Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 (Ordinanza n. 584).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale e' stato integrato Io stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018, n. 563 del 27 dicembre 2018 e n. 574 dell'8 febbraio 2019;
Vista la nota del 15 febbraio 2019, con cui il commissario delegato ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella Citta' di Genova;
Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumita';
Acquisita l'intesa della Regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni per assicurare il presidio
anti-sciacallaggio nella Citta' di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella Citta' di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate, a decorrere dal 21 febbraio 2019, fino al 10 aprile 2019, nel limite di quaranta unita'.
2. Agli oneri derivanti dai comma 1, quantificati in euro 182.332,00, si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al commissario delegato, presidente della Regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli