| Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 |  
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23  del  28  gennaio  2019), coordinato con la legge di conversione  28  marzo  2019,  n.  26  (in Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  75  del  29  marzo  2019), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di  cittadinanza e di pensioni.».  |  
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  Avvertenza:     Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art. 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.     Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali e' operato il rinvio.     Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
                                Art. 1 
                        Reddito di cittadinanza 
   1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.   2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu' componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta' delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi  del  primo  periodo.  La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al predetto requisito anagrafico.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione          finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:               «Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1.  I          soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto          all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli          uomini e a 60 anni per le lavoratrici del  settore  privato          ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,  comma  1,  del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78   convertito   con          modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e  successive          modificazioni  e  integrazioni  per  le   lavoratrici   del          pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli  specifici          ordinamenti negli altri casi, conseguono  il  diritto  alla          decorrenza del trattamento pensionistico:                 a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei          previsti requisiti;                 b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di          maturazione dei previsti requisiti;                 c) per il personale del comparto scuola si  applicano          le disposizioni di cui al comma 9  dell'articolo  59  della          legge 27 dicembre 1997, n. 449.               2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti          requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso  al          pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge          23 agosto  2004,  n.  243,  e  successive  modificazioni  e          integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma          1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento          pensionistico:                 a) coloro per i quali sono liquidate  le  pensioni  a          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,          trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  maturazione   dei          previsti requisiti;                 b)  coloro  i  quali  conseguono  il  trattamento  di          pensione a carico  delle  gestioni  per  gli  artigiani,  i          commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8          agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data  di          maturazione dei previsti requisiti;                 c) per il personale del comparto scuola si  applicano          le disposizioni di cui al comma 9  dell'articolo  59  della          legge 27 dicembre 1997, n. 449.               I soggetti di cui al  presente  comma  che  maturano  i          previsti  requisiti  per  il   diritto   al   pensionamento          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   conseguono   il          diritto alla decorrenza del trattamento  pensionistico  con          un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione          dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo          periodo del  presente  comma  per  coloro  che  maturano  i          requisiti nell'anno  2012,  di  due  mesi  per  coloro  che          maturano i requisiti nell'anno  2013  e  di  tre  mesi  per          coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°  gennaio          2014, fermo restando per il personale del  comparto  scuola          quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.               3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2  febbraio  2006,          n.  42  e'  sostituito  dal   seguente:   "Ai   trattamenti          pensionistici derivanti dalla totalizzazione  si  applicano          le  medesime  decorrenze   previste   per   i   trattamenti          pensionistici    dei    lavoratori    autonomi     iscritti          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',          la vecchiaia ed  i  superstiti.  In  caso  di  pensione  ai          superstiti la pensione decorre dal primo  giorno  del  mese          successivo a quello di decesso del dante causa. In caso  di          pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno          del mese successivo a quello di presentazione della domanda          di pensione in regime di totalizzazione".  Le  disposizioni          di cui al presente comma si applicano  con  riferimento  ai          soggetti  che  maturano   i   requisiti   di   accesso   al          pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal          1º gennaio 2011.".               4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad          applicarsi nei confronti dei:                 a) lavoratori dipendenti  che  avevano  in  corso  il          periodo di preavviso alla data del 30  giugno  2010  e  che          maturano i requisiti di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'          contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento          pensionistico entro la data di cessazione del  rapporto  di          lavoro;                 b) lavoratori  per  i  quali  viene  meno  il  titolo          abilitante  allo  svolgimento  della  specifica   attivita'          lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.               5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad          applicarsi, nei limiti  del  numero  di  10.000  lavoratori          beneficiari, ancorche' maturino i requisiti  per  l'accesso          al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al          comma 6:                 a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali          stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano  i          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;                 b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,          per effetto di accordi collettivi  stipulati  entro  il  30          aprile 2010;                 c) ai  lavoratori  che,  all'entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   sono    titolari    di    prestazione          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,          n. 662.               5-bis.  Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle          lettere da a) a  c)  del  comma  5,  ancorche'  maturino  i          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º          gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle          prestazioni di tutela del  reddito  di  cui  alle  medesime          lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale  per          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  in          via alternativa a quanto previsto dal citato  comma  5,  la          concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del          reddito   per   il   periodo   di   tempo   necessario   al          raggiungimento    della    decorrenza    del    trattamento          pensionistico sulla base di quanto stabilito  dal  presente          articolo e in ogni caso per una  durata  non  superiore  al          periodo di tempo intercorrente tra la  data  computata  con          riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza  dei          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di          entrata in vigore del presente  decreto  e  la  data  della          decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla          base di quanto stabilito dal presente articolo.               6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)          provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di          pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  5          che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°  gennaio  2011,          del regime delle decorrenze dalla normativa  vigente  prima          della data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.          Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento          del numero di  10.000  domande  di  pensione,  il  predetto          Istituto  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici          previsti dalla disposizione di cui al comma 5.               7. A titolo di concorso  al  consolidamento  dei  conti          pubblici attraverso il contenimento  della  dinamica  della          spesa corrente nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza          pubblica  previsti  dall'Aggiornamento  del  programma   di          stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore  del          presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle          amministrazioni pubbliche  come  individuate  dall'Istituto          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3          dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  il          riconoscimento     dell'indennita'      di      buonuscita,          dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine          rapporto  e   di   ogni   altra   indennita'   equipollente          corrisposta  una-tantum  comunque  denominata  spettante  a          seguito  di  cessazione  a  vario  titolo  dall'impiego  e'          effettuato:                 a)  in  un  unico  importo  annuale  se   l'ammontare          complessivo della  prestazione,  al  lordo  delle  relative          trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore  a          50.000 euro;                 b) in due importi annuali se l'ammontare  complessivo          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute          fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000  euro  ma          inferiore a 100.000 euro. In  tal  caso  il  primo  importo          annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale          e' pari all'ammontare residuo;                 c) in tre importi annuali se l'ammontare  complessivo          della  prestazione,  al  lordo  delle  relative  trattenute          fiscali, e' complessivamente uguale o superiore  a  100.000          euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000          euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il          terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.               8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa  vigente          in materia di determinazione della prima scadenza utile per          il riconoscimento delle  prestazioni  di  cui  al  comma  7          ovvero  del  primo   importo   annuale,   con   conseguente          riconoscimento del secondo e  del  terzo  importo  annuale,          rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro  mesi  dal          riconoscimento del primo importo annuale.               9. Le disposizioni di cui al comma 7 non  si  applicano          in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai          collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'          entro  la  data  del  30  novembre   2010,   nonche'   alle          prestazioni   derivanti   dalle   domande   di   cessazione          dall'impiego presentate prima  della  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto a condizione che la  cessazione          dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo          che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda  di          cessazione  determina   l'irrevocabilita'   della   stessa.          All'onere derivante dalle  modifiche  di  cui  al  presente          comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno  2011,  si          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27          dicembre 2004, n. 307.               10.               11. L'art. 1, comma 208 della legge 23  dicembre  1996,          n. 662 si interpreta nel senso che le  attivita'  autonome,          per  le  quali  opera  il  principio   di   assoggettamento          all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono          quelle esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,          dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali  vengono          iscritti in una delle  corrispondenti  gestioni  dell'INPS.          Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione  dell'art.  1,          comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti  di  lavoro  per  i          quali  e'  obbligatoriamente  prevista  l'iscrizione   alla          gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della          legge 8 agosto 1995, n. 335.               12.               12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di          cui al comma 12-ter.               12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente          articolo.               12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il          raggiungimento di tale limite di eta'.               12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata          legge n. 335 del 1995.               12-sexies. All'articolo  22-ter  del  decreto-legge  1º          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 3 agosto 2009, n. 102,  sono  apportate  le  seguenti          modifiche:                 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:               "1.  In  attuazione  della  sentenza  della  Corte   di          giustizia delle Comunita' europee 13  novembre  2008  nella          causa C-46/07, all'articolo 2,  comma  21,  della  legge  8          agosto 1995, n. 335, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti          periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  predette          lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui          al  primo  periodo  del  presente  comma  e  il   requisito          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  anno.          Tali requisiti anagrafici sono  ulteriormente  incrementati          di  quattro  anni  dal  1º  gennaio  2012   ai   fini   del          raggiungimento dell'eta' di  sessantacinque  anni.  Restano          ferme la disciplina vigente in materia  di  decorrenza  del          trattamento  pensionistico  e   le   disposizioni   vigenti          relative a specifici ordinamenti  che  prevedono  requisiti          anagrafici piu' elevati, nonche'  le  disposizioni  di  cui          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.          165. Le lavoratrici di cui al presente comma,  che  abbiano          maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di          anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini          del diritto all'accesso  al  trattamento  pensionistico  di          vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro  il  31          dicembre  2011  i  requisiti  di  eta'  e   di   anzianita'          contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta          data, conseguono il diritto alla prestazione  pensionistica          secondo la predetta normativa e possono  chiedere  all'ente          di appartenenza la certificazione di tale diritto";                 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:               "3. Le economie derivanti dall'attuazione del  comma  1          confluiscono nel Fondo strategico per il Paese  a  sostegno          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del          Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  18,  comma  1,          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a          politiche sociali e familiari  con  particolare  attenzione          alla non autosufficienza e  all'esigenza  di  conciliazione          tra vita lavorativa e vita familiare delle  lavoratrici;  a          tale fine la dotazione del predetto Fondo  e'  incrementata          di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242  milioni  di          euro nell'anno 2011, 252 milioni di  euro  nell'anno  2012,          392 milioni di euro nell'anno 2013,  492  milioni  di  euro          nell'anno 2014, 592 milioni di  euro  nell'anno  2015,  542          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  442  milioni  di  euro          nell'anno 2017, 342 milioni di  euro  nell'anno  2018,  292          milioni di euro nell'anno 2019 e  242  milioni  di  euro  a          decorrere dall'anno 2020".               12-septies.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2010   alle          ricongiunzioni di cui all'articolo 1,  primo  comma,  della          legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le  disposizioni          di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto,  della          medesima legge. L'onere da porre a carico  dei  richiedenti          e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo  2,          commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.          184.               12-octies.  Le  stesse  modalita'  di  cui   al   comma          12-septies si applicano,  dalla  medesima  decorrenza,  nei          casi di  trasferimento  della  posizione  assicurativa  dal          Fondo di previdenza per i  dipendenti  dell'Ente  nazionale          per l'energia elettrica e delle aziende elettriche  private          al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'   abrogato          l'articolo  3,  comma  14,  del  decreto   legislativo   16          settembre 1996, n. 562. Continuano a  trovare  applicazione          le previgenti disposizioni per le domande esercitate  dagli          interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.               12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si  applicano          le disposizioni di cui al comma 12-septies anche  nei  casi          di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo  di          previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi  di          telefonia  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  E'          abrogato l'articolo 28 della  legge  4  dicembre  1956,  n.          1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28  della          legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il          trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate  in          epoca antecedente al 1º luglio 2010.               12-decies. All'articolo 4, primo comma, della  legge  7          luglio 1980, n. 299,  le  parole:  "approvati  con  decreto          ministeriale  27  gennaio  1964"  sono   sostituite   dalle          seguenti:  "come  successivamente  adeguati  in  base  alla          normativa vigente".               12-undecies. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni          normative: la legge 2 aprile 1958, n.  322,  l'articolo  40          della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo  124  del          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,          n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma  3,          della legge 24 dicembre 1986, n. 958.               12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74,  comma          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo          stanziamento  relativo  all'anno   2010,   possono   essere          utilizzate anche ai fini del finanziamento delle  spese  di          avvio e di adesione  collettiva  dei  fondi  di  previdenza          complementare   dei   dipendenti   delle    amministrazioni          pubbliche.               12-terdecies. Per ciascuno  degli  esercizi  finanziari          2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle  unita'          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il          finanziamento  degli   istituti   di   cui   al   comma   1          dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,  n.  152,  sono          complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni          di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,          che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite  al          bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato          articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001,  pari  a          30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono          alla compensazione  degli  effetti  derivanti  dall'aumento          contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della  legge          24 dicembre 2007, n. 247,  al  fine  di  garantire  la  non          applicazione del predetto aumento contributivo nella misura          prevista.»               - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri 5 dicembre 2013, n. 159  (Regolamento  concernente          la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica          equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale          24 gennaio 2014, n. 19.   |  
|   |                                                             Allegato A 
                                                (Art. 7, comma 15-ter)     Dati anagrafici  aziende/datori  di  lavoro  Dati  contenuti  nel «Fascicolo elettronico aziendale»     Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per azienda e per categorie di aziende     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»     Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di mobilita', di contratti di solidarieta'     Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS     Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG (cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di sostegno al reddito.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Beneficiari 
   1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti requisiti:     a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno,  il  componente  richiedente  il  beneficio  deve   essere cumulativamente:       1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell'Unione europea, ovvero  suo  familiare,  come  individuato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi  in possesso del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo;       2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;     b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il nucleo familiare deve possedere:       1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore  a  9.360  euro;  nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;       2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;       3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in condizione di disabilita' e di euro  7.500  per  ogni  componente  in condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;       4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e' incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360 nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini ISEE;     c) con riferimento al godimento di beni durevoli:       1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;       2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171;     c-  bis)  per   il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.   1-bis.  Ai  fini   dell'accoglimento   della   richiesta   di   cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a) nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.   2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale, di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla tutela della salute.   3. Non ha  diritto  al  Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per giusta causa.   4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1, lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del nucleo familiare  ed  e'  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di  0,2 per  ogni  ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.   5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del 2013:     a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa abitazione;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia locale;   a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare  come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo  come  definito  ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche  a seguito di variazioni anagrafiche,  qualora  continuino  a  risiedere nella medesima abitazione;     b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.   6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del 2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1, comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.   7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero 1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.   8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e  dell'indennita'  di disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione coordinata  (DISCOLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1   e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  e  di altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri):               «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto legislativo, si intende per:                 a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona  avente          la cittadinanza di uno Stato membro;                 b) "familiare":                   1) il coniuge;                   2) il partner che abbia contratto con il  cittadino          dell'Unione   un'unione   registrata   sulla   base   della          legislazione di uno Stato membro, qualora  la  legislazione          dello Stato membro ospitante equipari  l'unione  registrata          al matrimonio e  nel  rispetto  delle  condizioni  previste          dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;                   3) i discendenti diretti di  eta'  inferiore  a  21          anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui  alla          lettera b);                   4) gli ascendenti diretti a  carico  e  quelli  del          coniuge o partner di cui alla lettera b);                 c) "Stato membro  ospitante":  lo  Stato  membro  nel          quale  il  cittadino  dell'Unione  si  reca  al   fine   di          esercitare  il  diritto  di  libera   circolazione   o   di          soggiorno.».               - Si  riporta  l'articolo  7  del  citato  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:               «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni).  -          1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per  le  sole  prestazioni          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei          seguenti casi:                 a) quando il genitore risulti coniugato  con  persona          diversa dall'altro genitore;                 b) quando il genitore risulti avere figli con persona          diversa dall'altro genitore;                 c)   quando    con    provvedimento    dell'autorita'          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni          periodici destinato al mantenimento dei figli;                 d) quando  sussiste  esclusione  dalla  potesta'  sui          figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo  333  del          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla          residenza familiare;                 e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o          dalla pubblica autorita' competente in materia  di  servizi          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed          economici;               2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante          del presente decreto.».               -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  1  del   Decreto          Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma          dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):               «Art. 3 (Definizioni). - 1.  Le  costruzioni  destinate          alla navigazione da diporto sono denominate:                 a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione          destinata alla navigazione da diporto;                 b) unita' utilizzata a fini commerciali -  commercial          yacht: si intende ogni unita' di  cui  all'articolo  2  del          presente codice, nonche' le  navi  di  cui  all'articolo  3          della legge 8 luglio 2003, n. 172;                 c) nave da diporto maggiore: si intende  ogni  unita'          con scafo di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,          misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di          stazza superiore alle 500 gross  tonnage,  di  seguito  GT,          ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;                 d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con          scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata          secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e  di  stazza          fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le  unita'  di  cui          alla lettera e);                 e) nave da diporto minore storica:  si  intende  ogni          unita' con scafo  di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro          metri,  misurata  secondo  la  norma  armonizzata   UNI/EN/          ISO/8666, e di  stazza  fino  a  120  GT  ovvero  100  TSL,          costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;                 f) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a          ventiquattro metri, misurata secondo la  norma  armonizzata          UNI/EN/ISO/8666;                 g) natante da diporto: si intende ogni unita' a  remi          ovvero con scafo di lunghezza  pari  o  inferiore  a  dieci          metri, misurata secondo la norma armonizzata  di  cui  alla          lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;                 h) moto d'acqua: si intende ogni  unita'  da  diporto          con lunghezza dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che          utilizza un motore di propulsione con  una  pompa  a  getto          d'acqua come fonte primaria di propulsione  e  destinata  a          essere azionata da una o piu' persone sedute,  in  piedi  o          inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».               - Si  riporta  l'articolo  3  del  citato  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:               «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1.  Il  nucleo  familiare          del richiedente e' costituito dai  soggetti  componenti  la          famiglia anagrafica alla data di presentazione  della  DSU,          fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.               2. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.               3. I coniugi che  hanno  diversa  residenza  anagrafica          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei          seguenti casi:                 a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale          o   e'   intervenuta   l'omologazione   della   separazione          consensuale  ai  sensi  dell'articolo  711  del  codice  di          procedura  civile,  ovvero  quando  e'  stata  ordinata  la          separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;                 b)  quando  la  diversa  residenza  e'  consentita  a          seguito dei provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  di  cui          all'articolo 708 del codice di procedura civile;                 c) quando uno dei  coniugi  e'  stato  escluso  dalla          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi          dell'articolo 333 del codice civile,  il  provvedimento  di          allontanamento dalla residenza familiare;                 d) quando si  e'  verificato  uno  dei  casi  di  cui          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del          matrimonio;                 e) quando sussiste abbandono del  coniuge,  accertato          in  sede  giurisdizionale  o   dalla   pubblica   autorita'          competente in materia di servizi sociali.               4. Il figlio minore di anni  18  fa  parte  del  nucleo          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio          nucleo familiare. Il  minore  in  affidamento  e  collocato          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'          stante.               5. Il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori          e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e          non  abbia  figli,  fa  parte  del  nucleo  familiare   dei          genitori.  Nel  caso  i  genitori  appartengano  a   nuclei          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei          genitori, da lui identificato.               6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio          1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,          salvo che debba essere considerato  componente  del  nucleo          familiare del coniuge, ai sensi  del  comma  2.  Il  figlio          minorenne  fa  parte  del  nucleo  del  genitore  con   cui          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello          stesso nucleo familiare del genitore.".               - Si riporta l'articolo 3 del  Decreto  del  Presidente          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia          di documentazione amministrativa - Testo A):               «Art. 3  ((R)  Soggetti).  -  1.  Le  disposizioni  del          presente testo unico si applicano ai cittadini  italiani  e          dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'          di persone, alle pubbliche  amministrazioni  e  agli  enti,          alle associazioni e  ai  comitati  aventi  sede  legale  in          Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.               2. I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione          regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare  le          dichiarazioni sostitutive di cui  agli  articoli  46  e  47          limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai          fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti          pubblici italiani.               3. Al  di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  2,  i          cittadini di Stati non appartenenti all'Unione  autorizzati          a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare          le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46  e  47          nei casi in cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga  in          applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia  ed          il Paese di provenienza del dichiarante.               4. Al di fuori dei casi di cui  ai  commi  2  e  3  gli          stati, le qualita' personali e i  fatti,  sono  documentati          mediante  certificati  o  attestazioni   rilasciati   dalla          competente  autorita'  dello  Stato  estero,  corredati  di          traduzione in lingua  italiana  autenticata  dall'autorita'          consolare  italiana   che   ne   attesta   la   conformita'          all'originale,  dopo  aver  ammonito  l'interessato   sulle          conseguenze penali della produzione di atti o documenti non          veritieri.».               - Si riporta l'articolo 2 del  Decreto  del  Presidente          della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  (Regolamento          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme   sulla   condizione   dello   straniero,   a   norma          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio          1998, n. 286):               «Art. 2 (Rapporti con la pubblica  amministrazione).  -          1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in          Italia possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  limitatamente  agli          stati,  fatti  e   qualita'   personali   certificabili   o          attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici  o   privati          italiani.               2. Gli stati, fatti, e qualita'  personali  diversi  da          quelli indicati nel  comma  1,  sono  documentati  mediante          certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente          autorita'  dello  Stato  estero,   legalizzati   ai   sensi          dell'articolo  49  del   decreto   del   Presidente   della          Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200,   dalle   autorita'          consolari italiane e  corredati  di  traduzione  in  lingua          italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta  la          conformita' all'originale.  Sono  fatte  salve  le  diverse          disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali  in          vigore per l'Italia. L'interessato  deve  essere  informato          che la produzione di atti  o  documenti  non  veritieri  e'          prevista come reato dalla legge italiana  e  determina  gli          effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.               2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui          al  comma  1  non  possono  essere   documentati   mediante          certificati  o  attestazioni   rilasciati   da   competenti          autorita' straniere,  in  ragione  della  mancanza  di  una          autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei          documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche          in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi          della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,          le rappresentanze diplomatiche o  consolari  provvedono  al          rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo  49  del          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.          200,  sulla  base  delle  verifiche  ritenute   necessarie,          effettuate a spese degli interessati.».               - Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio dei Ministri):               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Si riporta l'articolo 4, comma 2 del  citato  decreto          del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:               «Art. 4 (Indicatore  della  situazione  reddituale).  -          (Omissis).               2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare          e' ottenuto sommando le seguenti componenti:                 a) reddito complessivo ai fini IRPEF;                 b)  redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o   a          ritenuta a titolo d'imposta;                 c)  ogni  altra  componente  reddituale   esente   da          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;                 d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte          anche in forma associata, per le quali  sussiste  l'obbligo          alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal  fine  va          assunta la base imponibile determinata ai  fini  dell'IRAP,          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo          utilizzato;                 e)   assegni   per   il   mantenimento    di    figli          effettivamente percepiti;                 f)   trattamenti   assistenziali,   previdenziali   e          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera          a);                 g) redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,          n. 917;                 h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,          determinato applicando al patrimonio mobiliare  complessivo          del nucleo familiare, individuato secondo  quanto  indicato          all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e  conti          correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo  5,          comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei          titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso          di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di  un          punto percentuale;                 i) il reddito lordo dichiarato ai  fini  fiscali  nel          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre          dell'anno di riferimento del reddito.               3. All'ammontare del reddito di cui al  comma  2,  deve          essere sottratto fino a concorrenza:                 a) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente          corrisposti al coniuge, anche se residente  all'estero,  in          seguito  alla  separazione  legale  ed  effettiva  o   allo          scioglimento, annullamento o alla cessazione degli  effetti          civili  del  matrimonio  come  indicato  nel  provvedimento          dell'autorita'  giudiziaria.  Nell'importo  devono   essere          considerati  gli  assegni  destinati  al  mantenimento  dei          figli;                 b) l'importo degli assegni  periodici  effettivamente          corrisposti per il mantenimento dei  figli  conviventi  con          l'altro genitore, nel caso in  cui  i  genitori  non  siano          coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e  non          vi sia  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che  ne          stabilisce l'importo;                 c) fino  ad  un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese          sanitarie per disabili, le spese  per  l'acquisto  di  cani          guida e le spese sostenute per servizi  di  interpretariato          dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in  dichiarazione          dei redditi tra le spese per le quali spetta la  detrazione          d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di   assistenza          specifica per i  disabili  indicate  in  dichiarazione  dei          redditi tra le spese e gli oneri  per  i  quali  spetta  la          deduzione dal reddito complessivo;                 d)  l'importo  dei  redditi  agrari   relativi   alle          attivita' indicate dall'articolo  2135  del  codice  civile          svolte, anche in forma associata, dai  soggetti  produttori          agricoli  titolari   di   partita   IVA,   obbligati   alla          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;                 e) fino ad un massimo di 3.000 euro,  una  quota  dei          redditi da lavoro dipendente, nonche' degli  altri  redditi          da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per          cento dei redditi medesimi;                 f)   fino   ad   un   massimo   di   1.000   euro   e          alternativamente a quanto previsto  alla  lettera  e),  una          quota  dei  redditi  da  pensione   inclusi   nel   reddito          complessivo di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  dei          trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al  20  per          cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.               4. Dalla somma dei redditi dei  componenti  il  nucleo,          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o          franchigie riferite al nucleo familiare:                 a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione          in locazione, il  valore  del  canone  annuo  previsto  nel          contratto di  locazione,  del  quale  sono  dichiarati  gli          estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino  a          concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di  500  euro  per          ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione          e'  alternativa  a  quella  per  i  nuclei   residenti   in          abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2;                 b) nel caso del nucleo  facciano  parte  persone  non          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,          lettera f), al netto della detrazione di cui  al  comma  3,          lettera f), di cui la persona non  autosufficiente  risulti          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto  all'articolo  6,          comma 3, lettera a).  Le  spese  per  assistenza  personale          possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche  nel          caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti          fornitori, purche' sia conservata ed  esibita  a  richiesta          idonea documentazione attestante la spesa  sostenuta  e  la          tipologia di servizio fornita;                 c) alternativamente a quanto  previsto  alla  lettera          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'          alberghiera, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  6,          comma 3, lettera a);                 d) nel caso del nucleo facciano parte:                   1) persone con disabilita' media, per  ciascuna  di          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a          5.500 se minorenni;                   2) persone con disabilita' grave, per  ciascuna  di          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a          7.500 se minorenni;                   3) persone non  autosufficienti,  per  ciascuna  di          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a          9.500 se minorenni.               Le franchigie di  cui  alla  presente  lettera  possono          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal          valore dell'ISE.».               - Si riporta l'articolo 1, comma  125  della  legge  23          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di          stabilita' 2015):               «125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del          reddito complessivo di cui all'articolo 8 del  testo  unico          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  e'          corrisposto fino al  compimento  del  terzo  anno  di  eta'          ovvero del terzo anno di ingresso nel  nucleo  familiare  a          seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani  o          di uno Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di          Stati extracomunitari con  permesso  di  soggiorno  di  cui          all'articolo  9  del   testo   unico   delle   disposizioni          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo          25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive   modificazioni,          residenti in Italia e a condizione che il nucleo  familiare          di appartenenza del genitore richiedente l'assegno  sia  in          una  condizione  economica  corrispondente  a   un   valore          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000  euro  annui.          L'assegno di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto,  a          domanda, dall'INPS, che provvede alle  relative  attivita',          nonche' a quelle del  comma  127,  con  le  risorse  umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente. Qualora il nucleo familiare  di  appartenenza  del          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione          economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,  stabilito          ai sensi del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,  non          superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui          al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.».               - Si riporta l'articolo 24 del decreto  legislativo  15          settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione  di          una misura nazionale di contrasto alla poverta').               «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi          sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore          del presente decreto e' istituito, presso il Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali,  il  Sistema  informativo          unitario  dei  servizi  sociali,  di   seguito   denominato          «SIUSS», per le seguenti finalita':                 a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;                 b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali          delle prestazioni;                 c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni          indebitamente percepite;                 d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'          nella disponibilita' dei comuni;                 e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di          studio.               2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.               3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:                 a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei          bisogni sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati delle prestazioni sociali;                   2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni          personalizzate;                   3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri n. 159 del 2013;                 b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi          sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati dei servizi attivati;                   2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori          sociali.               4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          a), e'  organizzato  su  base  individuale.  I  dati  e  le          informazioni sono raccolti, conservati e gestiti  dall'INPS          e  resi  disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e   delle          politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione          applicativa,  in  forma  individuale  ma  privi   di   ogni          riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non          identificabili.               5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario          responsabile dell'invio.               6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.               7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del          lavoro professionale impiegato.               8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di          Conferenza unificata.               9.  Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,   sono          identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi  di          cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca          dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS  con  le          altre  informazioni  relative  ai   beneficiari   del   ReI          disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni          disponibili  nel   sistema   informativo   unitario   delle          politiche del lavoro, di cui all'articolo  13  del  decreto          legislativo  n.  150  del  2015,  nella  banca  dati  delle          politiche attive  e  passive  di  cui  all'articolo  8  del          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  nella          banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo  9,          comma 6-bis, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  nei          sistemi   informativi   del   Ministero    dell'istruzione,          dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    con          riferimento  ai  dati  sulla  frequenza   e   il   successo          scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente          comma sono rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali nelle  modalita'  previste          al comma 4. Le modalita' attuative  della  Banca  dati  ReI          sono disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del          Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui          al decreto legislativo n. 196 del  2003,  con  decreto  del          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa          intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante          per la protezione dei dati personali,  da  adottarsi  entro          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore del presente decreto.               11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei          territori di competenza.               12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle          erogate dal comune stesso.               13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle          politiche sociali, riferito all'anno precedente.               14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               - Si  riportano  gli  articoli  1  e  15,  del  decreto          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione          della legge 10 dicembre 2014, n. 183).               «Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per          l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015  e'          istituita presso  la  Gestione  prestazioni  temporanee  ai          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio          2015.»               «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori          con rapporto di  collaborazione).  -  1.  In  attesa  degli          interventi di semplificazione, modifica o superamento delle          forme  contrattuali  previsti  all'articolo  1,  comma   7,          lettera  a),  della  legge  n.  183  del   2014,   in   via          sperimentale per il  2015,  in  relazione  agli  eventi  di          disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015          e  sino  al  31   dicembre   2015,   e'   riconosciuta   ai          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione          mensile denominata DIS-COLL.               2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:                 a) siano, al momento della domanda di prestazione, in          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e          successive modificazioni;                 b)  possano   far   valere   almeno   tre   mesi   di          contribuzione  nel  periodo  che  va  dal   primo   gennaio          dell'anno solare  precedente  l'evento  di  cessazione  dal          lavoro al predetto evento;                 c) possano far valere, nell'anno  solare  in  cui  si          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.               3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,          o frazione di essi.               4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno          precedente.               5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.               6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni          caso superare la durata massima di sei mesi.               7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono          riconosciuti i contributi figurativi.               8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.               9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di          presentazione della domanda.               10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento          nel tessuto produttivo.               11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta          sospesa.               12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa          individuale.               13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi          nell'anno 2013.               14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.               15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.               15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la  DIS-COLL  e'          riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  nonche'  agli          assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa  di  studio          in relazione agli eventi di disoccupazione  verificatisi  a          decorrere dalla stessa data.  Con  riguardo  alla  DIS-COLL          riconosciuta per gli eventi di disoccupazione  verificatisi          a  decorrere  dal  1º  luglio  2017  non  si   applica   la          disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti          all'anno solare contenuti nel  presente  articolo  sono  da          intendersi riferiti all'anno civile.  A  decorrere  dal  1º          luglio 2017,  per  i  collaboratori,  gli  assegnisti  e  i          dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto          di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori  e          i  sindaci  di  cui  al  comma  1,  e'  dovuta  un'aliquota          contributiva pari allo 0,51 per cento.               15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma          15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per  l'anno  2017,          39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6  milioni  di  euro          per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8          milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di  euro  per          l'anno 2022, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  42,7          milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di  euro  per          l'anno  2025  e  44  milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2026, si provvede,  tenuto  conto  degli  effetti          fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate          derivanti   dall'incremento   dell'aliquota    contributiva          disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.               15-quater.   L'INPS   trasmette   tempestivamente    al          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al          Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati  relativi          all'andamento delle entrate contributive e del costo  della          prestazione   di   cui   al   comma    15-bis    ai    fini          dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo          17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,          e successive modificazioni.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                          Beneficio economico 
   1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei seguenti due elementi:     a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;     b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.   2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro 1.800 annui.   3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo nucleo familiare.   4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.   5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.   6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.   7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con  la decorrenza prevista dall'articolo  5,  comma  6,  terzo  periodo.  La Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i componenti il nucleo familiare.   8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio  dell'attivita'  di lavoro dipendente e'  comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.   9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal  beneficio,  secondo modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette   l'informazione   a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo  6,  comma  1.  Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di  cui  all'articolo  8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le  due mensilita'  successive  a  quella  di  variazione  della   condizione occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a riferimento il trimestre precedente.   10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita' nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5, comma 1.   11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione patrimoniale  che  comporti  la  perdita   dei   requisiti   di   cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.   12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.   13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di cui al comma 1, lettera a), non tiene  conto  di  tali  soggetti.  La medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.   14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione, l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima richiesta.   15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati sulla Carta Rdc, si  verifica  la  fruizione  del  beneficio  secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 34, terzo comma del decreto del          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601          (Disciplina delle agevolazioni tributarie):               «Art. 34 (Altre agevolazioni). - I sussidi  corrisposti          dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale          sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche          e  dall'imposta  locale  sui  redditi  nei  confronti   dei          percipienti.».               - Si  riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1          ottobre 1996, n. 510, convertito con  modificazioni,  dalla          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposizioni  urgenti  in          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a          sostegno del reddito e nel settore previdenziale):               «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di  collocamento).          - 1.               2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro          relativi  al  mese  precedente.  Tali  comunicazioni   sono          effettuate  anche  nel  caso  di  lavoratori   detenuti   o          internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli          istituti penitenziari alle dipendenze  dell'amministrazione          penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.               2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del          lavoratore e del datore di lavoro.               2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro          presunte e l'inquadramento contrattuale.               3.               4.               5.               6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.               7.               8.               9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.               10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,          dell'articolo 1, comma  13,  del  decreto-legge  1  ottobre          1996, n. 511, conservano efficacia.               11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui          all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.               12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.               13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la          formazione delle graduatorie.               14.               15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e          della previdenza sociale.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                      Patto per il lavoro e Patto                       per l'inclusione sociale 
   1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.   2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia' occupati e non  frequentanti  un  regolare  corso  di  studio,  ferma restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai  medesimi obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta' pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita', come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.   3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta' ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i  lavoratori  di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di  formazione, oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento,  sono definiti, con accordo in sede di  Conferenza  Unificata,  principi  e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di  valutazione  degli  esoneri  di  cui  al  presente  comma,  anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi  dagli  obblighi  di cui al comma 15.   4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al  lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le  modalita'  di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  entro  trenta  giorni  dal riconoscimento del beneficio.   5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi  noti  ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2,  affinche'  siano  convocati  entro  trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:   a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro  ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la fruizione da non piu' di un anno;   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto  di  servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;   d) non  aver  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.   5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.   5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche' siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.       5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare criticita' di cui al presente comma.   6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  non  abbiano  gia' presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai compiti di cura.   7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non  esclusi  o esonerati dagli obblighi, stipulano presso  i  centri  per  l'impiego ovvero,  laddove  previsto  da  provvedimenti  regionali,  presso   i soggetti  accreditati  ai  sensi   dell'articolo   12   del   decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale  al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del  medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il  Patto  per  il  lavoro  deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal  comma  8,  lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per  le politiche attive del lavoro (ANPAL),  e  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  definiti  appositi indirizzi e modelli nazionali per  la  redazione  del  Patto  per  il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.   8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;     b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:       1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di  portali  regionali, se presenti,  e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto  nella ricerca attiva del lavoro;       2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la  presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori  modalita'  definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,  individua  il  diario  delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;       3) accettare di essere avviato alle attivita'  individuate  nel Patto per il lavoro;       4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;       5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del comma 9.   9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e' definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:     a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se  si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta  di  terza offerta;     b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;     c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si tratti di prima offerta;   d) esclusivamente nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento chilometri dalla residenza del beneficiario;   d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano presenti figli minori, anche  qualora  i  genitori  siano  legalmente separati, non operano le previsioni di cui  alla  lettera  c)  e,  in deroga alle previsioni di cui alle lettere a)  e  b),  con  esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza  di  duecentocinquanta  chilometri   dalla   residenza   del beneficiario. Le previsioni di  cui  alla  presente  lettera  operano esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.   9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in locazione».   10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego, incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini ISEE.   11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai servizi competenti per il contrasto della poverta'.  Agli  interventi connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di   accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo  familiare accedono  previa   valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.   12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego  e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la  definizione  e  la  sottoscrizione  del Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso  in cui il bisogno  sia  complesso  e  multidimensionale,  i  beneficiari sottoscrivono un Patto  per  l'inclusione  sociale  e  i  servizi  si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con  il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai  servizi  sociali, degli altri  servizi  territoriali  di  cui  si  rilevi  in  sede  di valutazione preliminare la competenza.   13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.   14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente.   15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario  e con quelle acquisite in ambito  formale,  non  formale  e  informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza, mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici  ore complessive settimanali con il consenso  di  entrambe  le  parti.  La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone  non  tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di  conversione  del  presente  decreto.  I  comuni   comunicano   le informazioni sui progetti ad una apposita sezione  della  piattaforma dedicata al programma del  Rdc  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui  al presente  comma  sono  subordinati  all'attivazione   dei   progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.   15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di  formazione  registrano  nelle   piattaforme   digitali   di   cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.   15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.   15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917.   15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme  per          il diritto al lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.               - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie          locali):               «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               - Si riportano gli articoli 19, 21, 20 e 12 del decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):               «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo          unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,          la propria immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per          l'impiego.               2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del  decreto          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla          definizione di cui al presente articolo.               3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.               4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i          lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".               5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea          con i migliori standard internazionali.               6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni          raccolte mediante le attivita' di servizio.               7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica          della condizione di non occupazione.»               «Art.   21    (Rafforzamento    dei    meccanismi    di          condizionalita'  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni          relative  ai  beneficiari  di  strumenti  di  sostegno   al          reddito). - 1. La  domanda  di  Assicurazione  Sociale  per          l'Impiego, di cui all'articolo 2  della  legge  n.  92  del          2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)          o  Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori   con          rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui          agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo  2015,          n. 22, e la domanda  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui          all'articolo 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  resa          dall'interessato  all'INPS,  equivale  a  dichiarazione  di          immediata  disponibilita',  ed   e'   trasmessa   dall'INPS          all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo          unitario delle politiche del lavoro.               2. I  beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del          reddito di cui al comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,          contattano  i  centri  per  l'impiego,  con  le   modalita'          definite da questi, entro il termine  di  15  giorni  dalla          data di presentazione della domanda di cui al comma  1,  e,          in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro          il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo  2,          comma  1,  per  stipulare  il  patto  di  servizio  di  cui          all'articolo 20.               3.               4.  Il  beneficiario  di  prestazioni  e'   tenuto   ad          attenersi ai comportamenti previsti nel patto  di  servizio          personalizzato, di  cui  all'articolo  20,  nei  tempi  ivi          previsti,  restando  comunque  fermi  gli  obblighi  e   le          sanzioni di cui al presente articolo.               5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla   specifica          disciplina, il lavoratore che fruisce  di  benefici  legati          allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di  cui          al presente articolo.               6. Oltre che per i contatti con il  responsabile  delle          attivita' di cui all'articolo  20,  comma  2,  lettera  d),          previsti  dal  patto   di   servizio   personalizzato,   il          beneficiario puo' essere convocato nei giorni  feriali  dai          competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24          ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel          medesimo patto di servizio personalizzato.               7.  Con  riferimento  all'Assicurazione   Sociale   per          l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale  per  l'Impiego          (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori          con rapporto  di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL)  e          all'indennita'  di  mobilita',  si  applicano  le  seguenti          sanzioni:                 a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli          appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e  2,  lettera          d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:                   1) la decurtazione di un quarto di una  mensilita',          in caso di prima mancata presentazione;                   2) la decurtazione di una mensilita', alla  seconda          mancata presentazione;                   3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;                 b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui          all'articolo  20,  comma  3,  lettera   a),   le   medesime          conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;                 c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di          giustificato motivo, alle iniziative  di  cui  all'articolo          20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:                   1) la decurtazione di una  mensilita',  alla  prima          mancata partecipazione;                   2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;                 d) in caso di mancata  accettazione,  in  assenza  di          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai          sensi dell'articolo 25, la decadenza  dalla  prestazione  e          dallo stato di disoccupazione.               8.               9. In caso di decadenza dallo stato  di  disoccupazione          prodottasi ai sensi dei commi  7,  8  e  dell'articolo  23,          comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che          siano decorsi due mesi.               10. In caso di violazione  degli  obblighi  di  cui  ai          commi 7 e 8, il centro per  l'impiego  adotta  le  relative          sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del          sistema informativo di cui all'articolo  13,  all'ANPAL  ed          all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede          a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.               11.  La   mancata   adozione   dei   provvedimenti   di          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina          responsabilita' disciplinare e  contabile  del  funzionario          responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della  legge  n.  20          del 1994.               12. Avverso il provvedimento del centro  per  l'impiego          di cui al  comma  10  e'  ammesso  ricorso  all'ANPAL,  che          provvede  ad  istituire  un  apposito  comitato,   con   la          partecipazione delle parti sociali.               13. L'INPS provvede annualmente a  versare  le  risorse          non  erogate  in  relazione  a   prestazioni   oggetto   di          provvedimenti di decurtazione o decadenza  per  il  50  per          cento al Fondo per le politiche attive di cui  all'articolo          1, comma 215, della  legge  n.  147  del  2013,  e  per  il          restante 50 per cento alle regioni e province autonome  cui          fanno capo i centri per  l'impiego  che  hanno  adottato  i          relativi  provvedimenti,  per  l'impiego  in  strumenti  di          incentivazione del personale connessi al raggiungimento  di          particolari obiettivi.»               «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.  Allo          scopo  di  confermare  lo  stato   di   disoccupazione,   i          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,          con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni  dalla          data della dichiarazione di cui all'articolo 19,  comma  1,          e, in mancanza, sono convocati dai  centri  per  l'impiego,          entro  il  termine  stabilito  con  il   decreto   di   cui          all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e  la  stipula          di un patto di servizio personalizzato.               2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere  almeno  i          seguenti elementi:                 a)  l'individuazione   di   un   responsabile   delle          attivita';                 b)  la   definizione   del   profilo   personale   di          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte          dall'ANPAL;                 c) la definizione degli atti di  ricerca  attiva  che          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;                 d)  la  frequenza  ordinaria  di  contatti   con   il          responsabile delle attivita';                 e) le modalita' con cui la ricerca attiva  di  lavoro          e' dimostrata al responsabile delle attivita'.               3. Nel patto di cui al  comma  1  deve  essere  inoltre          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti          attivita':                 a) partecipazione a iniziative e  laboratori  per  il          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui          di lavoro o altra iniziativa di orientamento;                 b) partecipazione a iniziative di carattere formativo          o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva          o di attivazione;                 c) accettazione di congrue offerte  di  lavoro,  come          definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.               4.   Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data    di          registrazione  di  cui  all'articolo  19,   comma   1,   il          disoccupato che non sia  stato  convocato  dai  centri  per          l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite  posta          elettronica, le credenziali  personalizzate  per  l'accesso          diretto   alla   procedura   telematica   di   profilazione          predisposta dall'ANPAL al fine  di  ottenere  l'assegno  di          ricollocazione di cui all'articolo 23.»               «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).  -          1. Le Regioni e le Province autonome definiscono  i  propri          regimi di accreditamento,  ai  sensi  dell'articolo  7  del          decreto  legislativo  n.  276  del  2003,  secondo  criteri          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche sociali, previa intesa in  Conferenza  permanente          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province          autonome di Trento e di Bolzano, sulla  base  dei  seguenti          principi:                 a) coerenza con il  sistema  di  autorizzazione  allo          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;                 b)  definizione  di  requisiti  minimi  di  solidita'          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da          svolgere;                 c)  obbligo  di  interconnessione  con   il   sistema          informativo di cui all'articolo 13  del  presente  decreto,          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi          per le politiche del lavoro;                 d)   raccordo   con   il   sistema    regionale    di          accreditamento degli organismi di formazione;                 e) definizione della procedura di accreditamento  dei          soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno          di ricollocazione di cui all'articolo 23.               2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le  agenzie          per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo  4,          comma 1, del decreto legislativo n. 276  del  2003  vengono          accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio          nazionale.               3.  ANPAL  istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito          un proprio regime di accreditamento.               4. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  276  del          2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:               "5-bis. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)          ed e) dell'articolo 4, comma 1.".               -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   provvede   alla          definizione di  offerta  di  lavoro  congrua,  su  proposta          dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:                 a)  coerenza  con  le  esperienze  e  le   competenze          maturate;                 b) distanza dal domicilio e  tempi  di  trasferimento          mediante mezzi di trasporto pubblico;                 c) durata della disoccupazione;                 d) retribuzione superiore di almeno il 20  per  cento          rispetto  alla  indennita'   percepita   nell'ultimo   mese          precedente,  da  computare  senza  considerare  l'eventuale          integrazione a carico dei fondi  di  solidarieta',  di  cui          agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto   legislativo          attuativo della delega di  cui  all'articolo  1,  comma  2,          della legge n. 183 del 2014 , ovvero, per i beneficiari  di          Reddito di cittadinanza, superiore  di  almeno  il  10  per          cento rispetto al beneficio massimo  fruibile  da  un  solo          individuo, inclusivo della componente ad  integrazione  del          reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione".               2. I fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26  e          seguenti del decreto legislativo attuativo della delega  di          cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183  del  2014,          possono prevedere che le  prestazioni  integrative  di  cui          all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del          2012, continuino ad applicarsi in caso di  accettazione  di          una offerta di lavoro congrua, nella misura  massima  della          differenza  tra   l'indennita'   complessiva   inizialmente          prevista,  aumentata  del  20  per  cento,   e   la   nuova          retribuzione.               3. Fino alla data di adozione del provvedimento di  cui          al comma 1, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui          all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno  2012,          n. 92.».               - Si riportano gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto          legislativo n. 147 del 2017.               «Art. 5. (Punti per  l'accesso  al  ReI  e  valutazione          multidimensionale).  -  1.  Nel  rispetto  delle  modalita'          organizzative regionali e di  confronto  con  le  autonomie          locali, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e          Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di          cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso  al  ReI,          presso i quali  in  ogni  ambito  territoriale  e'  offerta          informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari          sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali          e,  qualora  ricorrano  le  condizioni,  assistenza   nella          presentazione  della  richiesta  del  ReI.  I   punti   per          l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si          coordinano a livello di ambito territoriale  e  comunicati,          entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente          decreto, da  ciascun  ambito  territoriale  all'INPS,  alla          regione di competenza e al Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali, che ne da' diffusione sul  proprio  sito          istituzionale.               2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei          familiari  accedono  previa  valutazione  multidimensionale          finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo  familiare          e dei suoi componenti, tenuto conto  delle  risorse  e  dei          fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'  dei  fattori          ambientali e di sostegno  presenti.  In  particolare,  sono          oggetto di analisi:                 a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;                 b) situazione economica;                 c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';                 d) educazione, istruzione e formazione;                 e) condizione abitativa;                 f) reti familiari, di prossimita' e sociali.               3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in          un'analisi  preliminare,   rivolta   a   tutti   i   nuclei          beneficiari  del  ReI,  e   in   un   quadro   di   analisi          approfondito, laddove necessario in  base  alla  condizione          del nucleo.               4. In  caso  di  esito  positivo  delle  verifiche  sul          possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e          4, e' programmata l'analisi preliminare, entro  il  termine          di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI,  presso  i          punti   per   l'accesso   o   altra   struttura    all'uopo          identificata, al fine di orientare, mediante colloquio  con          il nucleo familiare, le  successive  scelte  relative  alla          definizione   del   progetto   personalizzato.    L'analisi          preliminare   e'   effettuata    da    operatori    sociali          opportunamente identificati dai servizi  competenti,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               5.  Laddove,  in  esito  all'analisi  preliminare,   la          situazione di poverta' emerga come esclusivamente  connessa          alla  sola  dimensione  della  situazione  lavorativa,   il          progetto  personalizzato  e'  sostituito   dal   patto   di          servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.          150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva  di          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto          legislativo, qualora il patto di servizio  sia  sospeso  ai          sensi dello  stesso  articolo  23,  comma  5,  redatti  per          ciascun membro del nucleo familiare  abile  al  lavoro  non          occupato.               6.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5,  il  responsabile          dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del  patto  o          del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo          consentito il competente centro  per  l'impiego,  affinche'          gli interessati siano convocati  e  il  patto  di  servizio          venga redatto entro il termine di venti  giorni  lavorativi          dalla  data  in   cui   e'   stata   effettuata   l'analisi          preliminare.  Entro  il  medesimo  termine,  il  patto   e'          comunicato ai competenti servizi  dell'ambito  territoriale          per le successive  comunicazioni  all'INPS  ai  fini  della          erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.               7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la          necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,          e' costituita una equipe multidisciplinare composta  da  un          operatore  sociale  identificato   dal   servizio   sociale          competente e da altri operatori  afferenti  alla  rete  dei          servizi territoriali, identificati dal servizio  sociale  a          seconda dei bisogni del  nucleo  piu'  rilevanti  emersi  a          seguito   dell'analisi   preliminare,    con    particolare          riferimento ai servizi per  l'impiego,  la  formazione,  le          politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.          Nel caso la  persona  sia  stata  gia'  valutata  da  altri          servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la          valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della          valutazione  di  cui   al   presente   comma.   Le   equipe          multidisciplinari operano a livello di ambito  territoriale          secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  4,          disciplinate dalle regioni e dalle province autonome  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               8.  Non  si  da'  luogo  alla  costituzione  di  equipe          multidisciplinari, oltre che nei casi di cui  al  comma  5,          anche  laddove,  in   esito   all'analisi   preliminare   e          all'assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne   emerga   la          necessita'.  In  tal  caso,  al   progetto   personalizzato          eventualmente  in  versione   semplificata,   provvede   il          servizio sociale.               9. Al fine di assicurare  omogeneita'  nei  criteri  di          valutazione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle          politiche sociali, su proposta del Comitato  per  la  lotta          alla poverta',  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza          unificata, sono approvate linee guida  per  la  definizione          degli    strumenti    operativi    per    la    valutazione          multidimensionale.               10. I servizi per l'informazione e l'accesso al  ReI  e          la  valutazione  multidimensionale  costituiscono   livelli          essenziali  delle  prestazioni  nei  limiti  delle  risorse          disponibili a legislazione vigente.»               «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In  esito  alla          valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un  progetto          personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo          familiare entro venti giorni lavorativi dalla data  in  cui          e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo  stesso          termine, contestualmente alla sottoscrizione del  progetto,          eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5,  comma  5,          la  medesima  sottoscrizione  e'  comunicata  dagli  ambiti          territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio          economico  del  ReI.  In  assenza  di  sottoscrizione   del          progetto,  il  ReI  non  e'  erogato,  fatto  salvo  quanto          previsto in sede di  prima  applicazione  all'articolo  25,          comma 2.               2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del          nucleo familiare come emersi nell'ambito della  valutazione          multidimensionale:                 a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che          si  intendono  raggiungere  in   un   percorso   volto   al          superamento della condizione di poverta', all'inserimento o          reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;                 b) i sostegni, in termini di specifici  interventi  e          servizi, di cui il nucleo  necessita,  oltre  al  beneficio          economico connesso al ReI;                 c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui          il  beneficio  economico  e'  condizionato,  da  parte  dei          componenti il nucleo familiare.               3. Gli obiettivi e i  risultati  di  cui  al  comma  2,          lettera a), sono definiti  nel  progetto  personalizzato  e          devono:                 a)  esprimere  in  maniera  specifica  e  concreta  i          cambiamenti che si intendono perseguire  come  effetto  dei          sostegni attivati;                 b) costituire l'esito di un processo di  negoziazione          con  i  beneficiari,  di  cui   si   favorisce   la   piena          condivisione evitando  espressioni  tecniche,  generiche  e          astratte;                 c) essere individuati coerentemente con quanto emerso          in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi  attesi          di realizzazione.               4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b),  includono          gli interventi e i servizi sociali per  il  contrasto  alla          poverta' di cui  all'articolo  7,  nonche'  gli  interventi          afferenti alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,          sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative,  e  delle          altre aree  di  intervento  eventualmente  coinvolte  nella          valutazione e progettazione, a cui  i  beneficiari  possono          accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari          del ReI accedono, nei limiti delle  risorse  disponibili  a          legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui          all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.  I          sostegni sono richiamati  nel  progetto  personalizzato  in          maniera  non  generica  con  riferimento   agli   specifici          interventi, azioni e dispositivi adottati.               5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di  cui          al comma 2,  lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto          personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:                 a) frequenza di contatti  con  i  competenti  servizi          responsabili  del  progetto;  di  norma  la  frequenza   e'          mensile,  se  non  diversamente  specificato  nel  progetto          personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo          beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;                 b) atti di ricerca attiva di lavoro e  disponibilita'          alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto          legislativo n.  150  del  2015.  A  tal  fine  il  progetto          personalizzato rimanda al patto di  servizio  stipulato  ai          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.  150  del          2015  ovvero  al  programma   di   ricerca   intensiva   di          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto          legislativo e, in caso si rendano  opportune  integrazioni,          e'  redatto  in  accordo  con  i  competenti   centri   per          l'impiego;                 c) frequenza e impegno scolastico;                 d) comportamenti di prevenzione  e  cura  volti  alla          tutela  della   salute,   individuati   da   professionisti          sanitari.               6. I servizi territoriali operano in  stretto  raccordo          con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6  giugno          2016,  n.  106,  attivi  nel   contrasto   alla   poverta'.          L'attivita' di  tali  enti  e'  riconosciuta,  agevolata  e          valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base  di          specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello  di          ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari          includono   nella   progettazione    personalizzata,    ove          opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore  o          presso i medesimi. Sono in particolare promosse  specifiche          forme  di  collaborazione  con  gli   enti   attivi   nella          distribuzione  alimentare  a  valere  sulle   risorse   del          Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti  europei   agli          indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso  al          ReI  dei  beneficiari  della  distribuzione  medesima,  ove          ricorrano le condizioni.               7. Il progetto e' definito,  anche  nella  sua  durata,          secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e  non          eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno  del  nucleo          familiare  rilevate,  in  coerenza   con   la   valutazione          multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione          della  corretta  allocazione  delle  risorse  medesime.  La          durata del progetto puo' eccedere la durata  del  beneficio          economico.               8. Il progetto personalizzato e' definito con  la  piu'          ampia   partecipazione    del    nucleo    familiare,    in          considerazione dei suoi desideri, aspettative e  preferenze          con la previsione del  suo  coinvolgimento  nel  successivo          monitoraggio  e  nella  valutazione,  nonche'  promuovendo,          laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento  attivo  dei          minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.               9. Il progetto  personalizzato  individua,  sulla  base          della  natura  del  bisogno  prevalente   emergente   dalle          necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di          riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,          attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso  verso          i vari  soggetti  responsabili  della  realizzazione  dello          stesso.               10. Il progetto definisce metodologie di  monitoraggio,          verifica periodica ed  eventuale  revisione,  tenuto  conto          della soddisfazione e delle preferenze  dei  componenti  il          nucleo familiare.               11. Nel caso il componente  del  nucleo  familiare  sia          gia' stato valutato dai competenti servizi  territoriali  e          disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle  di          cui al presente decreto a seguito di  precedente  presa  in          carico, la valutazione e la  progettazione  sono  integrate          secondo i principi e con gli interventi e i servizi di  cui          al presente articolo.               12. Al fine di assicurare omogeneita' e  appropriatezza          nell'individuazione degli obiettivi e  dei  risultati,  dei          sostegni, nonche' degli impegni, di cui  al  comma  2,  con          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          su proposta del Comitato  per  la  lotta  alla  poverta'  e          d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate  linee          guida  per  la  definizione  dei  progetti  personalizzati,          redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del          ReI.               13. Il progetto personalizzato e  i  sostegni  in  esso          previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente.»               «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il  contrasto          alla  poverta').  -  1.  I  servizi  per  l'accesso  e   la          valutazione  e  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto          personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi          e servizi sociali, di cui  alla  legge  n.  328  del  2000,          includono:                 a)  segretariato  sociale,  inclusi  i  servizi   per          l'informazione e l'accesso al ReI di  cui  all'articolo  5,          comma 1;                 b) servizio sociale professionale  per  la  presa  in          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione          multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;                 c)  tirocini  finalizzati   all'inclusione   sociale,          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e Bolzano;                 d)    sostegno    socio-educativo    domiciliare    o          territoriale, incluso  il  supporto  nella  gestione  delle          spese e del bilancio familiare;                 e)  assistenza  domiciliare   socio-assistenziale   e          servizi di prossimita';                 f)  sostegno  alla  genitorialita'  e   servizio   di          mediazione familiare;                 g) servizio di mediazione culturale;                 h) servizio di pronto intervento sociale.               2.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del  Fondo          Poverta'  e'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  delle          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e          progettazione previsti a legislazione vigente.               3.  La  quota   del   Fondo   Poverta'   destinata   al          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,          inclusivi delle risorse di cui al comma 9.  La  quota  puo'          essere  rideterminata,  in  esito   al   monitoraggio   sui          fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione          sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici  rafforzamenti          finanziabili, a  valere  sulla  quota  del  Fondo  Poverta'          attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione  e  nei          limiti  della  medesima,   sono   definiti   nell'atto   di          programmazione  ovvero   nel   Piano   regionale   di   cui          all'articolo 14, comma  1,  sulla  base  delle  indicazioni          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di          programmazione ovvero del Piano regionale con le  finalita'          del Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di          contrasto alla poverta'.               4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  definiscono  i          criteri di riparto della  quota  di  cui  al  comma  2  con          riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna  regione,          nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  rendicontazione          delle risorse  trasferite.  Ciascuna  regione  comunica  al          Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai          fini della successiva attribuzione delle risorse  da  parte          del  Ministero  medesimo  agli   ambiti   territoriali   di          rispettiva competenza.               5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui          al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota          del Fondo Poverta' di cui al  comma  2.  In  tal  caso,  le          regioni  possono  richiedere  il  versamento  della   quota          medesima sul bilancio regionale per il successivo  riparto,          integrato con le risorse proprie, agli ambiti  territoriali          di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni          dall'effettivo versamento delle  risorse  alle  regioni  da          parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.               6.  I  comuni,  coordinandosi  a  livello   di   ambito          territoriale,   concorrono   con   risorse   proprie   alla          realizzazione dei servizi di cui al  comma  1,  nell'ambito          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili          a legislazione vigente e  nell'ambito  degli  equilibri  di          finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma  1          sono programmati nei limiti delle  risorse  disponibili  ai          sensi del presente articolo. Le risorse  di  cui  al  primo          periodo sono comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.               7. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  in          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  ReI  tra  i          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione          sostenibile e di qualita'.               8. In deroga a quanto stabilito ai commi  3  e  4,  per          l'anno  2017,  al   fine   di   permettere   una   adeguata          implementazione del  ReI  e  di  garantirne  la  tempestiva          operativita' mediante un rafforzamento dei servizi  sociali          territoriali, inclusi quelli di contrasto alla  poverta'  e          all'esclusione sociale, sono  attribuite  alle  regioni,  a          valere sul Fondo Poverta', risorse pari a  212  milioni  di          euro, secondo i  criteri  di  riparto  e  con  le  medesime          modalita' adottate per il Fondo nazionale per le  politiche          sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,  della  legge  n.          328 del 2000.               9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al          comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20  milioni  di          euro annui, a decorrere dall'anno 2018,  per  interventi  e          servizi in favore di  persone  in  condizione  di  poverta'          estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di  cui  al          comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto  della  quota          di cui al presente comma, avuto  prioritariamente  riguardo          alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in          particolare individuando le grandi aree urbane  in  cui  si          concentra il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede  di          riparto, si definiscono altresi' le condizioni di  poverta'          estrema,  nonche'  si   indentificano   le   priorita'   di          intervento a valere sulle risorse trasferite,  in  coerenza          con le "Linee di indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave          emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede          di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  ed  eventuali          successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,  comma  8.          Gli interventi e i servizi di cui al  presente  comma  sono          oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo  di          cui all'articolo 24 e di specifico  monitoraggio  da  parte          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che  ne          da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».               -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:               «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza          Stato-regioni.               2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.               3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.               4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  delle          politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un  quadro          operativo per il riconoscimento a livello  nazionale  delle          qualificazioni  regionali  e  delle  relative   competenze,          nell'ambito  del  Repertorio  nazionale   dei   titoli   di          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni          professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo          16 gennaio 2013,  n.  13),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.               - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica          22 dicembre 1986, n.  917  (Approvazione  del  testo  unico          delle imposte sui redditi), e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.   |  
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                Richiesta, riconoscimento ed erogazione                             del beneficio 
   1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese, presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rdc  e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS,  sentiti  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per  la  protezione dei dati personali, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  e'  approvato  il  modulo  di  domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di  cui  all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo  familiare  a  fini  ISEE,  il  modulo  di domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la  domanda  e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute  nella domanda  del  Rdc  sono  comunicate  all'INPS  entro   dieci   giorni lavorativi dalla richiesta.   2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e  in forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni  conseguenti all'avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,   ai   sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede  di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).   3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  sulla  base  delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli delle  amministrazioni  titolari  dei  dati.  A   tal   fine   l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e dalle  altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici  dei  dati,   le informazioni necessarie  ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte  dell'INPS avviene entro la fine del mese  successivo  alla  trasmissione  della domanda all'Istituto.   4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma 1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  L'esito  delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma  di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale  di  cui  al  primo  periodo  mette  comunque  a disposizione della medesima piattaforma le  informazioni  disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica.   5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7. Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b), del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni  di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco  d'azzardo  (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'.   Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta  Rdc,  prive  dei  dati identificativi  dei  beneficiari,  possono  essere   utilizzate   dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc  presso  gli  uffici del gestore del servizio integrato  avviene  esclusivamente  dopo  il quinto giorno di ciascun mese.   6-bis.  La  Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata   con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita' di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di cui all'articolo 3, comma 7.   7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 81, comma 35, del decreto-legge          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione          tributaria) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6          agosto 2008, n. 133:               «Art. 81(Settori petrolifero e del gas). - (Omissis).               35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  ovvero          uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma          34, individua:                 a) i titolari del beneficio di cui al  comma  32,  in          conformita' alla disciplina di cui al comma 33;                 b) il gestore  del  servizio  integrato  di  gestione          delle   carte   acquisti   e    dei    relativi    rapporti          amministrativi, tenendo conto della disponibilita'  di  una          rete  distributiva  diffusa  in   maniera   capillare   sul          territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni  di          sportello  relative  all'attivazione  della  carta  e  alla          gestione  dei   rapporti   amministrativi,   al   fine   di          minimizzare gli oneri, anche di spostamento,  dei  titolari          del beneficio,  e  tenendo  conto  altresi'  di  precedenti          esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di   contributi          pubblici.».               - Si riporta l'articolo 32, del decreto  legislativo  9          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle          dichiarazioni):               «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei          centri di assistenza fiscale). - In vigore dal  4  febbraio          1999  1.  I  centri  di  assistenza  fiscale,  di   seguito          denominati  ''Centri',  possono   essere   costituiti   dai          seguenti soggetti:                 a)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;                 b)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture          organizzate in almeno 30 province;                 c) organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria          associazione nazionale;                 d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti          e  pensionati  od  organizzazioni  territoriali   da   esse          delegate,  aventi  complessivamente  almeno   cinquantamila          aderenti;                 e) sostituti di  cui  all'Art.  23  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno          cinquantamila dipendenti;                 f) associazioni di lavoratori promotrici di  istituti          di patronato riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».               - Il testo della legge 30 marzo  2001,  n.  152  (Nuova          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza          sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  aprile          2001, n. 97.               - Il testo del decreto del Ministro del  lavoro,  della          salute e delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193          (Regolamento  per  il  finanziamento  degli   istituti   di          patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della  legge          30 marzo  2001,  n.  152),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288.               - Si riporta l'articolo 13, comma 9, della citata legge          n. 152 del 2001:               «Art. 13 (Finanziamento). - (Omissis).               9. I maggiori oneri per la finanza  pubblica,  valutati          in lire  54  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,  sono          compensati      mediante      corrispondente      riduzione          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3  del          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.».               -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto          legislativo n. 147 del 2017:               «Art.  10  (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione          applicativa.               2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9          luglio  1997,  n.  241.  Con  provvedimento  congiunto  del          Direttore dell'INPS  e  del  Direttore  dell'Agenzia  delle          entrate, sentito il Ministero del lavoro e delle  politiche          sociali e il Garante per la protezione dei dati  personali,          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa          disponibile in via telematica dall'INPS.               2-bis.  Ai  fini  della  precompilazione  dell'ISEE,  i          componenti  maggiorenni  il  nucleo   familiare   esprimono          preventivamente  il  consenso  al  trattamento   dei   dati          personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di          cui al comma  1,  ai  sensi  della  disciplina  vigente  in          materia di protezione dei dati  personali.  All'atto  della          manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve          indicare i soggetti  dichiaranti  autorizzati  ad  accedere          alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere  manifestato          rendendo  apposita  dichiarazione   presso   le   strutture          territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9          luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica mediante          accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle  entrate.          Il consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,          reddituali e patrimoniali, espresso  secondo  le  modalita'          indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica          gestita  dall'INPS  e  accessibile  ai  soggetti  abilitati          all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta',  da          esercitare con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  terzo          periodo, da parte  di  ciascun  componente  maggiorenne  il          nucleo familiare  di  inibire  in  ogni  momento  all'INPS,          all'Agenzia  delle  entrate  ed  ai  centri  di  assistenza          fiscale  l'utilizzo  dei  dati  personali  ai  fini   della          elaborazione della DSU precompilata.               2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma  2-bis  non          sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero  sia          stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai  fini  della          elaborazione  della  DSU  precompilata,  resta   ferma   la          possibilita' di  presentare  la  DSU  nella  modalita'  non          precompilata.  In  tal  caso,  in  sede   di   attestazione          dell'ISEE,  sono  riportate  analiticamente  le   eventuali          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del          patrimonio mobiliare.               3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sulla base di quanto previsto nel provvedimento di  cui  al          comma 2, e' stabilita la data  a  partire  dalla  quale  e'          possibile   accedere   alla   modalita'   precompilata   di          presentazione della DSU, nonche' la data  a  partire  dalla          quale e' avviata una sperimentazione in materia,  anche  ai          soli fini del rilascio  dell'ISEE  corrente  ai  sensi  del          comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le          componenti della DSU che restano interamente autodichiarate          e   non   precompilate,    suscettibili    di    successivo          aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione  dei  sistemi          informativi   e   dell'assetto    dei    relativi    flussi          d'informazione.               4. A  decorrere  dal  1°  settembre  2019,  la  DSU  ha          validita'  dal  momento   della   presentazione   fino   al          successivo 31 agosto. In  ciascun  anno,  a  decorrere  dal          2019, all'avvio del periodo  di  validita'  fissato  al  1°          settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU          sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno  precedente.          Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza  di          cui al primo periodo, restano valide fino  al  31  dicembre          2019.               5. A decorrere dalla data indicata nel decreto  di  cui          al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente  reddituale          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una          variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo          9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,  ovvero  una          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al          medesimo  articolo  9,  comma  2.   La   variazione   della          situazione lavorativa deve essere  avvenuta  posteriormente          al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si  riferisce  il  reddito          considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si          chiede la sostituzione con l'ISEE  corrente.  Resta  ferma,          anteriormente alla data indicata  nel  decreto  di  cui  al          comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle          condizioni previste dalla disciplina vigente.               6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto.               7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla          retribuzione o al compenso.».               - Si riporta l'articolo 71 del decreto  del  Presidente          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia          di documentazione amministrativa - Testo A):               «Art.  71  ((R)Modalita'   dei   controlli).   -   1.Le          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)               2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le          risultanze dei registri da questa custoditi. (R)               3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha  seguito.          (R)               4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui          all'articolo  2,  l'amministrazione   competente   per   il          rilascio della relativa certificazione, previa  definizione          di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta  del          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto          dichiarato con le risultanze dei dati  da  essa  custoditi.          (R).».               - Si riporta l'articolo 1, comma 375,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge          finanziaria 2006):               «375. Al fine di completare il  processo  di  revisione          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».               - Si riporta l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29          novembre 2008, n.185 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare          in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale)          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009          n. 2:               «Art.  3  (Blocco  e  riduzione   delle   tariffe).   -          (Omissis).               9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.».   |  
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         Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione       dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale 
   1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti  per il lavoro e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  assicurando  il rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di conservazione dei dati.   2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il lavoro,  implementata   attraverso   il   sistema   di   cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».   2-bis.  Le  regioni  dotate  di  un  proprio  sistema  informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi, concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione applicativa.   3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a  disposizione del sistema  informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo  termini  e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i  dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari  del  Rdc, le informazioni  sulla  condizione  economica  e  patrimoniale,  come risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validita',   le   informazioni sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti  il  nucleo  familiare  e ogni altra informazione relativa ai beneficiari  del  Rdc  necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui  all'articolo  4, comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante  le  piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali  sono  rese  disponibili,  rispettivamente,  ai  centri   per l'impiego e  ai  comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma  relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.   4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti  accreditati  di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma  1.  In particolare, sono  comunicati  dai  servizi  competenti  mediante  le piattaforme del Rdc:     a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;     b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla medesima;     c) le informazioni sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alle sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette sanzioni;     d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica dell'eleggibilita';     e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;   f) ogni altra informazione, individuata con il decreto  di  cui  al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  incluse  le  informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.   5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello  territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma 1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro  al  fine  di svolgere le funzioni di seguito indicate:     a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;     b) comunicazione da parte dei  comuni  ai  centri  per  l'impiego delle informazioni sui progetti  per  la  collettivita'  attivati  ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del Rdc coinvolti;     c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4, comma 12;     d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  Patti  gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.   6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'  di  controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'  per  il  monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di  polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo  19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1,  ivi  compreso  il  Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.   6-bis. Allo scopo di potenziare le  attivita'  di  controllo  e  di monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.   6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e' autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro 3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere dall'anno 2021.   6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio  2017,» sono soppresse e le parole: «23.602  unita'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «23.702 unita'».   6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  «28.602  unita'»  sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'».   7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai centri per l'impiego, dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e  di  Bolzano,  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica. Alle attivita' dei comuni  di  cui  al  presente  articolo, strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta'  e  alla  esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre 2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo  destinata al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.   8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali.   8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del  decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1  della  legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;     b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la  mancanza  di  almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la  mancanza  del requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.   8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato».  
           Riferimenti normativi 
               - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto          legislativo n.  281  del  1997,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               - Si riporta l'articolo 13, comma 2 del citato  decreto          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle  politiche          del lavoro). - (Omissis).               2.  Costituiscono  elementi  del  sistema   informativo          unitario dei servizi per il lavoro:                 a)  il  sistema   informativo   dei   percettori   di          ammortizzatori sociali, di cui all'articolo  4,  comma  35,          della legge 28 giugno 2012, n. 92;                 b)  l'archivio  informatizzato  delle   comunicazioni          obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo          19 dicembre 2002, n. 297;                 c) i dati relativi alla gestione dei servizi  per  il          lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse  la          scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;                 d)   il   sistema   informativo   della    formazione          professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto;                 d-bis)   Piattaforma   digitale   del   Reddito    di          cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,  implementata          attraverso il sistema di  cooperazione  applicativa  con  i          sistemi informativi regionali del lavoro.».               - Per il testo del decreto legislativo, n. 68 del 2001,          si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.               -  Si  riporta  l'articolo  24   del   citato   decreto          legislativo n. 147 del 2017:               «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi          sociali). - In vigore dal 14 ottobre 2017  1.  A  decorrere          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'          istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche          sociali,  il  Sistema  informativo  unitario  dei   servizi          sociali, di seguito denominato  «SIUSS»,  per  le  seguenti          finalita':                 a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;                 b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali          delle prestazioni;                 c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni          indebitamente percepite;                 d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'          nella disponibilita' dei comuni;                 e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di          studio.               2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.               3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:                 a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei          bisogni sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati delle prestazioni sociali;                   2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni          personalizzate;                   3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri n. 159 del 2013;                 b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi          sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati dei servizi attivati;                   2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori          sociali.               4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          a), e'  organizzato  su  base  individuale.  I  dati  e  le          informazioni sono raccolti, conservati e gestiti  dall'INPS          e  resi  disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e   delle          politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione          applicativa,  in  forma  individuale  ma  privi   di   ogni          riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non          identificabili.               5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario          responsabile dell'invio.               6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.               7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del          lavoro professionale impiegato.               8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di          Conferenza unificata.               9.  Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,   sono          identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi  di          cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca          dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS  con  le          altre  informazioni  relative  ai   beneficiari   del   ReI          disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni          disponibili  nel   sistema   informativo   unitario   delle          politiche del lavoro, di cui all'articolo  13  del  decreto          legislativo  n.  150  del  2015,  nella  banca  dati  delle          politiche attive  e  passive  di  cui  all'articolo  8  del          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  nella          banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo  9,          comma 6-bis, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  nei          sistemi   informativi   del   Ministero    dell'istruzione,          dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    con          riferimento  ai  dati  sulla  frequenza   e   il   successo          scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente          comma sono rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali nelle  modalita'  previste          al comma 4. Le modalita' attuative  della  Banca  dati  ReI          sono disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del          Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui          al decreto legislativo n. 196 del  2003,  con  decreto  del          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa          intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il  Garante          per la protezione dei dati personali,  da  adottarsi  entro          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore del presente decreto.               11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei          territori di competenza.               12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle          erogate dal comune stesso.               13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle          politiche sociali, riferito all'anno precedente.               14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               - Si  riporta  l'articolo  33,  comma  1,  del  decreto          legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art.  3          della L.  6  marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di  nuovo          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente          del Corpo della Guardia di finanza), come modificato  dalla          presente legge:               «Art. 33 (Consistenza organica del ruolo  "ispettori").          - 1. Tenuto conto di  quanto  stabilito  dall'art.  17  del          presente decreto, relativamente  alla  forza  organica  del          ruolo "Sovrintendenti" e  della  tabella  H  allegata  alla          legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del          ruolo "ispettori" e' pari a 23.702 unita'.».               - Si riporta  l'articolo  36,  comma  10,  del  decreto          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente          legge:               «Art.  36  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -          (Omissis).               10. Al fine  di  assicurare  la  massima  flessibilita'          organizzativa e  di  potenziare  l'attivita'  di  contrasto          dell'evasione fiscale e delle frodi in danno  del  bilancio          dello Stato e dell'Unione europea:                 a)   nel   triennio   2018-2020,    e'    autorizzata          l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo  33,          comma 1, del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,          nei  limiti  delle  risorse  ordinariamente   assentite   a          legislazione vigente in materia di  facolta'  assunzionali,          allo scopo utilizzando le vacanze organiche  esistenti  nel          ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma  1,  del          medesimo decreto. Le  unita'  da  assumere  sono  stabilite          annualmente, assicurando l'invarianza di  spesa  a  regime,          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e          sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  in  sovrannumero          all'organico  del  ruolo  ispettori,  da  riassorbire   per          effetto  dei  passaggi  degli  ispettori  in  altri  ruoli,          secondo le disposizioni vigenti, o per  effetto  di  quanto          disposto dalla lettera b);                 b) a decorrere dal 1° gennaio  2018,  le  consistenze          organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e          finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e          33, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.          199,  possono  essere  progressivamente   rimodulate,   con          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per          incrementare la consistenza organica del ruolo  «ispettori»          fino a 28.702 unita' , assicurando l'invarianza  di  spesa.          Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui  al  primo          periodo, puo'  essere  rideterminata  la  frazione  di  cui          all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio          1995,  n.  199,  fermo  restando  che,  in  relazione  alle          specifiche esigenze organiche e funzionali  e  al  fine  di          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga          di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli          anni 2025 e 2026 il  numero  delle  promozioni  annuali  al          grado di luogotenente e' stabilito con  determinazione  del          Comandante generale della guardia di finanza in misura  non          superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del          ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a          un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 386,  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di          stabilita' 2016):               «386. In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire          l'attuazione di  un  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla          poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito  presso  il          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  fondo          denominato  "Fondo   per   la   lotta   alla   poverta'   e          all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse          di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di  1.000  milioni          di euro a decorrere dall'anno  2017,  che  costituiscono  i          limiti di spesa  ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  dal          presente al comma  390.  Il  Piano,  adottato  con  cadenza          triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei          ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto          alla poverta'.».               - Il testo del decreto del Ministro  delle  finanze  31          maggio  1999,  n.  164  (Regolamento  recante   norme   per          l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza  fiscale          per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti  d'imposta          e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del  decreto          legislativo 9 luglio 1997, n.  241),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135.               - Si riportano gli articoli 7 e 10 del  citato  decreto          n.164 del 1999, come modificati dalla presente legge:               «Art.  7  (Procedimento   per   l'autorizzazione   allo          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri          autorizzati).  -  1.  Lo  svolgimento   dell'attivita'   di          assistenza  fiscale   e'   subordinato   al   rilascio   di          autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per  il          rilascio della autorizzazione,  e'  presentata  all'Agenzia          delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati:                 a) il codice fiscale e la partita IVA della  societa'          richiedente;                 b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio  di          amministrazione della  societa'  richiedente,  nonche'  dei          componenti  del  collegio  sindacale,  ove  lo  stesso  sia          previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo          di societa' richiedente;                 c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei          responsabili dell'assistenza fiscale;                 d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e'          svolta l'attivita' di assistenza fiscale,  compresi  quelli          di cui all'articolo 11 che,  per  i  centri  costituiti  ai          sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f),  del          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  devono  essere          presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di          assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione          od organizzazione o a strutture da esse delegate  ai  sensi          dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.          241,  il  requisito  indicato  nella  presente  lettera  e'          considerato complessivamente;                 e) la denominazione o la ragione  sociale  e  i  dati          anagrafici dei componenti del consiglio di  amministrazione          e, ove previsto, del collegio sindacale delle  societa'  di          servizi  delle  quali  la  societa'   richiedente   intende          avvalersi per lo svolgimento dell'attivita'  di  assistenza          fiscale, nonche' l'indicazione delle  specifiche  attivita'          da affidare alle stesse.               2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:                 a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;                 b)  copia   della   polizza   assicurativa   di   cui          all'articolo 6;                 c)  dichiarazione   relativa   all'insussistenza   di          provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza  a          carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;                 d) relazione tecnica dalla quale emerga  il  rispetto          dei    requisiti    sulle     garanzie     di     idoneita'          tecnico-organizzativa  del  centro  anche  in  relazione  a          quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  d),  la  formula          organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro          dipendente utilizzati nel rispetto del decreto  legislativo          6 settembre 2001, n. 368,  e  successive  modificazioni,  i          sistemi  di  controllo  interno  volti   a   garantire   la          correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento          a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e a  garantire          adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione          del personale differenziato in base  alle  funzioni  svolte          dalle diverse figure professionali che operano nei  centri.          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono          stabilite le  modalita'  dell'attivita'  formativa  tenendo          conto  delle  diverse  figure  professionali,  l'unita'  di          misura per la valutazione della formazione e  le  modalita'          di attestazione  e  di  verifica  dello  svolgimento  della          formazione.               2-bis. I centri costituiti ai sensi  dell'articolo  32,          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f),  del  citato   decreto          legislativo  n.  241  del  1997,  dopo  il  primo  anno  di          attivita', presentano entro il 31 gennaio, con  riferimento          all'anno  precedente,   una   relazione   sulla   capacita'          operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in  ordine          alla tipologia di rapporti  di  lavoro  instaurati  e  alla          formazione svolta, sull'affidamento a terzi  dell'attivita'          di assistenza fiscale e sui controlli  effettuati  volti  a          garantire  la  qualita'  del  prodotto,   la   qualita'   e          l'adeguatezza  dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di          dichiarazioni  validamente  trasmesse   all'Agenzia   delle          entrate.               2-ter. (Abrogato).               3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica  della          sussistenza  dei  requisisti  ed  alla  regolarita'   della          domanda  di  cui  al  comma  1,   invitando   la   societa'          richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa          e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli          atti e i documenti ritenuti necessari.               4.   L'autorizzazione   a   svolgere   l'attivita'   di          assistenza  fiscale  e'  concessa  con  provvedimento   del          direttore dell'Agenzia delle entrate, da  pubblicare  nella          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»               «Art.  10  (Vigilanza).  -  1.  I   competenti   uffici          dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni  e          verifiche presso la sede e gli uffici periferici  dei  CAF,          nonche' delle societa' di servizi  di  cui  gli  stessi  si          avvalgono, per controllare  la  sussistenza  dei  requisiti          occorrenti per un corretto  svolgimento  dell'attivita'  di          assistenza fiscale.               2. Se a seguito dell'attivita' di cui al  comma  1,  il          competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  riscontra          violazioni alle disposizioni  degli  articoli  da  5  a  8,          redige processo verbale di constatazione da  notificare  al          legale rappresentante del CAF. Nel  processo  verbale  sono          indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato  un          termine non superiore a novanta giorni entro  il  quale  il          CAF  deve  eliminare  le  suddette  irregolarita'   dandone          comunicazione  all'ufficio  stesso,  ovvero   produrre   le          proprie osservazioni.               3. Decorso il termine di cui al comma 2, il  competente          ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  ove   non   ritenga          soddisfacenti le osservazioni  eventualmente  prodotte  dal          CAF, ovvero non abbia ricevuto  la  documentazione  da  cui          risulta che il CAF si  e'  adeguato  a  quanto  prescritto,          ordina  al  CAF  stesso  di  eliminare   le   irregolarita'          riscontrate nel processo verbale di cui al comma  2,  entro          il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita'  che          presentano aspetti  di  particolare  gravita'  puo'  essere          disposta  la  sospensione   cautelare   dell'attivita'   di          assistenza. Decorso inutilmente  tale  termine  il  CAF  e'          considerato decaduto dall'autorizzazione  allo  svolgimento          delle attivita' di  assistenza  fiscale  ed  e'  cancellato          dagli Albi  di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Se  dalle          verifiche effettuate emerge la mancanza  del  requisito  di          cui all'articolo 7,  comma  2,  lettera  d),  la  decadenza          dall'autorizzazione   allo   svolgimento    dell'assistenza          fiscale   interviene   successivamente   al   completamento          dell'attivita' di assistenza  in  corso  allo  scadere  del          termine di cui al comma 3.».               - Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo  21          novembre  2014,   n.   175   (Semplificazione   fiscale   e          dichiarazione dei redditi  precompilata),  come  modificato          dalla presente legge:               «Art.   35   (Requisiti   per   l'autorizzazione   allo          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri          autorizzati). - 1. Nel decreto del Ministro  delle  finanze          31 maggio 1999, n.  164,  concernente  regolamento  recante          norme  per  l'assistenza  fiscale  resa   dai   Centri   di          assistenza fiscale per le imprese e per i  dipendenti,  dai          sostituti  d'imposta  e   dai   professionisti   ai   sensi          dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.          241, sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) nell'articolo 7:                   1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:          "Procedimento   per   l'autorizzazione   allo   svolgimento          dell'attivita' di  assistenza  fiscale  e  requisiti  delle          societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»;                   2) nel comma 1, la lettera d) e'  sostituita  dalla          seguente: «d) le sedi e gli  uffici  periferici  presso  le          quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi          quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri  costituiti          ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e)  ed  f),          del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  devono          essere presenti in almeno un terzo delle  province.  Per  i          centri di assistenza fiscale  riconducibili  alla  medesima          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse          delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo          9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente          lettera e' considerato complessivamente;";                   3). (Abrogato).                   4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:               "2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo  32,          comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f),  del  citato   decreto          legislativo  n.  241  del  1997,  dopo  il  primo  anno  di          attivita', presentano entro il 31 gennaio, con  riferimento          all'anno  precedente,   una   relazione   sulla   capacita'          operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in  ordine          alla tipologia di rapporti  di  lavoro  instaurati  e  alla          formazione svolta, sull'affidamento a terzi  dell'attivita'          di assistenza fiscale e sui controlli  effettuati  volti  a          garantire  la  qualita'  del  prodotto,   la   qualita'   e          l'adeguatezza  dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di          dichiarazioni  validamente  trasmesse   all'Agenzia   delle          entrate.               2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che  il  numero          delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro          sia almeno pari all'uno per cento del  rapporto  risultante          tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal  centro  nel          triennio  precedente  e  la   media   delle   dichiarazioni          complessivamente  trasmesse  dai  soggetti   che   svolgono          attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio.  Per          i centri di assistenza fiscale riconducibili alla  medesima          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse          delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo          9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato  nel  presente          comma e' considerato complessivamente.";                 b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,          il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate  emerge          la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo          7, comma  2,  lettera  d),  e  comma  2-ter,  la  decadenza          dall'autorizzazione   allo   svolgimento    dell'assistenza          fiscale   interviene   successivamente   al   completamento          dell'attivita' di assistenza  in  corso  allo  scadere  del          termine di cui al comma 3.";                 c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e'  inserito  il          seguente: "1-bis. Per l'attivita'  di  assistenza  fiscale,          oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i  centri          possono avvalersi  esclusivamente  di  lavoratori  autonomi          individuati tra gli intermediari  di  cui  all'articolo  3,          comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente  della          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in  nome  e          per conto del centro stesso.".               2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla          data di entrata in vigore del presente  decreto  presentano          la relazione di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  3),          entro il 30 settembre 2015.               3. Per i centri autorizzati successivamente  alla  data          di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del          numero di dichiarazioni trasmesse nei  primi  tre  anni  di          attivita'  si  considera  soddisfatto  se  la  media  delle          dichiarazioni validamente trasmesse dal  centro  nel  primo          triennio sia almeno pari  all'uno  per  cento  della  media          delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti          che svolgono attivita' di assistenza fiscale  nel  medesimo          triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.  Le          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano          anche per i centri di assistenza fiscale  gia'  autorizzati          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con          riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli  anni  2015,          2016 e 2017.               4. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  presente          articolo possono essere modificate con decreto del Ministro          dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.          400.».   |  
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                               Sanzioni 
   1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la reclusione da due a sei anni.   2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre anni.   3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e 2 e  per  quelli  previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  per  gli  stessi reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.   4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone  l'immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente percepito.   5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei componenti il nucleo familiare:     a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi  di esclusione ed esonero;     b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;     c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;     d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;     e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima offerta congrua utile;     f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9, ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio economico del Rdc maggiore;     g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;     h) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui all'articolo 3, comma 9.   6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.   7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in caso di prima mancata presentazione;     b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata presentazione;     c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata presentazione.   8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata presentazione;     b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata presentazione.   9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo formale al rispetto degli impegni;     b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;     c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;     d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.   10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono  effettuati dall'INPS.  Gli  indebiti   recuperati   nelle   modalita'   di   cui all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto delle spese di recupero, sono  riversati  dall'INPS  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito di cittadinanza, di cui all'articolo  12,  comma  1.  L'INPS  dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione della Carta Rdc.   11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.   12.  I  centri  per  l'impiego  e  i  comuni,   nell'ambito   dello svolgimento delle  attivita'  di  loro  competenza,  comunicano  alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro  dieci  giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per  il  tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6,  mette  a  disposizione  dei centri  per  l'impiego  e  dei  comuni  gli   eventuali   conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.   13.  La   mancata   comunicazione   dell'accertamento   dei   fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20.   14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato illegittimo godimento del Rdc,  i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia  delle entrate,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL),  preposti  ai controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.   15.  I  comuni  sono  responsabili,  secondo   modalita'   definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle  verifiche  e  dei controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.   15-bis.  All'articolo  3,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».   15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di conservazione dei dati.   15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'alinea, le parole:  «505  unita'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «570 unita'»;     b) alla lettera c), il numero: «1» e'  sostituito  dal  seguente: «2»;     c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal  seguente: «201»;     d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal  seguente: «176»;     e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal  seguente: «184».   15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita' di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre 2019.   15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a  300 unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021»  sono sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita' per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021»,  le  parole:  «e' integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021» sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato  di  euro  728.750  per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole:  «Ai  relativi  oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno 2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739 per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano  gli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,          416-ter, 422 e 640-bis del codice penale:               «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo          anche   internazionale   o   di    eversione    dell'ordine          democratico). - Chiunque promuove, costituisce,  organizza,          dirige  o  finanzia  associazioni  che  si  propongono   il          compimento di atti di violenza con finalita' di  terrorismo          o di eversione dell'ordine democratico  e'  punito  con  la          reclusione da sette a quindici anni.               Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la          reclusione da cinque a dieci anni.               Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo          internazionale.               Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»               «Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche  o  di          eversione). - Chiunque per finalita'  di  terrorismo  o  di          eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla          incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso,  con          la reclusione non inferiore ad anni venti  e,  nel  secondo          caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.               Se  dall'attentato  alla  incolumita'  di  una  persona          deriva una lesione gravissima, si  applica  la  pena  della          reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una          lesione grave, si applica  la  pena  della  reclusione  non          inferiore ad anni dodici.               Se i fatti previsti nei commi precedenti  sono  rivolti          contro  persone  che  esercitano  funzioni  giudiziarie   o          penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o          a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate  di  un          terzo.               Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte          della persona si applicano,  nel  caso  di  attentato  alla          vita,  l'ergastolo  e,   nel   caso   di   attentato   alla          incolumita', la reclusione di anni trenta.               Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste          dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le  aggravanti  di          cui al secondo  e  al  quarto  comma,  non  possono  essere          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le          diminuzioni di pena si  operano  sulla  quantita'  di  pena          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette          aggravanti.»               «Art.  289-bis  (Sequestro  di  persona  a   scopo   di          terrorismo o di eversione). - Chiunque,  per  finalita'  di          terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra          una persona e' punito con la reclusione  da  venticinque  a          trenta anni.                Se  dal  sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale          conseguenza non voluta dal reo, della persona  sequestrata,          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.               Se il colpevole cagiona la  morte  del  sequestrato  si          applica la pena dell'ergastolo.               Il  concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si          adopera in modo  che  il  soggetto  passivo  riacquisti  la          liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se          il soggetto passivo muore, in  conseguenza  del  sequestro,          dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto  a          diciotto anni.               Quando ricorre una circostanza  attenuante,  alla  pena          prevista dal secondo comma e' sostituita la  reclusione  da          venti a ventiquattro anni; alla  pena  prevista  dal  terzo          comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a  trenta          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da          applicare per effetto delle  diminuzioni  non  puo'  essere          inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista  dal  secondo          comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal  terzo          comma.»               «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la          reclusione da dieci a quindici anni.               Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la          reclusione da dodici a diciotto anni.               L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in          occasione di consultazioni elettorali.               Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti          dal secondo comma.               L'associazione   si   considera   armata    quando    i          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di          deposito.               Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti          sono aumentate da un terzo alla meta'.               Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.               Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a          quelli delle associazioni di tipo mafioso.»               «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso).  -          Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante  le          modalita' di cui al terzo comma  dell'articolo  416-bis  in          cambio dell'erogazione o della promessa  di  erogazione  di          denaro o di altra utilita' e' punito con la  reclusione  da          sei a dodici anni.               La stessa pena si applica a chi promette  di  procurare          voti con le modalita' di cui al primo comma.»               «Art.  422  (Strage).  -  Chiunque,  fuori   dei   casi          preveduti dall'articolo 285, al fine  di  uccidere,  compie          atti tali da porre in pericolo la pubblica  incolumita'  e'          punito, se dal fatto deriva la morte di piu'  persone,  con          la morte.               Se e' cagionata  la  morte  di  una  sola  persona,  si          applica l'ergastolo. In  ogni  altro  caso  si  applica  la          reclusione non inferiore a quindici anni.»               «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due          a sette anni e si procede d'ufficio  se  il  fatto  di  cui          all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti,  mutui          agevolati  ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso   tipo,          comunque denominate, concessi  o  erogati  da  parte  dello          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.».               - Per il testo  dell'articolo  20  del  citato  decreto          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               Per   il   testo   dell'articolo   9-bis   del   citato          decreto-legge  510  del  1996,  si  veda  nei   riferimenti          normativi all'articolo 3.               -  Si  riporta  l'articolo  38,  comma  3,  del  citato          decreto-legge n. 78 del 2010:               «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria).  -          (Omissis).               3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».               - Si riporta l'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994,          n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo          della Corte dei conti):               «Art.  1  (Azione  di   responsabilita').   -   1.   La          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.          In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa  quando  il          fatto dannoso tragga origine  dall'emanazione  di  un  atto          vistato e registrato in sede  di  controllo  preventivo  di          legittimita',   limitatamente   ai   profili    presi    in          considerazione nell'esercizio del  controllo.  Il  relativo          debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei          casi  di  illecito  arricchimento  del  dante  causa  e  di          conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.               1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo  restando          il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di          responsabilita'.               1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito          l'esecuzione.               1-quater. Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha          preso.               1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater  i  soli          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede          di ricorso per revocazione.               1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra          utilita' illecitamente percepita dal dipendente.               1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro          conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato  timore          di attenuazione della garanzia del credito erariale.               2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in          ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si          e'  verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso   di          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua          scoperta.               2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito   di          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima          del 31 dicembre 1996.               2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  stia  decorrendo  un          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve          termine dato dal compiersi del decennio.               3. Qualora la prescrizione del diritto al  risarcimento          sia maturata a causa di omissione o ritardo della  denuncia          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui          la prescrizione e' maturata.               4. La Corte dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla          data di entrata in vigore della presente legge.».               -  Si  riporta  l'articolo  3,  comma  3  quater,   del          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  23   aprile   2002,   n.   73          (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni          di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro          irregolare), come modificato dalla presente legge:               «Art. 3 (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di          lavoro irregolare). - (Omissis).               3-quater. Le sanzioni  sono  aumentate  del  venti  per          cento in caso di impiego di lavoratori stranieri  ai  sensi          dell'articolo 22, comma  12,  del  decreto  legislativo  25          luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non  lavorativa  o          di lavoratori beneficiari del Reddito  di  cittadinanza  di          cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .».               - Si riportano gli articoli 6, comma 3, e 11, comma  5,          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   149          (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre          2014, n. 183):               «Art. 6  (Disposizioni  in  materia  di  personale).  -          (Omissis).               3. A partire dal 2017,  in  relazione  ai  risparmi  di          spesa derivanti dal progressivo esaurimento  del  ruolo  di          cui  all'articolo  7,  comma  1,  la   dotazione   organica          dell'Ispettorato e' incrementata,  ogni  tre  anni,  di  un          numero di posti corrispondente alle  facolta'  assunzionali          previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over          del personale, con conseguente assegnazione delle  relative          risorse finanziarie da  parte  dell'INPS  e  dell'INAIL  in          relazione     al     contratto     collettivo     applicato          dall'Ispettorato.»               «Art. 11 (Abrogazioni e altre norme di  coordinamento).          - (Omissis).               5. L'INPS,  l'INAIL  e  l'Agenzia  delle  entrate  sono          tenuti a mettere  a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche          attraverso l'accesso a specifici archivi informatici,  dati          e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili          alla programmazione e allo  svolgimento  dell'attivita'  di          vigilanza e di difesa in giudizio,  al  fine  di  orientare          l'azione  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese   che          evidenzino  fattori  di  rischio  sul  piano   del   lavoro          irregolare ovvero della evasione od omissione  contributiva          e al fine di una  maggiore  efficacia  della  gestione  del          contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al          presente  comma  comporta  l'applicazione  delle  norme  in          materia di responsabilita' dirigenziale.».               - Si riporta  l'articolo  826,  comma  1,  del  decreto          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento          militare), come modificato dalla presente legge:               «Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). -  In          vigore dal 7 luglio 2017 1. Per i servizi di vigilanza  per          l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla  previdenza  e          sull'assistenza sociale, sono assegnati  al  Ministero  del          lavoro  e  delle  politiche  sociali  i  seguenti  militari          dell'Arma dei carabinieri, per un  contingente  complessivo          di  570  unita'  in  soprannumero  ai  ruoli  organici  dei          rispettivi gradi o ruoli:               a) generali di brigata: 1;               b) tenenti colonnelli/maggiori: 6;               c) capitani: 2;               d) ispettori: 201;               e) sovrintendenti: 176;               f) appuntati e carabinieri: 184.               2. Del contingente complessivo di cui al  comma  1,  84          unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di          vigilanza  propria  dell'Assessorato  del   lavoro,   della          previdenza  sociale,  della  formazione   professionale   e          dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione          delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza  e          sull'assistenza.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 365, lettera b)  della          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2017-2019):               «365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':               (Omissis).                 b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze;               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 1, comma 298,  della  legge  30          dicembre 2018, n.145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021):               «298. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365,  della          legge 11 dicembre 2016, n. 232, per  le  finalita'  di  cui          alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per          euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000  per          l'anno 2020  e  per  euro  433.913.000  annui  a  decorrere          dall'anno   2021.   Le   relative   assunzioni   a    tempo          indeterminato, in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione          previste  dalla  legislazione  vigente,  sono  autorizzate,          nell'ambito delle  vacanze  di  organico,  a  favore  delle          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici   non          economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto          del Ministro per la pubblica amministrazione,  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 445 lettera a),  della          citata legge n.145 del 2018, come modificato dalla presente          legge:               «445. Al fine di rafforzare  l'attivita'  di  contrasto          del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e  la  tutela          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  fermo          quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:                 a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e'  autorizzato          ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento  della          dotazione   organica,   un   contingente    di    personale          prevalentemente ispettivo pari  a  283  unita'  per  l'anno          2019, a 257 unita' per l'anno  2020  e  a  311  unita'  per          l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse  decentrate          di cui all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale          di  lavoro  del  comparto  Funzioni  centrali  relativo  al          triennio 2016-2018 e' integrato di euro 728.750 per  l'anno          2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500          annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1,          lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre  2013,          n. 145,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21          febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo  di  10          milioni di euro annui » sono sostituite dalle  seguenti:  «          nel  limite  massimo  di  13  milioni  di  euro  annui   ».          L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei          ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale  dello          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero          delle unita' da assumere e la relativa spesa.  Ai  relativi          oneri, pari a  euro  5.657.739  per  l'anno  2019,  a  euro          21.614.700 per l'anno 2020 e  a  euro  33.859.355  annui  a          decorrere dall'anno 2021  ,  si  provvede  a  valere  sulle          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera          b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  da  ultimo          rifinanziato  ai  sensi  del   comma   298   del   presente          articolo.».   |  
|   |                               Art. 7-bis 
                    Sanzioni in materia di infedele                 asseverazione o visto di conformita' 
   1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:       «a) ai soggetti indicati nell'articolo  35  che  rilasciano  il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui  al  decreto  del Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche' in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;       b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.       2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del contribuente».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto          legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 39 (Sanzioni). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1.          Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  ferma  restando          l'irrogazione delle sanzioni per  le  violazioni  di  norme          tributarie:                 a)  ai  soggetti  indicati   nell'articolo   35   che          rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,          infedele si applica la sanzione amministrativa da euro  258          ad euro 2.582.  Se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di          cui all'articolo 13 del regolamento di cui al  decreto  del          Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  non  si          applica la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i          soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di          una somma pari al  30  per  cento  della  maggiore  imposta          riscontrata, sempre che il visto  infedele  non  sia  stato          indotto dalla condotta  dolosa  o  gravemente  colposa  del          contribuente.  Costituiscono  titolo  per  la   riscossione          mediante ruolo di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni  con          le  quali  sono  richieste  le  somme  di  cui  al  periodo          precedente.  Eventuali  controversie  sono  devolute   alla          giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto          non sia gia' stata contestata con la comunicazione  di  cui          all'articolo 26, comma 3ter,  del  regolamento  di  cui  al          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,          il Centro di assistenza fiscale o  il  professionista  puo'          trasmettere    una    dichiarazione    rettificativa    del          contribuente,  ovvero,  se  il  contribuente  non   intende          presentare la nuova  dichiarazione,  puo'  trasmettere  una          comunicazione dei  dati  relativi  alla  rettifica  il  cui          contenuto  e'  definito  con  provvedimento  del  direttore          dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta  e'          ridotta ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo          18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso          di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi  e          dei rimborsi dovuti in  base  alle  dichiarazioni,  di  cui          all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente   della          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  in  caso  di          controllo ai sensi degli articoli  36-ter  e  seguenti  del          medesimo  decreto,  nonche'   in   caso   di   liquidazione          dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di          controllo di cui agli articoli 54 e  seguenti  del  decreto          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La          violazione  e'  punibile  a  condizione   che   non   trovi          applicazione l'articolo 12-bis del decreto  del  Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602.  In  caso  di          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente          gravi, e'  disposta  a  carico  dei  predetti  soggetti  la          sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di          conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a  tre          anni.   In   caso   di   ripetute    violazioni    commesse          successivamente al  periodo  di  sospensione,  e'  disposta          l'inibizione dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto  di          conformita'  e  l'asseverazione.  Si  considera  violazione          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta          sanzione. Le sanzioni di cui al  presente  comma  non  sono          oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma          3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;                 a-bis). (Abrogata).                 a-ter). (Abrogata).                 b) al professionista che rilascia una  certificazione          tributaria di cui  all'Art.  36  infedele,  si  applica  la          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta          sanzione.».               - Si riportano gli articoli 13 e 26,  comma  3-ter  del          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio          1997, n. 241):               «Art. 13 (Modalita' e termini  di  presentazione  della          dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori  dei  redditi          indicati  al  comma  1,  dell'articolo  37,   del   decreto          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  come  modificato  dal          decreto legislativo  28  dicembre  1998,  n.  490,  possono          adempiere  all'obbligo   di   dichiarazione   dei   redditi          presentando l'apposita dichiarazione e le  schede  ai  fini          della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:                 a) entro il 7 luglio dell'anno  successivo  a  quello          cui si riferisce la  dichiarazione,  al  proprio  sostituto          d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;                 b) entro il 23 luglio dell'anno successivo  a  quello          cui si riferisce la dichiarazione, ad un  CAF-  dipendenti,          unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione          delle operazioni di controllo.               2. I contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di          dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se  il          contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al  mese          di luglio, ovvero, ad un  CAF-dipendenti  se  il  contratto          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'          siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che  dovra'          effettuare il conguaglio. Il  personale  della  scuola  con          contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli          obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  rivolgendosi  al          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di          giugno dell'anno successivo.               3. I possessori dei redditi indicati  all'articolo  49,          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli          obblighi di dichiarazione con  le  modalita'  di  cui  alla          lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione          che:                 a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese          di giugno al mese  di  luglio  dell'anno  di  presentazione          della dichiarazione;                 b) siano conosciuti i dati del sostituto  di  imposta          che dovra' effettuare il conguaglio.               4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,          non in possesso di redditi di lavoro autonomo  o  d'impresa          di cui agli articoli 49, comma 1, e  51  del  citato  testo          unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere  agli          obblighi di dichiarazione dei redditi con le  modalita'  di          cui ai commi da 1 a 3, anche presentando  dichiarazione  in          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di          redditi indicati nei commi 1 e 3.               4-bis. Qualora dalla liquidazione  della  dichiarazione          emerga un credito d'imposta, il contribuente puo'  indicare          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto          il versamento con le modalita' di cui all'articolo  17  del          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.               5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione          dei redditi ai sensi del presente articolo:                 a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   la          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;                 b) i titolari di  particolari  tipologie  di  redditi          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.               6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti          di liquidazione devono essere redatti su stampati  conformi          a quelli approvati con provvedimento amministrativo.»               «Art. 26 (Modalita' di  esecuzione  dei  controlli).  -          3-ter. L'esito del controllo di  cui  al  comma  3-bis,  e'          comunicato  in  via  telematica  al  centro  di  assistenza          fiscale e al  responsabile  dell'assistenza  fiscale  o  al          professionista con l'indicazione dei motivi che hanno  dato          luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione          per consentire anche la segnalazione di eventuali  dati  ed          elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di          controllo del visto di conformita' entro i sessanta  giorni          successivi al ricevimento della comunicazione.».               - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica          29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla  riscossione          delle imposte sul reddito), e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.               - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della          legge 23 dicembre 1996, n. 662):               «Art. 13 (Ravvedimento). - In  vigore  dal  3  dicembre          2016 1. La sanzione e' ridotta,  sempreche'  la  violazione          non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'          amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale          conoscenza:                 a) ad un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua          commissione;                 a-bis) ad un nono del minimo se  la  regolarizzazione          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;                 b) ad un ottavo del minimo,  se  la  regolarizzazione          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;                 b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo    se    la          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due          anni dall'omissione o dall'errore;                 b-ter) ad un sesto del minimo se la  regolarizzazione          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni          dall'omissione o dall'errore;                 b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo   se   la          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli          articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo          18 dicembre 1997, n. 471;                 c) ad un decimo del minimo  di  quella  prevista  per          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta          giorni.               1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei          monopoli.               1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.               1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'          amministrative di controllo e accertamento.               2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al          tasso legale con maturazione giorno per giorno.               3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.               4.               5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino          l'attenuazione della sanzione.».               - Si riportano gli articoli 36-bis, 36-ter  e  seguenti          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento          delle imposte sui redditi):               «Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.               2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione          finanziaria provvede a:                 a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;                 b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti          dichiarazioni;                 c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle          dichiarazioni;                 d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura          superiore a quella prevista dalla legge;                 e) ridurre i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle          dichiarazione;                 f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e          la  tempestivita'  dei  versamenti   delle   imposte,   dei          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di          sostituto d'imposta.               2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto          d'imposta.               3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento          della comunicazione.               3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma          dell'articolo 42 del presente decreto.               4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto          d'imposta.»               «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti          d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi  fissati  dal          Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di  specifiche          analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative          dei medesimi uffici.               2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:                 a) escludere in tutto o in parte  lo  scomputo  delle          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente          della Repubblica.  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;                 b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;                 c) escludere in tutto o in  parte  le  deduzioni  dal          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);                 d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base          ai dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai  documenti          richiesti ai contribuenti;                 e) liquidare la maggiore imposta  sul  reddito  delle          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo          contribuente;                 f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.               3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da          terzi.               4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della          comunicazione.».               - Si riportano  gli  articoli  54-bis  e  seguenti  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore          aggiunto):               «Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in  base          alle  dichiarazioni).  -  1.   Avvalendosi   di   procedure          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate          dai contribuenti.               2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione          finanziaria provvede a:                 a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume          d'affari e delle imposte;                 b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;                 c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto          comma.               2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29          dicembre 1990, n. 405.               3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento          della comunicazione.               4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli          effetti, come dichiarati dal contribuente.»               «Art.  54-ter  (Controlli  automatizzati  sui  soggetti          identificati in  Italia).  -  1.  Entro  il  decimo  giorno          successivo alla scadenza di cui all'articolo  74-quinquies,          commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base  dei          dati e degli elementi desumibili  dal  portale  telematico,          verifica l'avvenuta presentazione  della  dichiarazione  di          cui al predetto comma 6,  nonche'  la  rispondenza  con  la          dichiarazione   e   la   tempestivita'    dei    versamenti          dell'imposta risultante dalla stessa.               2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la          dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo  74-quinquies          non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo          un sollecito.               3. L'Amministrazione finanziaria,  qualora  rilevi  che          l'imposta dovuta in base alla  dichiarazione  medesima  non          sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al  soggetto          passivo un sollecito.               4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma  5,          l'Amministrazione  finanziaria  emette   il   provvedimento          motivato  di  esclusione  dal  presente  regime   speciale.          Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso          secondo   le   disposizioni   relative    al    contenzioso          tributario."               «Art.  54-quater  (Liquidazione   dell'imposta   dovuta          relativamente a  servizi  di  telecomunicazione,  teleradio          diffusione   ed   elettronici   resi   da   soggetti    non          residenti).  - 1. Avvalendosi  di  procedure  automatizzate          l'amministrazione  finanziaria  procede  alla  liquidazione          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate          dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies          relativamente ai servizi resi a  committenti  non  soggetti          passivi d'imposta domiciliati o  residenti  nel  territorio          dello Stato.               2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente          desumibili  dalle  dichiarazioni  e  di   quelli   presenti          nell'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione   finanziaria          provvede a:                 a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo          commessi    dai    contribuenti    nella     determinazione          dell'imposta;                 b) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante          dalla dichiarazione.               3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella          dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per  via          elettronica  al  contribuente  entro  il  31  dicembre  del          secondo anno successivo a  quello  di  presentazione  della          dichiarazione. La comunicazione contiene  l'intimazione  ad          adempiere, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della          stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore  imposta          dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  e  degli          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati  fino          al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso  di          mancato pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine          indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini          della riscossione.               4.  Qualora  l'Amministrazione  finanziaria   verifichi          sulla  base  delle   informazioni   presenti   al   sistema          informativo dell'anagrafe tributaria che il  soggetto,  non          domiciliato o residente nel  territorio  dello  Stato,  non          dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili   nel          territorio nazionale, la riscossione delle somme  contenute          nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta          direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione          amministrativa per il recupero dei crediti ai  sensi  della          direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  16  marzo  2010  o          altri accordi sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di          riscossione dei  crediti  tributari  comparabile  a  quella          assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE,  in  deroga  alle          disposizioni in materia  di  iscrizione  a  ruolo  e  senza          l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.               5. Qualora il  contribuente  rilevi  eventuali  dati  o          elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente  nella          liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire  per  via          elettronica,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  i          chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.               6.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli          effetti, come dichiarati dal contribuente.».               - Si riporta l'articolo 12-bis del citato  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:               «Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1.          Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori  a          lire ventimila; tale importo puo'  essere  elevato  con  il          regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge          8 maggio 1998, n. 146.».               -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  3,  del  decreto          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della          legge 23 dicembre 1996, n. 662):               «Art. 7 (Criteri di determinazione della  sanzione).  -          In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della          sanzione si ha  riguardo  alla  gravita'  della  violazione          desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da  lui          svolta   per   l'eliminazione   o   l'attenuazione    delle          conseguenze,  nonche'  alla   sua   personalita'   e   alle          condizioni economiche e sociali.               2. La personalita' del trasgressore  e'  desunta  anche          dai suoi precedenti fiscali.               3. Salvo quanto previsto al comma  4,  la  sanzione  e'          aumentata fino alla meta' nei confronti  di  chi,  nei  tre          anni precedenti, sia  incorso  in  altra  violazione  della          stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e          17  o  in  dipendenza  di  adesione   all'accertamento   di          mediazione  e  di  conciliazione.  Sono  considerate  della          stessa indole le violazioni  delle  stesse  disposizioni  e          quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti          che le costituiscono e dei motivi che le determinano o  per          le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale          identita'.               4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta          la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione          si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino          alla meta' del minimo.               4-bis. Salvo quanto diversamente  disposto  da  singole          leggi di riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una          dichiarazione o di una denuncia entro trenta  giorni  dalla          scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della          meta'.».               -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto          legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel  caso          di   presentazione   della   dichiarazione    precompilata,          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che          presta  l'assistenza  fiscale,  senza  modifiche   non   si          effettua il controllo:                 a) formale sui  dati  relativi  agli  oneri  indicati          nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi          di  cui  all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il          controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che          danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle          agevolazioni;               2.  Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,          lettera a).               3.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione          precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF          o professionista, il controllo formale  e'  effettuato  nei          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da          soggetti terzi, indicati nella  dichiarazione  precompilata          fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle          maggiori imposte e  degli  interessi.  Il  controllo  della          sussistenza delle condizioni soggettive che  danno  diritto          alle detrazioni, alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'          effettuato nei confronti del contribuente.               3-bis. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte          sui redditi.».   |  
|   |                               Art. 7-ter 
             Sospensione del beneficio in caso di condanna             o applicazione di misura cautelare personale 
   1.  Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  del  condannato  con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati  all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del  beneficio  di  cui  all'articolo  1  e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.  La  sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.   2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati con effetto non retroattivo dal  giudice  che  ha  emesso  la  misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza, ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e' volontariamente sottratto.   3.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o   l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio di cui all'articolo 1.   4. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o imputato o condannato.   5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1  puo'  essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati durante il periodo di sospensione.   6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata  del  bilancio dello  Stato  per   essere   riassegnate   ai   capitoli   di   spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n. 206.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 296  del  codice  di  procedura          penale:               «Art.  296  (Latitanza).  -   1.   E'   latitante   chi          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.               2. Con il provvedimento che dichiara la  latitanza,  il          giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne          sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria  copia          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al          difensore.               3. Gli effetti processuali conseguenti  alla  latitanza          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'          stata dichiarata.               4. La qualita' di  latitante  permane  fino  a  che  il          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il          provvedimento e' stato emesso.               5.  Al  latitante  per  ogni  effetto   e'   equiparato          l'evaso.».               - Il testo della legge 3 agosto  2004,  n.  206  (Nuove          norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi          di tale matrice) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11          agosto 2004, n. 187.   |  
|   |                                 Art. 8 
              Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
   1. Al datore  di  lavoro  privato  che  comunica  alla  piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita'  dei  posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo  pieno  e  indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato,  soggetti  beneficiari  di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto  accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 150, e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota  di  computo  delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal  versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore  di  lavoro  e  del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi  dovuti  all'INAIL, nel limite dell'importo mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra  18 mensilita' e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo' comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario  di  Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8,  lettera  a), della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  salvo  che  il  licenziamento avvenga per giusta causa o per  giustificato  motivo.  Il  datore  di lavoro,  contestualmente  all'assunzione  del  beneficiario  di   Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto  di formazione, con il  quale  garantisce  al  beneficiario  un  percorso formativo o di riqualificazione professionale.   2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da provvedimenti  regionali,  un  Patto  di formazione con il quale  garantiscono  al  beneficiario  un  percorso formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Il  Patto  di  formazione  puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in  seguito  a  questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto dell'assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza   tra   18 mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL. La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro mensili  e  per  un  periodo  non  inferiore  a  6   mensilita',   e' riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei  mesi successivi  all'assunzione,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o per giustificato motivo.   3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e' subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.   4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.   5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.   6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE) n.  717/  2014  della  Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.   7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita' di accesso al predetto credito di imposta.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo  dell'articolo  12  del  citato  decreto          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               - Si riporta l'articolo 116, comma 8,  della  legge  23          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2001):               «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione  del  lavoro          irregolare). - (Omissis).               8. I soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono          tenuti:                 a) nel caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di          legge;                 b) in caso di evasione  connessa  a  registrazioni  o          denunce obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  cioe'          nel caso in cui  il  datore  di  lavoro,  con  l'intenzione          specifica di non versare  i  contributi  o  premi,  occulta          rapporti  di  lavoro  in  essere  ovvero  le   retribuzioni          erogate, al pagamento di una sanzione  civile,  in  ragione          d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'          essere  superiore  al  60  per   cento   dell'importo   dei          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di          legge. Qualora la denuncia della situazione  debitoria  sia          effettuata  spontaneamente   prima   di   contestazioni   o          richieste da parte degli enti impositori e  comunque  entro          dodici mesi dal termine  stabilito  per  il  pagamento  dei          contributi  o  premi  e  sempreche'   il   versamento   dei          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di          legge.».               - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dicembre          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria          2001):               «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -          In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di  promuovere,  in          coerenza con la programmazione regionale e con le  funzioni          di indirizzo attribuite in materia al Ministero del  lavoro          e delle politiche sociali,  lo  sviluppo  della  formazione          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore          di apprendisti e collaboratori a progetto.               I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.               Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al          presente comma, i fondi  si  attengono  al  criterio  della          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.               2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente          rappresentative sul piano nazionale.               Tale Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione          professionale  dei  lavoratori   (ISFOL).   Ai   componenti          dell'Osservatorio non compete alcun compenso  ne'  rimborso          spese per l'attivita' espletata.               3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.          144.               4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del          1978, e successive modificazioni.               5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della          data di entrata in vigore della presente legge.               6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:                 a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai          sensi dell'articolo 36 del codice civile;                 b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e          delle politiche sociali.               7.               8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono          versate dall'INPS al fondo prescelto.               9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali          modifiche.               10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.               11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi          per l'anno 2001.               12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.          144, sono:                 a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le          parti sociali;                 b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al          presente comma ed al comma 10.               13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,          al Fondo di cui al medesimo comma.               14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge.               15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai          sensi della normativa comunitaria in materia.               16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24          giugno 1997, n. 196.».               - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto          legislativo  n.  281  del  1997  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               -  Si  riporta  l'articolo  31   del   citato   decreto          legislativo n.150 del 2015:               «Art.  31  (Principi  generali   di   fruizione   degli          incentivi). - In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di          garantire  un'omogenea  applicazione  degli  incentivi   si          definiscono i seguenti principi:                 a)  gli  incentivi  non  spettano   se   l'assunzione          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione          collettiva, anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente          diritto all'assunzione viene utilizzato mediante  contratto          di somministrazione;                 b) gli incentivi non spettano se  l'assunzione  viola          il diritto di  precedenza,  stabilito  dalla  legge  o  dal          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato          o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in  cui,          prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto  di          somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente          offerto  la  riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un          diritto di  precedenza  per  essere  stato  precedentemente          licenziato da un rapporto a tempo indeterminato  o  cessato          da un rapporto a termine;                 c) gli incentivi non spettano se il datore di  lavoro          o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano          finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati  ad  un          livello diverso da quello posseduto dai lavoratori  sospesi          o da impiegare in diverse unita' produttive;                 d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei          lavoratori  che  sono  stati  licenziati   nei   sei   mesi          precedenti da parte di un datore di lavoro che, al  momento          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro          che assume o utilizza in somministrazione,  ovvero  risulta          con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;                 e) con riferimento al contratto di somministrazione i          benefici   economici   legati   all'assunzione    o    alla          trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in          capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo  soggetto  al          regime de minimis, il beneficio  viene  computato  in  capo          all'utilizzatore;                 f) nei casi in cui le norme  incentivanti  richiedano          un  incremento  occupazionale  netto  della  forza   lavoro          mediamente occupata, il calcolo  si  effettua  mensilmente,          confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente          a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio  dei          dodici mesi precedenti,  avuto  riguardo  alla  nozione  di          "impresa unica" di cui all'articolo  2,  paragrafo  2,  del          Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18          dicembre  2013,   escludendo   dal   computo   della   base          occupazionale  media  di   riferimento   sono   esclusi   i          lavoratori  che  nel   periodo   di   riferimento   abbiano          abbandonato il  posto  di  lavoro  a  causa  di  dimissioni          volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti          d'eta',  riduzione  volontaria  dell'orario  di  lavoro   o          licenziamento per giusta causa.               2.  Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui          all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.               3. L'inoltro tardivo  delle  comunicazioni  telematiche          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data          della tardiva comunicazione.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della  legge  27          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge          finanziaria 2007):               «1175. A decorrere  dal  1°  luglio  2007,  i  benefici          normativi  e  contributivi  previsti  dalla  normativa   in          materia di lavoro e legislazione sociale  sono  subordinati          al possesso, da parte dei datori di lavoro,  del  documento          unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri          obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e  contratti          collettivi   nazionali   nonche'   di   quelli   regionali,          territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,  stipulati          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano          nazionale.».               - Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68  del          1999               «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).  -          1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:                 a)  sette  per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se          occupano piu' di 50 dipendenti;                 b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;                 c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.               2.               3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa          esclusivamente     con     riferimento     al     personale          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.               4. Per i servizi di polizia e della protezione  civile,          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi          amministrativi.               5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive          modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge  30          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.               6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la          disciplina prevista per i datori di lavoro privati.               7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».               - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.1407/2013  della          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     Relativo          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  U.E.  24  dicembre          2013, n. L 352.               -  Il  testo  del  regolamento  del  regolamento   (UE)          n.1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre   2013,          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti          «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.               - Il testo  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  nel  settore          della  pesca  e  dell'acquacoltura  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.               - Si riporta l'articolo 1, comma 247,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2019-2021):               «247. I programmi operativi nazionali e regionali  e  i          programmi operativi complementari  possono  prevedere,  nel          limite complessivo di 500  milioni  di  euro  per  ciascuno          degli  anni  2019  e  2020,  nell'ambito  degli   obiettivi          specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel          rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di          Stato, misure per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e  Sardegna          l'assunzione  con  contratto  a  tempo   indeterminato   di          soggetti che non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di          eta', ovvero di soggetti di  almeno  trentacinque  anni  di          eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da  almeno          sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero          contributivo  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato          fino al 100 per cento, nel limite  massimo  di  importo  su          base annua pari a quanto stabilito dall'articolo  1,  comma          118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile          con  altri  esoneri   o   riduzioni   delle   aliquote   di          finanziamento    previsti    dalla    normativa    vigente,          limitatamente al periodo di applicazione degli  stessi.  In          attuazione  del  presente  comma  sono  adottate,  con   le          rispettive procedure previste dalla normativa  vigente,  le          occorrenti   azioni   di   rimodulazione   dei    programmi          interessati.».               - Il testo della  citata  legge  n.  145  del  2018  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.          302, S.O.   |  
|   |                                 Art. 9 
                       Assegno di ricollocazione 
   1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12 del medesimo decreto legislativo.   2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro soggetto erogatore.   3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:     a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;     b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area stessa;     c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di svolgere le attivita' individuate dal tutor;     d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;     e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 7;     f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.   4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro  per  l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di  cui all'articolo 4, comma 9, a  quello  nel  cui  territorio  risiede  il beneficiario.   5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015. Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto legislativo n. 150 del 2015.   6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di esaurimento delle risorse.   6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale  di  statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e  delle  previsioni statistiche di  cui  al  comma  6  e  di  ogni  altra  che  si  renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 6, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla seguente:   «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione  o  all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione  della  propria attivita'  istituzionale  o  raccolti  per   finalita'   statistiche, necessari  per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal   programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui  siano  esplicitate  le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al  Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in  forma  individuale,  necessari  per  i   trattamenti   statistici strumentali  al  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali   del soggetto richiedente»;   b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici  di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo  2-sexies,  comma 2, lettera  cc),  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in conformita' all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel  programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati,  le  operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati  da  una disposizione di legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico nazionale, adottato sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati personali,  indica  le  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a garantire  la  liceita'  e  la  correttezza  del   trattamento,   con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e,  per ciascun  trattamento,  le  modalita',  le  categorie   dei   soggetti interessati,  le  finalita'  perseguite,  le  fonti  utilizzate,   le principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE) 2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».   7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'articolo  23   del   citato   decreto          legislativo n. 150 del 2015:               «Art.  23  (Assegno  di  ricollocazione).   -   1.   Ai          disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di          Assicurazione Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui  durata  di          disoccupazione  eccede  i  quattro  mesi  e'  riconosciuta,          qualora ne  facciano  richiesta  al  centro  per  l'impiego          presso il  quale  hanno  stipulato  il  patto  di  servizio          personalizzato di cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero          mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4,  una          somma denominata «assegno individuale  di  ricollocazione»,          graduata   in   funzione   del   profilo    personale    di          occupabilita', spendibile presso i centri per  l'impiego  o          presso i servizi accreditati  ai  sensi  dell'articolo  12.          L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti  delle          disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione  o          per  la  provincia   autonoma   di   residenza   ai   sensi          dell'articolo 24.               2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro          per l'impiego sulla base degli  esiti  della  procedura  di          profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'          di cui all'articolo 20, comma 4.               3.  L'assegno  di  ricollocazione  non  concorre   alla          formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul          reddito delle persone  fisiche  e  non  e'  assoggettato  a          contribuzione previdenziale e assistenziale.               4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di          ottenere un servizio di assistenza intensiva nella  ricerca          di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti          privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del  presente          decreto, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma          7. La scelta del  centro  per  l'impiego  o  dell'operatore          accreditato   e'   riservata   al   disoccupato    titolare          dell'assegno di ricollocazione. Il  servizio  e'  richiesto          dal  disoccupato,  a  pena  di  decadenza  dallo  stato  di          disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del  reddito,          entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una          durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso  non          sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.               5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza   alla          ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il  patto          di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi          dell'articolo  20.   Il   servizio   di   assistenza   alla          ricollocazione deve prevedere:                 a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui  al          comma 1;                 b) il programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi          occupazionali esistenti nell'area stessa;                 c) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al          comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;                 d) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al          comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai  sensi          dell'articolo 25;                 e) l'obbligo per il soggetto erogatore  del  servizio          di comunicare  al  centro  per  l'impiego  e  all'ANPAL  il          rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,          di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera  c),  o          di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d),  al          fine dell'irrogazione delle sanzioni  di  cui  all'articolo          21, commi 7 e 8;                 f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il          termine di sei mesi.               6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione          presso un soggetto accreditato ai sensi  dell'articolo  12,          lo stesso e' tenuto  a  darne  immediata  comunicazione  al          centro per  l'impiego  che  ha  rilasciato  al  disoccupato          l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e'  di          conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.               7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di          ricollocazione, sono definite  con  delibera  consiglio  di          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sulla  base          dei seguenti principi:                 a)  riconoscimento  dell'assegno  di   ricollocazione          prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;                 b)   definizione   dell'ammontare   dell'assegno   di          ricollocazione  in  maniera  da  mantenere   l'economicita'          dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di          casi   per   i   quali   l'attivita'   propedeutica    alla          ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;                 c)   graduazione   dell'ammontare   dell'assegno   di          ricollocazione  in  relazione  al  profilo   personale   di          occupabilita';                 d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di          cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata  nella          ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e          gestita secondo le migliori tecniche del settore;                 e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di          cui  al  comma  5,  di  comunicare  le  offerte  di  lavoro          effettuate nei confronti degli aventi diritto.               8. L'ANPAL realizza il monitoraggio  e  la  valutazione          comparativa dei soggetti erogatori del servizio di  cui  al          comma 5,  con  riferimento  agli  esiti  di  ricollocazione          raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di          occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL  istituisce  un  sistema          informatico al quale i centri per l'impiego  e  i  soggetti          erogatori del servizio di cui al comma 5 sono  obbligati  a          conferire  le   informazioni   relative   alle   richieste,          all'utilizzo e all'esito  del  servizio.  Gli  esiti  della          valutazione  sono   pubblici   e   l'ANPAL   ne   cura   la          distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL  segnala  ai          soggetti erogatori del servizio  di  cui  al  comma  5  gli          elementi  di   criticita'   riscontrati   nella   fase   di          valutazione al  fine  di  consentire  le  opportune  azioni          correttive. Decorso un  anno  dalla  segnalazione,  ove  le          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla          facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di          ricollocazione.».               - Per il testo  dell'articolo  12  del  citato  decreto          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               - Si riporta l'articolo 1, comma 215,  della  legge  27          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di          stabilita' 2014):               «215. Al fine di favorire il  reinserimento  lavorativo          dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in  regime  di          deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai  sensi          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive          modificazioni, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali e' istituito il Fondo  per  le  politiche          attive del lavoro, con una dotazione  iniziale  pari  a  15          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro  per          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto  di          natura non regolamentare del Ministero del lavoro  e  delle          politiche sociali, da emanare entro  novanta  giorni  dalla          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono          stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  e  volte  a          potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai          fini del finanziamento statale, puo' essere compresa  anche          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di          ricollocazione,   sostenute    da    programmi    formativi          specifici.».               - Si riporta l'articolo 6, del  decreto  legislativo  6          settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema  statistico          nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto  nazionale          di statistica, ai sensi dell'art. 24  della  L.  23  agosto          1988, n. 400), come modificato dalla presente legge:               «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1.  Gli          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,          oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa  che  li          riguarda:                 a)   promuovono   e   realizzano   la    rilevazione,          l'elaborazione, la diffusione e  l'archiviazione  dei  dati          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di          appartenenza,   nell'ambito   del   programma    statistico          nazionale;                 b) forniscono al Sistema statistico nazionale i  dati          informativi,   anche   in   forma   individuale,   relativi          all'amministrazione o all'ente di appartenenza,  ovvero  da          questi  detenuti  in  ragione   della   propria   attivita'          istituzionale  o  raccolti   per   finalita'   statistiche,          necessari  per  i  trattamenti  statistici   previsti   dal          programma statistico nazionale.  Previa  richiesta  in  cui          siano esplicitate le finalita' perseguite,  gli  uffici  di          statistica forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i          dati raccolti per finalita'  statistiche,  anche  in  forma          individuale,  necessari  per   i   trattamenti   statistici          strumentali al perseguimento delle finalita'  istituzionali          del soggetto richiedente ;                 c)  collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal   programma          statistico nazionale;                 d) contribuiscono alla  promozione  e  allo  sviluppo          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e          delle raccolte di dati amministrativi.".               2.  Gli  uffici  attuano   l'interconnessione   ed   il          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione          di appartenenza con il Sistema  statistico  nazionale.  Per          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico          nazionale,  la  presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri          promuove, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al          fine di assicurare il  pieno  rispetto  dell'anonimato  dei          singoli contribuenti e del segreto fiscale.               3. Per i compiti di cui  al  comma  1,  gli  uffici  di          statistica hanno accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo          eccezioni relative  a  categorie  di  dati  di  particolare          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi          possono  richiedere  all'amministrazione  di   appartenenza          elaborazioni di dati necessari  alle  esigenze  statistiche          previste dal programma statistico nazionale.               4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del          comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla          legge.               5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di          appartenenza possono  individuare  ulteriori  categorie  di          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo          di riservatezza, dandone comunicazione al comitato  di  cui          all'art. 17.               6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo          di   ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT    e          all'amministrazione di  appartenenza  un  rapporto  annuale          sull'attivita' svolta.».               - Si  riporta  l'articolo  6-bis,  del  citato  decreto          legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 6-bis (Trattamenti di dati  personali).  -  1.  I          soggetti  che  fanno  parte  o   partecipano   al   Sistema          statistico nazionale possono raccogliere  ed  ulteriormente          trattare i dati  personali  necessari  per  perseguire  gli          scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge          o dalla normativa comunitaria, qualora  il  trattamento  di          dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.               1-bis. Per i trattamenti di  dati  personali,  compresi          quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE)  2016/679          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,          effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico          rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera          cc),  del  codice  in  materia  di  protezione   dei   dati          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.          196, in conformita' all'articolo 108 del  medesimo  codice,          nel programma statistico nazionale sono specificati i  tipi          di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate  per          tutelare  i  diritti  fondamentali  e  le  liberta'   degli          interessati,  qualora  non   siano   individuati   da   una          disposizione  di  legge  o  di  regolamento.  Il  programma          statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la          protezione dei dati personali, indica le misure tecniche  e          organizzative  idonee  a  garantire  la   liceita'   e   la          correttezza del trattamento, con  particolare  riguardo  al          principio  di  minimizzazione  dei  dati,  e,  per  ciascun          trattamento,  le  modalita',  le  categorie  dei   soggetti          interessati, le finalita' perseguite, le fonti  utilizzate,          le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione          e le categorie dei soggetti destinatari  dei  dati.  Per  i          trattamenti dei dati personali di cui all'articolo  10  del          citato  regolamento  (UE)  2016/679  effettuati  per   fini          statistici di interesse pubblico  rilevante  ai  sensi  del          citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del  codice          di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003  trova          applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice.               2.               3.  Quando  sono  raccolti  per  altri  scopi,  i  dati          personali possono essere ulteriormente trattati  per  scopi          statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla          legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.               4. I dati personali  raccolti  specificamente  per  uno          scopo statistico possono essere trattati  dai  soggetti  di          cui al comma 1 per  altri  scopi  statistici  di  interesse          pubblico previsti ai  sensi  del  comma  3,  quando  questi          ultimi sono chiaramente determinati e di  limitata  durata.          Tale eventualita', al pari di quella prevista dal  medesimo          comma 3, e' chiaramente rappresentata agli  interessati  al          momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile,  e'          resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi          e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona          condotta.               5. I dati personali sono resi anonimi dopo la  raccolta          o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per          i propri trattamenti statistici.               6.  I  dati  identificativi,  qualora  possano   essere          conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato          personale salvo che cio', in base ad un atto  motivato  per          iscritto, risulti impossibile in ragione delle  particolari          caratteristiche del trattamento o comporti  un  impiego  di          mezzi  manifestamente  sproporzionato.  I  dati   personali          trattati per scopi statistici sono conservati separatamente          da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non          richiedano il loro utilizzo.               7.  I  dati  identificativi,  qualora  possano   essere          conservati, sono  abbinabili  ad  altri  dati,  sempre  che          l'abbinamento sia temporaneo ed  essenziale  per  i  propri          trattamenti statistici.               8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  1996,  n.          675, l'aggiornamento, la  rettificazione  o  l'integrazione          dei dati  sono  annotate  senza  modificare  questi  ultimi          qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti          significativi  sull'analisi  statistica  o  sui   risultati          statistici.".               - Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento  UE          2016/679 del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  del  27          aprile 2016 (REGOLAMENTO DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  relativo          alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)          (Testo rilevante ai fini del SEE):               «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari  di  dati          personali). - 1. E' vietato  trattare  dati  personali  che          rivelino  l'origine  razziale   o   etnica,   le   opinioni          politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,   o          l'appartenenza sindacale, nonche' trattare  dati  genetici,          dati biometrici intesi a identificare in modo  univoco  una          persona fisica, dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita          sessuale o all'orientamento sessuale della persona.               2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei          seguenti casi:                 a) l'interessato  ha  prestato  il  proprio  consenso          esplicito al trattamento di tali dati personali per  una  o          piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto          dell'Unione o degli Stati membri dispone che  l'interessato          non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;                 b) il trattamento e'  necessario  per  assolvere  gli          obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del          trattamento o dell'interessato in materia  di  diritto  del          lavoro e della  sicurezza  sociale  e  protezione  sociale,          nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione          o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai  sensi          del diritto degli Stati membri,  in  presenza  di  garanzie          appropriate per i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi          dell'interessato;                 c) il  trattamento  e'  necessario  per  tutelare  un          interesse vitale dell'interessato  o  di  un'altra  persona          fisica  qualora  l'interessato  si  trovi  nell'incapacita'          fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;                 d) il trattamento e'  effettuato,  nell'ambito  delle          sue legittime attivita' e con  adeguate  garanzie,  da  una          fondazione, associazione o altro organismo senza  scopo  di          lucro  che  persegua  finalita'   politiche,   filosofiche,          religiose o sindacali,  a  condizione  che  il  trattamento          riguardi unicamente i membri, gli ex membri  o  le  persone          che   hanno   regolari   contatti   con   la    fondazione,          l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e          che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza          il consenso dell'interessato;                 e)  il  trattamento  riguarda  dati  personali   resi          manifestamente pubblici dall'interessato;                 f)  il  trattamento  e'  necessario  per   accertare,          esercitare o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria  o          ogniqualvolta le autorita'  giurisdizionali  esercitino  le          loro funzioni giurisdizionali;                 g)  il  trattamento  e'  necessario  per  motivi   di          interesse  pubblico  rilevante  sulla  base   del   diritto          dell'Unione  o  degli  Stati  membri,   che   deve   essere          proporzionato   alla   finalita'   perseguita,   rispettare          l'essenza del diritto alla protezione dei dati e  prevedere          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti          fondamentali e gli interessi dell'interessato;                 h) il trattamento  e'  necessario  per  finalita'  di          medicina preventiva o di medicina del  lavoro,  valutazione          della  capacita'  lavorativa  del   dipendente,   diagnosi,          assistenza o terapia sanitaria o  sociale  ovvero  gestione          dei sistemi e servizi sanitari o  sociali  sulla  base  del          diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al          contratto con un professionista della sanita', fatte  salve          le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;                 i)  il  trattamento  e'  necessario  per  motivi   di          interesse pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica,          quali la protezione  da  gravi  minacce  per  la  salute  a          carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri          elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e          dei medicinali e dei dispositivi  medici,  sulla  base  del          diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure          appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  e  le          liberta'  dell'interessato,  in  particolare   il   segreto          professionale;                 j)  il  trattamento   e'   necessario   a   fini   di          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   di    ricerca          scientifica o storica o a fini  statistici  in  conformita'          dell'articolo 89,  paragrafo  1,  sulla  base  del  diritto          dell'Unione  o  nazionale,  che   e'   proporzionato   alla          finalita' perseguita, rispetta l'essenza del  diritto  alla          protezione  dei  dati  e  prevede  misure   appropriate   e          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli          interessi dell'interessato.               3. I dati personali  di  cui  al  paragrafo  1  possono          essere trattati per le finalita' di  cui  al  paragrafo  2,          lettera h), se tali  dati  sono  trattati  da  o  sotto  la          responsabilita' di un professionista  soggetto  al  segreto          professionale conformemente al diritto dell'Unione o  degli          Stati  membri  o  alle  norme  stabilite  dagli   organismi          nazionali competenti o da altra persona anch'essa  soggetta          all'obbligo  di   segretezza   conformemente   al   diritto          dell'Unione o degli Stati membri  o  alle  norme  stabilite          dagli organismi nazionali competenti.               4. Gli Stati  membri  possono  mantenere  o  introdurre          ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al          trattamento  di  dati  genetici,  dati  biometrici  o  dati          relativi alla salute.»               «Art. 10 (Trattamento dei  dati  personali  relativi  a          condanne  penali  e  reati).  -  Il  trattamento  dei  dati          personali relativi alle condanne penali  e  ai  reati  o  a          connesse misure di sicurezza sulla  base  dell'articolo  6,          paragrafo 1, deve  avvenire  soltanto  sotto  il  controllo          dell'autorita' pubblica o se il trattamento e'  autorizzato          dal diritto dell'Unione o degli Stati  membri  che  preveda          garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli          interessati. Un eventuale registro completo delle  condanne          penali deve  essere  tenuto  soltanto  sotto  il  controllo          dell'autorita' pubblica.».               - Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera          cc), 2-octies e 108 del decreto legislativo 30 giugno  2003          n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali,          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE):               «Art. 2-sexies.(Trattamento di categorie particolari di          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico          rilevante). - (Omissis).               2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle          seguenti materie:               (Omissis).                 cc) trattamenti effettuati a  fini  di  archiviazione          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema          statistico nazionale (Sistan);               (Omissis).»               «Art. 2-octies. (Principi relativi  al  trattamento  di          dati relativi a condanne penali e reati). - In  vigore  dal          19 settembre  2018  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento          di dati personali relativi a condanne penali e a reati o  a          connesse misure di sicurezza sulla  base  dell'articolo  6,          paragrafo 1, del Regolamento,  che  non  avviene  sotto  il          controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai  sensi          dell'articolo  10  del  medesimo   regolamento,   solo   se          autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti          dalla  legge,  di  regolamento,  che   prevedano   garanzie          appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati.               2. In mancanza delle predette disposizioni di  legge  o          di regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1          nonche'  le  garanzie  di  cui  al  medesimo   comma   sono          individuati con decreto del Ministro  della  giustizia,  da          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge          23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.               3.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1  e   2,   il          trattamento di dati personali relativi a condanne penali  e          a reati o a connesse misure di sicurezza e'  consentito  se          autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti          dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:                 a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti          da parte del titolare  o  dell'interessato  in  materia  di          diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei  rapporti  di          lavoro,  nei  limiti  stabiliti  da  leggi,  regolamenti  e          contratti  collettivi,  secondo   quanto   previsto   dagli          articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;                 b)   l'adempimento   degli   obblighi   previsti   da          disposizioni di  legge  o  di  regolamento  in  materia  di          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle          controversie civili e commerciali;                 c) la verifica  o  l'accertamento  dei  requisiti  di          onorabilita',   requisiti    soggettivi    e    presupposti          interdittivi  nei  casi  previsti   dalle   leggi   o   dai          regolamenti;                 d) l'accertamento di responsabilita' in  relazione  a          sinistri o eventi attinenti alla  vita  umana,  nonche'  la          prevenzione, l'accertamento  e  il  contrasto  di  frodi  o          situazioni di concreto rischio per  il  corretto  esercizio          dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto  previsto          dalle leggi o dai regolamenti in materia;                 e) l'accertamento, l'esercizio  o  la  difesa  di  un          diritto in sede giudiziaria;                 f) l'esercizio del diritto di accesso ai  dati  e  ai          documenti amministrativi, nei  limiti  di  quanto  previsto          dalle leggi o dai regolamenti in materia;                 g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o  la          raccolta di  informazioni  per  conto  di  terzi  ai  sensi          dell'articolo 134 del testo unico delle leggi  di  pubblica          sicurezza;                 h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni          di  legge  in  materia  di  comunicazioni  e   informazioni          antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza  di          tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  pericolosita'          sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per          la produzione della documentazione prescritta  dalla  legge          per partecipare a gare d'appalto;                 i) l'accertamento del requisito di  idoneita'  morale          di coloro che intendono partecipare a  gare  d'appalto,  in          adempimento di quanto previsto dalle vigenti  normative  in          materia di appalti;                 l)  l'attuazione  della  disciplina  in  materia   di          attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi          dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo          2012, n. 27;                 m)  l'adempimento  degli  obblighi   previsti   dalle          normative vigenti in materia di  prevenzione  dell'uso  del          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.               4. Nei casi in cui le disposizioni di cui  al  comma  3          non individuano le garanzie appropriate per i diritti e  le          liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con          il decreto di cui al comma 2.               5. Quando il trattamento dei dati di  cui  al  presente          articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica          si  applicano  le   disposizioni   previste   dall'articolo          2-sexies.               6. Con il decreto di cui al comma 2 e'  autorizzato  il          trattamento  dei  dati   di   cui   all'articolo   10   del          Regolamento, effettuato  in  attuazione  di  protocolli  di          intesa per la prevenzione e il contrasto  dei  fenomeni  di          criminalita'  organizzata,  stipulati  con   il   Ministero          dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione  a  tali          protocolli, il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le          tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni          di   trattamento    eseguibili,    anche    in    relazione          all'aggiornamento  e  alla  conservazione  e   prevede   le          garanzie appropriate per i  diritti  e  le  liberta'  degli          interessati. Il decreto  e'  adottato,  limitatamente  agli          ambiti di  cui  al  presente  comma,  di  concerto  con  il          Ministro dell'interno.»               «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). -  In  vigore          dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di  dati  personali          da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico          nazionale,   oltre   a   quanto   previsto   dalle   regole          deontologiche di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta          inoltre disciplinato dal decreto  legislativo  6  settembre          1989,  n.  322,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il          trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del  Regolamento          indicati nel programma statistico nazionale, le informative          all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i  dati          non tutelati dal segreto statistico ai sensi  dell'articolo          9, comma 4, del medesimo decreto  legislativo  n.  322  del          1989.».   |  
|   |                               Art. 9-bis 
                        Disposizioni in materia                       di istituti di patronato 
   1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  «almeno  otto Paesi stranieri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro Paesi stranieri»;   b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  allo 0,75 per cento»;   c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  «almeno otto Stati  stranieri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno quattro Paesi stranieri».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 2, comma 1 e 16, comma 2  della          legge 30 marzo 2001,  n.  152  (Nuova  disciplina  per  gli          istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale),  come          modificati dalla presente legge:               «Art. 2 (Soggetti promotori). - 1. Possono costituire e          gestire gli istituti di patronato e di assistenza  sociale,          su iniziativa singola o associata, le confederazioni  e  le          associazioni nazionali di lavoratori che:                 a) siano costituite ed operino in  modo  continuativo          da almeno otto anni;                 b) abbiano sedi proprie  in  un  numero  di  province          riconosciute la cui somma della  popolazione  sia  pari  ad          almeno il 60 per cento  della  popolazione  italiana,  come          accertata nell'ultimo censimento nazionale, e  che  abbiano          sedi di istituti  di  patronato  in  almeno  quattro  Paesi          stranieri ;                 c) dimostrino  di  possedere  i  mezzi  finanziari  e          tecnici necessari per la costituzione e la  gestione  degli          istituti di patronato e di assistenza sociale;                 d)  perseguano,   secondo   i   rispettivi   statuti,          finalita' assistenziali.»               «Art.   16   (Commissariamento   e   scioglimento).   -          (Omissis).               2. L'istituto di patronato e di assistenza  sociale  e'          sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:                 a) non  sia  stato  realizzato  il  progetto  di  cui          all'articolo 3, comma  2,  o  non  sia  stato  concesso  il          riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o          siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;                 b) l'istituto presenti per due  esercizi  consecutivi          un disavanzo patrimoniale e lo  stesso  non  sia  ripianato          dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;                 c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo,  in          grado di funzionare;                 c-bis)  l'istituto  abbia  realizzato  per  due  anni          consecutivi attivita' rilevante ai fini  del  finanziamento          di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in  Italia          sia all'estero, in una quota percentuale accertata  in  via          definitiva dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche          sociali inferiore  allo  0,75  per  cento  del  totale.  Le          disposizioni  di  cui   alla   presente   lettera   trovano          applicazione nei  confronti  degli  istituti  di  patronato          riconosciuti in via definitiva e operanti da  oltre  cinque          anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente          disposizione con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2016,          definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e  delle          politiche sociali;                 c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita',          oltre che a livello  nazionale,  anche  in  almeno  quattro          Stati stranieri,  con  esclusione  dei  patronati  promossi          dalle organizzazioni sindacali agricole.».   |  
|   |                                 Art. 10 
                      Coordinamento, monitoraggio                         e valutazione del Rdc 
   1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone, sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito  internet  istituzionale del medesimo Ministero.   1-bis. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e' responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019, approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.   1-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:   a) e' responsabile,  sentita  l'ANPAL,  del  monitoraggio  e  della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della valutazione di cui al comma 1-bis;   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la  qualita' degli interventi, anche mediante  atti  di  coordinamento  operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia  di  coordinamento dei centri per l'impiego;   c) predispone protocolli formativi e operativi;   d) identifica gli ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati, segnala  i  medesimi  alle  regioni  interessate  e,   su   richiesta dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene interventi di tutoraggio.   2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi  dell'INAPP,  nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 11 
                 Modificazioni al decreto legislativo                       15 settembre 2017, n. 147 
   1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.   2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5:       1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione multidimensionale»;       2) il comma 1 e' abrogato;       3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di cittadinanza (Rdc)»;       4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;       5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»;       6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;       7) il comma 6 e' abrogato;   7-bis) al comma 9, le parole: «su  proposta  del  Comitato  per  la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di atti violenti»;       8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;     b) all'articolo 6:       1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;       2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono soppresse;       3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;       4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono sostituite dalle seguenti:  «facilitare  l'accesso  al  Rdc»;  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  fine  di  un  utilizzo sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»       4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse.     c) all'articolo 7:       1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1» sono soppresse;   1-bis) al comma 2, le parole: «una  quota  del  Fondo  poverta'  e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti:  «le  risorse  del  Fondo poverta' sono attribuite»;       2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle seguenti: «in un atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero  nel  Piano  regionale»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;       3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;     d) all'articolo 10:   1) al comma  2,  quarto  periodo,  le  parole:  «Con  provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e il Garante per la protezione dei dati personali»;   2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:   «2-bis. Resta ferma la possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformita' riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»;   2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel  provvedimento  di cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il  medesimo decreto di cui al comma 2»;       3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;   d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:   «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'  costituita, nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e' corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente»;     e) all'articolo 24:       1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il seguente:       «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»;   1-bis) al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «I  dati»  sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui  al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»;       2) il comma 9 e' abrogato.  
           Riferimenti normativi 
                               - Si riportano gli articoli 5,  7,  10,  21  e  24  del          citato decreto legislativo 147 del  2017,  come  modificati          dalla presente legge a partire dal 1° aprile 2019.               «Art.  5   (Valutazione   multidimensionale).    1.   -          (Abrogato).               2. Agli interventi di cui  al  Patto  per  l'inclusione          sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)          i   nuclei   familiari    accedono    previa    valutazione          multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del          nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto  delle          risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'          dei  fattori  ambientali  e  di   sostegno   presenti.   In          particolare, sono oggetto di analisi:                 a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;                 b) situazione economica;                 c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';                 d) educazione, istruzione e formazione;                 e) condizione abitativa;                 f) reti familiari, di prossimita' e sociali.               3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in          un'analisi  preliminare  e  in   un   quadro   di   analisi          approfondito, laddove necessario in  base  alla  condizione          del nucleo.               4. L'analisi preliminare e' finalizzata  ad  orientare,          mediante colloquio con il nucleo familiare,  le  successive          scelte   relative    alla    definizione    del    progetto          personalizzato.  L'analisi  preliminare  e'  effettuata  da          operatori sociali opportunamente identificati  dai  servizi          competenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.               5.  Laddove,  in  esito  all'analisi  preliminare,   la          situazione di poverta' emerga come esclusivamente  connessa          alla  sola  dimensione  della  situazione   lavorativa,   i          beneficiari  sono  indirizzati  al  competente  centro  per          l'impiego per la sottoscrizione dei  Patti  per  il  lavoro          connessi  al  Rdc,   entro   trenta   giorni   dall'analisi          preliminare.               6. (Abrogato).               7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la          necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,          e' costituita una equipe multidisciplinare composta  da  un          operatore  sociale  identificato   dal   servizio   sociale          competente e da altri operatori  afferenti  alla  rete  dei          servizi territoriali, identificati dal servizio  sociale  a          seconda dei bisogni del  nucleo  piu'  rilevanti  emersi  a          seguito   dell'analisi   preliminare,    con    particolare          riferimento ai servizi per  l'impiego,  la  formazione,  le          politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.          Nel caso la  persona  sia  stata  gia'  valutata  da  altri          servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la          valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della          valutazione  di  cui   al   presente   comma.   Le   equipe          multidisciplinari operano a livello di ambito  territoriale          secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  4,          disciplinate dalle regioni e dalle province autonome  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               8.  Non  si  da'  luogo  alla  costituzione  di  equipe          multidisciplinari, oltre che nei casi di cui  al  comma  5,          anche  laddove,  in   esito   all'analisi   preliminare   e          all'assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne   emerga   la          necessita'.  In  tal  caso,  al   progetto   personalizzato          eventualmente  in  versione   semplificata,   provvede   il          servizio sociale.               9. Al fine di assicurare  omogeneita'  nei  criteri  di          valutazione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza          unificata, sono approvate linee guida  per  la  definizione          degli    strumenti    operativi    per    la    valutazione          multidimensionale. Al fine di  ridurre  i  rischi  per  gli          operatori e i professionisti attuatori del  Rdc,  le  linee          guida  di  cui  al  presente  comma  individuano   altresi'          specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e  gestire          gli  episodi  di  violenza,  modalita'  di  rilevazione   e          segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di          appartenenza, nonche' procedure di presa  in  carico  della          vittima di atti violenti.               10. I  servizi  per  la  valutazione  multidimensionale          costituiscono  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nei          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»               «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In  esito  alla          valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un  progetto          personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo          familiare entro venti giorni lavorativi dalla data  in  cui          e' stata effettuata l'analisi preliminare.               2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del          nucleo familiare come emersi nell'ambito della  valutazione          multidimensionale:                 a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che          si  intendono  raggiungere  in   un   percorso   volto   al          superamento della condizione di poverta', all'inserimento o          reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;                 b) i sostegni, in termini di specifici  interventi  e          servizi, di cui il nucleo  necessita,  oltre  al  beneficio          economico ;                 c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui          il  beneficio  economico  e'  condizionato,  da  parte  dei          componenti il nucleo familiare.               3. Gli obiettivi e i  risultati  di  cui  al  comma  2,          lettera a), sono definiti  nel  progetto  personalizzato  e          devono:                 a)  esprimere  in  maniera  specifica  e  concreta  i          cambiamenti che si intendono perseguire  come  effetto  dei          sostegni attivati;                 b) costituire l'esito di un processo di  negoziazione          con  i  beneficiari,  di  cui   si   favorisce   la   piena          condivisione evitando  espressioni  tecniche,  generiche  e          astratte;                 c) essere individuati coerentemente con quanto emerso          in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi  attesi          di realizzazione.               4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b),  includono          gli interventi e i servizi sociali per  il  contrasto  alla          poverta' di cui  all'articolo  7,  nonche'  gli  interventi          afferenti alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,          sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative,  e  delle          altre aree  di  intervento  eventualmente  coinvolte  nella          valutazione e progettazione, a cui  i  beneficiari  possono          accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari          del Rdc accedono, nei limiti delle  risorse  disponibili  a          legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui          all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.  I          sostegni sono richiamati  nel  progetto  personalizzato  in          maniera  non  generica  con  riferimento   agli   specifici          interventi, azioni e dispositivi adottati.               5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di  cui          al comma 2,  lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto          personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:                 a) frequenza di contatti  con  i  competenti  servizi          responsabili  del  progetto;  di  norma  la  frequenza   e'          mensile,  se  non  diversamente  specificato  nel  progetto          personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo          beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;                 b) atti di ricerca attiva di lavoro e  disponibilita'          alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto          legislativo n.  150  del  2015.  A  tal  fine  il  progetto          personalizzato rimanda al patto di  servizio  stipulato  ai          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.  150  del          2015  ovvero  al  programma   di   ricerca   intensiva   di          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto          legislativo e, in caso si rendano  opportune  integrazioni,          e'  redatto  in  accordo  con  i  competenti   centri   per          l'impiego;                 c) frequenza e impegno scolastico;                 d) comportamenti di prevenzione  e  cura  volti  alla          tutela  della   salute,   individuati   da   professionisti          sanitari.               6. I servizi territoriali operano in  stretto  raccordo          con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6  giugno          2016,  n.  106,  attivi  nel   contrasto   alla   poverta'.          L'attivita' di  tali  enti  e'  riconosciuta,  agevolata  e          valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base  di          specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello  di          ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari          includono   nella   progettazione    personalizzata,    ove          opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore  o          presso i medesimi. Sono in particolare promosse  specifiche          forme  di  collaborazione  con  gli   enti   attivi   nella          distribuzione  alimentare  a  valere  sulle   risorse   del          Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti  europei   agli          indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso  al          Rdc  dei  beneficiari  della  distribuzione  medesima,  ove          ricorrano le condizioni. Al fine di un  utilizzo  sinergico          delle  risorse  per  la   distribuzione   alimentare   agli          indigenti, le eventuali disponibilita'  del  Fondo  di  cui          all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 134, possono essere utilizzate per il  finanziamento  di          interventi complementari rispetto  al  Programma  operativo          del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti  risorse  possono          essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo  5          della legge 16 aprile 1987, n. 183 .               7. Il progetto e' definito,  anche  nella  sua  durata,          secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e  non          eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno  del  nucleo          familiare  rilevate,  in  coerenza   con   la   valutazione          multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione          della  corretta  allocazione  delle  risorse  medesime.  La          durata del progetto puo' eccedere la durata  del  beneficio          economico.               8. Il progetto personalizzato e' definito con  la  piu'          ampia   partecipazione    del    nucleo    familiare,    in          considerazione dei suoi desideri, aspettative e  preferenze          con la previsione del  suo  coinvolgimento  nel  successivo          monitoraggio  e  nella  valutazione,  nonche'  promuovendo,          laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento  attivo  dei          minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.               9. Il progetto  personalizzato  individua,  sulla  base          della  natura  del  bisogno  prevalente   emergente   dalle          necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di          riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,          attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso  verso          i vari  soggetti  responsabili  della  realizzazione  dello          stesso.               10. Il progetto definisce metodologie di  monitoraggio,          verifica periodica ed  eventuale  revisione,  tenuto  conto          della soddisfazione e delle preferenze  dei  componenti  il          nucleo familiare.               11. Nel caso il componente  del  nucleo  familiare  sia          gia' stato valutato dai competenti servizi  territoriali  e          disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle  di          cui al presente decreto a seguito di  precedente  presa  in          carico, la valutazione e la  progettazione  sono  integrate          secondo i principi e con gli interventi e i servizi di  cui          al presente articolo.               12. Al fine di assicurare omogeneita' e  appropriatezza          nell'individuazione degli obiettivi e  dei  risultati,  dei          sostegni, nonche' degli impegni, di cui  al  comma  2,  con          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate  linee          guida  per  la  definizione  dei  progetti  personalizzati,          redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del          ReI.               13. Il progetto personalizzato e  i  sostegni  in  esso          previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente.»               «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il  contrasto          alla  poverta').  -  1.  I  servizi  per  l'accesso  e   la          valutazione  e  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto          personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi          e servizi sociali, di cui  alla  legge  n.  328  del  2000,          includono:                 a) segretariato sociale;                 b) servizio sociale professionale  per  la  presa  in          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione          multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;                 c)  tirocini  finalizzati   all'inclusione   sociale,          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e Bolzano;                 d)    sostegno    socio-educativo    domiciliare    o          territoriale, incluso  il  supporto  nella  gestione  delle          spese e del bilancio familiare;                 e)  assistenza  domiciliare   socio-assistenziale   e          servizi di prossimita';                 f)  sostegno  alla  genitorialita'  e   servizio   di          mediazione familiare;                 g) servizio di mediazione culturale;                 h) servizio di pronto intervento sociale.               2.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo          poverta' sono attribuite  agli  ambiti  territoriali  delle          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e          progettazione previsti a legislazione vigente.               3.  La  quota   del   Fondo   Poverta'   destinata   al          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,          inclusivi delle risorse di cui al comma  9.  Gli  specifici          rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del  Fondo          Poverta'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  di   ogni          regione e nei limiti della medesima, sono  definiti  in  un          atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e  nella          valorizzazione  delle  modalita'  di   confronto   con   le          autonomie   locali,   sulla    base    delle    indicazioni          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di          programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli          interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.               4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  definiscono  i          criteri di riparto della  quota  di  cui  al  comma  2  con          riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna  regione,          nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  rendicontazione          delle risorse  trasferite.  Ciascuna  regione  comunica  al          Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai          fini della successiva attribuzione delle risorse  da  parte          del  Ministero  medesimo  agli   ambiti   territoriali   di          rispettiva competenza.               5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui          al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota          del Fondo Poverta' di cui al  comma  2.  In  tal  caso,  le          regioni  possono  richiedere  il  versamento  della   quota          medesima sul bilancio regionale per il successivo  riparto,          integrato con le risorse proprie, agli ambiti  territoriali          di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni          dall'effettivo versamento delle  risorse  alle  regioni  da          parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.               6.  I  comuni,  coordinandosi  a  livello   di   ambito          territoriale,   concorrono   con   risorse   proprie   alla          realizzazione dei servizi di cui al  comma  1,  nell'ambito          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili          a legislazione vigente e  nell'ambito  degli  equilibri  di          finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma  1          sono programmati nei limiti delle  risorse  disponibili  ai          sensi del presente articolo. Le risorse  di  cui  al  primo          periodo sono comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.               7. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  in          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  Rdc  tra  i          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione          sostenibile e di qualita'.               8. In deroga a quanto stabilito ai commi  3  e  4,  per          l'anno  2017,  al   fine   di   permettere   una   adeguata          implementazione del  ReI  e  di  garantirne  la  tempestiva          operativita' mediante un rafforzamento dei servizi  sociali          territoriali, inclusi quelli di contrasto alla  poverta'  e          all'esclusione sociale, sono  attribuite  alle  regioni,  a          valere sul Fondo Poverta', risorse pari a  212  milioni  di          euro, secondo i  criteri  di  riparto  e  con  le  medesime          modalita' adottate per il Fondo nazionale per le  politiche          sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,  della  legge  n.          328 del 2000.               9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al          comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20  milioni  di          euro annui, a decorrere dall'anno 2018,  per  interventi  e          servizi in favore di  persone  in  condizione  di  poverta'          estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di  cui  al          comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto  della  quota          di cui al presente comma, avuto  prioritariamente  riguardo          alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in          particolare individuando le grandi aree urbane  in  cui  si          concentra il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede  di          riparto, si definiscono altresi' le condizioni di  poverta'          estrema,  nonche'  si   indentificano   le   priorita'   di          intervento a valere sulle risorse trasferite,  in  coerenza          con le "Linee di indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave          emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede          di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  ed  eventuali          successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,  comma  8.          Gli interventi e i servizi di cui al  presente  comma  sono          oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo  di          cui all'articolo 24 e di specifico  monitoraggio  da  parte          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che  ne          da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."               «Art.  10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento   della          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione          applicativa.               2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9          luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e          delle politiche sociali, sentiti  l'INPS,  l'Agenzia  delle          entrate e il Garante per la protezione dei  dati  personali          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa          disponibile in via telematica dall'INPS.               2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU          nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede  di          attestazione  dell'ISEE,  sono   riportate   le   eventuali          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il          decreto di cui al comma 2.               3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con          il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la  data          a partire dalla quale e' possibile accedere alla  modalita'          precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data  a          partire dalla  quale  e'  avviata  una  sperimentazione  in          materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente          ai  sensi  del  comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono          stabilite le componenti della DSU che  restano  interamente          autodichiarate  e   non   precompilate,   suscettibili   di          successivo aggiornamento in relazione alla  evoluzione  dei          sistemi informativi  e  dell'assetto  dei  relativi  flussi          d'informazione.               4. A decorrere dal  1°  settembre  2019  ,  la  DSU  ha          validita'  dal  momento   della   presentazione   fino   al          successivo 31 agosto. In  ciascun  anno,  a  decorrere  dal          2019, all'avvio del periodo  di  validita'  fissato  al  1°          settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU          sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno  precedente.          Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza  di          cui al primo periodo, restano valide fino  al  31  dicembre          2019.               5. A decorrere dalla data indicata nel decreto  di  cui          al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente  reddituale          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una          variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo          9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,  ovvero  una          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al          medesimo  articolo  9,  comma  2.   La   variazione   della          situazione lavorativa deve essere  avvenuta  posteriormente          al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si  riferisce  il  reddito          considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si          chiede la sostituzione con l'ISEE  corrente.  Resta  ferma,          anteriormente alla data indicata  nel  decreto  di  cui  al          comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle          condizioni previste dalla disciplina vigente.               6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto.               7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla          retribuzione o al compenso.»               «Art.  21  (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione          sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'          territoriale  nell'erogazione  delle   prestazioni   e   di          definire linee guida  per  gli  interventi,  e'  istituita,          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,          la Rete della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  di          seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento          del sistema degli interventi e dei servizi sociali  di  cui          alla legge n. 328 del 2000.               2. La Rete e' presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  a  due          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,          di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche   della          famiglia,   e   ad   un   rappresentante   del    Ministero          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del          Ministero della salute, del Ministero delle  infrastrutture          e dei trasporti:                 a) un componente per ciascuna delle giunte  regionali          e delle province autonome, designato dal Presidente;                 b)  venti  componenti   designati   dall'Associazione          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni          capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente          con quello del relativo ambito territoriale.               3. Alle riunioni della Rete partecipa, in  qualita'  di          invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e          le disabilita', ove  nominato,  nonche'  un  rappresentante          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,          locali o di enti pubblici.               4. La Rete consulta le parti sociali  e  gli  organismi          rappresentativi  del  Terzo   settore   periodicamente   e,          comunque, almeno una  volta  l'anno  nonche'  in  occasione          dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee  di          indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e          proposte per la definizione  dei  medesimi  Piani  e  delle          linee di indirizzo,  la  Rete  puo'  costituire  gruppi  di          lavoro  con  la  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  al          presente comma.               5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali          e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola          in tavoli regionali e a  livello  di  ambito  territoriale.          Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   definisce   le          modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  dei  tavoli,          nonche' la partecipazione e consultazione dei  soggetti  di          cui al  comma  4,  avendo  cura  di  evitare  conflitti  di          interesse e ispirandosi  a  principi  di  partecipazione  e          condivisione delle scelte programmatiche  e  di  indirizzo,          nonche' del monitoraggio e della  valutazione  territoriale          in materia di politiche sociali. Gli atti che  disciplinano          la costituzione e il funzionamento  della  Rete  a  livello          territoriale sono comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e          delle politiche sociali.               6.  La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione   dei          seguenti Piani:                 a)  un  Piano  sociale  nazionale,  quale   strumento          programmatico  per  l'utilizzo  delle  risorse  del   Fondo          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20          della legge n. 328 del 2000;                 b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di          contrasto alla poverta', quale strumento programmatico  per          l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'  di          cui all'articolo 7, comma 2;                 c)  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,   quale          strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del          Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'articolo  1,          comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.               7. I Piani di cui al comma 6, di natura  triennale  con          eventuali aggiornamenti annuali,  individuano  lo  sviluppo          degli interventi a valere sulle risorse dei  fondi  cui  si          riferiscono nell'ottica di una progressione  graduale,  nei          limiti delle risorse  disponibili,  nel  raggiungimento  di          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da          garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i          Piani   individuano   le   priorita'   di    finanziamento,          l'articolazione delle risorse  dei  fondi  tra  le  diverse          linee di intervento, nonche' i  flussi  informativi  e  gli          indicatori   finalizzati   a   specificare   le   politiche          finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di          riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono  adottati          nelle medesime modalita'  con  le  quali  i  fondi  cui  si          riferiscono sono ripartiti alle regioni.               8. La Rete elabora linee di indirizzo  negli  specifici          campi d'intervento delle  politiche  afferenti  al  sistema          degli  interventi  e  dei  servizi  sociali.  Le  linee  di          indirizzo si affiancano ai  Piani  di  cui  al  comma  6  e          costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche          dei servizi  territoriali,  a  partire  dalla  condivisione          delle esperienze, dei metodi e degli strumenti  di  lavoro,          al fine di assicurare maggiore omogeneita'  nell'erogazione          delle prestazioni. Su proposta  della  Rete,  le  linee  di          indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro          e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni          per i profili di competenza e  previa  intesa  in  sede  di          Conferenza unificata.               9.  Ferme  restando  le  competenze  della   Conferenza          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.          281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e  pareri  in          merito ad atti che  producono  effetti  sul  sistema  degli          interventi e dei  servizi  sociali.  La  Rete  esprime,  in          particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la          lotta alla poverta', prima dell'iscrizione  all'ordine  del          giorno per la prevista intesa.               10. Le riunioni della Rete sono convocate dal  Ministro          del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Le  modalita'  di          funzionamento  sono  stabilite  con  regolamento   interno,          approvato dalla maggioranza dei componenti.  La  segreteria          tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di  lavoro          di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione  generale          per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.          Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione  in          tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica.   Per   la          partecipazione  ai  lavori  della  Rete,  anche  a  livello          regionale  e  territoriale,  non  spetta  alcun   compenso,          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro          emolumento comunque denominato.               10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione  del  Rdc  e'          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.          La cabina di regia opera, anche mediante  articolazioni  in          sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  consulta          periodicamente le  parti  sociali  e  gli  enti  del  Terzo          settore  rappresentativi  in  materia  di  contrasto  della          poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di  regia  non  e'          corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione          del presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e          finanziarie disponibili a legislazione vigente.»               «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi          sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore          del presente decreto e' istituito, presso il Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali,  il  Sistema  informativo          unitario  dei  servizi  sociali,  di   seguito   denominato          «SIUSS», per le seguenti finalita':                 a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;                 b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali          delle prestazioni;                 c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni          indebitamente percepite;                 d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'          nella disponibilita' dei comuni;                 e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di          studio.               2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.               3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:                 a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei          bisogni sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati delle prestazioni sociali;                   2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni          personalizzate;               2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza          per il Patto di inclusione sociale;                   3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri n. 159 del 2013;                 b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi          sociali, a sua volta articolato in:                   1) Banca dati dei servizi attivati;                   2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori          sociali.               4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione  della          piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i          dati e le informazioni sono raccolti, conservati e  gestiti          dall'INPS e resi disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  anche  attraverso  servizi   di          cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi  di          ogni riferimento che ne permetta il  collegamento  con  gli          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non          identificabili.               5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario          responsabile dell'invio.               6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.               7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del          lavoro professionale impiegato.               8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di          Conferenza unificata.               9. (Abrogato).               10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore del presente decreto.               11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei          territori di competenza.               12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle          erogate dal comune stesso.               13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle          politiche sociali, riferito all'anno precedente.               14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               - Per il testo dell'articolo  20,  del  citato  decreto          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4.               - Per il testo dell'articolo  23,  del  citato  decreto          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 9.               - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22  giugno          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7          agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti  per  la  crescita  del          Paese):               «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del          Consiglio del 22 ottobre 2007.               2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.               3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi          si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.               4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui          al comma 2.               5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione          Europea.».               - Si riporta l'articolo 5 della legge 16  aprile  1987,          n.   183   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi          comunitari):               «Art.  5(Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito,          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .               2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle          politiche comunitarie», nel quale sono versate:                 a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo          di cui al comma 1;                 b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;                 c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del          comitato interministeriale per la programmazione  economica          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle          previste dalle norme comunitarie da attuare;                 d) le somme annualmente determinate con la  legge  di          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati          di cui all'articolo 7.               3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».   |  
|   |                               Art. 11-bis 
                Modifiche all'articolo 118 della legge                       23 dicembre 2000, n. 388 
   1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,  n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «formazione  professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi  o  di riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o inoccupati»;   b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I  fondi  possono finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali, territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo  118,  comma  1,  della  citata          legge n. 388 del 2000 come modificato dalla presente legge:               «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,          lo sviluppo della formazione professionale continua, e  dei          percorsi formativi o di riqualificazione professionale  per          soggetti  disoccupati  o   inoccupati   in   un'ottica   di          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno  dei          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore          di apprendisti e collaboratori a progetto.               I fondi possono finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)          piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali   o          individuali concordati tra le parti sociali;  2)  eventuali          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente          connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di          formazione o di riqualificazione professionale previsti dal          Patto di formazione di cui all'articolo  8,  comma  2,  del          decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4.  I  piani  aziendali,          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito          delle rispettive programmazioni.               Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono          a ciascun fondo.               Nel finanziare i piani formativi  di  cui  al  presente          comma,   i   fondi   si   attengono   al   criterio   della          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.   |  
|   |                                 Art. 12 
               Disposizioni finanziarie per l'attuazione                         del programma del Rdc 
   1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle  del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,  sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni  di  euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di  7.391  milioni  di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo  per il reddito di cittadinanza».   2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.   3. Al fine di rafforzare  le  politiche  attive  del  lavoro  e  di garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.   3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  come modificato dai commi 3-ter  e  8,  lettere  a)  e  b),  del  presente articolo, le regioni, le province autonome, le  agenzie  e  gli  enti regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita' di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati all'esercizio delle relative funzioni.   3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate»  sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e  le  province  autonome,  le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, sono autorizzati»;   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».   3-quater. Allo  scopo  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.   4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di contratti di lavoro a tempo determinato.   4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:   a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del presente articolo;   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  5  milioni  di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).   5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35  milioni  di euro per l'anno 2019.   6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione  organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa  di  50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture  dell'INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle disposizioni contenute nel presente decreto.   7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.   7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul  lavoro  (INAIL)  per  effetto  della  revisione  delle tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) ai commi 255 e 258, le parole:  «  Fondo  per  il  reddito  di cittadinanza », ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;     b) al comma 258:       1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro  per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »  sono  sostituite  dalle  seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  403,1  milioni  di euro per l'anno 2020»;     2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del  periodo  con  le  seguenti:  «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL  Servizi  Spa e' destinato un contributo pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno 2019»;       3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.   8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto  ordinario  previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, si provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione  del  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base  dei  criteri  di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella  riunione  del 24 gennaio 2018.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  e  alle  province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno  2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei criteri di riparto definiti  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano.   8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni interessate.   9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di tesoreria di cui al comma  2,  all'atto  della  concessione  di  ogni beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi' accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli  incentivi  di  cui  all'articolo  8.  In  caso  di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento ai sensi  del  comma  1,  accertato  secondo  le  modalita'  previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse,  e'  ristabilita  la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare  del beneficio. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  terzo periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.   10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma 257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8, inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti  ai  sensi  del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai sensi del comma 1.   11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo  periodo  del  comma  10 siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.   12. Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'articolo 81, comma  35  del  citato          decreto-legge n. 112 del  2008,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 5.               - Si riporta l'articolo  1,  comma  399,  della  citata          legge n. 145 del 2018:               «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio  dei          ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le          agenzie  fiscali,  in  relazione  alle  ordinarie  facolta'          assunzionali  riferite  al  predetto  anno,   non   possono          effettuare assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato          con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15          novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al          periodo  precedente  si  applica  con  riferimento  al   1°          dicembre  2019  relativamente   alle   ordinarie   facolta'          assunzionali  dello  stesso  anno.  Sono  fatti  salvi  gli          inquadramenti al ruolo di  professore  associato  ai  sensi          dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.          240, che possono essere disposti nel corso  dell'anno  2019          al  termine  del  contratto   come   ricercatore   di   cui          all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.».               - Si riporta l'articolo  8,  comma  6,  della  legge  5          giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre          2001, n. 3):               «Art. 8    (Attuazione    dell'articolo    120    della          Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis).               6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31          marzo 1998, n. 112.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  255,  della  citata          legge n. 145  del  2018,  come  modificato  dalla  presente          legge:               «255.  Al  fine  di  introdurre   nell'ordinamento   le          pensioni di cittadinanza  e  il  reddito  di  cittadinanza,          quest'ultimo  quale   misura   contro   la   poverta',   la          disuguaglianza  e  l'esclusione  sociale,  a  garanzia  del          diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro,  nonche'          del   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla          formazione e alla cultura, attraverso  politiche  volte  al          sostegno economico e all'inserimento sociale  dei  soggetti          esposti al rischio di emarginazione nella  societa'  e  nel          mondo del lavoro, nello stato di previsione  del  Ministero          del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un  fondo          denominato  Fondo  da  ripartire  per  l'introduzione   del          reddito di cittadinanza , con una dotazione  pari  a  7.100          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055  milioni  di  euro          per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere          dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si          provvede a dare attuazione agli  interventi  ivi  previsti.          Fino alla data di entrata in vigore delle  misure  adottate          ai sensi del secondo periodo  del  presente  comma  nonche'          sulla base di quanto disciplinato dalle  stesse  continuano          ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio          economico del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al          decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  nel  limite          di  spesa  pari  alle  risorse   destinate   a   tal   fine          dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo          n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi  indicate,          le quali concorrono al raggiungimento del limite  di  spesa          complessivo di cui al primo periodo del  presente  comma  e          sono accantonate in pari misura, per il  medesimo  fine  di          cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo          n. 147 del 2017, nell'ambito del  Fondo  da  ripartire  per          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  primo          periodo del presente comma. Conseguentemente,  a  decorrere          dall'anno  2019  il  Fondo  Poverta',  di  cui  al  decreto          legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di          euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro  per  l'anno          2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno          2021               - Si riporta l'articolo  1,  comma  258,  della  citata          legge n. 145 del 2018, come modificato al presente decreto:               «  258.  Nell'ambito  del  Fondo   da   ripartire   per          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma          255, un importo fino a 467,2 milioni  di  euro  per  l'anno          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato          ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del  decreto          legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  al  fine  del  loro          potenziamento   ,   anche    infrastrutturale.    Per    il          funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'  destinato   un          contributo pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2019.  A          decorrere  dall'anno  2019,  le  regioni  e   le   province          autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province  e          le citta' metropolitane  se  delegate  all'esercizio  delle          funzioni con legge  regionale  ai  sensi  dell'articolo  1,          comma 795, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono          autorizzati  ad  assumere,  con  aumento  della  rispettiva          dotazione organica, fino  a  complessive  4.000  unita'  di          personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli  oneri          derivanti dal  reclutamento  del  predetto  contingente  di          personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019  e  a          160 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si          provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  da          ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di          cui al comma 255. Le predette assunzioni  non  rilevano  in          relazione alle capacita' assunzionali di  cui  all'articolo          3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto          2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e          seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.          296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione          quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),  del          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente          periodo sono effettuate in deroga  all'articolo  30,  comma          2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Con          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.          281, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  delle          suddette risorse tra le regioni interessate.               - Si riporta l'articolo 1, comma 795,  della  legge  27          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il          triennio 2018-2020):               «795.   Allo   scopo   di   consentire   il    regolare          funzionamento dei servizi per  l'impiego,  le  regioni,  le          agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei          servizi per l'impiego qualora la funzione non sia  delegata          a province e  citta'  metropolitane  con  legge  regionale,          succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato  e  di          collaborazione coordinata e  continuativa  in  essere  alla          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  lo          svolgimento delle  relative  funzioni,  ferma  restando  la          proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23          dicembre 2014, n. 190.».               - Si riporta l'articolo  3,  commi  5  e  seguenti  del          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per          l'efficienza  degli   uffici   giudiziari)   convertito,con          modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:               «Art.  3  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn          over). - (Omissis).               5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di          un contingente di personale complessivamente corrispondente          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non          superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del          fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'          consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili  delle          quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al          triennio  precedente.   L'articolo   76,   comma   7,   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'          abrogato. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  comma          coordinano le politiche assunzionali dei  soggetti  di  cui          all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.          112 del 2008 al fine di  garantire  anche  per  i  medesimi          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente          articolo.               5-bis. Dopo il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:               "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,          il contenimento delle spese di personale con riferimento al          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata          in vigore della presente disposizione".               5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del          presente  articolo  si  applicano   i   principi   di   cui          all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la  comunicazione  al          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del          Consiglio dei  ministri  per  quanto  di  competenza  dello          stesso.               5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1°          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a          decorrere dall'anno 2015.               5-quinquies.  All'articolo   18,   comma   2-bis,   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e          successive modificazioni, le  parole:  "fermo  restando  il          contratto nazionale in vigore  al  1°  gennaio  2014"  sono          soppresse.               6.  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle          categorie protette ai  fini  della  copertura  delle  quote          d'obbligo.               6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato  delle          province, prorogati fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi          dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre  2013,  n.  125,   possono   essere   ulteriormente          prorogati,  alle  medesime  finalita'  e  condizioni,  fino          all'in-sediamento dei nuovi  soggetti  istituzionali  cosi'          come  previsto  dalla  legge  7   aprile   2014,   n.   56.          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               7. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre          2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014"  sono          sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".               8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:                 a) e' abrogato il comma 9;                 b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.               9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le          seguenti modificazioni:                 a) il comma 8 e' abrogato;                 b) al comma 28, dopo il secondo periodo  e'  inserito          il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo          non  si  applicano,  anche  con   riferimento   ai   lavori          socialmente utili, ai lavori  di  pubblica  utilita'  e  ai          cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del  personale          sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da          fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,          i limiti medesimi non si  applicano  con  riferimento  alla          sola quota finanziata da altri soggetti".               10. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti          modificazioni:                 a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le          relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e          degli enti pubblici non economici.";                 b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle          procedure concorsuali" sono inserite le seguenti:  "e  alle          relative assunzioni".               10-bis.  Il  rispetto   degli   adempimenti   e   delle          prescrizioni di cui al presente  articolo  da  parte  degli          enti locali viene certificato dai revisori dei conti  nella          relazione di accompagnamento alla delibera di  approvazione          del  bilancio  annuale  dell'ente.  In  caso   di   mancato          adempimento,  il  prefetto  presenta   una   relazione   al          Ministero dell'interno. Con  la  medesima  relazione  viene          altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni  di  cui          al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.».               - Si riporta l'articolo 1, commi 557 e seguenti,  della          citata  legge  n.  296  del  2006  (Disposizioni   per   la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge finanziaria 2007):               «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai          seguenti ambiti prioritari di intervento:                 a);                 b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;                 c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni          statali.".               557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui          all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati          partecipati o comunque facenti capo all'ente.".               557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".               557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,          il contenimento delle spese di personale con riferimento al          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata          in vigore della presente disposizione.».               - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazione,          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  (Disposizioni  urgenti          in materia di sostegno e semplificazione per le  imprese  e          per la pubblica amministrazione):               «Art.  11   (Adeguamento   dei   fondi   destinati   al          trattamento economico accessorio del  personale  dipendente          della   pubblica   amministrazione).   -   1.   In   ordine          all'incidenza  sul  trattamento  accessorio  delle  risorse          derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle          assunzioni in deroga, il limite  di  cui  all'articolo  23,          comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non          opera con riferimento:                 a) agli  incrementi  previsti,  successivamente  alla          data di entrata in vigore del medesimo decreto  n.  75  del          2017, dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  a          valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo          48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  dagli          analoghi provvedimenti negoziali riguardanti  il  personale          contrattualizzato in regime di diritto pubblico;                 b) alle risorse previste da  specifiche  disposizioni          normative a copertura degli oneri del trattamento economico          accessorio per le assunzioni  effettuate,  in  deroga  alle          facolta' assunzionali vigenti, successivamente  all'entrata          in vigore del citato articolo 23.».               - Si riporta l'articolo  30,  comma  2-bis  del  citato          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «2-bis.  Le   amministrazioni,   prima   di   procedere          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la          necessaria neutralita' finanziaria.».               - Si riporta l'articolo 15, comma 1, del  decreto-legge          19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia  di          enti   territoriali.   Disposizioni   per   garantire    la          continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del          territorio.  Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio          sanitario nazionale nonche' norme in materia di  rifiuti  e          di emissioni industriali), convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:               «Art. 15 (Servizi per l'impiego). - 1.  Allo  scopo  di          garantire livelli essenziali di prestazioni in  materia  di          servizi e politiche attive del  lavoro,  il  Ministero  del          lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le  province          autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata,          un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini          dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo          coordinato di fondi  nazionali  e  regionali,  nonche'  dei          programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale  Europeo          e di quelli cofinanziati con fondi nazionali  negli  ambiti          di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel  rispetto  dei          regolamenti  dell'Unione  europea  in  materia   di   fondi          strutturali.».               - Si  riporta  l'articolo  23,  comma  2,  del  decreto          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),          c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle          amministrazioni pubbliche):               «Art. 23  (Salario  accessorio  e  sperimentazione).  -          (Omissis).               2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in          servizio nell'anno 2016.».               - Si riporta l'articolo 1, commi 257,  300,  365,  361e          399, della citata legge n. 145 del 2018:               «257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui          ai commi 255 e 256, la dotazione dei  relativi  Fondi  puo'          essere rideterminata, fermo restando il limite della  spesa          complessivamente   autorizzata    dai    suddetti    commi.          L'amministrazione a cui  e'  demandata  la  gestione  delle          misure di cui ai commi 255 e 256 effettua  il  monitoraggio          trimestrale sull'andamento della spesa  e,  entro  il  mese          successivo alla fine di ciascun trimestre,  ne  comunica  i          risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali          e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano          accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie          per alcune misure e  maggiori  oneri  per  altre,  entrambi          aventi  anche   carattere   pluriennale,   possono   essere          effettuate variazioni  compensative  tra  gli  stanziamenti          interessati per allineare  il  bilancio  dello  Stato  agli          effettivi livelli  di  spesa.  Le  eventuali  economie  non          utilizzate per le compensazioni possono essere destinate  a          riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256  che  hanno          finanziato le relative  misure,  assicurando  comunque  per          ciascun   anno   il   rispetto   del   limite   di    spesa          complessivamente   derivante   dai   commi   255   e   256.          L'accertamento  avviene   quadrimestralmente   tramite   la          procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,          n. 241.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare con propri  decreti,  su  proposta          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»               «300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi          competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto          per il reclutamento del personale di cui  alla  lettera  a)          del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le  procedure          concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di          cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma          298  del  presente  articolo,  sono  svolte,   secondo   le          indicazioni   dei   piani   di   fabbisogno   di   ciascuna          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto          1988, n. 400, entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore  della  presente  legge,  anche   in   deroga   alla          disciplina prevista dai regolamenti di cui al  decreto  del          Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  al          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,          n. 272, e al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16          aprile  2013,  n.  70.  Le  procedure  concorsuali   e   le          conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo          di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del          comma 298 del presente articolo, sono effettuate  senza  il          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo          30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."               «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate          esclusivamente  per  la  copertura  dei   posti   messi   a          concorso.»               «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle          graduatorie    delle    procedure    concorsuali    bandite          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge. Le previsioni di cui ai commi  361,  363  e          364   si   applicano   alle   procedure   concorsuali   per          l'assunzione di personale medico,  tecnico-professionale  e          infermieristico, bandite dalle aziende  e  dagli  enti  del          Servizio sanitario nazionale a  decorrere  dal  1°  gennaio          2020.»               «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio  dei          ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le          agenzie  fiscali,  in  relazione  alle  ordinarie  facolta'          assunzionali  riferite  al  predetto  anno,   non   possono          effettuare assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato          con decorrenza  giuridica  ed  economica  anteriore  al  15          novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al          periodo  precedente  si  applica  con  riferimento  al   1°          dicembre  2019  relativamente   alle   ordinarie   facolta'          assunzionali  dello  stesso  anno.  Sono  fatti  salvi  gli          inquadramenti al ruolo di  professore  associato  ai  sensi          dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.          240, che possono essere disposti nel corso  dell'anno  2019          al  termine  del  contratto   come   ricercatore   di   cui          all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 365 lettera  b)  della          citata legge 232 del 2016:               «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).               365.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':               (Omissis).                 b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 1, commi 794 e 797 della citata          legge n. 205 del 2017:               «794.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  793,   i          trasferimenti  alle  regioni  a  statuto   ordinario   sono          incrementati  di  complessivi  235  milioni  di   euro,   a          decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di  cui          all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.          448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno          2018.»               «797. Per le finalita' di cui ai commi  795  e  796,  i          trasferimenti  alle  regioni  a  statuto   ordinario   sono          incrementati di complessivi 16  milioni  di  euro.  Per  le          finalita'  di  cui  al  comma  796,  i  trasferimenti   dal          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  all'ANPAL          sono incrementati, a  decorrere  dall'anno  2018,  di  2,81          milioni di euro.».               - Si riporta l'articolo  17,  comma  10,  della  citata          legge n. 196 del 2009:               «Art.  17  (copertura  finanziaria  delle   leggi).   -          (Omissis). 10.  Le  disposizioni  che  comportano  nuove  o          maggiori spese hanno effetto entro  i  limiti  della  spesa          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per          l'anno in corso alla medesima data.».               -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto          legislativo n.150 del 2015:               «Art. 18 (Servizi  e  misure  di  politica  attiva  del          lavoro). - 1. Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi  piu'          adeguati per l'inserimento e il reinserimento  nel  mercato          del lavoro, le regioni e le province autonome di  Trento  e          Bolzano   costituiscono   propri    uffici    territoriali,          denominati centri per  l'impiego,  per  svolgere  in  forma          integrata,  nei  confronti  dei   disoccupati,   lavoratori          beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza          di rapporto di lavoro e a  rischio  di  disoccupazione,  le          seguenti attivita':                 a) orientamento di base, analisi delle competenze  in          relazione alla situazione del mercato del lavoro  locale  e          profilazione;                 b) ausilio alla ricerca  di  una  occupazione,  anche          mediante  sessioni  di  gruppo,  entro   tre   mesi   dalla          registrazione;                 c)  orientamento  specialistico  e  individualizzato,          mediante  bilancio  delle  competenze  ed   analisi   degli          eventuali fabbisogni in termini di  formazione,  esperienze          di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con          riferimento all'adeguatezza del  profilo  alla  domanda  di          lavoro  espressa  a  livello  territoriale,  nazionale   ed          europea;                 d) orientamento  individualizzato  all'autoimpiego  e          tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;                 e) avviamento ad  attivita'  di  formazione  ai  fini          della  qualificazione  e  riqualificazione   professionale,          dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;                 f)  accompagnamento  al  lavoro,   anche   attraverso          l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;                 g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un          incremento delle competenze, anche  mediante  lo  strumento          del tirocinio;                 h) gestione, anche in forma indiretta,  di  incentivi          all'attivita' di lavoro autonomo;                 i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;                 l)   gestione   di   strumenti    finalizzati    alla          conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di  cura          nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;                 m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente          utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.               2. Le  regioni  e  le  province  autonome  svolgono  le          attivita' di  cui  al  comma  1  direttamente  ovvero,  con          l'esclusione di quelle previste dagli  articoli  20  e  23,          comma 2, mediante il coinvolgimento  dei  soggetti  privati          accreditati  sulla  base  dei   costi   standard   definiti          dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di          scelta.               3.  Le  norme  del  presente  Capo  si   applicano   al          collocamento dei disabili, di cui  alla  legge  n.  68  del          1999, in quanto compatibili.».               - Si riporta l'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti          amministrativi):               «Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1.  La  conferenza          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'          diverse, definite dall'amministrazione procedente.               2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una          delle amministrazioni procedenti.               3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa          vigente.               4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,          n. 152.               5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».               - Per il testo dell'articolo 1, comma 386 della  citata          legge n. 208 del 2015, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 6.               - Per il  testo  dell'articolo  7  del  citato  decreto          legislativo n.  147  del  2017,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 11.   |  
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                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto,  ne'  rinnovato.  Le  richieste  presentate  ai comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i successivi sessanta  giorni.  Per  coloro  ai  quali  il  Reddito  di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata inizialmente prevista, fatti  salvi  la  possibilita'  di  presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da parte di alcun componente il nucleo familiare.   1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla  base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto.  I  benefici  riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un  periodo  non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale   ulteriore certificazione,  documentazione  o  dichiarazione  sul  possesso  dei requisiti, richiesta in forza  delle  disposizioni  introdotte  dalla legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al beneficio.   1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, le parole: «di un terzo delle  risorse»  sono  sostituite  dalle seguenti: «della meta' delle risorse».   2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  
           Riferimenti normativi 
                               - Per il  testo  dell'articolo  6  del  citato  decreto          legislativo n.  147  del  2017,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'art. 11.                               -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto          legislativo n. 147 del 2017:               «Art. 9 (Richiesta, riconoscimento  ed  erogazione  del          ReI). - 1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso          di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  ovvero  presso  altra          struttura identificata dai comuni  ai  sensi  dell'articolo          13, comma 1, sulla  base  di  apposito  modulo  di  domanda          predisposto dall'INPS, sentito il Ministero  del  lavoro  e          delle politiche sociali, entro sessanta giorni  dalla  data          di entrata in vigore del presente decreto. Con  riferimento          alle informazioni gia' dichiarate dal  nucleo  familiare  a          fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente          DSU, a cui la domanda e'  successivamente  associata  dall'          INPS.               2.  Gli  ambiti  territoriali,  eventualmente  per   il          tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni          lavorativi  dalla  data  della  richiesta  del  ReI  e  nel          rispetto   dell'ordine   cronologico   di    presentazione,          comunicano  all'INPS,  anche  attraverso  il   sistema   di          gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe   energetiche          (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte          dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni          contenute nel modulo di  domanda  del  ReI,  inclusive  del          codice fiscale del richiedente, in  assenza  del  quale  le          richieste non sono esaminate.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  200,  della  citata          legge 205 del 2017, come modificato dalla presente legge:               «200.  Al  fine  di  garantire  il   servizio   sociale          professionale  come  funzione  fondamentale   dei   comuni,          secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma   27,          lettera g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo          7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.          147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui          all'articolo 7, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo          attribuite a ciascun ambito  territoriale,  possono  essere          effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di          lavoro a tempo  determinato,  fermo  restando  il  rispetto          degli obiettivi del pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai          vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui          all'articolo 9, comma 28, del citato  decreto-legge  n.  78          del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122          del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27          dicembre 2006, n. 296.».                                               - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre  2001,          n. 3 (Modifiche al  titolo  V  della  parte  seconda  della          Costituzione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24          ottobre 2001, n. 248.   |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con  almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi. 
   1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.   3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.   4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.   5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.   6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita' e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:     a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico dal 1° agosto 2019;     b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera a) del presente comma;     c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;     d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125.   7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.   7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo  svolgimento  dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo  17,  comma  2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  bandito successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  le  graduatorie  di  merito  sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino  al  40 per  cento  di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili   e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e' attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio attribuibile ai titoli.   8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.   9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148.   10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e al personale della Guardia di finanza.   10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle  disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui  al  presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto  dal  comma  307  dell'articolo  1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo  30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale  di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di svolgimento e  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga  alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in particolare:   a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la costituzione di sottocommissioni anche per le  prove  scritte  ed  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;   b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  d'esame, prevedendo:   1) la facolta' di far precedere  le  prove  d'esame  da  una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;   2) la possibilita'  di  espletare  prove  preselettive  consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;   3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a scelta multipla;   4) per i profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove  pratiche  in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;   5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi informatici e telematici;   6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del punteggio complessivo attribuibile;   c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.   10-quater.   Quando   si   procede   all'assunzione   di    profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.   10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi 10-ter e 10-quater non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   10-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10-bis,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali ordinarie per l'anno 2019.   10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  8,32  milioni  di euro per l'anno 2019.   10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e  valorizzazione  del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni  in materia di accesso al trattamento di  pensione  di  cui  al  presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di svolgimento,  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga   alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in particolare:   a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la costituzione di sottocommissioni anche per  le  prove  scritte  e  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;   b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:   1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da  una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;   2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio  di societa' specializzate e  con  possibilita'  di  predisposizione  dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;   3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a scelta multipla;   4) per i profili tecnici,  lo  svolgimento  di  prove  pratiche  in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;   5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi informatici e telematici;   6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale dei punteggi per titoli non puo' essere  superiore  a  un  terzo  del punteggio complessivo attribuibile;   c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.   10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i  beni  e  le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a  effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite  scorrimento  delle  graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di  area  III posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo  scorrimento  delle graduatorie  relative  alle  procedure   concorsuali   interne   gia' espletate presso il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.   10-undecies. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di euro 898.005 per l'anno 2019.  
           Riferimenti normativi 
                               - Si riporta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico          obbligatorio e complementare):               «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).               26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa          attivita'.».               -  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 1.               Si riporta l'articolo 1, commi 243,  245  e  246  della          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          Legge di stabilita' 2013):               «243. La facolta' di cui al comma  239  deve  avere  ad          oggetto  tutti  e  per  intero   i   periodi   assicurativi          accreditati presso le gestioni di  cui  al  medesimo  comma          239.               245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte  di          propria competenza, determinano il trattamento pro quota in          rapporto ai  rispettivi  periodi  di  iscrizione  maturati,          secondo  le  regole  di   calcolo   previste   da   ciascun          ordinamento e sulla base delle rispettive  retribuzioni  di          riferimento.               246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva          rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di  calcolo          della  pensione  si  tiene  conto  di   tutti   i   periodi          assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di          cui  al  comma  239,   fermo   restando   quanto   previsto          dall'articolo 24, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito  che,  a  decorrere          dal  1°  gennaio  2012,  con  riferimento  alle  anzianita'          contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di          pensione corrispondente  a  tali  anzianita'  e'  calcolata          secondo il sistema contributivo.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del          D.Lgs n. 80 del 1998):               (Omissis).               2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.».               - Si riporta l'articolo 59,  comma  9  della  legge  27          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della          finanza pubblica):               «Art.  59  (Disposizioni  in  materia  di   previdenza,          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). -  9.  Per  il          personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,   ai   fini          dell'accesso   al   trattamento   pensionistico,   che   la          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.          129, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio          1997, n. 229, e'  collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal          servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato          decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale          appartenente ai ruoli, classi  di  concorso  a  cattedre  e          posti di insegnamento e profili professionali nei quali  vi          siano situazioni  di  esubero  rispetto  alle  esigenze  di          organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.          Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed          accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della  suddetta          condizione e' accertato  al  termine  delle  operazioni  di          movimento del personale.».               -  Si  riporta  l'articolo  17,  comma  2  del  decreto          legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento  e          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107):               «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento          del personale docente). - (Omissis).               2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,          ferma  restando  la   procedura   autorizzatoria   di   cui          all'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e          successive  modificazioni,   mediante   scorrimento   delle          graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:                 a) concorso bandito ai sensi dell'articolo  1,  comma          114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al          limite percentuale di cui all'articolo 400, comma  15,  del          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo          per i vincitori del concorso;                 b) concorso bandito, in ciascuna  regione,  ai  sensi          del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per          difetto;                 c).                 d)  concorsi  banditi  ai   sensi   delle   ordinarie          procedure di cui al Capo II,  ai  quali  sono  destinati  i          posti non utilizzati per quelle di cui alle  lettere  a)  e          b). In prima applicazione, ai soggetti  che  hanno  svolto,          nel corso degli otto anni scolastici precedenti,  entro  il          termine di presentazione delle istanze  di  partecipazione,          almeno tre annualita' di servizio,  anche  non  successive,          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,          della legge 3 maggio 1999, n. 124, su  posto  comune  o  di          sostegno, presso le istituzioni del  sistema  educativo  di          istruzione e formazione, e' riservato il 10 per  cento  dei          posti. In prima applicazione, i predetti  soggetti  possono          partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza  il          possesso del requisito di  cui  all'articolo  5,  comma  1,          lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2,  lettera  b),          per una tra le classi di  concorso  per  le  quali  abbiano          maturato un servizio di almeno un anno.».               - Si riporta articolo 4, commi 1 e 2,  della  legge  28          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):               «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della          categoria.               2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.».               - Si riportano gli articoli 26, comma 9, e 27, comma  5          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):               «Art.  26  (Fondi  di   solidarieta'   bilaterali).   -          (Omissis).               9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla  finalita'  di          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':                 a) assicurare ai lavoratori prestazioni  integrative,          in termini di importi o durate, rispetto  alle  prestazioni          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale          previsti dalla normativa vigente;                 b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o          anticipato nei successivi cinque anni;                 c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi          nazionali o dell'Unione europea.»               «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali          alternativi). - (Omissis).               5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i          contratti collettivi definiscono:                 a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;                 b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle          disponibilita' del fondo di cui al comma 1;                 c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del          fondo di cui al comma 1;                 d) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;                 e) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale          a decorrere dal 1° gennaio 2016;                 f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1  di          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere          a) e b);                 g) criteri e requisiti per la gestione del  fondo  di          cui al comma 1.».               - Il testo del citato decreto legislativo  n.  165  del          1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997,          n. 139.               - Per il testo dell'articolo 1, comma 300 della  citata          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 12.               - Si riporta l'articolo 1, comma 307 della citata legge          n. 145 del 2018:               «307. Al fine  di  potenziare  il  funzionamento  degli          uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalita'  e          di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti          penali per i minorenni, il  Ministero  della  giustizia  e'          autorizzato,  in  aggiunta   alle   facolta'   assunzionali          previste a legislazione vigente, ad  assumere,  nell'ambito          dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021,          con  contratto  di  lavoro  a   tempo   indeterminato,   un          contingente  massimo   di   3.000   unita'   di   personale          amministrativo non dirigenziale, cosi'  ripartito:  a)  903          unita' di Area II per l'anno 2019, 1.000 unita' di Area III          per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area II per l'anno  2021,          da inquadrare nei ruoli  dell'Amministrazione  giudiziaria.          Il predetto personale e' reclutato con le modalita' di  cui          all'articolo  1,  commi  2-bis,  2-ter  e  2-septies,   del          decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  12  agosto  2016,   n.   161.          L'assunzione di personale di cui alla presente  lettera  e'          autorizzata, con le medesime modalita' di  cui  al  periodo          precedente, anche mediante avviamento degli iscritti  nelle          liste di collocamento a norma dell'articolo  35,  comma  1,          lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,          con  attribuzione  di  punteggio   aggiuntivo   determinato          dall'amministrazione e a  valere  sulle  graduatorie  delle          predette liste di collocamento in favore dei  soggetti  che          hanno maturato i titoli di preferenza di  cui  all'articolo          50, commi 1-quater  e  1-quinquies,  del  decreto-legge  24          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16          unita' di Area II, per  l'anno  2019,  per  l'esigenza  del          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',          destinato ai ruoli di  funzionario  contabile,  funzionario          dell'organizzazione, funzionario amministrativo  e  tecnico          nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni          di cui al presente comma, per l'importo di euro  30.249.571          per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno  2020  e  di          euro 114.154.525  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma          298  del  presente  articolo.  Per  lo  svolgimento   delle          procedure   concorsuali   necessarie   all'attuazione   del          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  2.000.000          per l'anno 2019.».               - Si riporta  l'articolo  4,  comma  3  -quinquies  del          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni urgenti          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione          nelle   pubbliche    amministrazioni)    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2016, n. 125:               «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro          flessibile  nel  pubblico  impiego).   -   3-quinquies.   A          decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il   reclutamento   dei          dirigenti e delle figure professionali comuni  a  tutte  le          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma  4,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici  unici,          nel rispetto dei principi di imparzialita',  trasparenza  e          buon andamento.  I  concorsi  unici  sono  organizzati  dal          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del          Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la          finanza pubblica, anche avvalendosi della  Commissione  per          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle          pubbliche    amministrazioni,    di    cui    al    decreto          interministeriale 25 luglio 1994, previa  ricognizione  del          fabbisogno  presso  le  amministrazioni  interessate,   nel          rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni  a          tempo  indeterminato.  Il   Dipartimento   della   funzione          pubblica, nella ricognizione del  fabbisogno,  verifica  le          vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti          nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite          ad una singola regione, il  concorso  unico  si  svolge  in          ambito regionale,  ferme  restando  le  norme  generali  di          partecipazione ai  concorsi  pubblici.  Le  amministrazioni          pubbliche di cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  citato          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive          modificazioni, nel rispetto del regime delle  assunzioni  a          tempo  indeterminato  previsto  dalla  normativa   vigente,          possono  assumere  personale  solo  attingendo  alle  nuove          graduatorie di concorso predisposte presso il  Dipartimento          della  funzione  pubblica,  fino   al   loro   esaurimento,          provvedendo a programmare le quote annuali  di  assunzioni.          Restano ferme le disposizioni di cui ai commi  3  e  6  del          presente articolo e quelle  in  materia  di  corso-concorso          bandito  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  ai          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.».               - Si riportano gli articoli 30 e 35, commi 1, 4 e 4-bis          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:               «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra          amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del  1993,          come sostituito prima dall'art. 13 del  D.Lgs  n.  470  del          1993 e poi  dall'art.  18  del  D.Lgs  n.  80  del  1998  e          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della          legge n. 488 del 1999)). - 1.  Le  amministrazioni  possono          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra          la domanda e l'offerta di mobilita'.               1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da          quello     di     residenza,      previa      comunicazione          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica          professionale.               2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa          in un'altra sede.               2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma          2.3.               2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.               2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento          del trattamento economico spettante al personale trasferito          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.               2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per          l'attuazione del presente articolo.               2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la          necessaria neutralita' finanziaria.               2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente          disponibili.               2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,          e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,          n. 311".               2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa          amministrazione.               2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali          norme e dal presente decreto.»               «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da          1 a 6 del D.Lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.          267 del 2000)). -  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni          pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:                 a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso          dall'esterno;                 b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche          professionalita'.               Omissis.               4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti          pubblici non economici.               4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti          dall'articolo 36.               Omissis.».               - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica          9   maggio   1994,   n.487   (Regolamento   recante   norme          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici          impieghi),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto          1994, n. 185, S.O.               - Per il testo della citata legge n. 68  del  1999,  si          veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.               -  Si  riporta  l'articolo   50,   commi   1-quater   e          1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,          n. 114 .               «Art. 50 (Ufficio per  il  processo).  -  1-quater.  Il          completamento  del  periodo   di   perfezionamento   presso          l'ufficio per il processo ai  sensi  del  comma  1-bis  del          presente  articolo  costituisce  titolo  di  preferenza   a          parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio          1994, n. 487,  e  successive  modificazioni,  nei  concorsi          indetti dalla  pubblica  amministrazione.  Nelle  procedure          concorsuali indette  dall'amministrazione  della  giustizia          sono  introdotti  meccanismi  finalizzati   a   valorizzare          l'esperienza formativa acquisita mediante il  completamento          del periodo di  perfezionamento  presso  l'ufficio  per  il          processo ai sensi del citato comma 1-bis.               1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica          amministrazione.».               - Per il testo dell'articolo 1, comma 399, della citata          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 12.               - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7          ottobre 2008, n.  54  (Prima  concessione  del  trattamento          straordinario di integrazione  salariale,  in  deroga  alla          vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla          Brancato Luciano  D.I.,  in  Fiumicino.  (Decreto  n.  54),          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,          n. 189:               «2. Per la Direzione regionale del lavoro per il  Lazio          i  relativi  adempimenti  saranno  svolti  direttamente  da          Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale  del  Ministero  del          lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  secondo          quanto previsto dalla citata nota della Direzione  generale          degli ammortizzatori sociali  e  incentivi  all'occupazione          prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.».               - Per il testo dell'articolo 1, comma 300, della citata          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 13.               - Per il testo  dell'articolo  30  del  citato  decreto          legislativo n.  165  del  2001,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 13.   |  
|   |                               Art. 14-bis   Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli  enti  e  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli  enti  locali. 
   1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  al  comma  5,  quinto  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le  parole:  «al  triennio precedente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   quinquennio precedente»;   b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:   «5-sexies.  Per  il  triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il relativo turn-over.   5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».   2. In  considerazione  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111.   3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
                               - Si riporta l'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.          90 del 2014, come modificato dalla presente legge:               «Art.  3  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn          over). -  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non          economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e          successive modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno          2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente          corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di  quella          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno          precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata          nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del  60  per          cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per  l'anno  2017,          del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai  Corpi  di          polizia, al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al          comparto della scuola e  alle  universita'  si  applica  la          normativa di settore.               2.               3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate          con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  previa          richiesta delle  amministrazioni  interessate,  predisposta          sulla base della programmazione del  fabbisogno,  corredata          da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni   avvenute          nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei          correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito          il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per  un          arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e          contabile.               3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione          e di controllo del territorio connessi allo svolgimento  di          Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga  a  quanto          previsto dall'articolo  2199  del  codice  dell'ordinamento          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.          66, e successive modificazioni, sono  autorizzate,  in  via          straordinaria,  per  l'immissione  nei   rispettivi   ruoli          iniziali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  2199,   allo          scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  indetti  per          l'anno 2013, approvate entro  il  31  ottobre  2014,  ferme          restando le assunzioni dei volontari  in  ferma  prefissata          quadriennale, ai sensi  del  comma  4,  lettera  b),  dello          stesso articolo 2199, relative ai predetti  concorsi.  Alle          assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito          delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.               3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al          comma  3-bis  del  presente  articolo  sono  disposte   con          decorrenza  dal   1°settembre   2014,   nell'ambito   delle          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito          fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia  di          Stato.               3-quater I vincitori del concorso  per  allievo  agente          della Polizia di Stato  indetto  nell'anno  2014  ai  sensi          dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo          15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  sono          assunti con  decorrenza  dal  1°gennaio  2015,  nell'ambito          delle residue autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui  al          comma  3-ter  del  presente  articolo  e  di  quelle   gia'          previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66,  comma  9-bis,          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e          successive modificazioni.               3-quinquies Per il Corpo di polizia  penitenziaria,  le          assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono          disposte,  entro   l'anno   2014,   con   i   fondi   delle          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito          fondo ivi previsto  per  la  parte  relativa  alla  polizia          penitenziaria.               3-sexies  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo  di          polizia  penitenziaria,  gia'  previste  per  l'anno   2015          dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono          effettuate a decorrere dal 1°gennaio  2015  utilizzando  la          graduatoria  dei  concorsi  indicati  al  comma  3-bis  del          presente articolo.               3-septies All'attuazione di quanto previsto  dai  commi          3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si  provvede          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.               3-octies Per  garantire  gli  standard  operativi  e  i          livelli di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica          di vigile del fuoco del predetto Corpo e'  incrementata  di          1.030 unita'; conseguentemente la  dotazione  organica  del          ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella  A  allegata          al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e          successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.               3-novies Per la copertura dei posti portati in  aumento          nella qualifica di vigile del  fuoco  ai  sensi  del  comma          3-octies,  e'  autorizzata  l'assunzione  di  1.000  unita'          mediante il ricorso, in parti uguali, alle  graduatorie  di          cui all'articolo 8 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre          2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le  modalita'  di  cui          all'articolo 148 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,          n. 217, per le finalita' ivi previste.               3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui          ai commi 3-octies e 3-novies sono  determinati  nel  limite          massimo complessivo di euro 130.843  per  l'anno  2014,  di          euro 24.276.826 per l'anno 2015  e  di  euro  42.051.482  a          decorrere dall'anno 2016. Ai  predetti  oneri  si  provvede          mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della          missione "Soccorso civile".               3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi          dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.          139, e successive modificazioni,  e'  disposto  nel  limite          dell'autorizzazione  annuale  di   spesa,   pari   a   euro          48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a  decorrere          dall'anno 2016.               4.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   il   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          ragioneria generale  dello  Stato  operano  annualmente  un          monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei  livelli          occupazionali  che  si  determinano   per   effetto   delle          disposizioni  dei  commi  1  e  2.  Nel  caso  in  cui  dal          monitoraggio si rilevino incrementi di  spesa  che  possono          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza          pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure          correttive volte a neutralizzare l'incidenza  del  maturato          economico del personale cessato nel calcolo delle  economie          da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.               4-bis.  Per  l'assoluta  esigenza  di   assicurare   la          funzionalita'   e   l'efficienza    dell'area    produttiva          industriale e,  in  particolare,  degli  arsenali  e  degli          stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma  11,          alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto          2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero          della  difesa,  nell'anno  2014,  anche  in   presenza   di          posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato  ad  assumere  i          ventiquattro vincitori del concorso per assistente  tecnico          del settore motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.          59 del 27 luglio  2007,  risultanti  dalle  graduatorie  di          merito  approvate  con  decreto  dirigenziale  in  data  15          dicembre 2008.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'          autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014  e  di          866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo          onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro          annui a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio          triennale 2014-2016, nell'ambito del  programma  "Fondi  di          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze  per  l'anno  2014,  allo  scopo  utilizzando          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di          bilancio.  Il  Ministero   della   difesa   comunica   alla          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della          funzione pubblica e  al  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello          Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente  comma          e i relativi oneri.               5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di          un contingente di personale complessivamente corrispondente          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non          superiore a cinque anni , nel rispetto della programmazione          del fabbisogno e di  quella  finanziaria  e  contabile;  e'          altresi'   consentito   l'utilizzo   dei   residui   ancora          disponibili  delle   quote   percentuali   delle   facolta'          assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo          76, comma 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,          n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui  al  presente          comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti  di          cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge          n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per  i  medesimi          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente          articolo.               5-bis. Dopo il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:               "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,          il contenimento delle spese di personale con riferimento al          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata          in vigore della presente disposizione".               5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del          presente  articolo  si  applicano   i   principi   di   cui          all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la  comunicazione  al          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del          Consiglio dei  ministri  per  quanto  di  competenza  dello          stesso.               5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1°          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a          decorrere dall'anno 2015.               5-quinquies.  All'articolo   18,   comma   2-bis,   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e          successive modificazioni, le  parole:  "fermo  restando  il          contratto nazionale in vigore  al  1°  gennaio  2014"  sono          soppresse.               5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e          contabile, le regioni e gli enti locali possono  computare,          ai fini della determinazione delle  capacita'  assunzionali          per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del          personale di ruolo verificatesi nell'anno  precedente,  sia          quelle  programmate  nella   medesima   annualita',   fermo          restando  che  le  assunzioni  possono  essere   effettuate          soltanto  a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il          relativo turn-over.               5-septies.  I  vincitori  dei  concorsi  banditi  dalle          regioni  e  dagli  enti  locali,  anche  se  sprovvisti  di          articolazione territoriale, sono tenuti a  permanere  nella          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non          derogabile dai contratti collettivi.               6.  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle          categorie protette ai  fini  della  copertura  delle  quote          d'obbligo.               6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato  delle          province, prorogati fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi          dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre  2013,  n.  125,   possono   essere   ulteriormente          prorogati,  alle  medesime  finalita'  e  condizioni,  fino          all'in-sediamento dei nuovi  soggetti  istituzionali  cosi'          come  previsto  dalla  legge  7   aprile   2014,   n.   56.          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.               7. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre          2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014"  sono          sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".               8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:                 a) e' abrogato il comma 9;                 b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.               9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le          seguenti modificazioni:                 a) il comma 8 e' abrogato;                 b) al comma 28, dopo il secondo periodo  e'  inserito          il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo          non  si  applicano,  anche  con   riferimento   ai   lavori          socialmente utili, ai lavori  di  pubblica  utilita'  e  ai          cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del  personale          sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da          fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,          i limiti medesimi non si  applicano  con  riferimento  alla          sola quota finanziata da altri soggetti".               10. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti          modificazioni:                 a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le          relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e          degli enti pubblici non economici.";                 b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle          procedure concorsuali" sono inserite le seguenti:  "e  alle          relative assunzioni".               10-bis.  Il  rispetto   degli   adempimenti   e   delle          prescrizioni di cui al presente  articolo  da  parte  degli          enti locali viene certificato dai revisori dei conti  nella          relazione di accompagnamento alla delibera di  approvazione          del  bilancio  annuale  dell'ente.  In  caso   di   mancato          adempimento,  il  prefetto  presenta   una   relazione   al          Ministero dell'interno. Con  la  medesima  relazione  viene          altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni  di  cui          al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.».               - Si riporta l'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter  del          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111:               «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -          (Omissis).               3. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  71  e          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche          in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.               3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli          obiettivi di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si          provvede con le modalita' previste dall'articolo  2,  comma          73, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  La  regione  e'          giudicata  adempiente   ove   sia   accertato   l'effettivo          conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli          anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente          ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,          negli anni dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale          riduzione della spesa di personale, ovvero  una  variazione          dello 0,1 per cento annuo,  fino  al  totale  conseguimento          nell'anno 2020 degli  obiettivi  previsti  all'articolo  2,          commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.               3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».   |  
|   |                               Art. 14-ter 
                Utilizzo delle graduatorie concorsuali                   per l'accesso al pubblico impiego 
   1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le  graduatorie  possono essere utilizzate anche per effettuare, entro  i  limiti  percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11  della  legge  12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli  3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  sebbene  collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».   2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo  la  parola:  «scolastico»  sono  inserite  le   seguenti:   «ed educativo, anche degli enti locali».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 361 e 366,          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla          presente legge:               «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate          esclusivamente per la copertura dei posti messi a  concorso          nonche' di quelli  che  si  rendono  disponibili,  entro  i          limiti di efficacia temporale delle  graduatorie  medesime,          fermo restando il numero dei posti banditi e  nel  rispetto          dell'ordine  di  merito,  in  conseguenza   della   mancata          costituzione o dell'avvenuta  estinzione  del  rapporto  di          lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie          possono essere utilizzate anche  per  effettuare,  entro  i          limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni  vigenti  e          comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni          previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,          le assunzioni obbligatorie di cui  agli  articoli  3  e  18          della medesima legge n. 68 del  1999,  nonche'  quelle  dei          soggetti titolari del diritto al collocamento  obbligatorio          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  23  novembre          1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite  dei  posti          ad essi riservati nel concorso.»               o366. I commi da  360  a  364  non  si  applicano  alle          assunzioni del personale  scolastico  ed  educativo,  anche          degli enti locali , inclusi i dirigenti,  e  del  personale          delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e          coreutica.».               - Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 68          del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 8.               - Si riportano gli articoli 11 e 18 della cita legge n.          68 del 1999:               «Art. 11 (Convenzioni  e  convenzioni  di  integrazione          lavorativa).  -  1.  Al  fine  di  favorire   l'inserimento          lavorativo dei disabili,  gli  uffici  competenti,  sentito          l'organismo di cui all'articolo 6,  comma  3,  del  decreto          legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato          dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con          il datore  di  lavoro  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la          determinazione di un  programma  mirante  al  conseguimento          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.               2. Nella  convenzione  sono  stabiliti  i  tempi  e  le          modalita' delle assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si          impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono  essere          convenute  vi  sono  anche   la   facolta'   della   scelta          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocini  con   finalita'          formative o di orientamento, l'assunzione con contratto  di          lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di  prova  piu'          ampi di quelli previsti dal contratto  collettivo,  purche'          l'esito negativo della prova, qualora sia  riferibile  alla          menomazione da cui e' affetto il soggetto, non  costituisca          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.               3. La  convenzione  puo'  essere  stipulata  anche  con          datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni  ai          sensi della presente legge.               4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori          di  lavoro  convenzioni  di  integrazione  lavorativa   per          l'avviamento  di  disabili   che   presentino   particolari          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo          lavorativo ordinario.               5. Gli uffici competenti  promuovono  ed  attuano  ogni          iniziativa utile a favorire  l'inserimento  lavorativo  dei          disabili anche attraverso convenzioni  con  le  cooperative          sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della          legge 8 novembre 1991, n. 381, e  con  i  consorzi  di  cui          all'articolo  8  della  stessa  legge,   nonche'   con   le          organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nei   registri          regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,          n. 266, e comunque con gli organismi di cui  agli  articoli          17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  ovvero  con          altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla          realizzazione degli obiettivi della presente legge.               6. L'organismo di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del          decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469,   come          modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge,  puo'          proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti  di  eta'  e  di          durata   dei   contratti   di   formazione-lavoro   e    di          apprendistato,  per  le  quali  trovano   applicazione   le          disposizioni di cui al comma 3  ed  al  primo  periodo  del          comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio  1994,          n. 299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19          luglio  1994,  n.   451.   Tali   deroghe   devono   essere          giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.               7. Oltre a quanto previsto al comma 2,  le  convenzioni          di integrazione lavorativa devono:                 a) indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite          al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;                 b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di          tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o  dei          centri di orientamento professionale e degli  organismi  di          cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;                 c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento  del          percorso formativo inerente la convenzione di  integrazione          lavorativa, da parte degli enti pubblici  incaricati  delle          attivita' di sorveglianza e controllo.»               «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  I          soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento          obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano          il numero di unita'  da  occupare  in  base  alle  aliquote          stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini          dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.               2. In attesa di una disciplina organica del diritto  al          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata          secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,  4  e          6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.          La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per  i  datori  di          lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il          regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce  le  relative          norme di attuazione.               3. Per un periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere          dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 ,  gli  invalidi          del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo  4,  comma  5,          che alla medesima data risultino iscritti  nelle  liste  di          cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive          modificazioni,  sono  avviati  al   lavoro   dagli   uffici          competenti   senza   necessita'   di   inserimento    nella          graduatoria di cui all'articolo 8,  comma  2.  Ai  medesimi          soggetti si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,          comma 6.».               - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  23          novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle  vittime          del terrorismo e della criminalita' organizzata):               «2. I soggetti di cui all'articolo  1  della  legge  20          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta          sono previste per i  profili  professionali  del  personale          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12          marzo 1999, n. 68.».   |  
|   |                                 Art. 15   Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con  finestre trimestrali. 
   1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».   2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal 1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.   3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico dal 1° aprile 2019.   4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'articolo  24,  del  decreto-legge   6          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:               «Art.  24(Disposizioni  in   materia   di   trattamenti          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'          dei seguenti principi e criteri:                 a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;                 b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione          della vita lavorativa;                 c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento          delle diverse gestioni previdenziali.               2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per          la corresponsione della prestazione stessa.               3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono          sostituite, dalle seguenti prestazioni:                 a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;                 b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.               4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di          flessibilita'.               5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14          settembre 2011, n. 148.               6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di          seguito indicati:                 a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30          luglio 2010, n. 122;                 b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio          2010, n. 122;                 c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;                 d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in          66 anni.               7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono          soppresse.               8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo          1971, n. 118, e' incrementato di un anno.               9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12          novembre 2011, n. 183 e' abrogato.               10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  con  riferimento          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di          maturazione dei predetti requisiti.               11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.               12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti          modifiche:                 a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo  3,          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'          anagrafica";                 b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";                 c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".               13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e          integrazioni, salvo quanto previsto dal presente  comma.  A          partire dalla medesima data i riferimenti al  triennio,  di          cui  al  comma   12-ter   dell'articolo   12   del   citato          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi          al biennio. Con riferimento agli  adeguamenti  biennali  di          cui al primo periodo del presente comma la variazione della          speranza di vita relativa  al  biennio  di  riferimento  e'          computata in misura pari alla differenza tra la  media  dei          valori registrati nei singoli anni del biennio  medesimo  e          la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio          precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente  dal          1° gennaio 2021, in  riferimento  al  quale  la  variazione          della speranza di vita relativa  al  biennio  2017-2018  e'          computata,  ai  fini  dell'adeguamento  dei  requisiti   di          accesso al pensionamento, in misura  pari  alla  differenza          tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e          il  valore  registrato  nell'anno  2016.  Gli   adeguamenti          biennali di cui al primo periodo  del  presente  comma  non          possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in          sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di          incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli          stessi  adeguamenti  non  sono  effettuati  nel   caso   di          diminuzione della speranza di vita relativa al  biennio  di          riferimento, computata  ai  sensi  del  terzo  periodo  del          presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o  di          adeguamenti successivi.               14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31          dicembre 2011:                 a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;                 b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,          per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4          dicembre 2011;                 c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima          della data di entrata in vigore del presente decreto;                 d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione          volontaria della contribuzione;                 e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6  dell'  articolo  72          del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano  a          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;                 e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive          modificazioni;                 e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.               15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo          al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo  12,          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del          presente articolo.               15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme          sostitutive della medesima:                 a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'          anagrafica non inferiore a 64 anni;                 b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60          anni.               16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019          sono effettuati con periodicita' biennale.               17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e          pesanti, a norma dell' articolo 1 della  legge  4  novembre          2010, n. 183, all' articolo 1 del  decreto  legislativo  21          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                 al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";                 al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";                 al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";                 dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:               "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:                 a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;                 b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da          72 a 77.";                 al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle          seguenti: "commi 6 e 6-bis".               17-bis.               18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre          1999, n. 488.               19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.               20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente          al 1° gennaio 2012.               21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore          a 5 volte il trattamento minimo.               22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a          raggiungere il livello del 24 per cento.               23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato          n. 1 del presente decreto.               24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:                 a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle          relative gestioni;                 b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per          cento.               25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.          448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:                 a) nella misura del 100 per cento per  i  trattamenti          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto          limite maggiorato;                 b) nella misura del 40 per cento  per  i  trattamenti          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto          limite maggiorato;                 c) nella misura del 20 per cento  per  i  trattamenti          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto          limite maggiorato;                 d) nella misura del 10 per cento  per  i  trattamenti          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto          limite maggiorato;                 e)   non   e'   riconosciuta   per   i    trattamenti          pensionistici complessivamente superiori  a  sei  volte  il          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo          complessivo dei trattamenti medesimi.               25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.          448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal          comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di          importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento          minimo INPS e' riconosciuta:                 a) negli anni 2014 e 2015 nella  misura  del  20  per          cento;                 b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per          cento.               25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla          base della normativa vigente.               26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.               27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del          predetto Fondo.               27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'  articolo          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.               28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel          settore della previdenza.               29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione          vigente.               30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al          reddito e della formazione continua.               31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°          gennaio 2011.               31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».».               - Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della  citata          legge 335 del  1995,  si  veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 14.               -  Per  il   testo   dell'articolo   12,   del   citato          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 1.               - Per il testo dell'articolo 59, comma 9, della  citata          legge n. 449 del 1997, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 14.   |  
|   |                                 Art. 16 
                             Opzione donna 
   1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  180,  nei confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque anni e un'eta'  pari  o  superiore  a  58  anni  per  le  lavoratrici dipendenti e a 59 anni  per  le  lavoratrici  autonome.  Il  predetto requisito di eta' anagrafica non e'  adeguato  agli  incrementi  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.   2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.  
           Riferimenti normativi 
                               - Il testo del decreto legislativo 30 aprile  1997,  n.          180 (Attuazione della  delega  conferita  dall'articolo  1,          comma 24, della L. 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di          opzione per la liquidazione del  trattamento  pensionistico          esclusivamente con le regole del sistema  contributivo)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.               -  Per  il   testo   dell'articolo   12,   del   citato          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 1.               - Per il testo dell'articolo 59, comma 9  della  citata          legge n. 449 del 1997, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 14.   |  
|   |                                 Art. 17   Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento  della speranza di vita per i lavoratori precoci. 
   1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1, comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2028.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 1, commi 199,  200,  203  della          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2017-2019):               «199. A decorrere dal  1°  maggio  2017,  il  requisito          contributivo  di  cui  all'articolo  24,  comma   10,   del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come          rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo          24 per effetto degli adeguamenti applicati  con  decorrenza          2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori  di  cui          all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8  agosto  1995,          n. 335, che hanno  almeno  12  mesi  di  contribuzione  per          periodi di lavoro effettivo  precedenti  il  raggiungimento          del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in  una          delle seguenti condizioni di cui alle lettere da  a)  a  d)          del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi          del comma 202 del presente articolo:                 a) sono in  stato  di  disoccupazione  a  seguito  di          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo          7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e  hanno  concluso          integralmente la prestazione  per  la  disoccupazione  loro          spettante da almeno tre mesi;                 b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;                 c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale          al 74 per cento;                 d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni          indicate all'allegato E annesso  alla  presente  legge  che          svolgono, al momento del  pensionamento,  da  almeno  sette          anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi          sette attivita' lavorative per le  quali  e'  richiesto  un          impegno tale  da  rendere  particolarmente  difficoltoso  e          rischioso il loro svolgimento in modo  continuativo  ovvero          sono  lavoratori  che  soddisfano  le  condizioni  di   cui          all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  21          aprile 2011, n. 67.»               «200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma          199 del presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  gli          adeguamenti alla speranza di vita di  cui  all'articolo  12          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»               «203. Il beneficio dell'anticipo del  pensionamento  ai          sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda  nel          limite di 360 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  564,4          milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni  di  euro          per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno  2020,          di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1  milioni          di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui  a          decorrere dall'anno 2023. Qualora  dal  monitoraggio  delle          domande presentate ed  accolte  emerga  il  verificarsi  di          scostamenti,  anche  in  via  prospettica,  del  numero  di          domande rispetto alle risorse finanziarie di cui  al  primo          periodo del presente comma, la decorrenza  dei  trattamenti          e' differita, con criteri di  priorita'  in  ragione  della          maturazione dei requisiti agevolati di cui  al  comma  199,          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei          ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in          ragione della data di presentazione della domanda, al  fine          di garantire un numero di accessi al  pensionamento,  sulla          base dei predetti requisiti  agevolati,  non  superiore  al          numero  di  pensionamenti  programmato  in  relazione  alle          predette risorse finanziarie.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  149,  della  citata          legge, n. 205 del 2017               «149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai          lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11          dicembre  2016,  n.  232,  continuano  ad  applicarsi   gli          adeguamenti previsti ai sensi del comma  200  del  medesimo          articolo.».   |  
|   |                                 Art. 18 
                              Ape sociale 
   1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016 e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'  soppresso.  Le disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.  
           Riferimenti normativi 
                               - Si riporta l'articolo  1,  comma  179,  della  citata          legge n. 232  del  2016,  come  modificata  dalla  presente          legge:               «179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al          31 dicembre 2019 , agli iscritti all'assicurazione generale          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della          medesima e alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano          in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  del          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento          pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:                 a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero  per  scadenza          del termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  a          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la          prestazione per la disoccupazione loro spettante da  almeno          tre mesi e sono in possesso di  un'anzianita'  contributiva          di almeno 30 anni;                 b) assistono, al momento della richiesta e da  almeno          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,  e  sono          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30          anni;                 c) hanno una riduzione  della  capacita'  lavorativa,          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'          contributiva di almeno 30 anni;                 d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  186,  della  citata          legge n.232 del 2016:               «186.  Il  beneficio  dell'indennita'  disciplinata  ai          sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda  nel          limite di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  di  630          milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di  euro          per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,          di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2  milioni          di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno          2023. Qualora dal monitoraggio delle domande  presentate  e          accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in  via          prospettica, del numero di domande  rispetto  alle  risorse          finanziarie di cui al primo periodo del presente comma,  la          decorrenza dell'indennita' e'  differita,  con  criteri  di          priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui          al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in          relazione alle predette risorse finanziarie.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 165 della citata legge          n. 205 del 2017:               «165. Per i soggetti che a  decorrere  dal  1°  gennaio          2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di          cui all'articolo 1, commi 179 e  179-bis,  della  legge  11          dicembre 2016,  n.  232,  come  modificati  dalla  presente          legge, non si applica il  limite  relativo  al  livello  di          tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di  cui          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23          maggio 2017, n. 88. I  soggetti  che  verranno  a  trovarsi          nelle  predette  condizioni  nel   corso   dell'anno   2018          presentano domanda per il loro riconoscimento entro  il  31          marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto  dal  citato          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio          dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta          fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018  e,          comunque, non oltre il  30  novembre  2018  sono  prese  in          considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio          di cui all'articolo 11 del citato  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del          2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.».   |  
|   |                               Art. 18-bis 
               Sospensione dei trattamenti previdenziali 
   1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.   2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati con  effetto  non  retroattivo  dal  giudice   che   ha   emesso   la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto.   3. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.   4. La  sospensione  della  prestazione  previdenziale  puo'  essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti, l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.   5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al comma 1 sono versate annualmente dagli enti  interessati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di  spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n. 206.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 2, comma 58 della citata  legge          92 del 2012:               «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis).               58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al          primo periodo.».               - Si riportano gli articoli 295 e  656  del  codice  di          procedura penale               «Art. 295 (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1.  Se  la          persona nei cui confronti la misura e' disposta  non  viene          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti          dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente          il verbale, indicando specificamente le indagini svolte,  e          lo  trasmette  senza  ritardo  al  giudice  che  ha  emesso          l'ordinanza.               2. Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche  esaurienti,          dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato  di          latitanza.               3. Al fine di agevolare le ricerche del  latitante,  il          giudice o il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con  le          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre          l'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si          applicano, ove possibile, le  disposizioni  degli  articoli          268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.               3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3  del  presente          articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il          pubblico  ministero  puo'  disporre  l'intercettazione   di          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le          ricerche di un latitante in relazione  a  uno  dei  delitti          previsti   dall'articolo   51,    comma    3-bis    nonche'          dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (2).               3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini          di quanto previsto dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo  del          giudice provvede il presidente della Corte.»               «Art. 656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata          all'interessato.               2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia          e notificato all'interessato.               3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del          condannato.               3-bis.  L'ordine  di  esecuzione  della   sentenza   di          condanna a pena detentiva nei confronti di madre  di  prole          di  minore  eta'  e'  comunicato   al   procuratore   della          Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di          esecuzione della sentenza.               4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito          secondo le modalita' previste dall'articolo 277.               4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.          b), quando  la  residua  pena  da  espiare,  computando  le          detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26  luglio          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata          ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26  luglio  1975,          n.  354.  La  presente  disposizione  non  si  applica  nei          confronti dei condannati per i delitti di cui  all'articolo          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.               4-ter. Quando  il  condannato  si  trova  in  stato  di          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla          liberazione anticipata.               4-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,   il          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di          sorveglianza.               5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni          nei casi previsti  dall'articolo  47-ter,  comma  1,  della          legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei  casi  di  cui          agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive          modificazioni, e di cui all'articolo  94  del  testo  unico          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso          immediato.               6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di          sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il          quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.               7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.               8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero          di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.               8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della          notifica.               9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non          puo' essere disposta:                 a) nei confronti dei condannati per i delitti di  cui          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi          dell'articolo 89 del testo unico  di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e          successive modificazioni;                 b) nei confronti di coloro che, per il fatto  oggetto          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene          definitiva;                 c).               10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di          sorveglianza.».               -  Per  il  testo  dell'articolo  296  del  codice   di          procedura  penale  si  veda   nei   riferimenti   normativi          all'articolo 7 -ter.               - Per il testo della citata legge n. 206  del  2004  si          veda nei riferimenti normativi all'articolo 7-ter   |  
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         Termine di prescrizione dei contributi di previdenza       e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 
   1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma 10 e' inserito il seguente:     «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico del lavoratore.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 335 del          1995, come modificato dalla presente legge:               «Art. 3(Disposizioni diverse in materia assistenziale e          previdenziale). - 1. All'articolo 20, comma 4, della  legge          9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il          seguente: "Al fine di  consentire  un  immediato  riscontro          dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni          previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno          stato patrimoniale ed un conto economico generale al  netto          della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno          alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".               2.  Per  l'anno   1996   l'importo   globale   di   cui          all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9  marzo          1989, n. 88,  e'  determinato  in  lire  23  mila  miliardi          incrementato,  per  gli  anni  successivi  ai  sensi  della          predetta  lettera  c).  Alla  lettera  c)   del   comma   3          dell'articolo 37 della citata legge n. 88  del  1989,  sono          aggiunte, in fine, le parole:  "incrementato  di  un  punto          percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede          alla ridefinizione della ripartizione dell'importo  globale          delle somme di cui al primo periodo del presente  comma  in          riferimento  alle  effettive  esigenze   di   apporto   del          contributo dello Stato alle diverse gestioni  previdenziali          secondo  il  criterio  del  rapporto  tra  contribuzione  e          prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non          inferiori  alla  media,  ponderata  agli  iscritti,   delle          aliquote vigenti nei regimi interessati.               3. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  emanare          uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della  presente  legge,  recanti  norme  volte  a          riordinare il sistema delle  prestazioni  previdenziali  ed          assistenziali  di  invalidita'  e  inabilita'.  Tali  norme          dovranno  ispirarsi  ai   seguenti   principi   e   criteri          direttivi:                 a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei          relativi criteri di  riconoscimento  con  riferimento  alla          definizione di persona handicappata introdotta dalla  legge          5 febbraio 1992, n. 104;                 b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di          revisione delle prestazioni, fermo comunque  rimanendo  per          il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile  e          del sordomutismo il principio della separazione tra la fase          dell'accertamento sanitario e quella della concessione  dei          benefici  economici,  come  disciplinato  dal  decreto  del          Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;                 c) graduazione  degli  interventi  in  rapporto  alla          specificita' delle differenti tutele con riferimento  anche          alla  disciplina  delle  incompatibilita'  e  cumulabilita'          delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;                 d)  potenziamento  dell'azione  di  verifica   e   di          controllo sulle diverse forme di  tutela  previdenziale  ed          assistenziale anche  mediante  forme  di  raccordo  tra  le          diverse  competenze  delle  amministrazioni  e  degli  enti          previdenziali quali la costituzione, presso  la  Presidenza          del Consiglio dei ministri,  di  una  apposita  commissione          tecnico-amministrativa  con  funzioni   di   coordinamento,          nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali          intese a  rendere  piu'  incisiva  ed  efficace  la  difesa          diretta     dell'Amministrazione     nelle     controversie          giurisdizionali   in   materia   di   invalidita'   civile,          pensionistica, ivi compresa quella di guerra.               Decorsi due anni dalla data di entrata  in  vigore  dei          decreti legislativi di cui al presente  comma,  il  Governo          procede  ad  una  verifica  dei  risultati  conseguiti  con          l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare          l'opportunita' di  pervenire  alla  individuazione  di  una          unica  istituzione  competente  per  l'accertamento   delle          condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.               4. Ai fini di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  30          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla          legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di  effettuazione          degli  incroci  automatizzati  dei  dati,  l'Autorita'  per          l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme          tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione,          realizzazione,   gestione   e   manutenzione   di   sistemi          informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione          o  connessione  o,  eventualmente,  per  altre   forme   di          raccordo, garantendo in ogni  caso  la  riservatezza  e  la          sicurezza dei dati.               5.  Gli  elenchi   dei   beneficiari   di   prestazioni          previdenziali  o   assistenziali,   il   cui   importo   e'          condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare          cui    il    soggetto    appartiene,    sono     comunicati          quadrimestralmente, da  parte  degli  organismi  erogatori,          all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a  verifica          dei redditi stessi.               6. Con effetto dal 1°  gennaio  1996,  in  luogo  della          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  "assegno          sociale". Se il soggetto possiede redditi propri  l'assegno          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema          contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.               7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          sono determinati le modalita' e i termini di  presentazione          delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale  di          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione          dell'interessato circa le proprie  condizioni  familiari  e          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad          un massimo del 50 per cento nel caso in  cui  l'interessato          sia ricoverato in istituti o comunita' con retta  a  carico          di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto  dal          presente comma e  dal  comma  6  si  applicano  all'assegno          sociale le disposizioni in materia di pensione  sociale  di          cui alla  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive          modificazioni e integrazioni.               8. I  provvedimenti  adottati  d'ufficio  dall'INPS  di          variazione della classificazione dei datori  di  lavoro  ai          fini previdenziali, con il  conseguente  trasferimento  nel          settore economico corrispondente alla  effettiva  attivita'          svolta producono effetti dal periodo di paga in corso  alla          data di  notifica  del  provvedimento  di  variazione,  con          esclusione dei casi in  cui  l'inquadramento  iniziale  sia          stato determinato da inesatte dichiarazioni del  datore  di          lavoro.  In  caso  di  variazione  disposta  a  seguito  di          richiesta  dell'azienda,  gli  effetti  del   provvedimento          decorrono dal periodo di paga  in  corso  alla  data  della          richiesta stessa. Le variazioni di  inquadramento  adottate          con provvedimenti  aventi  efficacia  generale  riguardanti          intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel          rispetto del principio della non retroattivita', dalla data          fissata dall'INPS.  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  e          secondo periodo del presente comma si  applicano  anche  ai          rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore  della          presente  legge,  pendano  controversie  non  definite  con          sentenza passata in giudicato.               9. Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza          sociale obbligatoria si prescrivono e  non  possono  essere          versate con il decorso dei termini di seguito indicati:                 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza  del          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di          solidarieta' previsto dall'articolo  9-bis,  comma  2,  del          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  1°  giugno  1991,  n.  166,  ed          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non          devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere  dal  1°          gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi  i          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;                 b) cinque anni per tutte le  altre  contribuzioni  di          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.               10. I termini di prescrizione di  cui  al  comma  9  si          applicano  anche  alle  contribuzioni  relative  a  periodi          precedenti la data di  entrata  in  vigore  della  presente          legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia'          compiuti  o  di  procedure  iniziate  nel  rispetto   della          normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo   dei          termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione          prevista dall'articolo 2, comma 19,  del  decreto-legge  12          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli  atti          interruttivi compiuti e le procedure in corso.               10-bis.  Per  le   gestioni   previdenziali   esclusive          amministrate  dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori          dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  i  termini  di          prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi          relativi alle contribuzioni di previdenza e  di  assistenza          sociale obbligatoria afferenti  ai  periodi  di  competenza          fino al 31 dicembre 2014,  non  si  applicano  fino  al  31          dicembre 2021, fatti salvi  gli  effetti  di  provvedimenti          giurisdizionali passati in  giudicato  nonche'  il  diritto          all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.               11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza   sociale   di   concerto   con    i    Ministri          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e  del          tesoro, su proposta del competente comitato amministratore,          quale organo dell'INPS, le misure  dei  contributi  di  cui          all'articolo 1  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e          successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per          ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34  della          legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e  al          fabbisogno  gestionale,  in   coerenza   alle   indicazioni          risultanti dal bilancio tecnico  approvato  dal  competente          comitato con periodicita' almeno  triennale.  Nei  casi  di          deliberazione del consiglio di  amministrazione  dell'INPS,          per l'utilizzazione degli avanzi delle  predette  gestioni,          alla  determinazione  della  misura  degli   interessi   da          corrispondersi si provvede con  decreto  del  Ministro  del          lavoro e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il          Ministro del  tesoro,  in  relazione  al  tasso  medio  del          rendimento annuale dei titoli di Stato.               12. Nel rispetto dei principi  di  autonomia  affermati          dal decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509,  e  dal          decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  e  con          esclusione   delle   forme   di   previdenza    sostitutive          dell'assicurazione generale  obbligatoria,  allo  scopo  di          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto          previsto dall'articolo 2, comma  2,  del  suddetto  decreto          legislativo n. 509 del 1994, la stabilita'  delle  gestioni          previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e'  da          ricondursi ad un arco temporale  non  inferiore  ai  trenta          anni. Il bilancio tecnico di cui al  suddetto  articolo  2,          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto          del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sentite le associazioni e le fondazioni interessate,  sulla          base delle indicazioni elaborate  dal  Consiglio  nazionale          degli attuari nonche'  dal  Commissione  di  vigilanza  sui          fondi pensione (COVIP).  In  esito  alle  risultanze  e  in          attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2,  comma          2, sono  adottati  dagli  enti  medesimi,  i  provvedimenti          necessari per la salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario          di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata          in relazione alle anzianita' gia'  maturate  rispetto  alla          introduzione delle modifiche  derivanti  dai  provvedimenti          suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'          e di  equita'  fra  generazioni.  Qualora  le  esigenze  di          riequilibrio non  vengano  affrontate,  dopo  aver  sentito          l'ente interessato e  la  valutazione  del  Commissione  di          vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP),  possono   essere          adottate le misure di cui  all'articolo  2,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509.  Nei  regimi          pensionistici gestiti dai  predetti  enti,  il  periodo  di          riferimento per la determinazione della  base  pensionabile          e' definito,  ove  inferiore,  secondo  i  criteri  fissati          all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme          di previdenza sostitutive e al medesimo articolo  1,  comma          18,  per  gli  altri  enti.   Ai   fini   dell'accesso   ai          pensionamenti    anticipati    di    anzianita',    trovano          applicazione le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi          25 e 26, per gli enti che gestiscono  forme  di  previdenza          sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma  28,  per  gli          altri enti. Gli enti  possono  optare  per  l'adozione  del          sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente          legge.               13.               14. Il terzo  comma  dell'articolo  8  della  legge  30          aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal  seguente:  "Ai  fini          dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi  si  tiene          conto dell'eventuale trattamento pensionistico  corrisposto          a  carico  di  organismi  assicuratori  di   Paesi   legati          all'Italia  da  accordi  o  convenzioni  internazionali  di          sicurezza sociale; a decorrere dal 1°  gennaio  1996  detta          integrazione  viene  annualmente  ricalcolata  in  funzione          delle  variazioni  di  importo  dei  predetti   trattamenti          pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio  di  ciascun          anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico  delle          pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti          il  dovuto,  il  relativo  recupero  sara'  effettuato   in          conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981,  n.          155. Le integrazioni  al  trattamento  minimo  che,  al  1°          gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo  effettivamente          dovuto per effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma          precedente, restano confermate nella misura erogata  al  31          dicembre 1995 fino a quando il relativo importo  non  venga          assorbito  dalle  perequazioni  della  pensione  base.   Le          modalita' di accertamento delle  variazioni  degli  importi          pensionistici esteri ed il tasso di  cambio  da  utilizzare          per la conversione in lire italiane di tali importi saranno          stabiliti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale di concerto con i Ministri degli  affari          esteri e del tesoro".               15. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della          presente  legge,  l'importo  mensile  in  pagamento   delle          pensioni, il cui diritto  sia  o  sia  stato  acquisito  in          virtu' del cumulo dei periodi assicurativi  e  contributivi          previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia          di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore,  per  ogni          anno di contribuzione, ad un quarantesimo  del  trattamento          minimo  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  ovvero  alla  data  di  decorrenza  della          pensione stessa, se successiva a tale  epoca.  Il  suddetto          importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno,          non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.               16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e  15  e'          al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli          1 e 6 della legge 15 aprile  1985,  n.  140,  e  successive          modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della          legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme  dovute          per prestazioni familiari.               17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  16,  comma          6, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  il  termine          previsto per l'adozione  del  provvedimento  sulle  domande          presentate  presso  enti  previdenziali  di  Stati   legati          all'Italia  da  una  regolamentazione   internazionale   di          sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2,  comma          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della          domanda completa dei dati e documenti  richiesti  da  parte          del competente  ente  gestore  della  forma  di  previdenza          obbligatoria.               18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita'  ed          efficienza  dell'azione  di  vigilanza  in  relazione  alla          concreta attuazione degli obiettivi di  cui  alla  presente          legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per  approntare          mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di          contribuzione  previdenziale  inerenti   alle   prestazioni          lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di          legge,    l'incremento     della     dotazione     organica          dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere          prevista, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  delle          finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di          finanza  per  la  repressione  dell'evasione  contributiva,          fiscale, previdenziale ed assicurativa,  nei  limiti  degli          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di   previsione   del          Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza  -          per l'anno 1995 e successivi  e  dei  contingenti  previsti          dagli organici.               19.  Alla  gestione  speciale  e  ai  regimi  aziendali          integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,          n. 357, gia' rientranti nel  campo  di  applicazione  delle          disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo          30 dicembre 1992, n. 503, per i  lavoratori  e  pensionati,          quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le          disposizioni di cui  alla  presente  legge  in  materia  di          previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e          pensionati dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  con          riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo  4          del citato decreto legislativo n. 357 del 1990,  salvo  che          non venga diversamente disposto in sede  di  contrattazione          collettiva.               20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale          e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di  lavoro          debbono risultare da appositi verbali, da notificare  anche          nei casi di constatata regolarita'. Nei casi  di  attestata          regolarita'   ovvero   di   regolarizzazione    conseguente          all'accertamento  ispettivo   eseguito,   gli   adempimenti          amministrativi e contributivi relativi ai periodi  di  paga          anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso  non          possono  essere  oggetto  di  contestazioni  in  successive          verifiche   ispettive,   salvo   quelle   determinate    da          comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro  o          conseguenti  a  denunce   del   lavoratore.   La   presente          disposizione  si  applica  anche  agli  atti  e   documenti          esaminati  dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  di          accertamento, nonche' ai  verbali  redatti  dai  funzionari          dell'Ispettorato del  lavoro  in  materia  previdenziale  e          assicurativa.  I  funzionari  preposti   all'attivita'   di          vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno          cagionato per dolo o colpa grave.               21. Nel  rispetto  dei  principi  che  presiedono  alla          legislazione previdenziale, con particolare riferimento  al          regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente          legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,          entro venti mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, norme con cui,  anche  per  quanto  attiene          alle modalita' di applicazione delle disposizioni  relative          alla   contribuzione   e   di   erogazione,   all'attivita'          amministrativa  e  finanziaria  degli  enti  preposti  alle          assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la  vecchiaia          e i superstiti, si stabiliscano, in funzione  di  una  piu'          precisa determinazione  dei  campi  di  applicazione  delle          diverse  competenze,   di   una   maggiore   speditezza   e          semplificazione delle procedure  amministrative  anche  con          riferimento alle  correlazioni  esistenti  tra  le  diverse          gestioni,  modifiche,  correzioni,   ampliamenti   e,   ove          occorra,  soppressioni  di  norme  vigenti   riordinandole,          coordinandole  e  riunendole  in  un   solo   provvedimento          legislativo.               22. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di  cui  alla          presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al          Senato della  Repubblica,  almeno  60  giorni  prima  della          scadenza  prevista  per  l'esercizio   della   delega.   Le          Commissioni  parlamentari  competenti  per  la  materia  si          esprimono entro 30 giorni dalla data di  trasmissione.  Per          lo schema di cui al  comma  21  i  predetti  termini  sono,          rispettivamente, stabiliti in 90 e  40  giorni.  I  termini          medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni          per lo schema di cui al comma  27  del  presente  articolo,          nonche'  per  quello  di  cui  all'articolo  2,  comma  18.          Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi          potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti  termini          e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,  entro  un          anno  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti          legislativi medesimi.               23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  1996,   l'aliquota          contributiva di finanziamento dovuta  a  favore  del  Fondo          pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32  per  cento          con contestuale riduzione delle  aliquote  contributive  di          finanziamento per le prestazioni temporanee a carico  della          gestione di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,          n. 88, procedendo  prioritariamente  alla  riduzione  delle          aliquote diverse da quelle  di  finanziamento  dell'assegno          per il nucleo familiare, fino  a  concorrenza  dell'importo          finanziario  conseguente  alla  predetta   elevazione.   La          riduzione  delle  aliquote  contributive  di  finanziamento          dell'assegno  per  il   nucleo   familiare,   di   cui   al          decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153,  e          successive  modificazioni  e  integrazioni,  ha   carattere          straordinario    fino    alla    revisione    dell'istituto          dell'assegno  stesso  con  adeguate  misure  di  equilibrio          finanziario del  sistema  previdenziale.  Con  decreto  del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto          con il Ministro del tesoro saranno adottate  le  necessarie          misure di adeguamento.  Con  la  medesima  decorrenza,  gli          oneri per la  corresponsione  dell'assegno  per  il  nucleo          familiare, sono posti integralmente a carico della predetta          gestione di cui all'articolo 24 della citata  legge  n.  88          del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per  i          trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'          riassegnato per le altre finalita'  previste  dall'articolo          37 della medesima legge n. 88 del 1989.               24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della          previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei          corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal  periodo          di  paga  in  corso  al  1°  gennaio  1996,   le   aliquote          contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i   superstiti   dei          lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,          sostitutive ed esonerative della medesima sono  elevate  di          0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti          a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al  contributo          di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo  1988,  n.  67.          Con la stessa decorrenza e fino al  31  dicembre  1998,  e'          prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata          legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del  datore  di          lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.               25. Le forme pensionistiche  complementari  di  cui  al          comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21  aprile          1993, n. 124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,          possono continuare a prevedere forme  di  contribuzione  in          cifra fissa, fermi  restando  i  limiti  alle  agevolazioni          fiscali previsti dal predetto decreto  legislativo  n.  124          del 1993, e dalle successive modificazioni ed  integrazioni          del medesimo decreto.               26. I commi 1, 2, 3 e 4  dell'articolo  6  del  decreto          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive          modificazioni  ed   integrazioni,   sono   sostituiti   dai          seguenti:  "1.  I  fondi  pensione  gestiscono  le  risorse          mediante:                 a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio          dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),          della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  ovvero  soggetti  che          svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in  uno          dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto          il mutuo riconoscimento;                 b)  convenzioni  con  imprese  assicurative  di   cui          all'articolo 2 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.          174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo  VI  del          punto  A)  della  tabella  allegata  allo  stesso   decreto          legislativo,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la  medesima          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;                 c) convenzioni con societa'  di  gestione  dei  fondi          comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I  della          legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che          a tal fine sono abilitate a gestire le  risorse  dei  fondi          pensione secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal          Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto          dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,  per          l'attivita' di gestione di  patrimoni  mediante  operazioni          aventi ad oggetto valori mobiliari;                 d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di          societa' immobiliari nelle quali  il  fondo  pensione  puo'          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al          comma 5, lettera a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di          investimento immobiliare chiusi  nei  limiti  di  cui  alla          lettera e);                 e) sottoscrizione e acquisizione di  quote  di  fondi          comuni  di  investimento  mobiliare   chiusi   secondo   le          disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  tesoro          di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non  superiori  al          20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per  cento  del          capitale del fondo chiuso.               1-bis.  Gli  enti  gestori  di   forme   pensionistiche          obbligatorie ai fini della gestione delle risorse  raccolta          dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti          abilitati di cui al comma 1.  Gli  enti  gestori  di  forme          pensionistiche obbligatorie,  sentita  l'Autorita'  garante          della concorrenza e del mercato, possono  stipulare  con  i          fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio          di raccolta dei contributi da versare ai fondi  pensione  e          di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere          organizzato secondo criteri di separatezza contabile  dalle          attivita' istituzionali del medesimo ente.               2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto          forma di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono  mediante          convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo  2          del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.               2-bis. I  fondi  pensione  possono  essere  autorizzati          dalla commissione di vigilanza di cui  all'articolo  16  ad          erogare direttamente le rendite,  affidandone  la  gestione          finanziaria ai soggetti di cui al comma  1  nell'ambito  di          apposite convenzioni in base a criteri generali determinati          con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione          di vigilanza di cui all'articolo  16.  L'autorizzazione  e'          subordinata alla  sussistenza  di  requisiti  e  condizioni          fissati con decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta          della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,  con          riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero  di          iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle          riserve tecniche, alle basi demografiche e  finanziarie  da          utilizzare per la conversione dei montanti contributivi  in          rendita, e alle  convenzioni  di  assicurazione  contro  il          rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita          oltre la media. I fondi  autorizzati  all'erogazione  delle          rendite presentano alla  commissione,  con  cadenza  almeno          triennale,  un  bilancio  tecnico   contenente   proiezioni          riferite ad un arco  temporale  non  inferiore  a  quindici          anni.               3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione          definita e per le eventuali prestazioni per  invalidita'  e          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite          convenzioni con imprese  assicurative.  Nell'esecuzione  di          tali  convenzioni  non  si  applica  l'articolo  6-bis  del          presente decreto legislativo.               4. Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i          poteri  di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati   i          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia,          di prestazione offerta, richiesti ai  soggetti  di  cui  al          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste          nei precedenti commi.               4-bis. Per la stipula delle convenzioni,  i  competenti          organismi di amministrazione dei fondi  richiedono  offerte          contrattuali, per ogni tipologia di  servizio  offerto,  ad          almeno tre diversi soggetti abilitati che non  appartengono          ad identici gruppi societari e comunque  non  sono  legati,          direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le          offerte contrattuali rivolte ai fondi  sono  formulate  per          singolo prodotto in  maniera  da  consentire  il  raffronto          dell'insieme delle condizioni contrattuali con  riferimento          alle diverse tipologie di servizio offerte. Le  convenzioni          possono  essere  stipulate,  nell'ambito   dei   rispettivi          regimi, anche congiuntamente fra  loro  e  devono  in  ogni          caso:                 a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al          comma 4-quinquies e  le  modalita'  con  le  quali  possono          essere modificate le linee di indirizzo medesime;                 b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui          i  fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di   recesso,          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la          restituzione  delle  attivita'  finanziarie   nelle   quali          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della          comunicazione al gestore della volonta'  di  recesso  dalla          convenzione;                 c) prevedere l'attribuzione in  ogni  caso  al  fondo          pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti  ai          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le          disponibilita' del fondo medesimo.               4-ter. I fondi pensione  sono  titolari  dei  valori  e          delle  disponibilita'  conferiti  in   gestione,   restando          peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati          nel  caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia   di          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'          affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le  modalita'          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in          ogni caso patrimonio separato ed  autonomo,  devono  essere          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere          distratti dal  fine  al  quale  sono  stati  destinati  ne'          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori          dei soggetti gestori, sia da parte  di  rappresentanti  dei          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle          procedure concorsuali che riguardano il gestore.  Il  fondo          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di          rivendicazione di cui all'articolo 103  delle  disposizioni          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Possono          essere rivendicati tutti i valori  conferiti  in  gestione,          anche se non individualmente determinati o  individuati  ed          anche se depositati  presso  terzi,  diversi  dal  soggetto          gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto   della          domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi  compresi  i          rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai   terzi          depositari.               4-quater. Con delibera della commissione  di  vigilanza          di   cui   all'articolo   16,   assunta    previo    parere          dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati sono          fissati criteri e modalita' omogenee per  la  comunicazione          ai fondi dei  risultati  conseguiti  nell'esecuzione  delle          convenzioni in modo da assicurare la  piena  comparabilita'          delle diverse convenzioni.               4-quinquies.  I  criteri   di   individuazione   e   di          ripartizione del rischio, nella scelta degli  investimenti,          devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,          comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro  del  tesoro,          sentita  la  commissione  di  cui  all'articolo  16,   sono          individuati:                 a) le attivita' nelle quali i fondi pensione  possono          investire  le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi          limiti  massimi   di   investimento,   avendo   particolare          attenzione per  il  finanziamento  delle  piccole  e  medie          imprese;                 b) i criteri di investimento nelle varie categorie di          valori mobiliari;                 c) le regole da osservare in materia di conflitti  di          interesse  compresi   quelli   eventuali   attinenti   alla          partecipazione  dei  soggetti  sottoscrittori  delle  fonti          istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al          presente articolo.               4-sexies.  I  fondi  pensione,  costituiti  nell'ambito          delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a  favore          dei dipendenti delle stesse, possono  gestire  direttamente          le proprie risorse.               27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30          giugno 1994, n. 479, le parole: "sei  esperti  per  l'INPS,          l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle  seguenti:  "otto          esperti per l'INPS, sei  esperti  per  l'INAIL  e  sei  per          l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti  previdenziali          pubblici  regoleranno  l'utilizzo  in  comune  delle   reti          telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello  e          di informazione all'utenza. Entro sei mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge,  il  Governo  della          Repubblica e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti          legislativi  recanti  norme  volte   a   regolamentare   le          dismissioni   del   patrimonio   immobiliare   degli   enti          previdenziali pubblici e gli investimenti degli  stessi  in          campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base  dei          seguenti principi e criteri direttivi:                 a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad          uso  strumentale  di  ciascun  ente   entro   cinque   anni          dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base  a          percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime          norme;                 b) definizione delle forme di cessione e gestione del          patrimonio tramite  alienazioni,  conferimenti  a  societa'          immobiliari, affidamenti a societa' specializzate,  secondo          principi  di  trasparenza,  economicita'  e  congruita'  di          valutazione economica;                 c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari  -          fatti salvi i piani di investimento in atto e gli  acquisti          di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente  in          via indiretta, in  particolare  tramite  sottoscrizione  di          quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie  in          societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche          di    solidita'     finanziaria,     specializzazione     e          professionalita'; in ogni caso,  dovranno  essere  adottate          tutte le  misure  necessarie  per  salvaguardare  l'obbligo          delle riserve legali previste dalle vigenti normative;                 d) attuazione degli investimenti  in  relazione  alle          necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri  di          diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di          quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e          ad  escludere  forme  di  gestione  anche   indiretta   del          patrimonio immobiliare;                 e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e          della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e          sul rispetto dei criteri per  i  nuovi  investimenti  degli          enti, con comunicazione dei risultati  attraverso  apposita          relazione  da  presentare   ogni   anno   alle   competenti          commissioni parlamentari;                 f) soppressione delle societa' gia' costituite per la          gestione e l'alienazione  del  patrimonio  immobiliare  dei          predetti enti.               28. A far data dal 1°  gennaio  1996  saranno  soggette          all'assicurazione  obbligatoria  per  la   tubercolosi   le          Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)  o          loro  reparti  convenzionati  con  il  Servizio   sanitario          nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre          1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la  qualifica  di          istituzione pubblica sanitaria.».                               - Per il testo del citato decreto  legislativo  n.  165          del 2001, si veda nei  riferimenti  normativi  all'articolo          14.   |  
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                     Facolta' di riscatto periodi                     non coperti da contribuzione 
   1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non  soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque  versata  e  accreditata,   presso   forme   di   previdenza obbligatoria,  parificandoli  a  periodi  di  lavoro.  Detti  periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni,  anche non continuativi.   2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con conseguente restituzione dei contributi.   3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e in quelli successivi.   4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1  puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di  appartenenza  in  unica soluzione ovvero in un massimo  di  120  rate  mensili,  ciascuna  di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi  per la  rateizzazione.  La  rateizzazione  dell'onere  non  puo'   essere concessa nei casi in cui i  contributi  da  riscatto  debbano  essere utilizzati per la immediata liquidazione  della  pensione  diretta  o indiretta o nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  determinanti  per l'accoglimento  di  una  domanda  di  autorizzazione  ai   versamenti volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata  in  unica  soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della contribuzione e ai relativi effetti.   6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:     «5-quater. E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema contributivo. In  tal  caso,  l'onere  dei  periodi  di  riscatto  e' costituito  dal  versamento  di  un  contributo,  per  ogni  anno  da riscattare,  pari  al  livello  minimo  imponibile   annuo   di   cui all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233, moltiplicato   per   l'aliquota   di   computo   delle    prestazioni pensionistiche  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   per   i lavoratori dipendenti,  vigenti  alla  data  di  presentazione  della domanda.».   6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per  l'anno  2024,  di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8  milioni  di  euro  per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.   6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2028, si provvede:   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno 2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'articolo 2, comma 26  della  citata          legge n. 335 del 1995, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'articolo 14.               - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  30          aprile 1997, n. 184, come modificato dalla  presente  legge          (Attuazione della delega conferita dall'articolo  1,  comma          39,  della  L.  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di          ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai          fini pensionistici):               «Art.  2  (Corsi  universitari  di  studio).  -  1.  La          facolta' di riscatto prevista  dall'articolo  2-novies  del          decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  ,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,  n.  114,  come          modificato dall'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  1°          ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla          legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli          iscritti al Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e  alle          gestioni  speciali  del  Fondo  stesso  per  i   lavoratori          autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed  esclusivi          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la vecchiaia ed  i  superstiti  ed  alla  gestione  di  cui          all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335          .               2. Sono riscattabili, in tutto o in  parte,  a  domanda          dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui  al          comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in          alcuno dei regimi stessi,  i  periodi  corrispondenti  alla          durata dei corsi legali di studio universitario  a  seguito          dei  quali  siano  stati  conseguiti  i  diplomi   previsti          dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .               3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme  che          disciplinano la liquidazione della pensione con il  sistema          retributivo o con quello contributivo, tenuto  conto  della          collocazione temporale dei  periodi  oggetto  di  riscatto,          anche  ai  fini  del  computo  delle  anzianita'   previste          dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge  n.  335          del 1995 .               4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto          di riscatto, in relazione ai quali  trova  applicazione  il          sistema retributivo, si applicano  i  coefficienti  di  cui          alle tabelle  emanate  per  l'attuazione  dell'articolo  13          della legge 12 agosto 1962, n.  1338.  Le  tabelle  vigenti          sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore          del presente decreto legislativo sulla base  di  aggiornati          coefficienti attuariali.               4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi  in  relazione          ai quali trova applicazione il sistema  retributivo  ovvero          contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali          di appartenenza in  unica  soluzione  ovvero  in  120  rate          mensili  senza   l'applicazione   di   interessi   per   la          rateizzazione. Tale disposizione si applica  esclusivamente          alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.               5. Per il calcolo dell'onere dei periodi  di  riscatto,          da valutare con il sistema contributivo,  si  applicano  le          aliquote contributive di finanziamento vigenti  nel  regime          ove il riscatto opera  alla  data  di  presentazione  della          domanda.  La  retribuzione   di   riferimento   e'   quella          assoggettata a contribuzione nei dodici  mesi  meno  remoti          rispetto alla  data  della  domanda  ed  e'  rapportata  al          periodo  oggetto  di  riscatto.   Detta   retribuzione   e'          attribuita temporalmente  e  proporzionalmente  ai  periodi          riscattati. La rivalutazione del montante  individuale  dei          contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,          ha effetto dalla data della domanda di riscatto.               5-bis. La facolta' di riscatto di cui  al  comma  5  e'          ammessa anche per i soggetti non iscritti ad  alcuna  forma          obbligatoria  di  previdenza  che  non   abbiano   iniziato          l'attivita' lavorativa. In  tale  caso,  il  contributo  e'          versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata  e          viene   rivalutato   secondo   le   regole   del    sistema          contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il          montante    maturato    e'    trasferito,     a     domanda          dell'interessato, presso la  gestione  previdenziale  nella          quale sia o sia stato  iscritto.  L'onere  dei  periodi  di          riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per          ogni anno da riscattare, pari al livello minimo  imponibile          annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2  agosto          1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo  delle          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale          obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo  e'          fiscalmente deducibile dall'interessato; il  contributo  e'          altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui          l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del          19 per cento dell'importo stesso.               5-ter. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,          comma 7, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  periodi          riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis  sono  utili  ai          fini del raggiungimento del diritto a pensione               5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di  cui          al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema          contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di  riscatto          e' costituito dal versamento di  un  contributo,  per  ogni          anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo          di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto  1990,          n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota  di  computo  delle          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale          obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data          di presentazione della domanda.».               - Si riporta l'articolo 51, comma  2,  lettera  a)  del          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui          redditi):               «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro          dipendente). - (Omissis).               2. Non concorrono a formare il reddito:                 a) i contributi previdenziali e assistenziali versati          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).».               - Si riporta l'articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto          1990, n. 233 (Riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei          lavoratori autonomi):               «Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi  e          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli          esercenti attivita' commerciali). - (Omissis).               3. Il livello minimo imponibile ai fini del  versamento          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al          comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando          per 312 il minimale giornaliero stabilito,  al  1°  gennaio          dell'anno cui si riferiscono i contributi, per  gli  operai          del settore artigianato e  commercio  dall'articolo  1  del          decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402  ,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e          successive modificazioni ed integrazioni.».               -  Si  riporta  l'articolo  10,  del  decreto-legge  29          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:               «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono          apportate le seguenti ulteriori modifiche:                 a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;                 b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31          ottobre 2005»;                 c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».               2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non          abbiano dettato una diversa disciplina.               3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive          modificazioni, e' abrogato.               4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre          disposizioni contenute nel presente decreto.               5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».   |  
|   |                                 Art. 21   Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. 
   1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  i   lavoratori   delle   pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di assunzione.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 2, comma 18, della citata legge          n. 335 del 1995:               «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).               2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento          di una contribuzione, rapportata alla base imponibile,  per          un'aliquota di finanziamento,  al  netto  degli  incrementi          contributivi   di   cui   all'articolo   3,    comma    24,          complessivamente pari a 32 punti percentuali, di  cui  8,20          punti a carico  del  dipendente.  Trovano  applicazione  le          disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19          settembre 1992,  n.  384,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le  categorie  di          personale non statale i cui trattamenti sono a  carico  del          bilancio  dello  Stato,  in  attesa  dell'attuazione  della          delega di cui ai commi 22 e 23, restano  ferme  le  attuali          aliquote di contribuzione.  Ai  fini  della  determinazione          dell'aliquota  del  contributo  di  solidarieta'   di   cui          all'articolo 25 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  si          prescinde  dall'ammontare  della  retribuzione   imponibile          inerente all'assicurazione di cui al comma 1.".               - Per il testo dell'articolo 1,  comma  2,  del  citato          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nei          riferimenti normativi all'articolo 14.               -  Si  riporta  l'articolo  3,   del   citato   decreto          legislativo n. 165 del 2001:               «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico  (Art.          2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti          dall'art. 2 del D.Lgs n. 546  del  1993  e  successivamente          modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)).          -  1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.               1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome          disposizioni ordinamentali.               1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'          disciplinato dal rispettivo ordinamento.               1.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'          ai  principi   della   autonomia   universitaria   di   cui          all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,          n. 421.».   |  
|   |                                 Art. 22 
                   Fondi di solidarieta' bilaterali 
   1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota 100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.   2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.   3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32 del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della normativa vigente.   4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi, al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi previsti.   5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.   6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015, istituito  presso  il  Fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e'  autorizzato  a  versare all'INPS, per periodi non coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento  prevista per il Fondo lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito  dal contratto collettivo nazionale delle imprese di  somministrazione  di lavoro. Le modalita'  di  determinazione  della  contribuzione  e  di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia  e delle finanze da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto. Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente comma, a  valere  sulle  risorse  appositamente  previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi  di riconversione o  riqualificazione  professionale,  nonche'  le  altre misure di politica attiva stabilite dalla  contrattazione  collettiva stessa.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'articolo 26,  comma  9  del  citato          decreto  legislativo  n.  148,  del  2015,  si   veda   nei          riferimenti normativi all'articolo 14.               - Il testo del citato decreto legislativo n.  148,  del          2015, (Disposizioni per  il  riordino  della  normativa  in          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.          183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre          2015, n. 221, S.O.               - Si riportano gli articoli 27, 32, e 33 comma  3,  del          citato decreto legislativo n. 148 del 2015:               «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di          cui ai commi seguenti.               2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle          finalita' formative.               3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una          delle seguenti prestazioni:                 a) un assegno di durata  e  misura  pari  all'assegno          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;                 b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo  31,          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio          mobile.               4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio          2016.               5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i          contratti collettivi definiscono:                 a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;                 b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle          disponibilita' del fondo di cui al comma 1;                 c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del          fondo di cui al comma 1;                 d) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;                 e) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale          a decorrere dal 1° gennaio 2016;                 f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1  di          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere          a) e b);                 g) criteri e requisiti per la gestione del  fondo  di          cui al comma 1.               6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono          dettate disposizioni per determinare:                 a)  criteri  volti  a  garantire  la   sostenibilita'          finanziaria dei fondi;                 b) requisiti di professionalita' e  onorabilita'  dei          soggetti preposti alla gestione dei fondi;                 c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;                 d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la  funzione  di          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri          omogenei.»               «Art. 32 (Prestazioni ulteriori). - 1. I fondi  di  cui          all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a          perseguire le finalita' di cui  al  comma  9  del  medesimo          articolo.               2. I fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre          erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di  cui          all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).»               «Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis).               3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo  26,          comma 9, e' dovuto, da  parte  del  datore  di  lavoro,  un          contributo  straordinario  di  importo  corrispondente   al          fabbisogno   di   copertura   dell'assegno    straordinario          erogabile e della contribuzione correlata.».               - Si riporta l'articolo 4, commi 1 e 2 della  legge  28          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):               «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della          categoria.               2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.».               - Si riporta l'articolo 14 del decreto  legislativo  14          settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e          semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti  a          carico di cittadini  e  imprese  e  altre  disposizioni  in          materia di rapporto  di  lavoro  e  pari  opportunita',  in          attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):               «Art. 14 (Deposito  contratti  collettivi  aziendali  o          territoriali). - 1. I benefici contributivi o fiscali e  le          altre agevolazioni connesse con  la  stipula  di  contratti          collettivi aziendali o  territoriali  sono  riconosciuti  a          condizione che  tali  contratti  siano  depositati  in  via          telematica presso  la  Direzione  territoriale  del  lavoro          competente, che li mette a disposizione,  con  le  medesime          modalita', delle altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici          interessati.».               - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  10          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14          febbraio 2003, n. 30):               «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione  del          reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla  somministrazione          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4          un contributo  pari  al  4  per  cento  della  retribuzione          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una          missione.               2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate          a:                 a)  iniziative   comuni   finalizzate   a   garantire          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;                 b)  iniziative  comuni   finalizzate   a   verificare          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti          illeciti;                 c) iniziative per l'inserimento  o  il  reinserimento          nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche  in          regime di accreditamento con le regioni;                 d) per la promozione di percorsi di qualificazione  e          riqualificazione professionale.               3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.               4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:                 a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai          sensi dell'articolo 36 del codice civile;                 b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n.          13.               5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il          documento si intende approvato.               6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti          collettivi  nazionali  di   lavoro   stipulate   ai   sensi          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.          196.               7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.               8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal          tasso indicato all' articolo 1 del  decreto  del  Ministero          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di          importo pari al contributo omesso.               8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al          fondo di cui al comma 4.               9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro          congruita' con le finalita' dei relativi fondi.               9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in          somministrazione.».   |  
|   |                                 Art. 23 
                           Anticipo del TFS 
   1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  il personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici alla speranza di vita.   2. Sulla  base  di  apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS. Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi, l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.   3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi' assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.   4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati di adeguata verifica della clientela.   5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero  all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui  l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo  inferiore.  Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso  di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.   6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso della quota capitale.   7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato.   8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.  
           Riferimenti normativi 
               -  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 1.               - Per il testo dell'articolo  1,  comma  2  del  citato          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nei          riferimenti normativi all'articolo 14.               -  Per   il   testo   dell'articolo   24   del   citato          decreto-legge n. 201 del  2011,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 15.               - Si riporta all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge          24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'          e la giustizia  sociale),  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:               «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei          crediti certificati). - (Omissis).               6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio.».               - Si riporta l'articolo  31  della  legge  31  dicembre          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):               «Art. 31(Garanzie statali). - In allegato allo stato di          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle          finanze sono elencate le garanzie principali e  sussidiarie          prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».               - Si riporta l'articolo 2751-bis primo comma, numero 1)          del codice civile:               «2751-bis.  Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti          cooperativi e delle imprese artigiane.               Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti          riguardanti:                 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.».               - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.          231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.               - Il testo del decreto legislativo 1°  settembre  1993,          n. 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e          creditizia), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30          settembre 1993, n. 230, S.O.   |  
|   |                                 Art. 24 
                           Detassazione TFS 
   1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:     a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data.   2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 19,  comma  2-bis,  del  citato          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,               «Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis).               2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,          commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro  dipendente          di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16  sono          imponibili per un importo che  si  determina  riducendo  il          loro ammontare netto di una somma pari  a  L.  600.000  per          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione          dei periodi di  anzianita'  convenzionale;  per  i  periodi          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il          rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a  quello          ordinario previsto dai contratti  collettivi  nazionali  di          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'          applicata  con  l'aliquota  determinata   con   riferimento          all'anno in cui e' maturato  il  diritto  alla  percezione,          corrispondente all'importo che  risulta  dividendo  il  suo          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme          pensionistiche di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile          1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione  di  anno          preso  a  base  di  commisurazione,  e   moltiplicando   il          risultato per dodici. L'ammontare netto  delle  indennita',          alla cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali          posti a carico dei lavoratori dipendenti e  assimilati,  e'          computato  previa  detrazione  di  una  somma   pari   alla          percentuale di tali indennita' corrispondente al  rapporto,          alla data del collocamento a riposo o alla data in  cui  e'          maturato il diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del          contributo previdenziale  posto  a  carico  dei  lavoratori          dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva   del          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di          previdenza.».   |  
|   |                                 Art. 25 
             Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
   1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, dopo la lettera  a)  sono  inserite  le  seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»;     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze.»;   b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;     c) al comma 4:       1) al secondo periodo  dopo  la  parola  «  cessazione  »  sono inserite le seguenti: «o decadenza»;       2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta di nomina di cui al comma 3.»;     d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre  membri, tutti  scelti  tra  persone  dotate  di   comprovata   competenza   e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza.  Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile 2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione   e' incompatibile con quella di componente del consiglio di  indirizzo  e vigilanza.»;     e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze.»;     f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le misure di contenimento della spesa gia' previste  dalla  legislazione vigente,  ciascun  Istituto  definisce  entro  il  30  aprile   2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese  di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla  verifica  del collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti  e  comunicate   ai Ministeri vigilanti.».   2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente  e  del  consiglio  di amministrazione, per consentire il corretto  dispiegarsi  dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente,  del  vice presidente e del consiglio di amministrazione,  come  individuati  ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Al  riguardo,  sempre in fase di prima attuazione, non  trova  applicazione  l'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto  di cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai predetti soggetti.   3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e' abrogato.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 3, del decreto  legislativo  30          giugno 1994, n.  479  (Attuazione  della  delega  conferita          dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,  n.  537,          in materia di riordino e soppressione di enti  pubblici  di          previdenza e assistenza), come  modificato  dalla  presente          legge:               «Art. 3 (Ordinamento degli enti).  -  1.  L'ordinamento          degli  enti  pubblici  di  cui  al  presente   decreto   e'          determinato dai regolamenti previsti dal comma 2  dell'art.          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.               2. Sono organi degli Enti:                 a) il presidente;                 a-bis) il vice presidente;               a-ter) il consiglio di amministrazione;                 b) il consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza;  c)  il          collegio dei sindaci; d) il direttore generale.               3.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale          dell'Istituto;  convoca  e   presiede   il   consiglio   di          amministrazione; puo' assistere alle sedute  del  consiglio          di indirizzo e vigilanza.  Il  Presidente  e'  nominato  ai          sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la  procedura          di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400;          la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata  su          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.               3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di          comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'          nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.          Il  vice  presidente  e'  componente   del   consiglio   di          amministrazione,  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di          assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni  ad          esso delegate.               4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata          cessazione o decadenza  del  presidente,  il  consiglio  di          indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e          delle politiche sociali affinche' si  proceda  alla  nomina          del  nuovo  titolare.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle          politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di  cui          al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i          criteri predetti.               5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della          programmazione;  delibera  i  piani  d'impiego  dei   fondi          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno          di organizzazione e funzionamento; delibera il  regolamento          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la          contabilita', e i regolamenti di cui  all'articolo  10  del          decreto-legge 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988,  n.   48;          trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di  indirizzo  e          vigilanza   una   relazione   sull'attivita'   svolta   con          particolare riferimento al processo produttivo e al profilo          finanziario, nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga          richiesta  dal  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza.  Il          consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non  sia          compresa nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi          dell'ente.  Il  consiglio  e'   composto   dal   Presidente          dell'Istituto, che lo presiede, dal vice  presidente  e  da          tre membri, tutti scelti tra persone dotate  di  comprovata          competenza  e  professionalita'   nonche'   di   indiscussa          moralita'  e  indipendenza.  Si  applicano,   riguardo   ai          requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14          marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile  2013,          n. 39. La  carica  di  consigliere  di  amministrazione  e'          incompatibile con quella di  componente  del  consiglio  di          indirizzo e vigilanza.               6. Il direttore  generale,  nominato  su  proposta  del          consiglio di  amministrazione,  con  le  procedure  di  cui          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  30          aprile 1970, n. 639 , cosi' come  modificato  dall'art.  12          della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute          del   consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza;   ha   la          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei          risultati e degli obiettivi; sovraintende  al  personale  e          all'organizzazione  dei  servizi,  assicurandone   l'unita'          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i          poteri di cui agli articoli 12 e 48  della  legge  9  marzo          1989, n. 88.               7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'          composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette  membri  di  cui          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero          del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui  tre  in          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del          tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'          nominato un membro supplente.               8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7          e 8, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  Il  consiglio  di          amministrazione e' nominato con decreto del Presidente  del          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  lavoro          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze.               9. Gli organi di cui al  comma  2,  con  esclusione  di          quello di cui alla lettera d),  durano  in  carica  quattro          anni e possono essere confermati una sola volta.  I  membri          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere          del quadriennio, ancorche' siano stati nominati  nel  corso          di esso in sostituzione  di  altri  dimissionari,  decaduti          dalla carica o deceduti.               10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.               11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei          componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL          sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della          finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro          dell'economia e delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme          restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa   gia'          previste  dalla  legislazione  vigente,  ciascun   Istituto          definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi  di          riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.          Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del          collegio dei sindaci dei rispettivi istituti  e  comunicate          ai Ministeri vigilanti. ».               - Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per          il  controllo  parlamentare   sulle   nomine   negli   enti          pubblici),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   1°          febbraio 1978, n. 31.               - Si riporta l'articolo 3, della citata  legge  n.  400          del 1988:               «Art. 3 (Nomine alla presidenza  di  enti,  istituti  o          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.          Le nomine alla presidenza di enti, istituti  o  aziende  di          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione          statale, fatta eccezione per le nomine relative  agli  enti          pubblici  creditizi,  sono  effettuate  con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica  emanato  su   proposta   del          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione          del  Consiglio  dei  ministri  adottata  su  proposta   del          ministro competente.               2.  Resta  ferma  la  vigente  disciplina   in   ordine          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni          parlamentari.».               - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge  1987,  n.          536 (Fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  proroga  degli          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori          in crisi e norme in materia  di  organizzazione  dell'INPS)          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio          1988, n. 48:               «Art.  10.  -  1.  Le  disposizioni  di  legge   e   di          regolamento che disciplinano, per le gestioni  amministrate          dall'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli          infortuni  sul  lavoro,  l'organizzazione  e  le  procedure          relative  all'accertamento,  riscossione  e  accreditamento          della contribuzione e dei  premi  e  alla  liquidazione  ed          erogazione  delle  prestazioni   nonche'   l'organizzazione          interna   degli   uffici,   restano    in    vigore    fino          all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.               2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al          comma 1, ad esclusione  dei  diritti  soggettivi,  e  ferma          restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge  8          marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli          di  amministrazione   degli   istituti   assunte   con   la          maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le  delibere          entrano in vigore dopo la loro approvazione  da  parte  del          Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previa          conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  da          adottarsi nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  del          loro ricevimento.».               - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in          crisi e norme in materia di  organizzazione  dell'INPS)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1987,  n.          304.               - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92).               - Si riporta l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16          maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli  organi          amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge          15 luglio 1994, n. 444:               «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli  atti).  -          1. Gli organi amministrativi non ricostituiti  nel  termine          di cui all'articolo  2  sono  prorogati  per  non  piu'  di          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza          del termine medesimo.               2. Nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di          urgenza e indifferibilita'.               3. Gli atti non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».               - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto  legge  n.          78 del 2010, come modificato dalla presente legge:               «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di          enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL          succede in tutti i rapporti attivi e passivi.               2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di          attivita', l'IPOST e' soppresso.               3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti          attivi e passivi.               3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore          della legge di conversione del presente decreto, al fine di          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti          attivi e passivi.               4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente decreto.               5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei          relativi rapporti.               5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del  polo          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.               6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello          dirigenziale generale.               7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:                 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:                   «Sono organi degli Enti:                     a) il presidente;                     b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;                     c) il collegio dei sindaci;                     d) il direttore generale.»;                 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:               «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina          con provvedimento motivato.»;                 c) al comma 4, dopo il primo periodo e'  aggiunto  il          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo          titolare.»;                 d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del          consiglio di vigilanza.»;                 e) al comma 6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del          consiglio di indirizzo e vigilanza»;                 f) al comma 8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;                 g) al  comma  9,  l'espressione  «con  esclusione  di          quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente          «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;                 h) e' aggiunto il seguente comma 11:                   «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze.».               8. (Abrogato).               9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al          trenta per cento.               10.  Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.               11. A decorrere  dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali          gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei  comitati          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a          seduta.               12.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010,   l'attivita'          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).               13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione  ed          il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente          articolo.               14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.               15. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31          ottobre 2010.               16. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato          prevista dai relativi decreti di nomina.               17.   Le   economie   derivanti   dai    processi    di          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,          della legge 24 dicembre 2007, n. 247.               18.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare   le          funzioni  di  analisi  e  studio  in  materia  di  politica          economica, l'Istituto di studi e analisi  economica  (Isae)          e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono  assegnate  al          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a          carico della finanza pubblica.               19.   L'Ente   italiano   Montagna   (EIM),   istituito          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a          carico della finanza pubblica               20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi  e  i          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della          legge di conversione del presente decreto, sono individuati          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse          strumentali e finanziarie.               21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.               22. L'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  6  del          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo          economico».               23.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il          Consiglio di amministrazione della Sogin  S.p.a.,  composto          di 5 membri. La nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di          amministrazione  della  Sogin  S.p.a.  e'  effettuata   dal          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il          Ministero dello sviluppo economico.               24. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.               25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni          mediche di cui al presente comma.               26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e          coesione.               27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende          funzionalmente dalle predette autorita'.               28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello          sviluppo economico.               29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.               30. All'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1          della legge 31 dicembre 2009, n. 196».               31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente  per          il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis,  comma          8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito  dalla  legge          11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita  al  Ministero  per  lo          sviluppo economico.               31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate          derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti.               31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  istituita  dall'          articolo 102 del testo unico di cui al decreto  legislativo          18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il   Ministero          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta          Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale  ivi  in          servizio, comprensive del fondo di cassa,  sono  trasferite          al Ministero medesimo.               31-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.               31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli          uffici a tal fine utilizzati.               31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni          provinciali  e  dei  comuni  previsto  dal  comma  5  dell'          articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000          e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente decreto.               31-septies.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  abrogati  gli          articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia          di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al          Ministero dell'interno.               31-octies.  Le   amministrazioni   destinatarie   delle          funzioni  degli  enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi          precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  dell'          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26          febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori          oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze          cosi'  coperte,  evitando  l'aumento  del  contingente  del          personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'          articolo 74, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  25          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133.».   |  
|   |                               Art. 25-bis   Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita'  di  informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
   1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti  in  servizio presso gli uffici stampa delle regioni a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,  sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31  ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta  dai  singoli ordinamenti».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 9, comma 5, della citata  legge          150 del 2000, come modificato dalla presente legge:               «Art. 9 (Uffici stampa). - (Omissis).               5.  Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la          disciplina  riconosciuta  dai   singoli   ordinamenti.   Ai          giornalisti in servizio  presso  gli  uffici  stampa  delle          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di          Trento  e  di  Bolzano,  in  via  transitoria,  sino   alla          definizione di una specifica disciplina da  parte  di  tali          enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque  non          oltre  il  31  ottobre  2019,  continua  ad  applicarsi  la          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».   |  
|   |                               Art. 25-ter 
                        Trasparenza in materia                     di trattamenti pensionistici 
   1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno  l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti  precisa e puntuale informazione  circa  eventuali  trattenute  relative  alle quote associative sindacali.   2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.   3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 26 
                 Fondo di solidarieta' trasporto aereo                        e sistema aeroportuale 
   1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43, sono riversate alla gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di  cui  all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate  alla  medesima  gestione  nella  misura  del  50  per cento.».   2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di  solidarieta'  per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del  predetto  Fondo  nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono  abrogati  i  commi  5  e  6 dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.  
           Riferimenti normativi 
                               - Si riporta l'articolo 2 della legge 28  giugno  2012,          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del          lavoro in una prospettiva  di  crescita),  come  modificato          dalla presente legge               «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1. A decorrere  dal          1°  gennaio  2013  e  in  relazione  ai  nuovi  eventi   di          disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data          e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee  ai          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9          marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego          (ASpI), con  la  funzione  di  fornire  ai  lavoratori  che          abbiano perduto involontariamente  la  propria  occupazione          un'indennita' mensile di disoccupazione.               2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  modificazioni,  con          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni.               3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano          applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma  1,  del          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e          successive modificazioni, all'articolo  25  della  legge  8          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,          n. 247, e successive modificazioni. .               4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria          occupazione e che presentino i seguenti requisiti:                 a)  siano  in  stato  di  disoccupazione   ai   sensi          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive          modificazioni;                 b)  possano   far   valere   almeno   due   anni   di          assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio          precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.               5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come  modificato  dal          comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.               6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il          numero 4,33.               7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto          1980, n. 427, e successive modificazioni.               8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il          prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28          febbraio 1986, n. 41.               9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo          mese di fruizione.               10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola          contribuzione effettivamente versata.               10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo          mensile pari al venti  per  cento  dell'indennita'  mensile          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni          ostative.               11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere          dalla predetta data:                 a)   per   i   lavoratori   di   eta'   inferiore   a          cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1  viene          corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi          dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui          al comma 20 (mini-ASpI);                 b) per i lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del          presente articolo.               12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in          cui sia stata presentata la domanda.               13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del          trattamento.               14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive          modificazioni.               15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta          sospesa.               16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.               17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati          dall'attivita' autonoma.               18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.               19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni          di cui al presente comma.               20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.               21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini          della durata non sono computati i periodi contributivi  che          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.               22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.               23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle          comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta          sospesa.               24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  del          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.               24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione          ordinaria non agricola.               25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.               26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di          cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005,          n. 266, nonche' le misure compensative di cui  all'articolo          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e          successive modificazioni.               27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e          all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai          sensi dell'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni  di          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  vengono  annualmente          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquota  effettiva   di          contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e  delle          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni          anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in          via previsionale, l'andamento  congiunturale  del  relativo          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di          riferimento rispetto al livello a regime.               28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della          retribuzione   imponibile   ai   fini   previdenziali.   Il          contributo  addizionale   e'   aumentato   di   0,5   punti          percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a          tempo determinato, anche in regime di somministrazione.  Le          disposizioni del precedente periodo  non  si  applicano  ai          contratti di lavoro domestico.               29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si          applica:                 a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di          lavoratori assenti;                 b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214;                 c) agli apprendisti;                 d)   ai   lavoratori   dipendenti   delle   pubbliche          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni.               30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  e'          restituito,  successivamente  al  decorso  del  periodo  di          prova, al datore di lavoro in caso  di  trasformazione  del          contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione  avviene          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con          contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il  termine          di sei mesi dalla cessazione  del  precedente  contratto  a          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  restituzione  avviene          detraendo  dalle  mensilita'   spettanti   un   numero   di          mensilita'  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla          cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.               31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al          comma 30.               32. Il contributo di cui al comma 31  e'  dovuto  anche          per le interruzioni dei rapporti di  apprendistato  diverse          dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi  incluso          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2,          comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.               33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il          contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della  legge  23          luglio 1991, n. 223.               34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  contributo  di          cui al comma  31  non  e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)          licenziamenti  effettuati  in  conseguenza  di   cambi   di          appalto, ai quali siano succedute assunzioni  presso  altri          datori di lavoro, in attuazione  di  clausole  sociali  che          garantiscano  la  continuita'  occupazionale  prevista  dai          contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano          nazionale; b) interruzione di rapporto di  lavoro  a  tempo          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214.               35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.               36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2,          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  14          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente          lettera:                 «e-bis)  assicurazione  sociale  per   l'impiego   in          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge          12 novembre 2011, n. 183».               37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.               38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per          l'impiego».               39.               40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui          al presente articolo nei seguenti casi:                 a) perdita dello stato di disoccupazione;                 b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;                 c) raggiungimento dei requisiti per il  pensionamento          di vecchiaia o anticipato;                 d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per          l'indennita' erogata dall'ASpI.               41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato          a percepire.               42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,          n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:                 «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per          l'impiego».               43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.               44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,          n. 1272, e successive modificazioni.               45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata          nei seguenti termini:                 a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta          anni;                 b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di          contribuzione negli ultimi due anni;                 c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di          contribuzione negli ultimi due anni.               46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto          della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1  e          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  ridefinito  nei          seguenti termini:                 a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal          1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:                   1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;                   2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:          ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  quarantotto  per  i          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;                 b).                   1).                   2)                 c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal          1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:                   1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori          che hanno compiuto i cinquanta anni;                   2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;                 d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal          1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:                   1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno          compiuto i cinquanta anni;                   2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori          che hanno compiuto i cinquanta anni.               46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.               47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le  maggiori  somme          derivanti   dall'incremento   dell'addizionale    di    cui          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 31 marzo 2005, n. 43, sono  riversate  alla  gestione          degli interventi assistenziali e di sostegno alle  gestioni          previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge          9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono          riversate alla medesima gestione nella misura  del  50  per          cento.               48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennaio          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                 a) al comma 2, dopo le parole:  «e'  destinato»  sono          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;                 b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:               «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del          mese in cui sorge l'obbligo.               3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi          previdenziali obbligatori.               3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e          successive modificazioni».               49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cui          all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7  del          2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43  del          2005, come modificato dal comma 48 del  presente  articolo,          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24          novembre 1981, n. 689.               50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente          lettera:                 «h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e          successive modificazioni».               51.               52.               53.               54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.               55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.               56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:                 a) il requisito di cui alla lettera e) del comma  51,          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro          a tre mesi;                 b) l'importo dell'indennita' di cui al  comma  52  e'          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;                 c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di          monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo          1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita'          di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni  della          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di          intervento previste dal comma 20 del presente articolo.               57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembre          2007, n. 247, al primo periodo, le  parole:  «e  in  misura          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2010»  sono          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018»  e,  al  secondo          periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al  20          per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a          decorrere dall'anno 2016».               58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al          primo periodo.               59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.               60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai          fini della loro immediata esecuzione.               61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di          cui al medesimo comma 58, primo periodo.               62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti          accertamenti e provvedimenti.               63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.               64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.               65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro          400 milioni per l'anno 2016.               66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.               67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23          luglio 1991, n. 223.               68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12,          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.               69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le          seguenti disposizioni:                 a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2  e  2-bis,  del          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;                 b) articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  21  marzo          1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge  20          maggio 1988, n. 160; (43)                 c) articolo 40  del  regio  decreto-legge  4  ottobre          1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6          aprile 1936, n. 1155.               70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio          1991,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  le  parole:          «qualora la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata          disposta o sia cessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:          «quando  sussistano  prospettive  di  continuazione  o   di          ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,          dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri          oggettivi definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e          delle politiche sociali».               L'articolo 3 della citata legge n. 223 del  1991,  come          da ultimo modificato dal  presente  comma,  e'  abrogato  a          decorrere dal 1° gennaio 2016.               70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.               71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le          seguenti disposizioni:                 a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23  luglio          1991, n. 223;                 b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio  1991,  n.          223;                 c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio  1991,          n. 223;                 d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio          1991, n. 223;                 e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,          n. 223;                 f) articolo 3, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  16          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 19 luglio 1994, n. 451;                 g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto  1975,  n.          427.               72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di          licenziamento collettivo»;                 b) al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione  di          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di          riduzione del personale»;                 c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla  procedura  di          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure          di licenziamento collettivo»;                 d) al comma 9, le parole:  «collocare  in  mobilita'»          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:          «licenziati»;                 e) al comma 10, le parole: «collocare  in  mobilita'»          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:          «licenziati».               73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  luglio          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono          sostituite dalla seguente: «licenziare».».               - Si riporta l'articolo 6-quater del  decreto-legge  31          gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per  l'universita'          e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali,  per  il          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'          altre  misure  urgenti),  come  modificato  dalla  presente          legge:               «Art. 6-quater (Disposizioni in materia di  diritti  di          imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1.  All'articolo          2, comma 11, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e          successive  modificazioni,  che  istituisce   l'addizionale          comunale  sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri   sugli          aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) alla lettera a), le parole: «20  per  cento»  sono          sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;                 b) alla lettera b), le parole: «80  per  cento»  sono          sostituite dalle seguenti: «60 per cento».               2. L'addizionale comunale sui  diritti  di  imbarco  e'          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.          L'incremento dell'addizionale di cui al presente  comma  e'          destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare  il  Fondo          di solidarieta' per il settore del trasporto  aereo  e  del          sistema aeroportuale,  costituito  ai  sensi  dell'articolo          1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,          con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.  291  e,          per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella          misura del cinquanta per cento.               3.  Le   maggiori   somme   derivanti   dall'incremento          dell'addizionale, disposto dal comma 2,  sono  versate  dai          soggetti  tenuti  alla  riscossione  direttamente  su   una          contabilita' speciale aperta presso la  Tesoreria  centrale          dello  Stato,   gestita   dall'Istituto   nazionale   della          previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale  di          cui al comma 2. L'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile          (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui          al comma 2 il numero dei passeggeri registrati  all'imbarco          dagli scali nazionali nel  semestre  precedente,  suddiviso          tra utenti di voli nazionali e internazionali  per  singolo          aeroporto.               3-bis. La riscossione dell'incremento  dell'addizionale          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del          mese in cui sorge l'obbligo.               3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi          previdenziali obbligatori.               3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e          successive modificazioni.».               - Si riporta l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989  n.          88   (Ristrutturazione   dell'Istituto   nazionale    della          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):               «Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e  di          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita          presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e          di sostegno alle gestioni previdenziali».               2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo          Stato.               3. Sono a carico della gestione:                 a) le pensioni sociali di cui all'articolo  26  della          legge 30 aprile 1969, n. 153 , e  successive  modificazioni          ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e          successive modificazioni e integrazioni;                 b) l'onere delle integrazioni di cui  all'articolo  1          della legge 12 giugno 1984, n. 222                 c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un          punto percentuale;                 d)   gli   oneri   derivanti    dalle    agevolazioni          contributive disposte per legge in  favore  di  particolari          categorie, settori o territori ivi compresi i contratti  di          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;                 e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;                 f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.  75  ,          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di          legge.               4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,          n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge  3          giugno 1975, n.  160  ,  all'articolo  27  della  legge  21          dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11  della  legge  15          aprile 1985, n. 140 .               5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.               6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre          gestioni.               7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.               8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto          legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2,          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e          successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  quelli          destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.».               - Si  riporta  l'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5          ottobre 2004, n. 249  (Interventi  urgenti  in  materia  di          politiche  del   lavoro   e   sociali),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:               «Art. 1-ter. - 1. E' istituito,  presso  l'INPS,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  fondo          speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e          della riconversione e  riqualificazione  professionale  del          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la          finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento          delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche          attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei          lavoratori del settore, mediante:                 a)   finanziamento   di   programmi   formativi    di          riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in          concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,          regionali o comunitari;                 b) erogazione di specifici trattamenti a  favore  dei          lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,          ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da  sospensioni          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di          mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed          organizzazioni sindacali.               2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da          un contributo sulle retribuzioni a  carico  dei  datori  di          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo          0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori          pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato          da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori          stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema          stesso.               3. I criteri e le modalita' di gestione del  fondo,  le          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse          derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria          comparativamente piu' rappresentative.».               - Si riporta l'articolo 13- ter  del  decreto-legge  24          giugno 2016, n. 113 (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli          enti territoriali e il territorio), come  modificato  dalla          presente legge:               «Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale  comunale  sui          diritti di imbarco per  l'anno  2016).  -  1.  Al  fine  di          sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di          ridurre gli oneri a carico dei  passeggeri,  l'applicazione          dell'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di          imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23,  del          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e'          sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.               2.   All'onere   derivante   dal    comma    1,    pari          complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno  2016,  si          provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016,  mediante          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una          quota corrispondente  dell'avanzo  di  amministrazione  del          Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo  e          del sistema aeroportuale, di  cui  all'articolo  1-ter  del          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e,  per          35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione  del          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23          dicembre 2014, n. 190. Alla  compensazione  in  termini  di          indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno  2016          si  provvede  mediante   riduzione   del   Fondo   per   la          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.               3.  Al  ristoro  delle  minori  entrate   dell'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  il          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  cui          stato di previsione e' iscritto l'importo di 60 milioni  di          euro per l'anno 2016.               4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.               5.               6.».   |  
|   |                               Art. 26-bis 
                   Proroga della cassa integrazione                        guadagni straordinaria 
   1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma  1,  le  parole:  «Per  gli  anni  2018  e  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»  e  le parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50 milioni di euro per l'anno 2020»;   b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai  commi  1  e  2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»  sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a  180  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».   2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno 2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in piani gestionali diversi da quelli di  cui  all'alinea  del  medesimo comma 3.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 22 -  bis  del  citato  decreto          legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione          guadagni  straordinaria  per   riorganizzazione   o   crisi          aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020  in  deroga          agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite  complessivo          di spesa di 100 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  180          milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per          l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica          anche  a  livello  regionale   che   presentino   rilevanti          problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel          contesto territoriale, previo  accordo  stipulato  in  sede          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle          politiche   sociali   con   la   presenza   della   regione          interessata,  o  delle  regioni  interessate  nel  caso  di          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma          di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma          2,  sia  caratterizzato  da  investimenti   complessi   non          attuabili nel limite temporale di  durata  di  ventiquattro          mesi di cui all'articolo 22, comma  1,  ovvero  qualora  il          programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo          21, comma 2, presenti piani di recupero  occupazionale  per          la  ricollocazione  delle  risorse  umane   e   azioni   di          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei          mesi, qualora il piano di risanamento di  cui  all'articolo          21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti          a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e  la          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite          temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo  22,          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'          dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5,  e          si realizzino le condizioni di cui al comma 2.               1-bis.   In   presenza   di   piani   pluriennali    di          riorganizzazione  gia'   oggetto   di   specifico   accordo          stipulato in sede ministeriale ai sensi del  comma  1,  che          coinvolgono  imprese  operanti  in  piu'  regioni  con   un          organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi          ricadute occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi          complessa, conseguenti alle difficolta' di  implementazione          delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di          finanziamento, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche          sociali, valutate le problematiche di ordine  occupazionale          e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti          i requisiti di cui al medesimo comma 1,  sulla  base  della          preventiva istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,          puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione          salariale  straordinaria,   al   fine   di   garantire   la          continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.          Le  mensilita'  di  integrazione  salariale  straordinaria,          erogate  dall'INPS,  sono   computate   nell'ambito   delle          mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a  valere          sulle risorse finanziarie di cui al comma  3.  Qualora  sia          rigettata l'istanza  ai  sensi  del  comma  1,  si  applica          l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n.  108,          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2002,          n. 172.               2. Ai fini dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al          comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione  volti          alla salvaguardia occupazionale  che  prevedano  specifiche          azioni  di  politiche  attive  concordati  con  la  regione          interessata, o con  le  regioni  interessate  nel  caso  di          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o          piu' regioni.               3. All'onere derivante dai commi 1  e  2,  pari  a  100          milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro  per          l'anno 2019 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».               - Si riporta l'articolo 18, comma  1,  lettera  a)  del          citato decreto legislativo n. 185 del 2008:               «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del          Fondo aree sottoutilizzate:                 a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal          CIPE alla formazione.».               -  Si  riporta  l'articolo  29,  del   citato   decreto          legislativo 150 del 2015:               «Art. 29 (Riordino degli incentivi). - 1. L'articolo  1          del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99,  e'          abrogato. Sono fatti salvi gli effetti  in  relazione  alle          assunzioni e trasformazioni intervenute prima  dell'entrata          in vigore del presente decreto, fino a  completa  fruizione          degli incentivi spettanti.               2. Presso il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del          decreto-legge n. 185 del 2008,  viene  creato  un  apposito          piano gestionale per il finanziamento di  politiche  attive          del lavoro.               3. Sul piano gestionale di cui al comma  2  affluiscono          le seguenti risorse:                 a) le risorse di cui all'articolo 1,  comma  12,  del          decreto-legge n. 76 del 2013, relative  agli  anni  2015  e          2016;                 b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.».   |  
|   |                               Art. 26-ter 
         Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria       in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa 
   1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. In presenza di piani pluriennali di  riorganizzazione  gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai  sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con  un organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi  ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo' autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga  delle prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga  concesse  ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, previa  acquisizione  dell'accordo  tra  l'azienda  e  le  parti sociali per la proroga delle  citate  prestazioni,  integrato  da  un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione  o  dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.   3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle  regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  11          giugno 2002, n. 108, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 31 luglio 2002, n. 172:               «Art.  1-bis  (Disposizioni   in   materia   di   cassa          integrazione guadagni  straordinaria).  -  1.  In  caso  di          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione          salariale, successivamente oggetto di  revoca  con  decreto          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per          motivi  non  derivanti  da  comportamenti  illegittimi  dei          lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti  alla          restituzione dell'indennita' ricevuta anche se  corrisposta          in forma diretta da parte dell'INPS.  Per  tali  periodi  i          lavoratori  hanno  diritto  al  riconoscimento   da   parte          dell'INPS della contribuzione  previdenziale  figurativa  e          alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.               2. Il recupero dei crediti  relativi  alle  prestazioni          erogate a favore dei lavoratori, di  cui  al  comma  1,  e'          effettuato    dall'INPS    direttamente    nei    confronti          dell'impresa.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  145,  della  citata          legge n. 205 del 2017:               «145.  Al  fine  del  compimento  dei  piani  di  nuova          industrializzazione, di recupero o di tenuta  occupazionale          relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita'  di          crisi  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  delle          regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle  risorse          loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le  regioni,          a seguito di specifici  accordi  sottoscritti  dalle  parti          presso le unita' di  crisi  del  Ministero  dello  sviluppo          economico o delle stesse regioni, possono autorizzare,  per          un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  le   proroghe   in          continuita'  delle  prestazioni   di   cassa   integrazione          guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro  il  31          dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».               -  Si  riporta  l'articolo  44   del   citato   decreto          legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 44 (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.          Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al          presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di          entrata in vigore.               2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva          delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1          e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in          vigore del presente decreto si computano per la sola  parte          del periodo autorizzato successiva a tale data.               3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non          si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del          presente decreto.               4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si          applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.               5.               6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,          n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono          prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.               6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle          province autonome.               6-ter. Per i trattamenti di integrazione  salariale  in          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".               7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle          imprese del settore del call-center.               8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro          ricollocazione.               9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.          88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,  sono          aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge          10 dicembre 2014, n. 183,».               10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del          1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite          le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo   adottato   in          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge          10 dicembre 2014, n. 183,».               11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma          5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate          le seguenti modificazioni:                 a)  al  primo  periodo,  le  parole   «sottoposte   a          sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,          n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite  dalle          seguenti: «che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano          state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;                 b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in          relazione alle procedure concorsuali.».               Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma          5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal          presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in          via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,          comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di          euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.               11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».   |  
|   |                             Art. 26-quater 
           Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo                       14 settembre 2015, n. 148 
   1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:   «6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga  di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte  dell'INPS,  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».   2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma  6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.  
           Riferimenti normativi 
               Per il testo dell'art. 44 del  decreto  legislativo  n.          148/2015 si veda nei riferimenti normativi all'art. 26-ter.   |  
|   |                            Art. 26-quinquies 
                       Trattamento pensionistico                        del personale dell'ENAV 
   1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di  cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i  quali  viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita' lavorativa  per  raggiunti  limiti  di  eta',  al   ricorrere   delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,  n.  157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia  al raggiungimento del requisito anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli  ulteriori requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente   per   l'accesso   al trattamento pensionistico di vecchiaia.   2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole: «e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.          248 (Norme  in  materia  di  quiescenza  e  previdenza  dei          dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per          il traffico aereo generale):               «Art. 5. - 1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1982  il          servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda  appartenenti          ai profili professionali  sotto  indicati,  ai  fini  della          determinazione della misura del trattamento  di  quiescenza          e' computato,  senza  oneri  a  carico  degli  interessati,          secondo le seguenti norme:                 a) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei          profili professionali di controllore  del  traffico  aereo,          pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un  terzo          della loro durata;                 b) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei          profili professionali di esperto di assistenza  ai  volo  e          meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.               2. Gli aumenti di cui al comma  1  non  sono  fra  loro          cumulabili.».               - Si riporta l'articolo 10 del decreto  del  Presidente          della Repubblica 28 ottobre 2013, n.  157  (Regolamento  di          armonizzazione  dei  requisiti  di   accesso   al   sistema          pensionistico di categorie  di  personale  iscritto  presso          l'INPS,   l'ex-ENPALS   e   l'ex-INPDAP,   in    attuazione          dell'articolo 24, comma 18, del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n.  214),  come  modificato  dalla  presente          legge:               «Art. 10 (Perdita  del  titolo  abilitante).  -  1.  Le          disposizioni in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  di          decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  di  vecchiaia,          vigenti  prima  dell'entrata   in   vigore   del   presente          regolamento, continuano ad  applicarsi  nei  confronti  dei          lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per          raggiunti limiti di eta' e i cui  ordinamenti  di  settore,          che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale  titolo,          non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di  eta'          possano essere elevati, la deroga trova  applicazione  solo          nel caso in cui il lavoratore,  sottoposto  a  giudizio  di          idoneita',  non  abbia  ottenuto  il  rinnovo  del   titolo          abilitante da parte dell'Autorita' competente.               2. Ai lavoratori iscritti al Fondo  di  previdenza  del          personale di volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione          aerea, per i quali viene meno  il  titolo  abilitante  allo          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per          raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere  delle          condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso  e  di          decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  di   vecchiaia          vigenti al 31 dicembre 2011.               3.               4.               5. L'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  30          aprile 1997, n. 149, e' abrogato.».               - Si riporta l'articolo 1, comma 5, lettera  b),  della          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e          previdenza sociale):               «5.  In  attesa  della  definizione  del  regime  delle          decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti  che  accedono          al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione  e          al pensionamento di  vecchiaia  con  i  requisiti  previsti          dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di  quanto          sotto disciplinato, conseguono il diritto  alla  decorrenza          del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'          stabilito quanto segue:               (Omissis).                 b) coloro ai  quali  sono  liquidate  le  pensioni  a          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,          qualora risultino in possesso dei  previsti  requisiti  per          l'accesso al pensionamento  di  vecchiaia  entro  il  primo          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal          1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso          dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,  possono          accedere  al  pensionamento  dal   1°   ottobre   dell'anno          medesimo;  qualora  risultino  in  possesso  dei   previsti          requisiti  entro  il  terzo  trimestre  dell'anno,  possono          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti          requisiti entro  il  quarto  trimestre  dell'anno,  possono          accedere  al  pensionamento   dal   1°   aprile   dell'anno          successivo;               (Omissis).».               - Per il testo dell'articolo 10, comma  5,  del  citato          decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nota all'articolo 20   |  
|   |                             Art. 26-sexies 
            Misure di sostegno del reddito per i lavoratori         dipendenti dalle imprese del settore dei call center 
   1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura  di  20  milioni  di  euro  per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito per i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  dei  call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del  decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  anche  se  confluite  in  piani  gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'articolo 18, comma  1,  lettera  a)          del citato decreto-legge n.  185  del  2008,  si  vedano  i          riferimenti  normativi  all'articolo   26-bis,   26-ter   e          26-quater.               - Per il testo dell'articolo  44,  del  citato  decreto          legislativo n.  148  del  2015,  si  vedano  i  riferimenti          normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater.               - Per il testo dell'articolo  29,  comma  3,del  citato          decreto  legislativo  n.  150  del  2015,   si   vedano   i          riferimenti  normativi  all'articolo   26-bis,   26-ter   e          26-quater.   |  
|   |                             Art. 26-septies 
                       Organizzazione dell'ANPAL 
   1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL  e  dell'ANPAL  Servizi  Spa  utile  a  un  piu'  efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:   a)  all'articolo  4,  comma  12,  secondo  periodo,   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  «trenta  giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti: «centottanta giorni».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 4, comma 12, del citato decreto          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente          legge:               «Art. 4  (Istituzione  dell'Agenzia  Nazionale  per  le          Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis).               12. Entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreti  del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, adottata su proposta  del  Ministro          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  nominato  il          presidente dell'ANPAL di  cui  al  successivo  articolo  6.          Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione sono nominati il  presidente  e          il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza          del presidente e  del  direttore  generale  in  carica.  Il          presidente decade altresi' dalla carica  di  amministratore          unico di ANPAL Servizi Spa.  La  competenza  del  direttore          generale   di   formulare   proposte    in    materia    di          ristrutturazione operativa dell'ANPAL di  cui  all'articolo          8, comma 2, e' attribuita al presidente.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  719,  della  citata          legge 145 del 2018, come modificato dalla presente legge:           «719. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge, gli statuti  dell'ANPAL  e  di          ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma          718.».   |  
|   |                                 Art. 27 
                   Disposizioni in materia di giochi 
   1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per  tutti  gli  altri giochi numerici a quota fissa.   2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui alla lettera a)».   3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio. Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.   4. In considerazione della previsione di cui all'articolo  1  commi 569, lettera b), e 1098,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, l'introduzione  della  tessera   sanitaria   prevista   dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il gioco pubblico da ambiente remoto.   5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n. 169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette maggiorazioni.   6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»;     b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato» dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle dogane e dei monopoli»;     c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della raccolta di gioco illegale.».   7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo  1,  comma  1051  della  citata          legge n. 145  del  2018,  come  modificato  dalla  presente          legge:               «1051. Le misure  del  prelievo  erariale  unico  sugli          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e          b), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di          cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  previste          dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto          2018, n. 96, sono incrementate,  rispettivamente,  di  2,00          per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli          apparecchi di cui  alla  lettera  b)  a  decorrere  dal  1°          gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate  destinata          alle vincite (pay-out) e' fissata in misura  non  inferiore          al 68 per cento e all'84 per  cento,  rispettivamente,  per          gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)          e lettera b), del testo unico di cui al  regio  decreto  18          giugno  1931,  n.   773.   Le   operazioni   tecniche   per          l'adeguamento della percentuale di restituzione in  vincite          sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata  in          vigore della presente legge.».               - Si riporta l'articolo 38, comma 4 della citata  legge          n. 388 del 2000:               «Art.  38(Nulla  osta  rilasciato  dall'Amministrazione          finanziaria  per   gli   apparecchi   da   divertimento   e          intrattenimento). - (Omissis).               4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -          Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato  rilascia          nulla  osta  ai  produttori  e   agli   importatori   degli          apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi  6          lettera a) e 7, del citato testo  unico  di  cui  al  regio          decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori.               A questo fine, con la richiesta di nulla  osta  per  la          distribuzione di un numero predeterminato di  apparecchi  e          congegni, ciascuno identificato con un apposito  e  proprio          numero  progressivo,  i  produttori   e   gli   importatori          autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i  congegni  sono          conformi al modello per il quale  e'  stata  conseguita  la          certificazione di cui  al  comma  3.  I  produttori  e  gli          importatori dotano ogni  apparecchio  e  congegno,  oggetto          della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa  di          cui al comma 3. I produttori e gli  importatori  consegnano          ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del          nulla osta  e,  sempre  per  ogni  apparecchio  e  congegno          ceduto, la relativa scheda esplicativa.               La copia del nulla osta e la  scheda  esplicativa  sono          altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in          occasione di ogni loro ulteriore cessione.».               - Si riporta l'articolo 110, comma 6, del Regio decreto          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle          leggi di pubblica sicurezza):               «Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - (Omissis).               6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco          lecito:                 a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla          rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma  4,  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue          regole fondamentali;                 a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli          apparecchi di cui alla lettera a);                 b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:                   1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna          partita;                   2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da          destinare a vincite;                   3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione          delle vincite;                   4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui          tali apparecchi sono connessi;                   5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del          giocatore da adottare sugli apparecchi;                   6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi          di cui alla presente lettera.».               - Si  riporta  l'articolo  24,  comma  36,  del  citato          decreto-legge n. 98 del 2011:               «Art. 24(Norme in materia di gioco). - (Omissis).               36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'          subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di          100 euro per ogni singolo apparecchio di  cui  all'articolo          110, comma 6,  lettera  a),  per  il  quale  si  chiede  il          rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla  osta.  Nel          caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto          diverso dal richiedente  la  concessione,  quest'ultimo  ha          diritto di rivalsa nei suoi confronti.».               - Si riporta l'articolo  1,  comma  569  e  1098  della          citata legge n.145 del 2018:               «569. Al fine di rendere effettive le norme degli  enti          locali che disciplinano  l'orario  di  funzionamento  degli          apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere  a)          e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di          cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ovvero  di          monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:                 a) a decorrere dal 1° luglio  2019,  l'Agenzia  delle          dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a          disposizione degli enti locali gli orari  di  funzionamento          degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,          lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.  773          del 1931; le norme di  attuazione  della  presente  lettera          sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia          delle dogane e dei  monopoli,  da  emanare  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          legge;                 b) le regole tecniche di produzione degli  apparecchi          previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a),  del          testo unico di cui al regio decreto n.  773  del  1931  che          consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  ai          sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge  28  dicembre          2015,  n.  208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la          conservazione  e  la   trasmissione   al   sistema   remoto          dell'orario di  funzionamento  degli  apparecchi  medesimi.          Tali dati sono  messi  a  disposizione  degli  enti  locali          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della          SOGEI Spa.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          notifica lo schema di decreto alla Commissione europea,  ai          sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo          e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          legge."               "1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla          osta  di  esercizio  relativi  agli   apparecchi   di   cui          all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto          18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma          1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,          all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.          208,  le  parole:  «  dopo  il  31  dicembre  2018  »  sono          sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019  »  e          le parole: « tali apparecchi devono essere  dismessi  entro          il 31 dicembre 2019 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «          tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre          2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico  da          ambiente  remoto  non  possono  presentare   parametri   di          funzionamento  superiori  ai  limiti   previsti   per   gli          apparecchi attualmente in esercizio.».               - Si riporta l'articolo 9-quater del  decreto-legge  12          luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti  per  la  dignita'          dei  lavoratori   e   delle   imprese),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 2018, n. 96:               «Art.  9-quater  (Misure  a  tutela  dei   minori).   -          L'accesso  agli  apparecchi  di  intrattenimento,  di   cui          all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto          18  giugno  1931,  n.  773,  e'  consentito  esclusivamente          mediante l'utilizzo della  tessera  sanitaria  al  fine  di          impedire l'accesso ai giochi da parte dei  minori.  Dal  1°          gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma  privi          di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso          al  gioco  devono  essere  rimossi   dagli   esercizi.   La          violazione della prescrizione di cui al secondo periodo  e'          punita con la sanzione amministrativa di  euro  10.000  per          ciascun apparecchio.».               -  Si  riporta  l'articolo   39,   comma   13-bis   del          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione          dell'andamento  dei  conti  pubblici.),   convertito,   con          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:               «Art. 39(Altre disposizioni in materia di  entrata).  -          (Omissis).               13-bis. Il  prelievo  erariale  unico  e'  assolto  dai          soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun  anno          solare, mediante versamenti periodici relativi  ai  singoli          periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.          Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,          sono individuati:                 a) i periodi contabili in  cui  e'  suddiviso  l'anno          solare;                 b) le modalita'  di  calcolo  del  prelievo  erariale          unico dovuto per ciascun periodo contabile  e  per  ciascun          anno solare;                 c) i termini  e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti          passivi d'imposta effettuano i versamenti  periodici  e  il          versamento annuale a saldo;                 d) le modalita' per l'utilizzo in  compensazione  del          credito derivante dall'eventuale eccedenza  dei  versamenti          periodici rispetto al prelievo erariale  unico  dovuto  per          l'intero anno solare;                 e) i termini e le modalita' con cui  i  concessionari          di rete, individuati ai sensi dell' articolo 14-bis,  comma          4, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,          tramite la rete telematica prevista dallo  stesso  comma  4          dell' articolo 14-bis, i dati relativi alle  somme  giocate          nonche'  gli  altri  dati  relativi  agli   apparecchi   da          intrattenimento di cui all'  articolo  110,  comma  6,  del          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive          modificazioni, da  utilizzare  per  la  determinazione  del          prelievo erariale unico dovuto;                 f).».               - Si riporta l'articolo 6 del decreto  direttoriale  1°          luglio 2010:               «Art. 6 (Termini e modalita' per  la  determinazione  e          per l'effettuazione dei versamenti). - 1.  I  concessionari          assolvono il PREU, dovuto per  ciascun  periodo  contabile,          mediante quattro versamenti da  effettuarsi  alle  seguenti          scadenze:                 a) il primo versamento, entro il giorno 28 del  primo          mese del periodo contabile;                 b) il secondo versamento,  entro  il  giorno  13  del          secondo mese del periodo contabile;                 c) il  terzo  versamento,  entro  il  giorno  28  del          secondo mese del periodo contabile;                 d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo          mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento          del sesto periodo contabile e' effettuato entro  il  giorno          22 gennaio dell'anno solare successivo.               2.  Con  riferimento  a   ciascun   anno   solare,   il          concessionario effettua il versamento del  PREU,  dovuto  a          titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.               3. L'importo di ciascuno dei primi tre  versamenti  che          il concessionario effettua per il singolo periodo contabile          e' determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare          del  PREU  dovuto  per  il  penultimo   periodo   contabile          precedente.               4. Per i primi due periodi contabili  di  funzionamento          di ciascun sistema di gioco,  la  percentuale  del  25  per          cento e' calcolata sull'ammontare del PREU definito in base          ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.               5.   L'importo   del   quarto   versamento    che    il          concessionario effettua per ciascun  periodo  contabile  e'          determinato come differenza  tra  il  PREU  dovuto  per  il          periodo contabile, calcolato secondo  quanto  previsto  dal          primo comma dall'art. 4, ovvero dal primo  comma  dell'art.          5, e la somma dei primi tre versamenti  effettuati  per  lo          stesso periodo.               6. Se il PREU dovuto per un periodo  contabile  risulta          inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti          effettuati per lo stesso periodo, la differenza  a  credito          e'  utilizzata  dal  concessionario  in   diminuzione   dei          versamenti relativi ai periodi contabili  successivi  e  al          saldo annuale.               7. L'importo del PREU da  versare  a  titolo  di  saldo          annuale e' determinato come differenza tra il  PREU  dovuto          per l'anno solare, calcolato secondo  quanto  previsto  dal          secondo comma  dell'  art.  4,  ovvero  dal  secondo  comma          dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi  contabili          in cui e' suddiviso il medesimo anno.               8. I versamenti periodici relativi ai  singoli  periodi          contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare          sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive          modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.».               Si riporta l'articolo 4 della legge 13  dicembre  1989,          n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse          clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di          manifestazioni sportive), come  modificato  dalla  presente          legge:               «Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o  di          scommessa).   -   1.   Chiunque    esercita    abusivamente          l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse  o  di          concorsi pronostici che la legge riserva allo  Stato  o  ad          altro ente concessionario, e' punito con la  reclusione  da          tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla          stessa pena soggiace chi  comunque  organizza  scommesse  o          concorsi  pronostici  su  attivita'  sportive  gestite  dal          Comitato  olimpico   nazionale   italiano   (CONI),   dalle          organizzazioni da esso dipendenti  o  dall'Unione  italiana          per  l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque          abusivamente   esercita   l'organizzazione   di   pubbliche          scommesse su altre competizioni  di  persone  o  animali  e          giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi  ad          un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516  (lire  un          milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque  venda          sul    territorio    nazionale,    senza     autorizzazione          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte          di Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a  tali          operazioni mediante la raccolta di prenotazione di  giocate          e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e          la  pubblicita'   effettuate   con   qualunque   mezzo   di          diffusione. E' punito altresi' con la reclusione da  tre  a          sei anni e con la multa da 20.000 a  50.000  euro  chiunque          organizza,  esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la          prescritta  concessione,  qualsiasi   gioco   istituito   o          disciplinato dall' Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli.          Chiunque, ancorche' titolare della prescritta  concessione,          organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi  gioco          istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane  e  dei          monopoli  con  modalita'  e  tecniche  diverse  da   quelle          previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi  a          un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.               2. Quando si tratta di concorsi,  giuochi  o  scommesse          gestiti con le modalita' di cui al comma  1,  e  fuori  dei          casi di concorso in uno dei reati  previsti  dal  medesimo,          chiunque  in  qualsiasi  modo  da'  pubblicita'   al   loro          esercizio e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con          l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516  (lire  un          milione). La stessa sanzione  si  applica  a  chiunque,  in          qualsiasi  modo,  da'  pubblicita'  in  Italia  a   giochi,          scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.               3. Chiunque partecipa a  concorsi,  giuochi,  scommesse          gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei  casi          di concorso in uno dei  reati  previsti  dal  medesimo,  e'          punito con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da          euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).               4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano          anche  ai  giuochi  d'azzardo  esercitati  a  mezzo   degli          apparecchi vietati  dall'art.  110  del  regio  decreto  18          giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20  maggio          1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della          legge 17 dicembre 1986, n. 904.               4-bis Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono          applicate a chiunque, privo di concessione,  autorizzazione          o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo  unico  delle          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga  in          Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare          o raccogliere  o  comunque  favorire  l'accettazione  o  in          qualsiasi modo la raccolta,  anche  per  via  telefonica  o          telematica, di scommesse di qualsiasi  genere  da  chiunque          accettate in Italia o all'estero.               4-ter Fermi restando i poteri attribuiti  al  Ministero          delle  finanze  dall'articolo  11  del   decreto-legge   30          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ed  in   applicazione          dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n.          549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a          chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di  giocate          del lotto, di concorsi pronostici o di  scommesse  per  via          telefonica  o  telematica,  ove  sprovvisto   di   apposita          autorizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze          - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di          tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.               4-quater). L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e'          tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia          di finanza e  le  altre  forze  di  polizia,  di  un  piano          straordinario  di  controllo  e   contrasto   all'attivita'          illegale di cui ai  precedenti  commi  con  l'obiettivo  di          determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».               - Si riporta l'articolo 110, comma 9 del  citato  regio          decreto, n. 773 del 1931, come  modificato  dalla  presente          legge:               «Art. 110. - (Omissis).               9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le          seguenti sanzioni:                 a)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di          cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche  ed          alle  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle          disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti          commi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;                 b)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di          cui ai commi 6 e  7  sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori          previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per          ciascun apparecchio;                 c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce  od          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di          altra specie, diversi da quelli ammessi;                 d) chiunque, sul territorio  nazionale,  distribuisce          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici  o          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun          apparecchio;                 e) nei casi di reiterazione di una  delle  violazioni          di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  e'   preclusa          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;                 f) nei casi in cui i  titoli  autorizzatori  per  gli          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a          3.000 euro per ciascun apparecchio;                 f-bis)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,          distribuisce o installa apparecchi e  congegni  di  cui  al          presente articolo o comunque ne consente  l'uso  in  luoghi          pubblici o aperti al pubblico o in circoli  e  associazioni          di   qualunque   specie   non   muniti   delle   prescritte          autorizzazioni, ove previste, e'  punito  con  la  sanzione          amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per          ciascun apparecchio;                 f-ter)chiunque,     sul     territorio     nazionale,          distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi          pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed  associazioni          di  qualunque  specie  di  apparecchi  videoterminali   non          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.               f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,  produce,          distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in          luoghi pubblici  o  aperti  al  pubblico  o  in  circoli  o          associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,          anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche  di          natura promozionale, non rispondenti  alle  caratteristiche          di  cui  ai  commi  6  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione          amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a  50.000  euro  per          ciascun apparecchio e con  la  chiusura  dell'esercizio  da          trenta a sessanta giorni.».   |  
|   |                                 Art. 28 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.   2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1,  3,  3-bis,  4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri  2)  e  3),  e  dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8  milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro  annui  a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16,  17,  18,  20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1  milioni  di  euro  per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021,  in  8.437,2  milioni  di  euro  per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  3.279,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni  di  euro  annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:     a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno  2019,  a  7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a 1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6 milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese derivanti dal presente decreto.   3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la  rendicontazione  degli  oneri,  anche  a  carattere  prospettico, relativi alle domande accolte.   4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti,  anche  in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive  di  spesa  del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle  finanze  assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo  17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e  13  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196.   5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.   6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e  6-ter,  7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi  10-sexies, 10-septies, 10-decies e  10-undecies,  le  amministrazioni  pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane  e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Per il testo dell'articolo 10, comma  5,  del  citato          decreto-legge n. 282 del  2004,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 20               - Per il testo dell'articolo 1, commi 255 e  257  della          citata legge n. 145  del  2018,  si  veda  nei  riferimenti          normativi all'articolo 12.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della          citata legge n. 145 del 2018:               «256. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali e' istituito un fondo denominato «  Fondo          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di          lavoratori giovani  »,  con  una  dotazione  pari  a  3.968          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».               - Si riporta l'articolo 17, commi 12,  12-bis,  12-ter,          12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge          di contabilita' e finanza pubblica):               «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -          (Omissis).               12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.               12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via          definitiva.               12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,          si provvede ai sensi del comma 13.               12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive          della maggiore spesa.               13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo          2001, n. 165.».   |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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