| Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 19 febbraio 2019 |  
| Modalita' di assegnazione delle somme derivanti dal  pagamento  delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti  dei passeggeri nelle modalita' del trasporto ferroviario, con  autobus  e per vie navigabili interne.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;   Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie  navigabili  interne,  che  modifica  il regolamento (CE) n. 2006/2004;   Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il  regolamento  (CE) n. 2006/2004;   Visti gli articoli 1, comma 2,  e  3  del  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 17 aprile  2014,  n.  70,  recante  la disciplina sanzionatoria per le  violazioni  delle  disposizioni  del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti  e  agli  obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;   Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n.  169,  recante  la disciplina sanzionatoria per le  violazioni  delle  disposizioni  del regolamento (UE) n. 181/2011;   Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015,  n.  129,  recante  la disciplina sanzionatoria per le  violazioni  delle  disposizioni  del regolamento (UE) n. 1177/2010;   Visti, in particolare, l'art. 5, comma 4, del  decreto  legislativo 17 aprile 2014, n. 70, l'art. 4, comma 5, del decreto  legislativo  4 novembre 2014, n. 169 e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.  129,  che  prevedono  che  le  somme  derivanti  dal pagamento delle sanzioni per violazioni dei  diritti  dei  passeggeri delle modalita' di trasporto ferroviario, con autobus e  via  mare  e per vie navigabili interne  sono  versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo  da istituire   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento  di  progetti  a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti;   Considerato  che,  ai  sensi  delle  medesime   disposizioni,   con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  adottato d'intesa con la Conferenza  Stato-regioni  e  province  autonome,  il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in  misura  tale  che  a  ciascuna  regione  sia  trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento  delle sanzioni,  applicate  in  relazione  ai  servizi  di   trasporto   di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del  29  maggio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno  2015,  con  il  quale  sono state individuate  le  strutture  regionali  deputate  a  ricevere  i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate  in  relazione  ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del  9  ottobre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2015,  con  il  quale  sono state individuate  le  strutture  regionali  deputate  a  ricevere  i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate  in  relazione  ai servizi di trasporto effettuato con autobus;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del  5  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno  2017,  con  il  quale  sono state individuate  le  strutture  regionali  deputate  a  ricevere  i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate  in  relazione  ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;   Considerato che  e'  stato  istituito  nello  stato  di  previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze il  capitolo 2454 piano gestionale 25, in cui far confluire le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui ai citati decreti legislativi;   Considerato che le somme che affluiranno sul  capitolo  2454  piano gestionale  25  saranno  riassegnate  sui  pertinenti   capitoli   da istituire nello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;   Considerato che sulla scorta delle comunicazioni dell'Autorita'  di regolazione dei trasporti, le risorse verranno assegnate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni;   Vista la proposta dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, espressa nella seduta del 13 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                      Destinazione delle risorse 
   1.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni  per   le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e del  decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia,  rispettivamente,  di diritti dei passeggeri nelle modalita' di trasporto ferroviario,  con autobus e via mare e per vie navigabili  interne,  sono  assegnate  a progetti  a  vantaggio  dei  consumatori,  destinati  a  campagne  di sensibilizzazione e informazione sui diritti dei passeggeri, promosse anche avvalendosi della collaborazione  dei  gestori  dei  servizi  e delle infrastrutture interessati.     |  
|   |                                 Art. 2 
                      Realizzazione dei progetti 
   1. I progetti, destinati in via  prioritaria  al  finanziamento  di campagne  informative  riguardanti  l'accessibilita'  ai  servizi  di trasporto per le persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'  ridotta, possono essere realizzati dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all'art. 3.     |  
|   |                                 Art. 3 
                      Assegnazione delle risorse 
   1. Le  somme  rivenienti  dalle  sanzioni  applicate  ai  trasporti pubblici di interesse  nazionale  di  cui  all'art.  3,  del  decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  e  successive  modificazioni, sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai  trasporti  pubblici  di interesse regionale e locale, di cui all'art. 1, comma 2, del  citato decreto legislativo n. 422  del  1997,  sono  assegnate  in  modo  da garantire  che  a   ciascuna   regione   sia   trasferito   l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento  delle  sanzioni riferibili al proprio territorio.   2.  L'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  entro  il  primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte  le  sanzioni  irrogate nel corso dell'anno precedente, relativamente alle tre  modalita'  di trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando a quale regione sono riferibili le sanzioni  applicate  ai  trasporti pubblici di interesse regionale e locale.   3.  Nel  caso  di  sanzione   applicata   in   ambito   ferroviario sovraregionale, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  indica, sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a.,  a  quale delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.     |  
|   |                                 Art. 4 
                 Attivita' di competenza del Ministero                 delle infrastrutture e dei trasporti 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sulla base di quanto comunicato  dall'Autorita'  di  regolazione  dei trasporti, effettua  la  ricognizione  delle  entrate,  ai  fini  del finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1  e  2,  e  provvede alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa.   2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al  comma  1,  la  Direzione generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione  dei progetti di competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, nonche', entro la fine di ogni anno,  all'erogazione  alle regioni delle somme di loro spettanza, all'esito della riassegnazione delle risorse, di cui al medesimo comma 1.   3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei progetti realizzati nel corso dell'anno precedente sia da parte delle regioni che da parte dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 5 
                 Attivita' di competenza delle regioni 
   1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui  all'art.  4, presentano entro il primo trimestre di ogni anno al  Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti,  i  progetti  realizzati  nel  corso dell'anno precedente. 
     Roma, 19 febbraio 2019 
                                                Il Ministro: Toninelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 394     |  
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