| Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 28 febbraio 2019 |  
| Integrazioni  e  modifiche  al  decreto  23  marzo   2018,   recante: «Modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  per  gli  appartenenti  alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici,  dei  medici  e  dei medici veterinari della Polizia di Stato.».  |  
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                         IL CAPO DELLA POLIZIA              Direttore generale della pubblica sicurezza 
   Vista  la  legge 1°  aprile  1981,  n.  121,   concernente   «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;   Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia», come da ultimo modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;   Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante «Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7 agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei  ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della pubblica  sicurezza  del  23  marzo  2018,  recante   «Modalita'   di svolgimento  dei  corsi  per  gli  appartenenti  alle  carriere   dei funzionari,  dei  funzionari  tecnici,  dei  medici  e   dei   medici veterinari  della  Polizia  di  Stato»,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale  n.  118  del  23 maggio 2018;   Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:     d), n. 3), e  g)  che  hanno  previsto,  rispettivamente,  per  i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione  della  possibilita',  al  termine  del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;     e), n. 3), che ha previsto la possibilita' di  ripetere  per  una sola volta il corso per commissari;     t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del  corso  per l'accesso alle qualifiche  di  medico  e  di  medico  veterinario  di polizia;     u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale;   Visto altresi', l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.  126 del 2018, lettere:     i), che ha  modificato  la  durata  del  percorso  formativo  dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;     h), r) e t) che ha stabilito che il personale che  accede,  nella fase transitoria, alle qualifiche di  vice  questore  aggiunto,  vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo  e  medico  superiore  frequenta  un  corso   di   aggiornamento professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n.  334  del 2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano gia' frequentato o, per i vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola  di  perfezionamento  delle  Forze  di polizia;   Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si  rende  necessario  apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;   Sentito il parere  delle  Organizzazioni  sindacali  del  personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale             della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 
   1. Al decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23  marzo  2018  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) all'art. 1:       1) al comma 2:         1.1) alla lettera e), la parola:  «direttore»  e'  sostituita dalla seguente: «commissario»;         1.2) alla lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» sono inserite le  seguenti:  «,  come  modificate dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126»;     b) all'art. 5, comma 5, le  parole:  «coadiuvato  dai  funzionari preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;     c) all'art.  12,  comma  1,  dopo  la  parola:  «elaborato»  sono inserite le seguenti:       «, anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo,»;     d) all'art. 13:       1)  al  comma  1,  le  parole:   «servizio   studi,   corsi   e addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;       2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono  sostituite  con  le seguenti: «puo' avvalersi»;     e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» e' soppressa;     f) all'art. 17, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:       «4-bis.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1-bis,  del   decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di  idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le  prove,  ovvero che  non  conseguono,  nei  tempi  stabiliti,  tutti  gli   obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo  del  corso sono ammessi a partecipare,  per  una  sola  volta,  al  primo  corso successivo.»;     g) all'art. 21, comma 2, dopo le  parole:  «agli  articoli»  sono inserite le seguenti: «5-ter, comma 6, del decreto legislativo e»;     h) all'art. 23, comma 3, la  parola:  «direttori»  e'  sostituita dalla seguente: «commissari»;     i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1, le  parole:  «un  anno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sei mesi»;       2) il comma 2 e' abrogato;     l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola:  «direttore» e' sostituita dalla seguente: «commissario»;     m) all'art. 26:       1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed  e'  aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;       2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;       3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;     n) all'art. 27:       1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;       2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio  delle funzioni di ufficiale di pubblica  sicurezza,  ivi  compreso,  per  i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine  e sicurezza  pubblica,  e  delle  funzioni  di  ufficiale  di   polizia giudiziaria, nonche' delle funzioni  di  gestione  ed  organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire  i  fini istituzionali  della  Polizia  di  Stato,  incluse,  nell'ambito   di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici  o  reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;     o) all'art. 28:       1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico  principale»  sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;       2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico  principale»  sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;     p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre  mesi»  sono  sostituite dalle seguenti: «un mese»;     q) all'art. 30, comma 1, le parole:  «nella  discussione  di  una tesi, anche di carattere  interdisciplinare,  relativa  ad  argomenti compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un progetto  appositamente  elaborato  in  funzione  delle  esigenze  di innovazione  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  una  prova  orale  relativa   agli argomenti compresi nel piano della formazione»;     r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono inserite le seguenti: «in modalita' e-learning ovvero»;     s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» e' soppressa;     t) all'art. 37:       1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:         «1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°,  108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le  disposizioni  di cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di uffici o  reparti,  e  28,  comma  1,  ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.         1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  7  dell'art.  4  del decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari  del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale.  Le  disposizioni  di cui  al  comma  8  del  medesimo  art.  4  si  applicano  a   partire dall'assegnazione  dei  commissari  del  109°  corso  di   formazione iniziale incluso.»;       2) al comma 2,  la  parola:  «direttori»  e'  sostituita  dalla seguente: «commissari».     u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al comma 1:         1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono  sostituite dalle seguenti: «sono  oggetto  di  trascrizione  matricolare,  hanno durata non inferiore a due settimane e»;         1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le  seguenti: «e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e  dei  medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;         1.3) le parole: «secondo  le  carriere  di  appartenenza  dei frequentatori,  come  stabilito  dal  piano  della  formazione»  sono soppresse;       2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:         «1-bis.  Ai  corsi  di  cui  al  comma  1  si  applicano   le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.         1-ter.  Ai  sensi  dell'art.  57,  comma   2,   del   decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo  i  funzionari  che abbiano gia' frequentato con profitto uno dei corsi presso la  Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi  collegati alla progressione in carriera di cui all'art. 57,  comma  1,  lettera a), del decreto legislativo nel testo vigente il  giorno  antecedente alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  95  del 2017, nonche' altri corsi di durata non  inferiore  a  due  settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente  articolo, svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;       3) i commi 2 e 3 sono abrogati;     v) all'art. 39, prima del comma 1, e' aggiunto il seguente:       «01. Ai seminari organizzati  presso  la  scuola  superiore  si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  presente decreto  ad  eccezione  di  quelle  che  prevedono  esami  finali   o valutazione del profitto.».     |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana. 
     Roma, 28 febbraio 2019 
                                               Il Capo della Polizia                                                  direttore  generale                                                 della pubblica sicurezza                                                      Gabrielli        
  Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019  Interno, foglio n. 628     |  
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