Estratto determina AAM/PPA n. 268 del 26 marzo 2019
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ILMODOL DOLORE E INFIAMMAZIONE, anche nella forma e confezione di seguito indicata. Confezione: «1% crema» tubo 120 g - A.I.C. n. 025554066 (in base 10) 0SCV4L (in base 32). Forma farmaceutica: crema. Principio attivo: piroxicam. Codice pratica: N1B/2018/1779. Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alcide de Gasperi, 165/B, 95127 - Catania (CT) Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C.
Classificazione ai fini della fornitura
Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica.
Stampati
La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |