Estratto determina AMM/PPA n. 178/2019 del 22 febbraio 2019 
     Autorizzazione grouping variazione tipo II:     Si autorizza la variazione di tipo II grouping:       1 variazione A7: soppressione dei siti di fabbricazione per  un principio attivo,  un  prodotto  intermedio  o  finito,  un  sito  di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei  lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti  o  un  fornitore  di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente  (se  precisato  nel fascicolo);       1  variazione  B.I.a.1.e):  modifica  del  fabbricante  di  una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio  utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo  o  modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente  i  siti di controllo della qualita'), per  i  quali  non  si  dispone  di  un certificato di  conformita'  alla  farmacopea  europea:  la  modifica riguarda un principio  attivo  biologico  o  una  materia  prima,  un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella  fabbricazione  di un prodotto biologico o immunologico;       1  variazione  B.I.a.1.f):  modifica  del  fabbricante  di  una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio  utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo  o  modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente  i  siti di controllo della qualita'), per  i  quali  non  si  dispone  di  un certificato di conformita' alla farmacopea europea:  modifiche  nelle misure riguardanti le  prove  di  controllo  della  qualita'  per  la sostituzione del principio attivo o l'aggiunta di un sito in  cui  si effettua il controllo o la prova dei lotti;       1  variazione  B.I.a.2.a:   modifiche   nel   procedimento   di fabbricazione del principio attivo: modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;       2 variazioni B.I.b.1.b: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del  principio  attivo,  di  una  materia  prima,  di  una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel  procedimento  di fabbricazione del principio attivo: rafforzamento  dei  limiti  delle specifiche;       3 variazioni B.I.b.1.c: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del  principio  attivo,  di  una  materia  prima,  di  una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel  procedimento  di fabbricazione del principio attivo: aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;       2 variazioni B.I.b.1.d: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del  principio  attivo,  di  una  materia  prima,  di  una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel  procedimento  di fabbricazione del principio attivo: soppressione di un  parametro  di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un  parametro obsoleto);       1 variazione B.I.b.1 z): modifica dei  parametri  di  specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una  materia  prima,  di  una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel  procedimento  di fabbricazione del principio attivo: altra variazione;       1 variazione B.I.b.2.c: modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o  sostanze  intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione  del  principio  attivo: altre modifiche in una procedura di prova (compresa una  sostituzione o un'aggiunta) per un  reattivo,  non  avente  effetti  significativi sulla qualita' totale del principio attivo;       1 variazione B.I.b.2.e: modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o  sostanze  intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione  del  principio  attivo: altre modifiche in una procedura di prova (compresa una  sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia;       2 variazioni B.I.c.2.d: modifica dei parametri di specifica e/o dei  limiti  del  confezionamento  primario  del  principio   attivo: aggiunta o sostituzione di un parametro di specifica  per  motivi  di sicurezza o di qualita';       1 variazione B.III.2 z): modifica al fine di  conformarsi  alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno  Stato  membro: alta variazione;     come di seguito riportato:       Aggiunta di fornitori dell'intermedi per la fabbricazione della sostanza attiva.       Soppressione fornitori di intermedi per la fabbricazione  della sostanza attiva.       Aggiunta di un sito  di  controllo  del  confezionamento  della sostanza attiva.       Eliminazione di siti di controllo di  qualita'  della  sostanza attiva.       Modifica minore del processo di produzione.       Rafforzamento  dei  limiti  di  parametri  di   specifica   nel controllo di un intermedio.       Soppressione di parametro di specifica  non  significativo  nel controllo di un intermedio.       Allargamento dei  limiti  di  un  parametro  di  specifica  nel controllo di un intermedio.       Modifiche nelle procedure di prova della sostanza attiva.       Aggiunta di parametri di specifica alla specifica con il metodo di prova nel controllo della sostanza attiva.       Soppressione di parametri  di  specifica  nel  controllo  della sostanza attiva.       Aggiunta di  parametri  di  specifica  e  relativo  metodo  nel controllo del confezionamento primario della sostanza attiva.     Relativamente    al    medicinale    TREPARIN     nella     forma farmaceutica/dosaggio  e  confezione  autorizzata  all'immissione  in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:       A.I.C. n. 023797119 - «250 LRU capsule molli» 50 capsule.     Titolare  A.I.C.:  Omikron  Italia  S.r.l.  con  sede  legale   e domicilio fiscale in viale Bruno Buozzi, 5, 00197 - Roma (RM)  Italia - codice fiscale 08719751003.     Codice pratica: VN2/2016/389. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  determina  di  cui  al presente estratto possono essere mantenuti  in  commercio  fino  alla data di scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta,  ai  sensi dell'art. 1, comma 7, della determina  AIFA  n.  DG/821/2018  del  24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.     Decorrenza di efficacia della determina: la determina e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in commercio del medicinale.     |