Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2019, n. 29
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza

1. E' istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalita':
a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonche' validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;
b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;
d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
f) prevenzione primaria e secondaria;
g) studio della morbosita' e mortalita' per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;
h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalita' relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonche' le modalita' con cui e' garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresi' a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.
3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 e' il Ministero della salute.
5. Le attivita' e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:
a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanita', relativi a casi diagnosticati di neoplasia;
b) i dati devono essere trattati per le finalita' di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalita', sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per eta', per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.
6. Per le finalita' della presente legge, il Ministro della salute puo' stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con universita', con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualita' dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purche' tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attivita' alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., reca:
«Art. 8. (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro) - 1. E' istituito il
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia
della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione
di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e'
costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi
paritetici e gli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne. 3. L'INAIL garantisce la gestione
tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare
del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate, le
forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo relativamente alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e'
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno
e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dall'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza
utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli
enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.».
- Il testo dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988,
S.O., reca:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
Il Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE reca:
«Regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE).».
 
Art. 2
Partecipazione di enti del terzo settore all'attivita' della Rete
nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

1. Per le finalita' della presente legge, il Ministro della salute puo' stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, piu' rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purche' tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attivita' alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonche' da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.
2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attivita' della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli standard scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
del 2 agosto 2017, S.O., reca:
«Art 4 . (Enti del Terzo settore) - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, a
condizione che per tali attivita' adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo
svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente
le scritture contabili di cui all'articolo 13.».
 
Art. 3

Modifica all'articolo 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Note all'art. 3:

- Il comma 11 dell'art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O., come modificato dalla presente legge,
e' il seguente :
«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario) - (Omissis).
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.»
 
Art. 4

Istituzione del referto epidemiologico

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalita', dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree piu' critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonche' la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono piu' frequentemente causa di morte, nei siti internet delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.
2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunita' che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticita' di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.
 
Art. 5

Conferimento dei dati

1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Note all'art. 5:

- Gli articoli 9 e 12 dell' Intesa 23 marzo 2005,
recano:
«Art. 9. (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA) - 1. Ai fini della presente
intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruita' tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da sette rappresentanti delle
regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.»
«Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti) - 1.
Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita'
di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle regioni capofila delle Aree sanita' e affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
della segreteria della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della segreteria della conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui
all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi
agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,
lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti
dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi, al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.»
 
Art. 6

Relazione alle Camere

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalita' per le quali e' stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonche' sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione e' fornita altresi' l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinche' la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione gia' istituiti o di nuova istituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 marzo 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede