Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 marzo 2019
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. (Ordinanza n. 582).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticita' in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 dell'8 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticita' in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani»;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e- servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;
Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della struttura di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 513/2018, secondo le medesime modalita' ivi previste, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Siciliana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Siciliana e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, inoltre, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare e, per conoscenza, ai Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale della struttura di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 dell'8 marzo 2018, secondo le modalita' ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della citata ordinanza n. 513 del 2018, nonche' delle strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per fa finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al comma 3, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 513 del 2018, per ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e' tenuto a relazionare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilita' speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.
6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
8. Alla chiusura della contabilita' speciale, tutti i beni strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 513/2018, transiteranno nel patrimonio del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli