IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta' metropolitana di Palermo; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta' metropolitana di Palermo»; Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili; Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della struttura di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 514/2018, secondo le medesime modalita' ivi previste, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati; D'intesa con la Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Siciliana e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il dirigente generale dei Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 3. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza puo' avvalersi della struttura di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, secondo le modalita' ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della citata ordinanza n. 514 del 2018, nonche' delle strutture organizzative della regione nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al comma 2, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 514/2018, per ventiquattro mesi, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il presidente della Regione Siciliana e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 5. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilita' speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. 6. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per ii superamento del contesto critico in rassegna. 7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 8. Alla chiusura della contabilita' speciale, tutti i beni strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 514/2018, transiteranno nel patrimonio del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. 9. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, continua a svolgere in ordinario le ulteriori attivita' previste dall'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |