Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 15 febbraio 2019 |
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario Cineca. (Delibera n. 19/45). |
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LA COMMISSIONE
su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore; 1) Cineca e' un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro, di rilevanza nazionale, sottoposto alla vigilanza del MIUR, con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), che garantisce la fornitura dei propri servizi attraverso le sedi operative di Milano, Roma e Napoli. Il Consorzio offre supporto alle attivita' di ricerca della comunita' scientifica realizzando sistemi gestionali per le Universita', gli enti di ricerca ed il M.I.U.R, anche mediante lo sviluppo di piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca e dell'istruzione, e la relativa gestione in sicurezza dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Cineca si occupa della gestione informatizzata delle procedure di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale e della piattaforma per l'abilitazione scientifica nazionale; elabora i cedolini per l'erogazione degli emolumenti al personale dipendente degli Atenei attraverso il servizio CSA; supporta il M.I.U.R nella gestione della comunicazione e dei processi ministeriali rivolti al cittadino intervenendo in caso di blocchi e malfunzionamenti dell'infrastruttura hardware e software; gestisce il sistema informativo ESSE3 in favore degli studenti universitari (immatricolazioni, iscrizioni, percorsi di studio) nonche' il registro elettronico delle scuole (Didanet); eroga servizi trasversali mediante i settori IT e DP a favore del M.I.U.R e delle Universita'; fornisce un servizio di pronto intervento per le sale macchine di Roma e Bologna; 2) con riferimento al Servizio sanitario nazionale, il Cineca assicura, fra le altre cose, il servizio per la gestione «chiavi in mano» delle applicazioni dei sistemi informatici ICT del Policlinico Umberto I di Roma attraverso la gestione informatizzata dei ricoveri, delle cartelle cliniche dei pazienti, e di ogni altro sistema informatizzato necessario a garantire il diritto alla vita e alla salute del cittadino; 3) il Cineca eroga, altresi', servizi di supporto alle azioni della Protezione civile, fornendo prodotti operativi che consentono l'accesso da parte della rete dei centri funzionali ai dati metereologici necessari per le attivita' di previsione; 4) a seguito degli scioperi del 5 ottobre e dell'8 novembre 2016, proclamati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la Commissione, con note del 21 ottobre e del 3 novembre 2016, richiedeva al Consorzio, al M.I.U.R e al Ministero della salute ogni utile informazione, corredata da eventuale documentazione, in merito al carattere di strumentalita' delle attivita' svolte dal personale Cineca in relazione ai diritti costituzionalmente tutelati alla salute e all'istruzione pubblica; 5) con note del 2 e del 25 novembre 2016 il M.I.U.R. e il Consorzio Cineca, quest'ultimo di concerto con il Policlinico Umberto I di Roma, trasmettevano le informazioni richieste dalla Commissione; 6) nella seduta del 19 gennaio 2017, la Commissione deliberava l'invio della seguente nota: «a seguito dell'istruttoria effettuata da questa Commissione, attesa la disamina delle attivita' svolte dal Consorzio Cineca, si ritiene che lo stesso eroghi servizi, di natura strumentale, in favore di Universita' (con particolare riferimento alla «gestione informatizzata delle procedure di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato a livello nazionale») e aziende del Servizio sanitario nazionale, assoggettabili alla normativa che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Infine, per quanto attiene alla corretta individuazione delle prestazioni minime indispensabili, da garantire in occasione di un'astensione collettiva, e della formazione del relativo contingente di personale, si invita codesto Consorzio ad avviare, con le Organizzazioni sindacali rappresentative, la procedura per la definizione di un apposito Accordo in materia, sulla scorta di quanto previsto nelle singole discipline di settore, ovvero nelle previsioni contenute nell'art. 2, comma 2, del citato accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio sanitario nazionale e, nell'ambito del comparto Universita' di cui al CCNL, del 22 marzo 1996 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 1996)»; 7) accogliendo l'invito della Commissione, il Consorzio Cineca calendarizzava una serie di incontri con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei mesi di marzo, maggio e giugno 2017 finalizzati alla definizione di un accordo in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali; 8) con nota del 21 luglio 2017, Cineca rappresentava alla Commissione che, nonostante i numerosi confronti con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non si sarebbero verificati i presupposti per il raggiungimento di un accordo condiviso, cosi' come auspicato dall'Autorita'; nel contempo, il Consorzio trasmetteva alla Commissione una propria proposta di regolamentazione del diritto di sciopero per la prescritta valutazione di idoneita'; 9) con nota del 28 luglio 2017, la Commissione informava il Consorzio che, secondo il proprio consolidato orientamento, l'Autorita' non procede alla valutazione di idoneita' di atti unilaterali, ma unicamente di accordi conclusi tra le parti sociali secondo la disciplina vigente e, pertanto, provvedeva a trasmettere alle Organizzazioni sindacali la proposta dell'amministrazione, invitandole a trasmettere le proprie osservazioni entro la data del 14 settembre 2017; 10) con nota del 14 settembre 2017, anche le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIlcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil trasmettevano alla Commissione una propria proposta di regolamentazione del diritto di sciopero; 11) il giorno 28 settembre 2017 si teneva l'audizione di tutte le parti sociali al fine di verificare l'eventuale disponibilita' delle stesse al raggiungimento di un'intesa. All'esito di tale audizione la Commissione, preso atto delle posizioni fortemente divergenti, richiedeva a tutte le parti di fornire ulteriori elementi integrativi, con particolare riguardo alla garanzia delle prestazioni indispensabili ed alla predisposizione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero; 12) in data 15 novembre 2017, le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil presentavano alla Commissione ulteriori elementi di valutazione sulla natura dei servizi erogati dal Consorzio Cineca e sulla loro strumentalita' ai servizi ritenuti pubblici essenziali, nonche' sul numero di unita' ritenute necessarie al fine di garantire le prestazioni indispensabili; 13) in data 17 novembre 2017, il Consorzio Cineca presentava una nuova proposta di autoregolamentazione, con l'individuazione di un contingente di personale inferiore alla prima proposta, grazie ad una riorganizzazione interna e ad una interfunzionalita' delle risorse; 14) la Commissione, attese le distanti posizioni tra Consorzio e Organizzazioni sindacali, convocava le parti, in apposita audizione, per il giorno 1° febbraio 2018; 15) in quella sede venivano sentite le parti sociali e le amministrazioni interessate dall'erogazione di tali servizi, ovvero il M.I.U.R ed il Policlinico Umberto I di Roma. All'esito di un proficuo confronto la Commissione, individuati i punti di convergenza tra le proposte delle parti sociali sui quali sarebbe stato possibile intraprendere un percorso costruttivo in relazione all'individuazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, assegnava l'8 marzo 2018 quale termine ultimo per comunicare all'Autorita' le proprie definitive posizioni in merito alla possibilita' di giungere ad un accordo da sottoporre alla prescritta valutazione d'idoneita'; 16) nella seduta del 22 marzo 2018, la Commissione prendeva atto della calendarizzazione degli incontri tra il Consorzio Cineca e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzati al raggiungimento del suddetto Accordo, per le date del 17 aprile e 4 maggio 2018; 17) in data 15 maggio 2018, il Consorzio Cineca comunicava alla Commissione gli esiti infruttuosi degli incontri tenutisi con le Organizzazioni sindacali, sottolineando come le posizioni delle parti fossero ancora troppo distanti per giungere ad un accordo. In particolare, il Consorzio Cineca lamentava la mancata intesa sul contingente minimo di personale da esonerare in caso di sciopero: per l'amministrazione sarebbero state necessarie 142 unita' (su un organico di 801 unita'), mentre le Organizzazioni sindacali avrebbero indicato un numero di unita' variabile da 20 a 32; 18) con la stessa nota, il Consorzio Cineca chiedeva alla Commissione di comunicare le proprie determinazioni in ordine alla possibilita' di adottare una Regolamentazione provvisoria; 19) la Commissione, nonostante l'impegno profuso da tutte le parti sociali, in sede di attivita' istruttoria preliminare ha rilevato una perdurante distanza tra le stesse, con particolare riguardo alla definizione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero: distanza che ha indotto questa Autorita' a ritenere non ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevolmente brevi, di un accordo in merito all'adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 20) con delibera n. 18/276, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2018, la Commissione ha formulato alle parti sociali una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili in caso di sciopero, ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, riconoscendo la strumentalita' dei servizi erogati dal Cineca, perche' potenzialmente idonei ad incidere, nella loro interezza e non segmentabilita', su diritti della persona costituzionalmente tutelati quali, nel caso di specie, il diritto alla salute e all'istruzione e individuando, nel contempo, le quote in percentuale del personale da inserire nel contingente da esonerare in caso di sciopero; 21) in data 8 novembre 2018 la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, ha convocato nuovamente le parti sociali al fine di accertare la loro eventuale perdurante indisponibilita' a raggiungere un accordo. Nel corso di tale audizione, il commissario ha illustrato le ragioni ispiratrici dell'intervento eteronomo e ha preso posizione in merito a tutte le osservazioni presentate dalle parti sociali; 22) con nota del 16 novembre 2018, il Consorzio Cineca ha trasmesso le proprie osservazioni alla Proposta formulata dalla Commissione, dichiarando di «aderire alla metodologia individuata dalla Commissione» perche' «maggiormente rispondente alla realta' operativa cui abbiamo il dovere ed anche l'onore di assicurare. Tale approccio risponde, altresi', alla dinamica cui il Cineca e' sottoposto per i servizi di origine strategica nazionale cui viene spesso chiamato». Sul fronte del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, il Consorzio Cineca ha ribadito la necessita' di prevedere 142 unita' al fine di garantire i servizi minimi (di cui 17 destinati all'help desk di Bologna e afferenti al CCNL Metalmeccanico e 17 destinati ai servizi in favore del Policlinico Umberto I), corrispondenti al 17% del personale in organico o, in equivalenza, al 30% sulla popolazione interessata ai servizi perimetrali individuati dalla legge n. 146 del 1990; 23) con nota del 20 novembre 2018, anche le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno trasmesso le proprie osservazioni alla proposta formulata dalla Commissione, che qui di seguito si sintetizzano: 1) necessita' di integrare la proposta della Commissione con gli articoli 6 e 12 della proposta sindacale del 14 settembre 2017, in materia di procedure di raffreddamento e di conciliazione e costituzione di una sede conciliativa paritetica per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla concreta attuazione della regolamentazione provvisoria; 2) apprezzamento del lavoro svolto dalla Commissione; 3) si concorda sulle percentuali di personale da esonerare in caso di sciopero indicate dalla Commissione (10% IT e 30% Policlinico Umberto I); 4) non si condivide l'art. 3 della proposta che affida al Cineca il potere unilaterale di individuare i profili professionali da includere nel contingente; 5) per il segmento di servizio che riguarda il personale a cui si applica il CCNL Metalmeccanici (help desk di Bologna), il procedimento di definizione della provvisoria regolamentazione deve consentire anche la partecipazione delle rappresentanze dei metalmeccanici; 24) con nota del 30 novembre 2018 la Commissione, a seguito dei rilievi formulati dalle Organizzazioni sindacali nel corso dell'ultima audizione, ha chiesto al Consorzio di fornire ogni informazione utile in merito all'individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale Cineca inquadrato con CCNL Metalmeccanico, affinche' questa autorita' possa valutare se procedere alla notifica della delibera n. 18/276 dell'11 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Nessuna risposta e' pervenuta da parte del Consorzio; 25) in data 7 febbraio 2019 e' stata acquisita la nota prot. 2476 contenente le osservazioni alla Proposta di regolamentazione formulate dal MIUR, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca; Considerato che: il Consorzio Cineca garantisce il corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati da amministrazioni ed enti di ricerca per l'erogazione di una pluralita' di servizi pubblici essenziali attraverso una serie di attivita' strumentali e trasversali idonee ad incidere su diritti della persona costituzionalmente tutelati quali, nel caso di specie, il diritto alla salute e all'istruzione; secondo il consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza le attivita' strumentali, dirette a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati, rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, allorquando la loro sospensione impedisca l'esecuzione delle prestazioni indispensabili che consentono la continuita' e la funzionalita' del servizio essenziale finale; nelle linee guida in ordine alla riconducibilita' di un'attivita' nel campo di applicazione della legge, elaborate da questa Commissione nel 1997, e' stato affermato che «(b) L'essenzialita' di un servizio puo' essere dedotta dall'esistenza di un nesso di strumentalita' necessaria tra il servizio di cui si tratta ed un servizio pubblico senz'altro definibile come essenziale. La strumentalita' deve essere valutata tenendo conto dell'incidenza che l'esercizio del diritto di sciopero (anche in ragione delle sue modalita' e della sua durata) puo' avere sul funzionamento del servizio pubblico essenziale, e sulla stessa erogazione delle prestazioni indispensabili, quando vi sia concomitanza di scioperi nei due servizi.(c) L'essenzialita' di un servizio puo' essere dedotta dall'estrema complessita' e non segmentabilita' del servizio pubblico, di cui solo una parte sia direttamente definibile come essenziale»; l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di accertare che, con l'eccezione dei servizi erogati al Policlinico Umberto I di Roma, il servizio strumentale di information technology erogato dal Consorzio Cineca, nonche' la gestione in sicurezza di tali sistemi informativi attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta manutenzione degli stessi, non siano scomponibili o segmentabili a seconda dell'Amministrazione e/o del servizio finale ai quali il servizio informatico risulta strumentale; in altri termini, cio' che deve essere assicurato con continuita' in caso di sciopero del personale Cineca e' l'efficienza dei servizi infrastrutturali e applicativi di information technology messi a disposizione delle amministrazioni attraverso un adeguato supporto tecnico - sistemico ed operativo per le soluzioni gia' in esercizio, al fine di garantirne la costante funzionalita' e di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento; una conferma di tale impostazione si rinviene nelle modalita' di organizzazione del lavoro adottate dal Consorzio al proprio interno, ed e' stato confermato da tutte le parti sociali in sede di osservazioni scritte: i lavoratori, in relazione alle diverse qualifiche professionali e competenze tecniche, garantiscono la funzionalita', la continuita' e la sicurezza dei servizi nella loro interezza; e' risultata a questo proposito significativa l'osservazione svolta in sede di audizione da Cineca secondo cui un approccio tradizionale, rivolto ad individuare uno per uno i singoli servizi essenziali erogati, l'avrebbe costretta a modificare completamente il proprio assetto organizzativo in funzione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con un'evidente eccessiva ed inaccettabile compressione della liberta' di iniziativa economica; venendo ora alla determinazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero, occorre premettere che l'argomento della complessita' e non segmentabilita' del servizio pubblico essenziale e, a fortiori, del servizio strumentale (v. linee guida del 1997), deve essere utilizzato con prudenza; per tale ragione, nel caso di Cineca, al fine di garantire il contenuto essenziale minimo del diritto di sciopero, appare equo e ragionevole attenersi ad un parametro inferiore a quello massimo indicato dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 che e' pari «ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero»; in particolare, il parametro di riferimento per l'individuazione del contingente di personale impegnato nel garantire la continuita', la funzionalita' e la sicurezza del servizio IT puo' essere costituito, quanto meno in via sperimentale, dalla percentuale del 10% del personale inserito nella dotazione organica del Consorzio, puntualmente indicata, servizio per servizio, nella proposta di regolamentazione predisposta dal Consorzio Cineca in data 17 novembre 2017, costituita, allo stato, da 801 unita' per effetto della fusione per incorporazione del personale Kion Spa (172 operatori), avvenuta il 1° giugno 2017; tale percentuale appare idonea al fine di garantire la continuita' dei servizi strutturali e di supporto erogati alle amministrazione interessate, anche in considerazione del fatto che il Consorzio Cineca, in occasione dei precedenti scioperi del 5 ottobre e dell'8 novembre 2016, ha predisposto in via unilaterale il contingente di personale che avrebbe dovuto assicurare la continuita' dei servizi erogati, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, attraverso i seguenti ordini di servizio: 1) in relazione allo sciopero del 5 ottobre 2016: sede di Bologna n. dipendenti 430 n. ordini di servizio 15 - sede di Roma n. dipendenti 165 n. ordini di servizio 7; 2) in relazione allo sciopero dell'8 novembre 2016: sede di Bologna n. dipendenti 430 n. ordini di servizio 13 - sede di Roma n. dipendenti 165 n. ordini di servizio 18 - sede di Milano n. dipendenti 70 n. ordini di servizio 2; nessun disservizio e' stato registrato in occasione di tali scioperi, nonostante l'adesione agli stessi sia stata altissima con percentuali vicine all'80%; peraltro, le Organizzazioni sindacali, nel corso dell'audizione dell'8 novembre 2018, hanno manifestato la volonta' di sospendere le astensioni di qualsiasi genere, dichiarate od in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti eccezionali e imprevedibili che possano mettere a repentaglio la sicurezza e/o il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio, come attacchi informatici o black out; nella prospettiva indicata, vengono superate anche le considerazioni del MIUR pervenute nella citata nota del 7 febbraio 2019; e' evidente, infatti, che l'individuazione di un parametro inferiore a quello massimo previsto dalla legge vale a controbilanciare la scelta operata da questa Autorita' - e condivisa da tutte le parti sociali - di considerare «essenziale» il servizio erogato da Cineca nella sua interezza, senza procedere ad artificiose segmentazioni e scomposizioni al suo interno; Rilevato che; l'unica eccezione all'impostazione indicata e' costituita dal servizio svolto a favore del Policlinico Umberto I, presso il quale opera personale Cineca appositamente dedicato; in questo particolare contesto, appare equo e ragionevole prevedere un contingente pari al 30 % di quello normalmente impiegato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero; Ritenuto che: anche per la complessita' dell'infrastruttura tecnologica gestita da Cineca, e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale attivita', non spetti alla Commissione procedere all'individuazione dei profili professionali da includere nell'apposito contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili. Tale compito, infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza, ed in analogia a quanto previsto dagli accordi nazionali e dalle regolamentazioni adottate ai sensi della legge n. 146 del 1990, rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro da esercitarsi sempre previo confronto con le parti interessate; nell'ottica della prevenzione del conflitto, appare opportuno disciplinare puntualmente le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima della proclamazione dello sciopero, recependo il punto 6) della proposta sindacale del 14 settembre 2017, che risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, ad eccezione del periodo di validita' delle procedure di raffreddamento e conciliazione che si intende fissato in 120 giorni in analogia alle previsioni contenute in atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari; con riferimento alle norme da rispettare in caso di sciopero (proclamazione, preavviso, durata, intervallo, revoca) e' opportuno riproporre, nella sostanza, le previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990 nonche' negli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari, essendo sufficientemente articolati in relazione agli istituti trattati; al fine di prevenire eventuali dispute tra le parti, risulta necessario disciplinare espressamente la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie, compresa la reperibilita', ritenendo ragionevole un'azione continuativa che non superi i 30 giorni consecutivi, con la precisazione, peraltro, che la proclamazione con unico atto di un'astensione dal lavoro straordinario e dal lavoro ordinario puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, coerentemente con l'indirizzo generale impartito in materia dalla Commissione con la delibera 03/130 del 30 settembre 2013 e con il parere reso da questa Autorita' in data 3 gennaio 2018, prot. 59; in relazione al punto 12) della proposta sindacale del 14 settembre 2017 deve considerarsi, comunque, rientrante nei compiti istituzionali della Commissione pronunciarsi sulle questioni connesse all'interpretazione delle disposizioni della legge n. 146 del 1990 e/o delle regolamentazioni provvisorie adottate ogni qualvolta si determinino situazioni di incertezza in grado di tradursi in occasioni di pregiudizio per l'utenza; Per tali motivi, la Commissione Preso atto: che il Consorzio Cineca e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, benche' piu' volte sollecitate in tal senso dalla Commissione, anche nel corso delle richiamate audizioni, non sono riuscite, ad oggi, a raggiungere alcuna intesa sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, malgrado la disponibilita' manifestata da tutti i soggetti coinvolti; che appare indifferibile una compiuta regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dal Consorzio Cineca, che assicuri un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti degli utenti ed una efficace protezione di entrambe le posizioni giuridiche; fermo restando l'auspicio che la materia trovi regolamentazione attraverso lo strumento prioritario dell'accordo fra le parti;
Formula:
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente: «Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio Interuniversitario Cineca».
Art. 1
Campo di applicazione e finalita'
1. La presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario Cineca, prevedendo le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 2. La disciplina recata dalla presente regolamentazione si riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una sua revisione. |
| Art. 2
Procedure di raffreddamento e conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure di raffreddamento e di conciliazione. 2. Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali. 3. Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di uno sciopero, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, l'azienda procede alla formale convocazione. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla data di apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita. Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta. 4. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo. 5. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 6. In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, presso le autorita' competenti. |
| Art. 3
Ripetizione delle procedure
1. La procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di centoventi giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero. |
| Art. 4
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni la durata, le modalita' di attuazione e le motivazioni dello sciopero. 2. La comunicazione dello sciopero deve essere data all'Amministrazione che eroga il servizio, all'autorita' amministrativa competente ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e alla Commissione di garanzia. 3. La durata del primo sciopero non puo' essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore consecutive). La durata degli scioperi successivi al primo, nell'ambito della medesima vertenza, non puo' superare le due giornate lavorative (48 ore consecutive). 4. Tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, anche da parte di soggetti sindacali diversi, incidente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1. 5. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per l'astensione. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive comunicazioni, il superamento di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, per la relativa informazione all'utenza. |
| Art. 5
Prestazioni indispensabili
1. Al fine di garantire un equo contemperamento con i diritti costituzionalmente tutelati di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, durante l'astensione dovra' essere garantita la continuita' del supporto tecnico - sistemico ed operativo per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica che il Consorzio Cineca e' tenuto a garantire alle amministrazioni e agli enti di ricerca che erogano servizi pubblici essenziali. |
| Art. 6
Contingenti di personale
1. Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 5 saranno garantite utilizzando, come parametro di riferimento, la percentuale del 10% del personale inserito nella dotazione organica definita dal Consorzio Cineca. 2. Per il servizio svolto a favore del Policlinico Umberto I le prestazioni indispensabili andranno garantite con un contingente di personali pari al 30% del personale normalmente impiegato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero. 3. In ogni caso, sara' esentato il personale strettamente necessario a garantire la continuita' del supporto tecnico - sistemico ed operativo per il funzionamento e la sicurezza dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio Cineca, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed operative in esercizio, con l'obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo piu' ampio possibile, l'esercizio del diritto di sciopero. 4. Il Consorzio Cineca, in occasione di ogni sciopero, previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative, individua con apposito ordine di servizio, e di norma con criteri di rotazione, le qualifiche professionali ed i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili e, percio', esonerato dall'effettuazione dello sciopero. 5. I nominativi sono comunicati alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le 24 ore successive. |
| Art. 7
Astensioni collettive dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie
1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e dalle prestazioni accessorie, ivi compresa la reperibilita', sono vincolate al rispetto delle regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalla presente regolamentazione. 2. La durata di tali azioni di sciopero non potra' eccedere i trenta giorni consecutivi. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario. |
| Art. 8
Gestione indiretta e affidamento del servizio a terzi
1. Eventuali contratti di concessione e/o affidamento, di qualunque natura, stipulati dal Consorzio Cineca con societa' o cooperative che concorrono, anche in via strumentale, all'erogazione del servizio dovranno includere espressamente la clausola che preveda, in caso di sciopero del personale che svolga attivita' funzionali e necessarie a garantire la continuita' del servizio, il rispetto delle prestazioni indispensabili stabilite nella presente disciplina. |
| Art. 9
Avvenimenti eccezionali
1. In caso di avvenimenti eccezionali e imprevedibili che mettano a repentaglio la sicurezza e/o il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica del Consorzio, e che richiedano tempestivi interventi da parte del personale Cineca, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi. |
| Art. 10
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione provvisoria, si rinvia alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. La presente regolamentazione sara' vincolante, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti valutato idoneo dalla Commissione.
Dispone:
la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e al Consorzio interuniversitario Cineca.
Dispone inoltre:
la trasmissione della presente delibera alle RSU Cineca delle sedi di Bologna, Milano e Roma, al M.I.U.R, al Policlinico Umberto I di Roma, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.
Dispone altresi':
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e l'inserimento sul sito internet della commissione di garanzia.
Roma, 15 febbraio 2019
Il Presidente: Santoro Passarelli |
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