Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 febbraio 2019, n. 30
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;
Visto il regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un'azienda interessata;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 settembre 2016;
Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea, effettuata in data 22 settembre 2016, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 maggio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento di una nuova sostanza

1. All'allegato II, sezione 1: «Materie plastiche, parte A - Resine» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente voce:

===================================================================== | | Condizioni, limitazioni e | | | tolleranze d'impiego | | | | +=================================+=================================+ | |per la produzione di dispersioni | | |polimeriche di poliolefine | | |funzionalizzate con gruppi | | |acrilici e/o anidridi, utilizzate| | |come rivestimenti su metalli, | | |alla percentuale di impiego | | |massima del 6% rispetto al peso | | |secco della dispersione. Per | | |tutti i tipi di alimenti, in | | |condizioni di contatto di | | |sterilizzazione e/o | | |pastorizzazione seguite da | |N,N,N',N'-tetrachis |conservazione prolungata a | |(2-idrossipropil)-adipammide |temperatura ambiente o inferiore | +---------------------------------+---------------------------------+


N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione,
del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione
dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE
serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 recante
«Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande») e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni.».
- Il testo dell'art.17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:

- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
aprile 1973, n. 104, S.O.
 
Art. 2

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 361