Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2019
Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante: «Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.».


IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia», come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018, recante «Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 118 del 23 maggio 2018;
Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:
d), n. 3), e g) che hanno previsto, rispettivamente, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione della possibilita', al termine del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;
e), n. 3), che ha previsto la possibilita' di ripetere per una sola volta il corso per commissari;
t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del corso per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di polizia;
u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale;
Visto altresi', l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:
i), che ha modificato la durata del percorso formativo dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;
h), r) e t) che ha stabilito che il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano gia' frequentato o, per i vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;
Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018

1. Al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera e), la parola: «direttore» e' sostituita dalla seguente: «commissario»;
1.2) alla lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» sono inserite le seguenti: «, come modificate dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126»;
b) all'art. 5, comma 5, le parole: «coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;
c) all'art. 12, comma 1, dopo la parola: «elaborato» sono inserite le seguenti:
«, anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo,»;
d) all'art. 13:
1) al comma 1, le parole: «servizio studi, corsi e addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;
2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono sostituite con le seguenti: «puo' avvalersi»;
e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» e' soppressa;
f) all'art. 17, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;
g) all'art. 21, comma 2, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «5-ter, comma 6, del decreto legislativo e»;
h) all'art. 23, comma 3, la parola: «direttori» e' sostituita dalla seguente: «commissari»;
i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
2) il comma 2 e' abrogato;
l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola: «direttore» e' sostituita dalla seguente: «commissario»;
m) all'art. 26:
1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;
2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
n) all'art. 27:
1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonche' delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici o reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;
o) all'art. 28:
1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
q) all'art. 30, comma 1, le parole: «nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione»;
r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono inserite le seguenti: «in modalita' e-learning ovvero»;
s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» e' soppressa;
t) all'art. 37:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di uffici o reparti, e 28, comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale. Le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 4 si applicano a partire dall'assegnazione dei commissari del 109° corso di formazione iniziale incluso.»;
2) al comma 2, la parola: «direttori» e' sostituita dalla seguente: «commissari».
u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno durata non inferiore a due settimane e»;
1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le seguenti: «e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;
1.3) le parole: «secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.
1-ter. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che abbiano gia' frequentato con profitto uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonche' altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;
3) i commi 2 e 3 sono abrogati;
v) all'art. 39, prima del comma 1, e' aggiunto il seguente:
«01. Ai seminari organizzati presso la scuola superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019 Interno, foglio n. 628