Estratto determina AAM/AIC n. 69/2019 del 19 marzo 2019 
     Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  SLANER  nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di seguito indicate.     Titolare AIC: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio  fiscale in via G. Della Monica n.  26 -  84083  Castel  San  Giorgio  (SA)  - Italia; codice fiscale n. 03696500655.     Confezioni:       «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5  ml  - A.I.C. n. 044879017 (in base 10) 1BTM59 (in base 32);       «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20  contenitori  monodose  in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044879029 (in base 10)  1BTM5P  (in  base 32).     Validita' prodotto integro: 2 anni.     Forma farmaceutica: collirio, soluzione.     Condizioni particolari di conservazione:       conservare a temperatura inferiore a 30°C;       conservare nel  contenitore  originale;  «Slaner»  deve  essere tenuto al riparo dalla luce.     Composizione:       Principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg  di desametasone);       Eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno  fosfato  diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.     Responsabile del rilascio dei  lotti:  Genetic  S.p.a.,  Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA). 
                       Indicazioni terapeutiche 
     «Slaner»  e'  indicato  negli  stati  infiammatori  del  segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a  rischio di infezione batterica.     Quando si prescrive «Slaner», occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: Il medicinale e' soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  ed  integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |