Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 28 marzo 2019 |
Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al 30 aprile 2019 e da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici, dal 31 marzo al 30 giugno 2019. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio; Visti i precedenti decreti del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018 e del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019-2021, e' stato dapprima differito al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2019; Considerate le difficolta' gestionali degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Considerata la particolare situazione a seguito degli eventi sismici e la conseguente esigenza di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2019 per i comuni di cui: all'art. 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77; agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019; Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindicati, un ulteriore differimento del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019-2021; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo unico Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ulteriormente differito al 30 aprile 2019. 2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2019. 3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alle date rispettivamente indicate ai commi 1 e 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2019
Il Ministro: Salvini |
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