la vigilanza e la normativa tecnica                del ministero dello sviluppo economico  
   Vista  la  direttiva  2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul  ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale  delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;   Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262  «Attuazione della   direttiva   2000/14/CE   concernente   l'emissione   acustica ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destinate  a  funzionare all'aperto»;   Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;   Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41  «Disposizioni per  l'armonizzazione  della  normativa  nazionale  in   materia   di inquinamento  acustico  con  la  direttiva  2000/14/CE   e   con   il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2,  lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161»  ed  in  particolare l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare la definizione  delle  caratteristiche  del corso di cui all'allegato IX, parte  A,  punto  4,  lettera  b),  del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni  dalla  data  di entrata in vigore dello stesso decreto;   Visto il decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera  b),  del decreto legislativo 4 settembre 2002,  n.  262»,  ed  in  particolare l'art. 5 che disciplina lo svolgimento della prova finale del corso;   Considerata l'esigenza di introdurre,  ai  fini  dello  svolgimento della prova finale del corso di cui all'allegato IX, parte  A,  punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262,  lo strumento della videoconferenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Modifica dell'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018  «Definizione  delle  caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,  lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262» 
   All'art.  5  del  decreto  25  gennaio  2018   «Definizione   delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A,  punto  4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262»,  dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:     «3-bis. In casi  eccezionali  la  partecipazione  dei  componenti della   commissione   alla   prova   finale   puo'    svolgersi    in videoconferenza, previa autorizzazione del  Ministero  dell'ambiente, secondo le modalita' indicate dal presidente di commissione. In  ogni caso l'utilizzo della  videoconferenza  e'  subordinato  ai  seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve  essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul  corretto svolgimento dell'esame; i quiz  a  risposta  multipla  devono  essere diversi per ogni candidato e la  loro  formulazione  da  parte  della commissione deve essere  previamente  approvata  dal  presidente;  la correzione  dei  quiz,  alla  presenza  di  tutti  i   membri   della commissione, deve avvenire in videoconferenza». 
     Roma, 25 marzo 2019 
                                            Il direttore generale                                             per i rifiuti e l'inquinamento                                                    Grillo                 Il direttore generale  per il mercato, la concorrenza,   il consumatore, la vigilanza      e la normativa tecnica           Fiorentino     |  
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