Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 gennaio 2019
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici», previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale ed il relativo decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in attesa del relativo aggiornamento per effetto delle modifiche introdotte al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2017/2393;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale alla Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, la gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici;
Considerato, inoltre che il sopracitato decreto 7 marzo 2018 individua la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea;
Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Lazio e della Regione Sardegna;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalle organizzazioni professionali agricole, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dagli Organismi collettivi di difesa (ASNACODI);
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, cosi' come modificati dal regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
 
ALLEGATO 1
1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA
MUTUALISTICA

Parte di provvedimento in formato grafico

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI
CUI AL PUNTO 1.1

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

Parte di provvedimento in formato grafico

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE
AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Parte di provvedimento in formato grafico

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

Parte di provvedimento in formato grafico

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A
COPERTURA MUTUALISTICA CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI
AL PUNTO 1.1

Parte di provvedimento in formato grafico

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA
MUTUALISTICA

Parte di provvedimento in formato grafico

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL
PUNTO 1.7

Parte di provvedimento in formato grafico

1.9 SETTORI PER I QUALI E' AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO
DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

Parte di provvedimento in formato grafico

1.10 PRODUZIONI VEGETALI PER LE QUALI E PREVISTA IN VIA SPERIMENTALE
L'INDICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA PRODUZIONE IN LUOGO
DELLA RESA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI
O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Colture.
Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 9), calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/combinazione di eventi con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/combinazione di eventi con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa combinazione di eventi.
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino all'85% del premio assicurativo;
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 75% del premio assicurativo.
Produzioni zootecniche.
Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
Strutture.
Il parametro contributivo delle strutture aziendali e' pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:
[(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100
tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
Nuovi assicurati.
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.
Limiti massimi.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), il parametro contributivo massimo e': 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e d) il parametro massimo e' 25 per tutti i prodotti.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche e' pari a 15.
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali e' pari a 1,50.
 
Allegato 4

DEFINIZIONI

1- Definizioni generali.
Polizze assicurative: per polizze assicurative all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.
2 - Definizioni di eventi e garanzie.
I - Eventi avversi.
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamita' naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorche' causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento piu' o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla vitalita' delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
II - Garanzie.
Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversita' atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.
La mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.
III - Garanzie zootecnia.
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.
Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo di tempo superiore a settantadue ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).
Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la meta' del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
siccita': oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.
Gli effetti negativi di tali avversita' atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o allevamenti limitrofi.
Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'art. 5, comma 1, del presente piano.
 
ALLEGATO 5

POLIZZE SPERIMENTALI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), il PSRN 2014-2020 stabilisce che per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Lo stesso PSRN dispone inoltre che l'Autorita' di gestione, ovvero la Direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAAFT deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.
A tal fine, l'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, con il supporto tecnico dell'ISMEA, monitora gli andamenti del mercato e rileva il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito, superiore al -15%, rispetto al reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo piu' volatili e piu' rappresentative per la produzione di riferimento.
A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.
La rilevazione sara' resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del Mipaaft. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20%, potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'Autorita' di gestione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.
In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi puo' essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.
A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, e' tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».
 
ALLEGATO 7

Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini
dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

Metodologia per applicazione sperimentale
valore unitario della produzione (SV)

1. Con riferimento alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto 1.10, in via sperimentale gli schemi di polizza agevolata possono prevedere l'indicazione del valore unitario (valore per ettaro) della produzione (di seguito definito standard value o SV).
2. Gli standard value (SV = P x R) sono il risultato del prodotto tra il prezzo medio triennale o quinquennale (P), escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, di ciascuno dei prodotti dell'allegato 1, punto 1.10, ponderato per le varieta' prevalenti, e la resa potenziale (R) calcolata come media triennale o quinquennale, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. Gli SV sono approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
3. Tutte le polizze con valore unitario della produzione assicurata inferiore o uguale allo SV sono ritenute ammissibili per quanto attiene alle componenti rese e prezzo. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno si effettua pertanto solo la verifica di rispondenza tra i dati di superficie delle polizze e quelle dei fascicoli aziendali/PAI.
4. Per le polizze con valori assicurati superiori allo SV, ai fini dell'ammissibilita' al sostegno i valori assicurati saranno ricondotti al limite massimo fissato dallo SV.
5. Il valore assicurabile per prodotto/comune e' quello ottenuto moltiplicando il valore unitario atteso dall'imprenditore agricolo nella campagna in corso per gli ettari coltivati desunti dal Fascicolo aziendale/PAI. La polizza deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 6, comma 1 del presente piano.
6. Gli schemi di polizza devono prevedere una soglia di danno superiore al 20% del valore unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato come media del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato.
7. Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, il contratto assicurativo, per ciascuna combinazione prodotto/comune, deve indicare il valore medio unitario della produzione dell'imprenditore agricolo calcolato sulla base dei valori del triennio precedente o dei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato, e riportare la seguente dicitura: «Polizza agevolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.». Nel caso si verifichi la c.d. «riduzione» di produzione, il contratto assicurativo deve riportare, in aggiunta, la dicitura «Riduzione» e il riferimento agli estremi della polizza originaria; quest'ultima deve essere allegata a quella di nuova emissione.
8. In caso di «riduzione» del valore unitario assicurato, il valore di cui al punto 7 del presente Allegato e' riproporzionato al valore unitario assicurato ridotto.
9. In caso di danno il perito accerta in campo l'entita' della perdita quali-quantitativa ai fini della determinazione del corrispettivo valore.
10. Il danno, ai fini della verifica del superamento della soglia, dovra' essere valutato, in prossimita' della raccolta, come differenza tra il valore unitario assicurato e il valore unitario effettivo, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
 
ALLEGATO 9
Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei
parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.
3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell'allegato 4.
 
Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);
c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali);
e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5;
f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6.
3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi.
4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all'anno solare.
5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.
6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.
7. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 5.
8. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune.
9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell'allegato 8.
 
Art. 4

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.
 
Art. 5

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell'evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4.
7. La copertura assicurativa e' riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all'anno solare.
8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1 per comune.
10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.
 
Art. 6

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
 
Art. 7
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote
massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantita' assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);
6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.
 
Art. 8

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.
 
Art. 9
Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura
mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonche' le spese di costituzione dei fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili:
a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2;
b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 4.
 
Art. 10

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2.
2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.
3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2.
4. La copertura mutualistica e' riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare.
5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;
b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.
6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.
 
Art. 11
Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e
altre informazioni

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.
2. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', indicare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata.
 
Art. 12
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote
massime concedibili

1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, le quantita' assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta.
2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.
 
Art. 13

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.
 
Art. 14
Settori ammissibili per l'attivazione dei fondi di stabilizzazione
del reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, nonche' le spese di costituzione dei fondi stessi.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, e' riportata nell'allegato 4 al presente decreto.
 
Art. 15

Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato M 17.3 - 1 «Linee guida per la rilevazione del reddito» del PSRN 2014-2020.
 
Art. 16

Combinazioni dei rischi assoggettabili
alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito e' riferita all'anno solare.
2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15.
4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.
 
Art. 17
Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per
la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.
2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', indicare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato.
 
Art. 18

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e
delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.
 
Art. 19
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo
strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.
 
Art. 20

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. prev. n. 149