Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 7 febbraio 2019 |
Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare i controlli nei siti di produzione che producono piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L.; Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018; Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018 e' cosi' di seguito modificato: a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma e' sostituito dal seguente: «Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonche' ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento al di fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione e' inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonche' ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. In deroga all'art. 4, comma 6, l'eventuale presenza dell'organismo specificato e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.»; b) nell'art. 21, comma 1, il secondo sub-comma e' sostituito dal seguente: «Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformita' alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il piu' vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di Polygala myrtifolia L. e' inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonche' ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 5%.». Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2019
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 206 |
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