| Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 7 febbraio 2019 |  
| Modifica del decreto  13  febbraio  2018  concernente  le  misure  di emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di Xylella fastidiosa (Well et  al.)  nel  territorio  della  Repubblica italiana.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;   Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai prodotti vegetali;   Vista  la  decisione  di  esecuzione   (UE)   n.   2015/789   della Commissione, del 18 maggio 2015, concernente le misure  per  impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della  Xylella  fastidiosa (Wells et al.);   Visto il decreto  ministeriale  13  febbraio  2018  concernente  le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio  della  Repubblica italiana;   Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2018/1511   della Commissione, del 9 ottobre 2018, che ha modificato  la  decisione  di esecuzione (UE) n. 2015/789, al fine di rafforzare  i  controlli  nei siti di produzione che producono  piante  destinate  all'impianto  di Polygala myrtifolia L.;   Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 13  febbraio 2018 al fine di recepire le disposizioni introdotte  dalla  decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1511;   Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta telematica del 12 novembre 2018;   Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'art.  57,  comma  1  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 17 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2018  e'  cosi'  di  seguito modificato:     a) nell'art. 12, comma 8, il secondo sub-comma e' sostituito  dal seguente:   «Tuttavia, le piante destinate  all'impianto,  ad  eccezione  delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L.,  Nerium  oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis  (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo  se  sono  state coltivate in un sito soggetto  a  ispezione  ufficiale  annuale  e  a campionamento,  tenendo  conto   degli   orientamenti   tecnici   per l'ispezione della Xylella  fastidiosa  forniti  sul  sito  web  della Commissione,   nonche'   ad   analisi   conformemente   alle    norme internazionali  per  rilevare  l'eventuale  presenza   dell'organismo specificato,  che  confermino  l'assenza  dell'organismo  specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di  individuare  con un'affidabilita' del 99% un livello di  presenza  di  piante  infette pari al 5%. Anteriormente al suo primo spostamento al  di  fuori  del sito di produzione, ogni lotto di piante  destinate  all'impianto  di Polygala  myrtifolia  L.  che  deve   essere   spostato   all'interno dell'Unione e' inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un  campionamento  il  piu'  vicino  possibile   al   momento   dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti  sul  sito  web  della  Commissione, nonche' ad  analisi,  conformemente  alle  norme  internazionali  per rilevare  l'eventuale  presenza   dell'organismo   specificato,   che confermano  l'assenza  dell'organismo  specificato  utilizzando   uno schema di campionamento in grado di individuare con  un'affidabilita' del 99% un livello di presenza di  piante  infette  pari  al  5%.  In deroga all'art.  4,  comma  6,  l'eventuale  presenza  dell'organismo specificato e' verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa  viene  individuata  effettuando,  conformemente  alle norme internazionali, almeno  un'analisi  molecolare  positiva.  Tali analisi sono  elencate  nella  banca  dati  della  Commissione  delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e  delle  sue sottospecie.»;     b) nell'art. 21, comma 1, il secondo sub-comma e' sostituito  dal seguente:   «Le piante destinate  all'impianto,  ad  eccezione  delle  sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander  L.,  Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in  un  sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state  sottoposte a campionamento  e  analisi,  effettuati  in  periodi  opportuni  per rilevare  l'eventuale  presenza  dell'organismo  specificato   e   in conformita' alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con  un'affidabilita'  del  99%  un  livello  di presenza di piante infette pari al 5%.  Anteriormente  al  suo  primo spostamento dal suo luogo di produzione e il piu' vicino possibile al momento  dello  spostamento,   ogni   lotto   di   piante   destinate all'impianto di  Polygala  myrtifolia  L.  e'  inoltre  sottoposto  a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonche' ad analisi conformemente alle  norme  internazionali  per  rilevare  l'eventuale presenza  dell'organismo  specificato,   che   confermano   l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con  un'affidabilita'  del  99%  un  livello  di presenza di piante infette pari al 5%.».   Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 7 febbraio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 206     |  
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