Estratto determina AAM/AIC n. 75/2019 del 26 marzo 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  INDIO  (¹¹¹In) DTPA MALLINCKRODT nella forma e confezione, alle condizioni e con  le specificazioni di seguito indicate:     titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical  B.V.  con  sede  legale  e domicilio in Westerduinweg 3-1755 Le Petten - Paesi Bassi.     Confezione: «37 MBq/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5 a 1,0 mL - A.I.C. n. 039128018 (in base 10) 15B2YL (in base 32).     Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.     Validita' prodotto integro: otto giorni dalla data di fine  della produzione (EoP) e un giorno dalla data di riferimento dell'attivita' (ART).     Condizioni particolari di conservazione: il prodotto deve  essere conservato fino al momento dell'uso in un contenitore schermato dalle radiazioni, dentro il contenitore originale ben chiuso.     Non conservare a temperatura superiore ai +25 °C.     La conservazione dei radiofarmaci deve  avvenire  in  conformita' alla normativa nazionale sui materiali radioattivi.     Composizione:       principio attivo: 1 ml contiene alla data e ora di  riferimento dell'attivita' (ART): Indio (111In) cloruro 37 MBq,  acido  pentetico 0,1 mg;       eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, calcio cloruro diidrato, acido  cloridrico,  acqua  per  preparazioni iniettabili.     Responsabile del rilascio  lotti:  Mallinckrodt  Medical  B.V.  - Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Paesi Bassi.     Indicazioni terapeutiche:       medicinale solo per uso diagnostico;       e' indicato   per   la   cisternoscintigrafia   negli   adulti: rilevamento di eventuali ostacoli nel flusso cerebrospinale;       differenziazione tra idrocefalo  normoteso  e  altre  forme  di idrocefalo;       rilevazione  delle  fuoriuscite   di   liquido   cerebrospinale (rinorrea od otorrea). 
             Classificazione al fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
                Classificazione al fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso assimilabile. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo un  periodo transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed  alla predisposizione degli stampati. La stessa determina sara'  notificata alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in commercio del medicinale.     |