IL PRESIDENTE                   DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
   Visto  il  Testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1952,  e  successive modifiche;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;   Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;   Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente  disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;   Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;   Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;   Vista la delibera del consiglio di amministrazione del  7  novembre 2018 recante le modifiche al predetto statuto;   Vista la nota prot. pres. n. 3924/2018 del 13 novembre 2018 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca n. 173 del 4 gennaio 2019, con la quale si chiedeva  di provvedere alla modifica dell'art. 24 dello statuto;   Vista la delibera del consiglio di amministrazione del  16  gennaio 2019  recante  l'approvazione  della  modifica  dell'art.  24   dello statuto;   Vista la nota protocollo n. RTU 419/2019 del 1° febbraio  2019  con la quale e' stata trasmessa la modifica dell'art.  24  dello  statuto con le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca;   Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca n. 3362 del 19 febbraio 2019, con la quale si concedeva nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito: 
                         STATUTO DI AUTONOMIA 
                             Sezione prima 
                         Disposizioni generali 
                                Art. 1. 
                             Natura e sede 
   1. L'Universita' degli studi internazionali di Roma (UNINT),  d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con  decreto  ministeriale  2 agosto 1996, appartiene alla categoria  degli  Istituti  universitari previsti  dall'art.  1,  n.   2   del   testo   unico   delle   leggi sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della  Costituzione, ha personalita' giuridica e  autonomia  didattica,  amministrativa  e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della  legge  n.  243/1991  delle leggi,  dei  regolamenti   generali   e   speciali   sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente  statuto.  L'attivita'  della UNINT si conforma alle norme protempore vigenti.   2. La UNINT promuove le  pari  opportunita'  delle  donne  e  degli uomini mediante azioni positive;  ripudia,  nello  svolgimento  delle attivita'   istituzionali,    ogni    discriminazione    nell'accesso all'istruzione universitaria.   3. La sede legale della UNINT e' in Roma.   4. La UNINT e' promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio  V» che  concorre  a  definire  l'indirizzo   scientifico   e   didattico dell'Ateneo con  la  fondazione  Formit,  la  quale  ne  assicura  il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione.   5. La UNINT, al fine di promuovere attivita' di  comune  interesse, puo' stipulare  convenzioni  o  accordi  con  Atenei  statali  e  non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e  con organismi internazionali.   6. La UNINT puo' istituire o  puo'  partecipare  a  iniziative  con altri  soggetti  economici  al  fine  di  promuovere,  realizzare   e sviluppare la ricerca e la  didattica  e  conseguire  i  propri  fini istituzionali.   7. La UNINT puo' istituire convenzioni finalizzate  all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero. 
                                Art. 2. 
                           Titoli di studio 
   1. La UNINT rilascia i seguenti  titoli  di  studio  aventi  valore legale:     a. laurea;     b. laurea magistrale;     c. diploma di specializzazione o perfezionamento;     d. master universitari di primo e di secondo livello;     e. dottorati di ricerca. 
                                Art. 3. 
                               Finalita' 
   1.  La  UNINT  sviluppa  e  diffonde  la  cultura,  le  scienze   e l'istruzione superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e  di insegnamento  e  la  collaborazione   scientifica   con   istituzioni italiane,  comunitarie  ed  estere  nonche'  con  le   organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni  del territorio. Riconosce  il  ruolo  fondamentale  della  ricerca  e  ne promuove lo svolgimento, favorendo  la  collaborazione  degli  organi dell'Universita' con le altre istituzioni  universitarie  e  di  alta cultura italiane, comunitarie e straniere.   2. La  UNINT  persegue  i  propri  fini  istituzionali  con  azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle  liberta'  e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i  docenti,  il  personale  amministrativo  e  gli  studenti  per  il conseguimento delle proprie  finalita'  anche  nei  rapporti  con  le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.   3. La UNINT garantisce ai  docenti  e  ai  ricercatori  l'autonomia nella organizzazione e nello  svolgimento  della  ricerca,  anche  in ordine agli orientamenti tematici  e  alle  metodologie.  Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di  condizionamento  o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie  dell'attivita' didattica.   4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.  Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli  studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita'  formative  autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli  scambi  culturali, dello sport e del tempo libero. 
                            Sezione seconda 
                  Organi e istituti dell'Universita' 
                                Art. 4. 
                   Organi di governo e di controllo 
   1. Sono organi di governo dell'Universita':     a. il Consiglio di amministrazione;     b. la Giunta esecutiva;     c. il presidente del Consiglio di amministrazione;     d. il rettore;     e. il Senato accademico;     f. i Consigli di facolta';     g. i Consigli di corso di laurea, se attivati.   2.   Sono   organi   di   controllo,   garanzia    e    valutazione dell'Universita':     a. il Collegio dei revisori dei conti;     b. il Nucleo di valutazione;     c. il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni;     d. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente.   3. Gli organi della UNINT esercitano  le  competenze  previste  dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del  presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo. 
                                Art. 5 
                     Consiglio di amministrazione 
   1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre  anni  ed  e' composto, nel rispetto del  principio  delle  pari  opportunita'  tra uomini e donne, da:     a. il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o  un suo delegato;     b. otto consiglieri nominati dalla fondazione Formit;     c. il rettore dell'Universita' e i  presidi  delle  facolta'  che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo consiglio  e ne entrano direttamente a far parte;     d. un rappresentante degli studenti.   2. Possono inoltre  far  parte  del  consiglio  di  amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi  pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno  un  triennio  un contributo  per  il   funzionamento   dell'Universita'   di   importo determinato con delibera del consiglio stesso.   3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della fondazione Formit, il presidente del  consiglio  stesso  e,  su designazione di questi, il vice presidente incaricato di  sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.   4.  Ai  componenti,   nominati   o   eletti,   del   consiglio   di amministrazione, che durano in carica tre anni e che  possono  essere rinnovati, si applicano  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di incompatibilita'.   Le  dimissioni  della  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di amministrazione comportano la decadenza dell'intero  consiglio  e  di tutte le nomine effettuate dal consiglio  di  amministrazione  e  dal rettore uscente.   5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la  presenza  della  maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e'  sufficiente  la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni  sono  prese  a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del presidente.   6.  Il  consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal   suo presidente  ovvero  quando  ne  facciano  richiesta   almeno   cinque consiglieri. La convocazione e' disposta  mediante  PEC,  e-mail  con conferma di ricezione o lettera raccomandata  spedita  ai  componenti del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo  i  casi di urgenza  per  i  quali  la  convocazione  puo'  essere  effettuata mediante PEC, e-mail con conferma  di  ricezione,  fax  o  telegramma spediti  almeno   tre   giorni   prima   dell'adunanza   stessa.   La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.   7. I componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  nominati  in sostituzione di altri, rimangono in carica  per  il  periodo  per  il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora  venga a mancare la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in  carica,  l'intero consiglio si considera decaduto.   8. La mancata partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  a  tre sedute consecutive del  consiglio  di  amministrazione  determina  la decadenza dalla carica.   9. La seduta di insediamento del consiglio di  amministrazione,  in occasione  di  ogni  rinnovo,  e'  convocata  dal  presidente   della fondazione Formit.   10.  Alle  riunioni  partecipa,  con  funzioni  di  segretario,  il direttore amministrativo dell'Universita'. 
                                Art. 6. 
              Competenze del consiglio di amministrazione 
   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione amministrativa,      finanziaria      ed       economico-patrimoniale dell'Universita' fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  organi previsti dal presente statuto. In particolare  esercita  le  seguenti competenze:     a. determina l'indirizzo generale di  sviluppo  dell'Universita', sentito l'Istituto «S. Pio V»,  per  gli  aspetti  di  pianificazione delle attivita'  di  ricerca  e  di  orientamento  scientifico  delle attivita' di formazione;     b. nomina il rettore, su  proposta  del  presidente  dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi politici  «S.  Pio  V»  e  della fondazione  Formit,  tra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia dell'Universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento  dell'Universita'  stessa ovvero  tra  personalita'  di  chiara  fama  sul  piano  culturale  e scientifico;     c.  nomina,  su  proposta  del  presidente   del   Consiglio   di amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di  prima  fascia nelle rispettive facolta'. In casi di necessita'  o  di  urgenza  nei quali si riscontri la  non  disponibilita'  di  professori  di  prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la Presidenza  potra'  essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei  mesi, a un professore di seconda fascia;     d.    delibera    sull'attivazione    e     disattivazione     di facolta'/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole  di ateneo e spin-off, sentito il parere del Senato accademico;     e.  nomina,  su  proposta  del  presidente   del   Consiglio   di amministrazione, i membri del collegio dei revisori dei conti  e  del Nucleo di valutazione, determinandone i presidenti;     f. delibera gli organici  dei  docenti,  dei  ricercatori  e  del personale tecnico-amministrativo;     g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo  dei  professori  e dei  ricercatori  alle  discipline,  il  loro  incardinamento   nelle strutture  didattiche,  nonche'  il  loro  modo  di  copertura   (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito,  designa  il  membro  delle  commissioni  di  concorso, sentito il parere del Senato accademico;     h.  delibera  le  chiamate  dei  professori  di   ruolo   e   dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;     i.  delibera  sull'affidamento  di  incarichi   di   docenza   ai professori a contratto stabilendone il relativo compenso;     j. nomina e revoca il  direttore  amministrativo  e  adotta,  nel rispetto  della  normativa   vigente,   deliberazioni   sullo   stato giuridico, il trattamento economico e le  sanzioni  disciplinari  del personale tecnico-amministrativo;     k. delibera sull'ammontare di  tasse  e  contributi  e  sul  loro eventuale esonero;     l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul  conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;     m.  delibera,  sentito  il  Senato  accademico,   sugli   aspetti economici relativi a convenzioni con altre universita'  o  centri  di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;     n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;     o. stabilisce la misura delle indennita' di carica a  favore  del presidente e del vice presidente del  consiglio  di  amministrazione, del rettore, dei pro-rettori,  dei  direttori  di  dipartimento,  dei presidi di facolta' e dei presidenti dei consigli di corso di laurea;     p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni  e  il bilancio consuntivo annuale;     q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri  superiori  ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';     r. delibera sulla costituzione  in  giudizio  ovvero  in  giudizi arbitrali dell'Universita', nel caso di liti attive o passive;     s. delibera, a maggioranza dei propri  componenti,  le  eventuali modifiche del presente statuto;     t. delibera in ordine al regolamento generale di  Ateneo  sentito il  Senato  accademico   e   in   ordine   agli   altri   regolamenti dell'Universita';     u. puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso ovvero a commissioni temporanee o permanenti compiti istruttori,  consultivi e operativi;     v. delibera  in  ordine  al  regolamento  didattico  d'Ateneo  su proposta del Senato accademico;     w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto  o dal regolamento generale di Ateneo alla competenza  di  altri  organi previsti dal presente statuto;     x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo;     y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico.   2.  Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno,  il  consiglio  di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico,  valuta  la situazione delle strutture e attrezzature didattiche  e  scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo. 
                                Art. 7. 
                           Giunta esecutiva 
   1. La Giunta esecutiva  e'  composta  dal  presidente  e  dal  vice presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  dal  rettore,   dal presidente della fondazione Formit o da un suo  delegato,  anche  per una singola adunanza, componente del  consiglio  di  amministrazione, dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, e ha la medesima durata del consiglio.   2. La Giunta esecutiva, nei casi di  necessita'  e  urgenza,  fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta  le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di  sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva   del Consiglio medesimo, pena  la  loro  decadenza.  Alle  adunanze  della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il  direttore amministrativo dell'Universita'.   3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24  ore  e  puo' deliberare,  anche  in  audio  conferenza,  ove   sia   presente   la maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il  voto  del presidente dell'organo. 
                                Art. 8. 
              Presidente del consiglio di amministrazione 
   1. Il presidente del consiglio  di  amministrazione,  che  dura  in carica un triennio ed e' rieleggibile:     a. ha la rappresentanza legale dell'Universita';     b. convoca e presiede il consiglio stesso;     c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;     d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve  le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;     e. adotta, in caso  di  necessita'  e  di  urgenza  e  ove  fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti  di competenza del consiglio da  sottoporre  a  ratifica  nella  riunione immediatamente successiva;     f. puo' essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto o iniziativa ritenuti necessari;     g. presiede la Commissione per la terza missione;     h. adotta, d'intesa con il direttore  amministrativo,  le  misure necessarie per  una  coerente  politica  di  gestione  del  personale tecnico-amministrativo. 
                                Art. 9 
                                Rettore 
   1. Il rettore, nominato dal consiglio di  amministrazione  dura  in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione  che  ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo'  essere  rinnovato. Il rettore in particolare:     a.  rappresenta  l'Universita'  nel   conferimento   dei   titoli accademici e nelle cerimonie;     b.   sovrintende   all'attivita'    didattica    e    scientifica dell'Universita', riferendone al  consiglio  di  amministrazione  con relazione annuale;     c.  convoca  e  presiede   il   Senato   accademico   assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;     d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del  personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2,  comma 1, lettera b della legge n. 240/2010;     e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;     f.  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  consiglio   di amministrazione in materia didattica e scientifica;     g.  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo.     h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo;   2. Il rettore puo' designare tra i professori  di  ruolo  di  prima fascia  dell'Universita'  un  pro-rettore  vicario,  con  potere   di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu' pro-rettori  con  delega  e  conferire  altre  deleghe  in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo. 
                               Art. 10. 
                           Senato accademico 
   1. Il Senato accademico e' composto dal rettore, che  lo  presiede, dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche  per  una  singola  adunanza,  componente  del   consiglio   di amministrazione,  dai  presidi  delle  facolta'  di  cui  si  compone l'Universita' e, se istituiti, dai direttori  di  dipartimento  e  di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto  di  voto,  il  direttore  amministrativo  con  funzioni   di segretario e, qualora nominato, il pro-rettore vicario.   2. Il Senato accademico e'  l'organo  responsabile  dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita  le seguenti attribuzioni:     a.   determina   l'indirizzo   generale   delle   attivita'    di insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando l'offerta  formativa  delle  facolta'  nel  rispetto   del   medesimo indirizzo generale;     b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';     c.  propone  l'approvazione  e   le   eventuali   modifiche   del regolamento  didattico  d'Ateneo  al  consiglio  di  amministrazione, sentite le facolta';     d. nomina i presidenti  dei  corsi  di  laurea  su  proposta  del rettore, sentiti i presidi delle facolta' interessate;     e.  esprime  parere  al  consiglio   di   amministrazione   sugli affidamenti degli incarichi di  docenza  a  contratto,  proposti  dai presidenti dei corsi di laurea;     f. esprime parere al consiglio di amministrazione in  materia  di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;     g. esprime proposte in ordine all'adozione e  alla  modifica  dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;     h.   esprime   parere    al    consiglio    di    amministrazione sull'attivazione e disattivazione di facolta'/dipartimenti, corsi  di laurea, centri di ricerca, scuole di Ateneo e spin-off;     i. esprime parere al consiglio di amministrazione  in  merito  ai punti d), g), h), i) dell'art. 6;     j. propone al consiglio di amministrazione  la  ripartizione  dei fondi per la  didattica  e  la  ricerca  sulla  base  delle  esigenze prospettate dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di  sviluppo dell'Ateneo;     k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle  norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;     l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche del codice etico;   3. Il Senato accademico e' convocato dal rettore  almeno  ogni  due mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi  componenti. La convocazione deve essere trasmessa  ai  componenti  del  consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione  puo'  essere  effettuata  due  giorni  prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese  a  maggioranza  dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.   Qualora  siano  presenti  all'ordine  del   giorno   argomenti   di prioritario interesse  per  gli  studenti,  puo'  essere  invitato  a partecipare  il  rappresentante  degli  studenti  in   consiglio   di amministrazione. 
                               Art. 11. 
                       Direttore amministrativo 
   1.  Il  direttore  amministrativo  e'  al   vertice   dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria,  tecnica  e amministrativa e dirige il personale tecnico-amministrativo.   2. Il direttore amministrativo e' nominato e revocato con  delibera del consiglio di amministrazione. 
                               Art. 12. 
                               Facolta' 
   1. Le facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con  cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la  ricerca per il conseguimento dei titoli accademici nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.   2.  Le  facolta'  sono  istituite  secondo  criteri  di   affinita' disciplinare e di omogeneita' dei corsi di studio e dei dottorati  ad esse afferenti.   3. L'afferenza del personale accademico e di ricerca  alle  singole facolta' e' dettata dalle esigenze di soddisfacimento  dei  requisiti minimi nonche' dai criteri di  affinita'  e  omogeneita'  delle  aree scientifico-disciplinari in cui essi operano.   4. Sono organi della facolta':     a. il preside;     b.  il  presidente  del  corso  di  laurea  di  primo  livello  e magistrale, se nominati;     c. il Consiglio di facolta'.   5. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito  nel  regolamento didattico di Ateneo, in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  di legge e di regolamento. 
                               Art. 13. 
                                Presidi 
   1. Il preside rappresenta  la  facolta',  ne  promuove  e  coordina l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e cura l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'.  In particolare il preside:     a. convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo  il relativo ordine del giorno;     b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di regolamento;     c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita'  didattiche  della facolta',  avvalendosi  della  collaborazione  dei   presidenti   dei consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove esistenti;     d. e' membro di diritto del Senato accademico e del consiglio  di amministrazione;     e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.   2. Il preside  viene  nominato  dal  consiglio  di  amministrazione dell'Universita', su proposta del suo presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia. In casi di necessita' o di urgenza  nei  quali si riscontri la non disponibilita' di professori di  prima  fascia  o l'assenza di profili adeguati, la presidenza potra'  essere  affidata in via temporanea, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,  a  un professore di seconda fascia.   3. Il preside dura in carica per la stessa durata del consiglio  di amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con  esso  e puo' essere rinnovato. 
                               Art. 14. 
              Presidenti dei consigli di corso di laurea 
   1. Il presidente del consiglio di corso di  laurea  viene  nominato dal Senato accademico, su  proposta  del  rettore,  d'intesa  con  il preside della facolta' interessata, tra  i  professori  di  ruolo  di prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso. Il presidente del consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di amministrazione vigente.   2. Il presidente convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  corso  di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno. 
                               Art. 15. 
                         Consiglio di facolta' 
   1. Il  Consiglio  di  facolta'  e'  presieduto  dal  Preside  della facolta' che lo convoca ed e' composto dai  professori  di  ruolo  di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa al Consiglio di facolta' la rappresentanza eletta dagli studenti.  Al Consiglio di facolta' possono partecipare senza  diritto  di  voto  i ricercatori  a  tempo  determinato  e  i  membri  del  Consiglio   di amministrazione.  Alle  riunioni  del  Consiglio   di   facolta'   in composizione ristretta si applicano le norme pro tempore vigenti.   2. Il Consiglio di facolta' delibera a maggioranza  semplice  degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso  di  parita'  prevale  il voto del preside.   3. Sono compiti del Consiglio di facolta':     a. la formulazione delle proposte di sviluppo della  facolta'  ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;     b. la formulazione di proposte per  la  parte  di  competenza  in ordine al regolamento didattico di Ateneo;     c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree  honoris causa;     d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso  demandate  dalle norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le  disposizioni del presente statuto;     e. nel caso in cui un corso di laurea sia  privo  del  pertinente Consiglio di corso di  cui  all'art.  16  del  presente  statuto,  il Consiglio di facolta' di afferenza ne svolge le relative funzioni. In tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto  anche  i docenti a contratto. 
                               Art. 16. 
                     Consiglio di corso di laurea 
   1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di  laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea anche  comuni  a piu' facolta' (Interfacolta').   2. Il Consiglio di corso di laurea e' presieduto dal presidente che lo convoca ed e' composto da tutti  i  professori  e  ricercatori  di ruolo  e  a  tempo  determinato,  dalla  rappresentanza  studentesca, nonche' dai docenti a contratto senza diritto di voto.  Al  Consiglio di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio di amministrazione.   3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza  semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita'  prevale il voto del presidente.   4. I consigli di corso di laurea:     a.  esercitano  le   competenze   in   materia   di   promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca;     b.  forniscono   parere   in   merito   alla   programmazione   e organizzazione delle attivita'  didattiche,  in  conformita'  con  le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di facolta';     c. formulano proposte per la parte di  competenza  in  ordine  al regolamento didattico di Ateneo;     d. formulano proposte in ordine alla  determinazione  del  numero massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai  corsi  e  alle  relative modalita' di ammissione. 
                               Art. 17. 
                    Collegio dei revisori dei conti                  e revisione contabile del bilancio 
   1.  La  revisione   della   gestione   contabile,   finanziaria   e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di  revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La  loro nomina spetta al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  su delibera  del  consiglio  stesso.  Il  presidente  del  Collegio  dei revisori dei conti  e'  nominato  dal  presidente  del  consiglio  di amministrazione.   2. I  membri  del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e  sono rinnovabili.   3. La revisione contabile del bilancio dell'Universita' e' affidata a societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob. 
                               Art. 18. 
                         Nucleo di valutazione 
   1. Il  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo,  secondo  le  modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in  piena autonomia  operativa,  alla  valutazione   interna   della   gestione amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli interventi di sostegno al diritto allo studio.   2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza  esterni  all'Ateneo.  La loro nomina spetta al consiglio di amministrazione  su  proposta  del presidente  del  consiglio  stesso.  Il  presidente  del  Nucleo   di valutazione   e'   nominato   dal   presidente   del   consiglio   di amministrazione.   3.  I  membri  del  Nucleo  durano  in  carica  tre  anni  e   sono rinnovabili. 
                               Art. 19. 
                   Il Presidio di qualita' di Ateneo 
   1. Il Presidio di qualita' di  Ateneo  e'  costituito  con  decreto rettorale ed e' composto da membri del personale docente, membri  del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca.   E' membro di diritto il direttore amministrativo.   2. Il Presidio di qualita' di Ateneo opera secondo quanto  previsto dalla   normativa   vigente   e    dal    regolamento    di    Ateneo sull'assicurazione della qualita'. 
                               Art. 20. 
              Le Commissioni paritetiche docenti-studenti 
   1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti  sono  nominate  per ogni anno accademico con decreto del preside della facolta'  d'intesa con il rettore e sono composte da  un  numero  uguale  di  docenti  e studenti.   2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti hanno l'obiettivo di favorire  il  confronto  con   la   componente   studentesca.   Nello svolgimento del loro lavoro esse  possono  formulare  suggerimenti  o proposte non vincolanti ai consigli di corso di laurea o di facolta'. 
                               Art. 21. 
        Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' 
   1. Il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica  in materia di  attuazione  delle  pari  opportunita'  e  di  tutela  del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della  vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del  principio di non discriminazione.   2. La composizione del Comitato, le modalita' per  l'esercizio  dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono  stabilite  da apposito regolamento approvato dal consiglio di  amministrazione,  in aderenza  alle  previsioni  contenute  all'art.  21  della  legge  n. 183/2010. 
                               Art. 22. 
                   La Commissione ricerca di Ateneo 
   1. La Commissione ricerca di Ateneo e' preposta alla programmazione annuale e pluriennale delle  attivita'  di  ricerca  dell'Ateneo,  in coerenza con  le  indicazioni  del  consiglio  di  amministrazione  e gestisce i fondi  assegnati  annualmente  al  Fondo  per  la  ricerca scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo.   2. La Commissione ricerca di Ateneo e' composta dal rettore, che la presiede, da un docente rappresentante  per  ciascuna  facolta',  dal delegato del rettore  alla  ricerca  e  da  un  membro  delegato  del consiglio di amministrazione.   3. La Commissione ricerca di Ateneo si  riunisce  periodicamente  e delibera a maggioranza  dei  membri  presenti.  In  caso  di  parita' prevale il voto del presidente.   4. L'attivita' della Commissione ricerca di Ateneo e'  disciplinata da un apposito regolamento. 
                               Art. 23. 
                   Commissione per la terza missione 
   1. La Commissione  terza  missione  di  Ateneo  ha  l'obiettivo  di promuovere,  favorire  e  supportare  lo  svolgimento  di   attivita' finalizzate a  garantire  il  contributo  dell'Ateneo  allo  sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' civile.   2. La Commissione terza missione e'  composta  dal  presidente  del Consiglio  di  amministrazione,  che  la  presiede,  dal   presidente dell'Istituto degli studi politici «San Pio V»,  dal  rettore  o  suo delegato alla  terza  missione,  da  un  docente  rappresentante  per ciascuna facolta' e dal rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.   3. L'attivita' della Commissione terza missione e' disciplinata  da un apposito regolamento. 
                               Art. 24. 
                        Collegio di disciplina 
   1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a  svolgere  la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai  ricercatori  e  a  esprimere  in  merito  parere  conclusivo  e vincolante nel rispetto del principio di tassativita'.   2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo  unico delle leggi sull'istruzione superiore di  cui  al  regio  decreto  31 agosto  1933,  n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento   della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio  di  disciplina, formulando motivata proposta. Il Collegio  di  disciplina,  uditi  il rettore  ovvero  un  suo  delegato,  nonche'  il  professore   o   il ricercatore  sottoposto   ad   azione   disciplinare,   eventualmente assistito da un difensore di fiducia,  entro  trenta  giorni  esprime parere sulla proposta avanzata dal  rettore  sia  in  relazione  alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione  al  tipo di sanzione  da  irrogare  e  trasmette  gli  atti  al  consiglio  di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.  Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato  dalla  normativa vigente.   3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio  di amministrazione, senza la rappresentanza degli  studenti,  irroga  la sanzione   ovvero   dispone   l'archiviazione    del    procedimento, conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di disciplina.   4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  3 non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.  Il  termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano  in  corso  le operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste istruttorie avanzate dal Collegio.   5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei  docenti spetta al  rettore,  d'ufficio  o  su  segnalazione  sottoscritta  di soggetti  interni  o  esterni  all'Universita'.  Per  i  procedimenti disciplinari nei  confronti  del  rettore,  l'iniziativa  dell'azione disciplinare  e  le  funzioni  connesse,  competono  al  decano   dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.   6. Il Collegio e' composto da sette membri effettivi,  di  cui  tre professori ordinari, due  professori  associati,  due  ricercatori  e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo  pieno.  Quattro  membri  effettivi,  di  cui  due professori ordinari, un professore  associato  e  un  ricercatore,  e altrettanti membri supplenti devono appartenere  ai  ruoli  di  altro Ateneo.   7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati, tra una rosa di nominativi  proposti  dal  rettore,  dal  Senato  accademico,  che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti  di ruolo, secondo le modalita' stabilite  nel  regolamento  generale  di Ateneo.   8. I componenti effettivi e supplenti del  Collegio  di  disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.   9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio  di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi di non disponibilita' di altre persone della medesima categoria,  non puo' essere rinnovato consecutivamente.   10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio  fra  pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione  variabile  secondo modalita' definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11.   11. Le modalita' di funzionamento del Collegio di  disciplina  sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  delle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente. 
                             Sezione terza 
                           Personale docente 
                               Art. 25. 
                     Personale docente dell'Ateneo 
   1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori  di  ruolo. Sono altresi' impartiti  da  docenti  incaricati  per  affidamento  o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.   2.   Inoltre   possono   essere   attribuiti   dal   consiglio   di amministrazione,  su  proposta  del  presidente  del   consiglio   di amministrazione  o  del  rettore,  sentiti  i  presidi  di  facolta', incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto  privato,  a personalita' di  alta  qualificazione  scientifica  o  professionale, anche di nazionalita' straniera.   3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente  e  del principio del merito e della  valutazione  comparativa,  da  apposito regolamento emanato  dal  consiglio  di  amministrazione  sentito  il parere del Senato accademico.   4. Le modalita' per l'attribuzione  di  incarichi  di  insegnamento mediante contratto di diritto privato sono disciplinate  da  apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 
                                Art. 26 
                              Professori 
   1. ll ruolo dei professori  dell'Universita'  si  articola  in  due fasce:     a. professori di prima fascia;     b. professori di seconda fascia.   2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera  non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai  professori  di  ruolo delle Universita' statali.   3. Ai professori e' assicurato il trattamento di  previdenza  e  di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. 
                               Art. 27. 
             Ricercatori e ricercatori a tempo determinato 
   1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta  il trattamento economico e di carriera non inferiore  a  quello  che  lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle Universita' statali.   2. Ai  ricercatori,  e  ai  ricercatori  a  tempo  determinato,  e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto  per il corrispondente personale statale. 
                               Art. 28. 
                            Stato giuridico 
   1. Per quanto attiene allo stato giuridico  dei  professori  e  dei ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda  la  copertura  dei posti in  organico,  si  applicano,  in  quanto  compatibili  con  il presente statuto e con la natura non statale della Universita'  degli studi  internazionali  di  Roma,  le  disposizioni  vigenti  per   il corrispondente personale delle universita' statali.   2. I ruoli organici possono  essere  modificati  con  delibera  del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 
                            Sezione quarta 
                         Ordinamento didattico 
                               Art. 29. 
                      Facolta' e corsi di studio 
   1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':     a. Facolta' di interpretariato e traduzione;     b. Facolta' di economia;     c.  Facolta'  di  scienze  della  politica  e   delle   dinamiche psico-sociali.   I  relativi  ordinamenti  degli   studi   sono   disciplinati   dal regolamento didattico di  Ateneo  conformemente  alle  vigenti  norme sugli ordinamenti didattici universitari.   2.  L'Universita'  puo'  istituire,  in  conformita'   alle   norme dell'ordinamento universitario, nuove facolta' e corsi di laurea.  Le procedure che attengono alla approvazione  dei  relativi  ordinamenti didattici sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.   3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 
                            Sezione quinta 
                             Gli studenti 
                               Art. 30. 
                               Studenti 
   1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita'  secondo  le norme del presente statuto ed  eleggono  i  loro  rappresentanti  nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facolta' e nei consigli di corso di laurea. Il rappresentante degli studenti in consiglio  di amministrazione  puo'  essere  invitato  a  partecipare   al   Senato accademico qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti  di prioritario interesse per gli studenti.   2. E' inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel  Presidio di   qualita'    di    Ateneo,    nelle    commissioni    paritetiche docenti-studenti, nei gruppi di Gestione della qualita'  dei  singoli corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunita'.   3. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni della Commissione terza missione.   4.  L'Universita'  puo'   avvalersi   dell'opera   degli   studenti attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai  servizi dell'Ateneo.   5. I  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  sono  definiti  dalla legislazione vigente in materia, dal codice etico  di  Ateneo  e  dal regolamento di disciplina. 
                               Art. 31. 
                           Difensore civico 
   1. Il  consiglio  di  amministrazione  valuta  l'istituzione  della figura del difensore civico con compiti  di  garanzia  e  tutela  dei diritti degli studenti.   2. Il difensore civico e' nominato dal presidente del consiglio  di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e'  rinnovabile una sola volta. 
                             Sezione sesta 
               Organizzazione e gestione amministrativa 
                               Art. 32. 
                         Strutture dell'Ateneo 
   1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio  dell'Ateneo  e le altre strutture sono istituite e regolamentate  dal  consiglio  di amministrazione  secondo  le  procedure  definite   dal   regolamento generale di Ateneo.   2. Le strutture didattiche e  scientifiche  promuovono  le  proprie attivita' in linea con le indicazioni definite dal Senato  accademico e dalla Commissione ricerca. 
                               Art. 33. 
                          Risorse finanziarie 
   1.  Al  finanziamento  dell'Universita'  sono  destinati  tasse   e contributi versati dagli studenti per attivita' di  formazione  UNINT di qualunque natura, i proventi di attivita' e progetti  di  ricerca, formazione e cooperazione nonche' tutti i  beni,  i  contributi  e  i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.   2. L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di  cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria  solidita'  scelto  dal consiglio di amministrazione, in conformita' a  quanto  previsto  dal regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la contabilita'. 
                               Art. 34. 
                                Bilanci 
   Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  delibera   il bilancio  preventivo  entro  il  mese  di  novembre  e  il   bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio  corrisponde  a un anno solare. 
                               Art. 35. 
                        Regolamento generale di                amministrazione, finanza e contabilita' 
   Il regolamento generale di amministrazione, finanza e  contabilita' disciplina i  criteri  della  gestione  e  delle  relative  procedure amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita',  in modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia  nell'erogazione  della spesa e il rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio.  Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali,  le  forme di controllo interno sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio. 
                                Art. 36 
                   Personale tecnico-amministrativo 
   Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico e  il  trattamento economico  del  personale  tecnico-amministrativo,  dirigente  e  del direttore amministrativo dell'Universita' nonche'  l'ordinamento  dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento  adottato dal Consiglio di amministrazione. 
                                Art. 37 
                             Codice etico 
   La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalita'  previste dalla  legge   n.   240/2010,   determina   i   valori   fondamentali dell'Universita',  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei diritti   individuali   nonche'   l'accettazione    di    doveri    e responsabilita' nei confronti  dell'Ateneo,  dettando  le  regole  di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri  e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.   Il codice etico e' approvato dal consiglio  di  amministrazione  su proposta del Senato accademico. 
                               Art. 38. 
                      Norma transitoria e finale 
   Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decadono,  salvo  l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti la composizione degli stessi.   Successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  il  consiglio  di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalita' previste dal presente statuto.   Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia  per la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 13 marzo 2019 
                                           Il presidente del consiglio                                                di amministrazione                                                          Bisogni              |