Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75 del 29 marzo 2019), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.". 4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento di limite di eta'. 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. 6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo. 8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. 9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 10. 11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 12. 12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter. 12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di tale limite di eta'. 12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. 12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020". 12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010. 12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente". 12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.» - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. |
| Allegato A
(Art. 7, comma 15-ter) Dati anagrafici aziende/datori di lavoro Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale» Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata» Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani» Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti» Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura» Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilita', di contratti di solidarieta' Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali per malattia, maternita' e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito. |
| Art. 2
Beneficiari
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo; 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute. 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste. 7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. 8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) "familiare": 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.». - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni). - 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici; 2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.». - Si riporta l'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.». - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali. 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante. 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.". - Si riporta l'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 3 ((R) Soggetti). - 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.». - Si riporta l'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): «Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). - 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.». - Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'articolo 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: «Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). - (Omissis). 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti: a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. 3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza: a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce l'importo; c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi; f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare: a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2; b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita; c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a); d) nel caso del nucleo facciano parte: 1) persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni. Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.». - Si riporta l'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.». - Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'). «Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio. 6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente. 14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riportano gli articoli 1 e 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). «Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.» «Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione). - 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013. 14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.». |
| Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi: a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui. 3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. 4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. 9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1. 11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. 12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc. 13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta. 15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 34, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): «Art. 34 (Altre agevolazioni). - I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.». - Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale): «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). - 1. 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e del datore di lavoro. 2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. 3. 4. 5. 6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 7. 8. 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.». |
| Art. 4
Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma restando per il componente con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc: a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non piu' di un anno; c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche' siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticita' di cui al presente comma. 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. 7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc. 8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9. 9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e' definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti: a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta; d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario; d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso. 9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione». 10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini ISEE. 11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. 13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Riferimenti normativi
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riportano gli articoli 19, 21, 20 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. 6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio. 7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.» «Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito). - 1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20. 3. 4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo. 6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato. 7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti sanzioni: a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26: 1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 8. 9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994. 12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. 13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.» «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. 2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita'; e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita': a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.» «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). - 1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23. 2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. 4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1.". - Si riporta l'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014 , ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". 2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.». - Si riportano gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017. «Art. 5. (Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale). - 1. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione sul proprio sito istituzionale. 2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; b) situazione economica; c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; d) educazione, istruzione e formazione; e) condizione abitativa; f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. 6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e' comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. 7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale. 10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima sottoscrizione e' comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2. 2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale: a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI; c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. 3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono: a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione. 4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. 5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego; c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari. 6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. 7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico. 8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. 11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo. 12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale. 2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente. 3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.». - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. |
| Art. 5
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. 4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. 6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita' di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7. 7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 81, comma 35, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 81(Settori petrolifero e del gas). - (Omissis). 35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.». - Si riporta l'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): «Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - In vigore dal 4 febbraio 1999 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centri', possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». - Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97. - Il testo del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288. - Si riporta l'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001: «Art. 13 (Finanziamento). - (Omissis). 9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.». - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017: «Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. 2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalita' indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta', da esercitare con le medesime modalita' di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata. 2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. 3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione. 4. A decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. 5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente. 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.». - Si riporta l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 71 ((R)Modalita' dei controlli). - 1.Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R).». - Si riporta l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.». - Si riporta l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2: «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - (Omissis). 9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.». |
| Art. 6
Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati. 2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro». 2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. 4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti mediante le piattaforme del Rdc: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni; d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilita'; e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14. 5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma 12; d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'. 6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021. 6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unita'». 6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'». 7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse. 8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato».
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 13, comma 2 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro). - (Omissis). 2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto; d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». - Per il testo del decreto legislativo, n. 68 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017: «Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - In vigore dal 14 ottobre 2017 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio. 6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente. 14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Consistenza organica del ruolo "ispettori"). - 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "ispettori" e' pari a 23.702 unita'.». - Si riporta l'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis). 10. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea: a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b); b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.702 unita' , assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.». - Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): «386. In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla poverta'.». - Il testo del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135. - Si riportano gli articoli 7 e 10 del citato decreto n.164 del 1999, come modificati dalla presente legge: «Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati). - 1. Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, e' presentata all'Agenzia delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati: a) il codice fiscale e la partita IVA della societa' richiedente; b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di societa' richiedente; c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili dell'assistenza fiscale; d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera e' considerato complessivamente; e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa' richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse. 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6; c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione. 2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 2-ter. (Abrogato). 3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarita' della domanda di cui al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari. 4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale e' concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» «Art. 10 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. 2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e' considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza del requisito di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.». - Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati). - 1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»; 2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera e' considerato complessivamente;"; 3). (Abrogato). 4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma e' considerato complessivamente."; b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3."; c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.". 2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 30 settembre 2015. 3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». |
| Art. 7
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile; f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore; g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. 7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata presentazione; c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata presentazione; b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale; c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale; d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. 13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 15. I comuni sono responsabili, secondo modalita' definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4». 15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. 15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «570 unita'»; b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente: «2»; c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente: «201»; d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente: «176»; e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente: «184». 15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019. 15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale: «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» «Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.» «Art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.» «Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.» «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.» «Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con la morte. Se e' cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.» «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.». - Per il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. Per il testo dell'articolo 9-bis del citato decreto-legge 510 del 1996, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta l'articolo 38, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2010: «Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). - (Omissis). 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.». - Si riporta l'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione. 1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta l'articolo 3, comma 3 quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare). - (Omissis). 3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .». - Si riportano gli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - (Omissis). 3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.» «Art. 11 (Abrogazioni e altre norme di coordinamento). - (Omissis). 5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilita' dirigenziale.». - Si riporta l'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). - In vigore dal 7 luglio 2017 1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 570 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) generali di brigata: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 6; c) capitani: 2; d) ispettori: 201; e) sovrintendenti: 176; f) appuntati e carabinieri: 184. 2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.». - Si riporta l'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': (Omissis). b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «298. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta l'articolo 1, comma 445 lettera a), della citata legge n.145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 e' integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021 , si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.». |
| Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate. 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 39 (Sanzioni). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; a-bis). (Abrogata). a-ter). (Abrogata). b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.». - Si riportano gli articoli 13 e 26, comma 3-ter del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241): «Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. 3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che: a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione; b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra' effettuare il conguaglio. 4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo.» «Art. 26 (Modalita' di esecuzione dei controlli). - 3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e' comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 13 (Ravvedimento). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.». - Si riportano gli articoli 36-bis, 36-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): «Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.» «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). - 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.». - Si riportano gli articoli 54-bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): «Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.» «Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario." «Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta; b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione. 4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.». - Si riporta l'articolo 12-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: «Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.». - Si riporta l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). - In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo. 4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della meta'.». - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo: a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; 2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a). 3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente. 3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.». |
| Art. 7-ter
Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13. 2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto. 3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1. 4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. 5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 296 del codice di procedura penale: «Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata. 4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso. 5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.». - Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187. |
| Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. 2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. 3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e' subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al predetto credito di imposta.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare). - (Omissis). 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.». - Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle finalita' istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001. 12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.». - Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo n.150 del 2015: «Art. 31 (Principi generali di fruizione degli incentivi). - In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.». - Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.». - Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. 3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi. 5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.». - Il testo del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, Relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il testo del regolamento del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Il testo del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nel settore della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. - Si riporta l'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.». - Il testo della citata legge n. 145 del 2018 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. |
| Art. 9
Assegno di ricollocazione
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. 2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. 3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario. 5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015. 6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse. 6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente»; b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge». c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice». 7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. 2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma 4. 3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. 4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi: a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilita'; d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore; e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto. 8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.». - Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): «215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.». - Si riporta l'articolo 6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente ; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.". 2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale. 3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. 4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge. 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17. 6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.». - Si riporta l'articolo 6-bis, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente legge: «Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice. 2. 3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta. 5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici. 6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo. 7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici. 8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.". - Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE): «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento e' necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento e' necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacita' fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito delle sue legittime attivita' e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalita' politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento e' necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorita' giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalita' perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento e' necessario per finalita' di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacita' lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanita', fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento e' necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento e' necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformita' dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che e' proporzionato alla finalita' perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalita' di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilita' di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.» «Art. 10 (Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati). - Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica o se il trattamento e' autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorita' pubblica.». - Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera cc), 2-octies e 108 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies.(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - (Omissis). 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: (Omissis). cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); (Omissis).» «Art. 2-octies. (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - In vigore dal 19 settembre 2018 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.» «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - In vigore dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.». |
| Art. 9-bis
Disposizioni in materia di istituti di patronato
1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri»; b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»; c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 1 e 16, comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Soggetti promotori). - 1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri ; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali.» «Art. 16 (Commissariamento e scioglimento). - (Omissis). 2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare; c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore allo 0,75 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.». |
| Art. 10
Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero. 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della valutazione di cui al comma 1-bis; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego; c) predispone protocolli formativi e operativi; d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio. 2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi dell'INAPP, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 11
Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10. 2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»; 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»; 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 7) il comma 6 e' abrogato; 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti»; 8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse. c) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse; 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo poverta' sono attribuite»; 2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; d) all'articolo 10: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»; 2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto di cui al comma 2»; 3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»; d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; e) all'articolo 24: 1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»; 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»; 2) il comma 9 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 5, 7, 10, 21 e 24 del citato decreto legislativo 147 del 2017, come modificati dalla presente legge a partire dal 1° aprile 2019. «Art. 5 (Valutazione multidimensionale). 1. - (Abrogato). 2. Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; b) situazione economica; c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; d) educazione, istruzione e formazione; e) condizione abitativa; f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in un'analisi preliminare e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 4. L'analisi preliminare e' finalizzata ad orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare. 6. (Abrogato). 7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito, e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti. 10. I servizi per la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In esito alla valutazione multidimensionale, e' definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi preliminare. 2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale: a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico ; c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui il beneficio economico e' condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. 3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono: a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte; c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione. 4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari del Rdc accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. 5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita' alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego; c) frequenza e impegno scolastico; d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari. 6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al Rdc dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni. Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . 7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio economico. 8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu' ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. 10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. 11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo. 12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale. 2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente. 3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del Rdc tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4." «Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 2. La DSU precompilata puo' essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. 2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2. 3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la data a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita' precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione. 4. A decorrere dal 1° settembre 2019 , la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019. 5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente. 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.» «Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000. 2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente; b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale. 3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani: a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000; b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2; c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni. 8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa. 10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» «Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite; d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati dei servizi attivati; 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. 5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilita' erariale del funzionario responsabile dell'invio. 6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilita', anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 9. (Abrogato). 10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalita' istituzionali di competenza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, con le modalita' di cui al comma 4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza. 12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente. 14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Per il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 23, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 9. - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): «Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.». - Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): «Art. 5(Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». |
| Art. 11-bis
Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»; b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 118, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 come modificato dalla presente legge: «Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. |
| Art. 12
Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni. 3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»; b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a). 5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2019. 6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di cittadinanza », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; b) al comma 258: 1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse. 8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. 9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2, all'atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi' accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1. 11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 81, comma 35 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 5. - Si riporta l'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018: «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.». - Si riporta l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3): «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis). 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Si riporta l'articolo 1, comma 255, della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la poverta', la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonche' del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza , con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 - Si riporta l'articolo 1, comma 258, della citata legge n. 145 del 2018, come modificato al presente decreto: « 258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento , anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate. - Si riporta l'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata a province e citta' metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». - Si riporta l'articolo 3, commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito,con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over). - (Omissis). 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse. 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino all'in-sediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) e' abrogato il comma 9; b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' abrogato; b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti". 10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici."; b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni". 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.». - Si riporta l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della citata legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.". 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.". 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione): «Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione). - 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.». - Si riporta l'articolo 30, comma 2-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.». - Si riporta l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: «Art. 15 (Servizi per l'impiego). - 1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.». - Si riporta l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - (Omissis). 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.». - Si riporta l'articolo 1, commi 257, 300, 365, 361e 399, della citata legge n. 145 del 2018: «257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi puo' essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L'amministrazione a cui e' demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.» «300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalita' semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165." «361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.» «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.» «399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.». - Si riporta l'articolo 1, comma 365 lettera b) della citata legge 232 del 2016: «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - (Omissis). 365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': (Omissis). b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, commi 794 e 797 della citata legge n. 205 del 2017: «794. Per le finalita' di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.» «797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalita' di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.». - Si riporta l'articolo 17, comma 10, della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 17 (copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.». - Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n.150 del 2015: «Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita': a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita' di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta. 3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.». - Si riporta l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 386 della citata legge n. 208 del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 6. - Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 11. |
| Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilita' di presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. 1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio. 1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della meta' delle risorse». 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017, si veda nei riferimenti normativi all'art. 11. - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017: «Art. 9 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI). - 1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall' INPS. 2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.». - Si riporta l'articolo 1, comma 200, della citata legge 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 14 Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi.
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli. 8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita' di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: 1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia' espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.». - Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. Si riporta l'articolo 1, commi 243, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): «243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239. 245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.». - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998): (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». - Si riporta l'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.». - Si riporta l'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107): «Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente). - (Omissis). 2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; c). d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b). In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.». - Si riporta articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.». - Si riportano gli articoli 26, comma 9, e 27, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - (Omissis). 9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.» «Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi). - (Omissis). 5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1; d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b); g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.». - Il testo del citato decreto legislativo n. 165 del 1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139. - Per il testo dell'articolo 1, comma 300 della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta l'articolo 1, comma 307 della citata legge n. 145 del 2018: «307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalita' e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: a) 903 unita' di Area II per l'anno 2019, 1.000 unita' di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale e' reclutato con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera e' autorizzata, con le medesime modalita' di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16 unita' di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.». - Si riporta l'articolo 4, comma 3 -quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2016, n. 125: «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego). - 3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.». - Si riportano gli articoli 30 e 35, commi 1, 4 e 4-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.» «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. Omissis. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. Omissis.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta l'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 . «Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis. 1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 54 (Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Brancato Luciano D.I., in Fiumicino. (Decreto n. 54), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 300, della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13. - Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13. |
| Art. 14-bis Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti locali.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio precedente»; b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: «5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi». 2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. 2. 3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1°settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato. 3-quater I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1°gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia' previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 3-quinquies Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria. 3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo. 3-septies All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-octies Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 3-novies Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste. 3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". 3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente. 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni , nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse. 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino all'in-sediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) e' abrogato il comma 9; b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' abrogato; b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti". 10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici."; b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni". 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.». - Si riporta l'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111: «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). - (Omissis). 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. 3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009. 3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». |
| Art. 14-ter
Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». 2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 361 e 366, della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.» o366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico ed educativo, anche degli enti locali , inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.». - Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 8. - Si riportano gli articoli 11 e 18 della cita legge n. 68 del 1999: «Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge. 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono: a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo.» «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. 3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 , gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.». - Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): «2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.». |
| Art. 15 Riduzione anzianita' contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'eta' anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali.
1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: «Art. 24(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."; al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. 25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».». - Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della citata legge 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Per il testo dell'articolo 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 59, comma 9, della citata legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. |
| Art. 16
Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145. - Per il testo dell'articolo 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 59, comma 9 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. |
| Art. 17 Abrogazione incrementi eta' pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci.
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, commi 199, 200, 203 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.» «200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» «203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.». - Si riporta l'articolo 1, comma 149, della citata legge, n. 205 del 2017 «149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.». |
| Art. 18
Ape sociale
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 179, della citata legge n. 232 del 2016, come modificata dalla presente legge: «179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 , agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.». - Si riporta l'articolo 1, comma 186, della citata legge n.232 del 2016: «186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.». - Si riporta l'articolo 1, comma 165 della citata legge n. 205 del 2017: «165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.». |
| Art. 18-bis
Sospensione dei trattamenti previdenziali
1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. 2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1. 4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 58 della citata legge 92 del 2012: «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis). 58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.». - Si riportano gli articoli 295 e 656 del codice di procedura penale «Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonche' dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (2). 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.» «Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta' e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. 4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. 4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c). 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.». - Per il testo dell'articolo 296 del codice di procedura penale si veda nei riferimenti normativi all'articolo 7 -ter. - Per il testo della citata legge n. 206 del 2004 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 7-ter |
| Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 3(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale). - 1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37". 2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati. 3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio. 4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati. 5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei redditi stessi. 6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato. 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato. 12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge. 13. 14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro". 15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili. 16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute per prestazioni familiari. 17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. 18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici. 19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva. 20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave. 21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita' amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo. 22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. 23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989. 24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali. 25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto. 26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolta dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente. 2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo. 4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia, di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi. 4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione; c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari. 4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati: a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme; b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica; c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative; d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare; e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari; f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti. 28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.». - Per il testo del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. |
| Art. 20
Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. 2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi. 3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti. 6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.». 6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 2, comma 26 della citata legge n. 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dalla presente legge (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): «Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . 2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . 3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 . 4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. 5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e' fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e' altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. 5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione 5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.». - Si riporta l'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - (Omissis). 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).». - Si riporta l'articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi): «Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali). - (Omissis). 3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.». - Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». |
| Art. 21 Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995: «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.". - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Si riporta l'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico (Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento. 1. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». |
| Art. 22
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresi' erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. 4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione. 6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalita' di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonche' le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148, del 2015, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Il testo del citato decreto legislativo n. 148, del 2015, (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O. - Si riportano gli articoli 27, 32, e 33 comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: «Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1; c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1; d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b); g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare: a) criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria dei fondi; b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; d) modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.» «Art. 32 (Prestazioni ulteriori). - 1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo. 2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).» «Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis). 3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.». - Si riporta l'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.». - Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 14 (Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali). - 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.». - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato. 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all' articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso. 8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.». |
| Art. 23
Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma. 6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. 7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Per il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 15. - Si riporta all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati). - (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 31(Garanzie statali). - In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.». - Si riporta l'articolo 2751-bis primo comma, numero 1) del codice civile: «2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.». - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. |
| Art. 24
Detassazione TFS
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. 2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, «Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis). 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». |
| Art. 25
Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»; c) al comma 4: 1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite le seguenti: «o decadenza»; 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»; e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.». 2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti. 3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti. ». - Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31. - Si riporta l'articolo 3, della citata legge n. 400 del 1988: «Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.». - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48: «Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.». - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987, n. 304. - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92). - Si riporta l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444: «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche', per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale. 7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»; c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare.»; d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio e' composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»; e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e' sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»; f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»; h) e' aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 8. (Abrogato). 9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta. 12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina. 17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. 21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico». 23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma. 26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione. 27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall' articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. 31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell' articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno. 31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell' articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». |
| Art. 25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9, comma 5, della citata legge 150 del 2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Uffici stampa). - (Omissis). 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.». |
| Art. 25-ter
Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici
1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 26
Fondo di solidarieta' trasporto aereo e sistema aeroportuale
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.». 2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dalla presente legge «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. . 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. 8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. 10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. 10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo. 12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. 13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. 14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attivita' autonoma. 18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. 22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola. 25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. 27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime. 28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico. 29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. 32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego». 39. 40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI. 41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire. 42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego». 43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni. 45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. 46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei seguenti termini: a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; b). 1). 2) c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. 46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento. 48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni». 49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni». 51. 52. 53. 54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016». 58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. 61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo. 62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti. 63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia' interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; (43) c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. 70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»; b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»; c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»; d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati». 73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».». - Si riporta l'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), come modificato dalla presente legge: «Art. 6-quater (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento. 3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto. 3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.». - Si riporta l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): «Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali». 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 . 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.». - Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291: «Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. 2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso. 3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.». - Si riporta l'articolo 13- ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016). - 1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. 6.». |
| Art. 26-bis
Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020»; b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 22 - bis del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. 2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o piu' regioni. 3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». - Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 185 del 2008: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.». - Si riporta l'articolo 29, del citato decreto legislativo 150 del 2015: «Art. 29 (Riordino degli incentivi). - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. 2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro. 3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse: a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016; b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.». |
| Art. 26-ter
Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172». 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172: «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. 2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.». - Si riporta l'articolo 1, comma 145, della citata legge n. 205 del 2017: «145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuita' delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.». - Si riporta l'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore. 2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. 3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 5. 6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente". 7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione. 9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,». 10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,». 11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.». Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117 milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 26-quater
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente». 2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo n. 148/2015 si veda nei riferimenti normativi all'art. 26-ter. |
| Art. 26-quinquies
Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV
1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. 2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: «e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale): «Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sotto indicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme: a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata; b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza ai volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.». - Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 (Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Perdita del titolo abilitante). - 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta' possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorita' competente. 2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011. 3. 4. 5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, e' abrogato.». - Si riporta l'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale): «5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito quanto segue: (Omissis). b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nota all'articolo 20 |
| Art. 26-sexies
Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater. - Per il testo dell'articolo 44, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater. - Per il testo dell'articolo 29, comma 3,del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater. |
| Art. 26-septies
Organizzazione dell'ANPAL
1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un piu' efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego: a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»; b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4, comma 12, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis). 12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2, e' attribuita al presidente.». - Si riporta l'articolo 1, comma 719, della citata legge 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «719. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.». |
| Art. 27
Disposizioni in materia di giochi
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa. 2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)». 3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio. 4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1 commi 569, lettera b), e 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. 5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e' ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni. 6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»; b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»; c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.». 7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 1051 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta l'articolo 38, comma 4 della citata legge n. 388 del 2000: «Art. 38(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - (Omissis). 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.». - Si riporta l'articolo 110, comma 6, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - (Omissis). 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.». - Si riporta l'articolo 24, comma 36, del citato decreto-legge n. 98 del 2011: «Art. 24(Norme in materia di gioco). - (Omissis). 36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.». - Si riporta l'articolo 1, comma 569 e 1098 della citata legge n.145 del 2018: «569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." "1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.». - Si riporta l'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 2018, n. 96: «Art. 9-quater (Misure a tutela dei minori). - L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.». - Si riporta l'articolo 39, comma 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «Art. 39(Altre disposizioni in materia di entrata). - (Omissis). 13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all' articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f).». - Si riporta l'articolo 6 del decreto direttoriale 1° luglio 2010: «Art. 6 (Termini e modalita' per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti). - 1. I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze: a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile; b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile; c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile; d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile e' effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo. 2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo. 3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile e' determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente. 4. Per i primi due periodi contabili di funzionamento di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25 per cento e' calcolata sull'ammontare del PREU definito in base ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10. 5. L'importo del quarto versamento che il concessionario effettua per ciascun periodo contabile e' determinato come differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal primo comma dall'art. 4, ovvero dal primo comma dell'art. 5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo. 6. Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito e' utilizzata dal concessionario in diminuzione dei versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al saldo annuale. 7. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale e' determinato come differenza tra il PREU dovuto per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dal secondo comma dell' art. 4, ovvero dal secondo comma dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi contabili in cui e' suddiviso il medesimo anno. 8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.». Si riporta l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa). - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresi' con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.». - Si riporta l'articolo 110, comma 9 del citato regio decreto, n. 773 del 1931, come modificato dalla presente legge: «Art. 110. - (Omissis). 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; f-ter)chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.». |
| Art. 28
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. 3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte. 4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 20 - Per il testo dell'articolo 1, commi 255 e 257 della citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145 del 2018: «256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalita' di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.». - Si riporta l'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». |
| Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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