Art. 1.                             Denominazione 
     1.1. E' costituita l'Associazione «+EUROPA».     1.2. L'attivita' e l'organizzazione di +EUROPA sono regolati  dal presente statuto, e  dai  relativi  regolamenti  di  esecuzione,  ove esistenti, approvati dagli organi competenti di +EUROPA; il  presente statuto garantisce:       1) la promozione  della  partecipazione  dei  cittadini,  anche attraverso la rete  internet,  organizzando  la  vita  associativa  e politica secondo modalita' innovative  e  trasparenti,  nel  rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a  quanto disposto dal  codice  della  privacy  e  dai  provvedimenti  e  dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina. Tutti  gli  atti degli organi di partito verranno adottati e  tutte  le  comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformita' e nel rispetto  della vita privata degli iscritti;       2)  una   uniforme   disciplina   del   rapporto   associativo, finalizzato a garantire  l'effettivita'  del  rapporto  stesso  e  la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;       3) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformita' al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonche' per  la  nomina  dei  componenti  gli organi  elettivi  dell'associazione  in  relazione  al  principio  di rappresentativita' fondato sul mandato, nonche'  i  criteri  di  loro ammissione ed esclusione;       4) la libera eleggibilita' degli organi amministrativi;       5) idonee forme di pubblicita' delle convocazioni  assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.     1.3.  Nell'ambito  degli  scopi  statutari  e  per   la   miglior realizzazione degli stessi, su delibera della direzione, +EUROPA puo' partecipare  ad  associazioni,  enti,  istituzioni,   organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.     1.4. +EUROPA puo' promuovere o partecipare ad attivita' di natura commerciale,  purche'   di   natura   residuale   e   strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.     1.5. Il nome «+EUROPA» e' tradotto in tutte le  lingue  ufficiali dell'Unione europea per le attivita' negli Stati membri. 
                                Art. 2.                                 Sede 
     2.1. +EUROPA ha sede in Roma, via  A.  Bargoni  n.  32-36,  opera prevalentemente  in  ambito  europeo;  puo'  estendere   la   propria operativita' anche in ambito internazionale. 
                                Art. 3.                          Finalita' e simbolo 
     3.1. +EUROPA ha  carattere  volontario,  e'  indipendente  e  non persegue fini di lucro pertanto, non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili  o  avanzi  di  gestione,  nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita  dell'associazione,  salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.     3.2. +EUROPA e' un'associazione politica che  ha  l'obiettivo  di promuovere i diritti umani, lo stato di diritto,  la  democrazia,  il federalismo  a  ogni  livello,  il  libero  mercato,  il  lavoro,  la conoscenza e il rispetto per l'ambiente,  affermando  i  principi  di liberta', uguaglianza e partecipazione; +EUROPA  si  impegna  per  la federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa e per politiche in grado di favorire il progresso civile, l'affermazione  della  persona nella ricerca della felicita', del benessere,  della  qualita'  della vita e degli ecosistemi.     La realizzazione della integrazione europea e  il  godimento  dei diritti che ne derivano fanno sorgere responsabilita' e doveri  verso l'intera comunita' umana e le generazioni future nella costruzione di una federazione democratica mondiale.     L'unita' politica dell'Europa  si  realizza  anche  nel  rispetto delle diversita' tra le comunita' territoriali mediante la promozione di ampie ed equilibrate autonomie. L'unita'  nelle  differenze  e  la diffusione bilanciata del potere fra tutti  i  livelli  istituzionali sono elementi di un unico progetto politico che perseguiamo.     3.3. Il simbolo di +EUROPA, allegato al presente statuto,  e'  il seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo  blu,  con:  nella  parte centrale, la dicitura "+EUROPA", in stampatello maiuscolo con grafica multicolore ("+" in  giallo  e  "EUROPA"  in  blu,  turchese,  verde, violetto, rosso corallo, fucsia). Identico simbolo con dicitura nelle lingue ufficiali dell'UE e' utilizzato per le attivita'  negli  Stati membri dell'Unione europea».     3.4.  Il  simbolo  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente   nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo  le modalita' e per finalita' approvate  dalla  direzione.  La  direzione puo' autorizzare l'utilizzo del  simbolo,  nella  composizione  sopra descritta  o  con  delle  varianti,  come   simbolo   elettorale   di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa  e non, alla quale partecipi anche +EUROPA o da questa promossi. Inoltre +EUROPA  ne  concede  l'uso  ai  gruppi   territoriali   e   tematici regolarmente costituiti secondo le norme del presente statuto  e  dei relativi regolamenti. 
                                Art. 4.                                Durata 
     4.1. La durata di +EUROPA e' a tempo indeterminato. 
                                Art. 5.                     Associati - Soggetti federati 
     5.1. Possono aderire all'associazione, anche  on-line,  tutte  le persone, di qualsiasi residenza o nazionalita', che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' che si riconoscono in +EUROPA e accettano  le regole dettate dal presente statuto e  dai  relativi  regolamenti  di esecuzione,   ove   esistenti.   L'associazione    garantisce    pari opportunita' tra uomo e donna e la  tutela  dei  diritti  inviolabili della persona.     5.2. Sono soggetti federati, previa  deliberazione  degli  organi competenti, i soggetti politici, nazionali o locali, ai  quali  venga riconosciuta con delibera assembleare ai sensi  del  successivo  art. 10.2, n. 7), una rappresentanza nella direzione di +EUROPA.     I soggetti federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i  propri statuti e bilanci. 
                                Art. 6.                   Diritti e doveri degli associati 
     6.1. L'appartenenza a +EUROPA ha carattere libero  e  volontario, ma impegna gli associati al  rispetto  delle  decisioni  prese  dagli organi  statutariamente  competenti.  Tutti  gli  associati  hanno  i medesimi diritti e doveri.     6.2. Tutti gli associati hanno diritto di:       1)  partecipare  anche  per   via   telematica   all'attivita', all'iniziativa politica e alla determinazione dell'indirizzo politico dell'associazione;       2)  partecipare  al  congresso,  nelle  forme  stabilite  dallo statuto e alle deliberazioni da esso assunte;       3) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'associazione;       4) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti  dal  presente statuto.     6.3. Gli associati,  salvo  quanto  diversamente  previsto  dallo statuto, hanno i seguenti doveri:       1) contribuire al raggiungimento dello scopo  dell'associazione nei limiti delle proprie possibilita';       2) astenersi da ogni comportamento che si  ponga  in  conflitto con gli obiettivi dell'associazione;       3) attenersi a ogni altro  obbligo  previsto  dallo  statuto  e dalla legge in generale;       4) pagare la quota  di  iscrizione  annuale,  che  deve  essere versata individualmente da  ciascun  associato,  essendo  escluse  le iscrizioni collettive. 
                                Art. 7.                  Cessazione del rapporto associativo 
     7.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:       1) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'associazione o al gruppo territoriale o tematico al quale l'associato e' iscritto;       2) per mancato pagamento della  quota  annuale  entro  la  data prevista, salva  la  possibilita'  di  sanare  l'inadempimento  entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento  da  parte dell'associazione.     7.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far  parte  di «+EUROPA» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto. 
                                Art. 8.                    Organi - Principi organizzativi 
     8.1. Sono organi dell'associazione:       1) il congresso;       2) l'assemblea;       3) la direzione;       4) il presidente;       5) il segretario;       6) la segreteria;       7) il tesoriere;       8) il collegio di garanzia.     8.2. +EUROPA promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che  saranno  operativamente disciplinate  da  appositi  regolamenti  approvati  dal  collegio  di garanzia, nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,  con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy,  dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione  dei dati personali e  da  eventuali  future  modifiche  legislative  alla normativa vigente.     8.3. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di  genere, in tutti  gli  organismi  collegiali  di  ogni  livello  nazionale  e territoriale, dovra' essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%.     8.4.  Ai  fini  del  conseguimento  della  rappresentanza   delle posizioni  minoritarie,  in  tutti  gli  organismi   collegiali   non esecutivi di ogni livello nazionale e  territoriale,  alle  eventuali minoranze  interne  dovra'  essere  assicurata   una   rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi  proporzionale  al risultato conseguito in sede congressuale.     8.5. Tutte le riunioni e i  lavori  degli  organi  elettivi  sono pubblici e vengono registrati. A tal fine  sono  assicurate  adeguate forme di pubblicita', anche differita quando  necessario,  attraverso la rete e altre tecnologie telematiche. 
                                Art. 9.                             Il congresso 
     9.1. Il congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici generali di +EUROPA. E'  convocato  su  deliberazione  dell'assemblea ogni due anni e possono partecipare tutti gli iscritti, direttamente, ovvero attraverso un'assemblea  congressuale,  secondo  le  modalita' stabilite  dall'assemblea  con  apposito  regolamento  da   adottarsi contestualmente alla convocazione del congresso e comunque almeno tre mesi prima del congresso stesso; il regolamento congressuale assicura la rappresentanza delle  minoranze  negli  organi  in  conformita'  a quanto stabilito agli articoli 1.2. n. 2) e 8.4  che  precedono.  Nel caso  in  cui  il  regolamento  preveda  un'assemblea   congressuale, l'assemblea con congruo anticipo rispetto alla data  fissata  per  il congresso, stabilisce con propria deliberazione assunta nel  rispetto del regolamento congressuale,  il  numero  di  delegati  spettante  a ciascuna articolazione territoriale, attenendosi, in  relazione  alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, al  criterio  percentuale minimo prestabilito di  cui  agli  articoli  1.2  n.  2)  e  8.2  che precedono.     9.2. Il congresso:       1) elegge i componenti dell'assemblea;       2) elegge il segretario;       3)  approva  le  modifiche  allo  statuto,  a  maggioranza  dei presenti.  Tra  un  congresso  ed  il  successivo,  la  competenza  a modificare lo statuto e' delegata all'assemblea, che la esercita come previsto alla lettera b) del successivo art. 10.2.     9.3. Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dagli aventi diritto presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali o tematiche aderenti e  per  tutti gli organi di +EUROPA.     9.4. Le modalita' di  convocazione  del  congresso,  di  verifica della  legittimazione  al  voto,  di  elezione   del   presidente   e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei  lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle  deliberazioni  assunte saranno   contenute   nel   regolamento    congressuale,    approvato dall'assemblea. 
                               Art. 10.                               Assemblea 
     10.1. L'assemblea stabilisce le priorita' politiche  e  le  linee programmatiche di +EUROPA. Si compone di cento  membri,  novanta  dei quali eletti dal congresso sulla base di liste concorrenti,  e  dieci eletti contestualmente all'elezione del segretario, da una  lista  di un  pari  numero  di  candidati,  collegata  alla  sua   candidatura. L'elezione dei novanta membri da parte del congresso viene effettuata con metodo proporzionale applicando il metodo D'Hondt,  assegnando  i seggi  a  ciascuna  lista  secondo  l'ordine  di  presentazione   dei candidati. Ciascuna lista deve essere composta di almeno  venticinque candidati e deve essere sottoscritta da almeno  cinquanta  associati, inclusi i candidati. La documentazione  contenente  la  denominazione della  lista,  il  candidato  capolista,  il  documento  politico  di presentazione  della  lista  e  le  sottoscrizioni  necessarie  viene presentata, almeno sette giorni prima della data  del  congresso,  al presidente  dell'assemblea.  La  lista  completa  dei  candidati   di ciascuna lista  viene  presentata  entro  le  ore  20,00  del  giorno precedente  a  quello  del  voto  sull'elezione  dell'assemblea.   La verifica di ammissibilita' delle candidature e' svolta  dal  collegio di  garanzia.  In  sede  di  prima  applicazione,  la  documentazione relativa  alle  liste  e  le  candidature   vengono   presentate   al coordinatore  di  +EUROPA   e   le   verifiche   di   regolarita'   e ammissibilita' sono  svolte  da  un  organismo  di  garanzia  ad  hoc nominato dal consiglio di +EUROPA.     10.2. L'assemblea:       1)  approva  il  bilancio  preventivo   e   quello   consuntivo predisposti dal tesoriere in conformita' alla normativa  applicabile, inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e contributi pubblici;       2) puo',  tra  un  congresso  e  il  successivo,  modificare  e integrare lo statuto con  voto  a  maggioranza  qualificata  dei  due terzi, fatta eccezione per le modifiche strettamente  necessarie  per conformarsi a prescrizioni normative o  delle  autorita'  competenti, che possono essere approvate a maggioranza assoluta;       3) approva il regolamento congressuale;       4)  elegge  tra  i  suoi  membri  il  presidente  e  due   vice presidenti, di cui uno vicario;       5) elegge il tesoriere;       6) elegge il collegio dei revisori e il collegio di garanzia;       7) approva  l'adesione  dei  soggetti  federati  attribuendo  a ciascun nuovo soggetto federato il diritto di  designare  uno  o  due componenti della direzione ai sensi del successivo art. 11.2;       8) delibera su quant'altro attribuitole  dalla  legge  o  dallo statuto.     10.3. Ciascun membro dell'assemblea ha diritto  a  un  voto.  Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di  altri  associati.  E' sempre  consentita  la  possibilita'  di  partecipazione  con   mezzi telefonici e/o telematici. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa decisione approvata con la maggioranza di due terzi dei presenti.     10.4.  L'assemblea  resta  in  carica  fino  al  primo  congresso successivo alla sua elezione, e' convocata dal presidente,  almeno  2 volte l'anno, mediante avviso scritto da  inviarsi  a  mezzo  lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro  mezzo  ritenuto  idoneo all'indirizzo comunicato ai membri al  momento  dell'adesione  (o  al diverso   indirizzo    eventualmente    comunicato    per    iscritto all'associazione), almeno quindici  giorni  prima  della  data  della riunione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere  effettuata tempestivamente, con le modalita' prescritte, con almeno otto  giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dell'assemblea  deve  contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.     10.5. Salvi i casi in cui il presente statuto prevede un quorum o una maggioranza diversa, l'assemblea e'  regolarmente  costituita  in prima convocazione con la presenza della maggioranza  assoluta  degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione  a  prescindere  dal numero  dei  partecipanti  e  delibera  col  voto  favorevole   della maggioranza assoluta dei  presenti.  L'assemblea  e'  presieduta  dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente vicario,  dal  vice presidente o dal membro piu' anziano.     10.6.  L'assemblea  nomina  a   maggioranza   dei   presenti   un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti,  se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza  del  numero legale e della regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione  validamente  costituita ed atta a deliberare sugli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno. Sono  ammessi  alla  trattazione  ordini  del  giorno  che  risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione  rispetto  a  quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia  la presenza di tutti  i  componenti  e  nessuno  si  opponga  alla  loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e  di  mozioni occorre   la   sottoscrizione   di   almeno    quindici    componenti dell'assemblea nazionale.     10.7. L'esercizio del voto avviene:       1) con voto palese, in via ordinaria;       2) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il  30% dei componenti;       3)  scrutinio  segreto  su  richiesta  di  almeno  il  40%  dei componenti.     Le deliberazioni  aventi  ad  oggetto  l'elezione  a  cariche  di partito sono adottate a scrutinio segreto.     10.8. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al presidente dell'assemblea. In caso di cessazione di membri dell'assemblea per qualsiasi motivo, subentra il candidato successivo nella lista di candidati della quale  il  membro cessato faceva parte. 
                               Art. 11.                               Direzione 
     11.1. La direzione e' l'organo di organizzazione e  di  indirizzo politico, da' esecuzione al progetto politico definito dal  congresso dando attuazione alle linee programmatiche  stabilite  dall'assemblea ed esercitando i poteri funzionali al perseguimento  delle  finalita' associative.     11.2. Della direzione fanno parte:       1) ventidue membri dell'assemblea, ripartiti  proporzionalmente tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.1, secondo l'ordine  di elezione;       2) i primi tre membri  di  assemblea  eletti  dalla  lista  del segretario ai sensi dell'art. 10.1, nell'ordine di elezione;       3) il segretario, i candidati segretari non eletti che  abbiano conseguito  almeno  il  20%  dei  voti  validi,  il  tesoriere  e  il presidente dell'assemblea;       4)  i  rappresentanti  designati   degli   eventuali   soggetti federati, ai  quali  sia  stato  attribuito  tale  diritto  ai  sensi dell'art. 10.2, n. 7);       5) il responsabile estero eletto ai sensi dell'art. 16.3.     Alle riunioni della direzione partecipano, senza diritto di voto, anche i vice presidenti dell'assemblea, i parlamentari  nazionali  ed europei e i consiglieri regionali iscritti a +EUROPA, se  non  membri elettivi o di diritto. Le riunioni della direzione sono pubbliche. La trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine  del  giorno  viene decisa a maggioranza dei presenti prima  della  trattazione  di  quel punto.     11.3. La direzione:       1) delibera, su proposta del segretario,  sulla  partecipazione alle elezioni e sulle relative candidature; autorizza l'utilizzo  del simbolo, nella composizione descritta al  precedente  art.  1  o  con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti  e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche +EUROPA o da questa promossi;       2)  propone  all'assemblea  nazionale  la  modifica  integrale, l'abbandono o il cambiamento  del  simbolo  e/o  della  denominazione dell'associazione;       3) approva il programma elettorale;       4) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;       5)  delibera  sulla  costituzione,  sullo  scioglimento  e  sul commissariamento  delle  strutture  territoriali,  sulla  nomina  dei relativi commissari e sull'istituzione di dipartimenti e  commissioni tematiche, nominandone  i  responsabili  o  definendo  i  criteri  di nomina;       6) approva i progetti di bilancio preventivo  e  rendiconto  di esercizio, e stato patrimoniale  da  sottoporre  all'assemblea  e  ne assume la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente;       7) adotta le direttive per l'attuazione dei compiti  statutari, ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione;       8) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal tesoriere e le priorita' nell'utilizzo delle risorse;       9) approva le campagne di iscrizione proposte dal  tesoriere  e il relativo regolamento; stabilisce l'importo  e  la  scadenza  della quota annuale di iscrizione dovuta dagli associati;       10) delibera sulle questioni a esse  sottoposte  su  iniziativa del segretario o di almeno un terzo dei componenti;       11) approva il conferimento e la revoca di procure;       12) delibera le sanzioni disciplinari ai sensi  del  successivo art. 20.7;       13) svolge ogni  altro  compito  previsto  dalla  legge  e  dal presente statuto.     11.4. La direzione  resta  in  carica  fino  al  primo  congresso successivo alla sua elezione, si riunisce con un preavviso di  almeno otto giorni. In casi di urgenza, il termine di preavviso puo'  essere ridotto a ventiquattro ore.     11.5. Le adunanze sono indette dal segretario, con cadenza almeno mensile  e  con  comunicazione   scritta   inviata   dal   componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax,  posta  elettronica  o altro mezzo a data certa.  Non  sono  ammesse  deleghe,  neppure  nei confronti di altri associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione  del  luogo  e/o  della  modalita'  di   partecipazione telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine  del giorno con elenco delle materie da trattare.     11.6. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei  presenti, anche per via  telematica.  La  delibera  sulla  partecipazione  alle elezioni amministrative con il simbolo di +EUROPA nei comuni che  non sono capoluogo di regione e' approvata con il voto favorevole di  tre quinti degli aventi diritto. 
                               Art. 12.                             Il presidente 
     Il presidente e' eletto dall'assemblea  a  maggioranza  dei  voti espressi e resta in carica  per  due  anni.  Convoca  e  presiede  le riunioni dell'assemblea, convoca e presiede il congresso, sovrintende al rapporto tra gli organi di +EUROPA, coadiuva il  segretario  e  il tesoriere nell'attivita' di rappresentanza di  +EUROPA.  In  caso  di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario. 
                               Art. 13.                             Il segretario 
     13.1. Il segretario e' eletto dal congresso ed e' il responsabile politico  di  +EUROPA,  di  cui  ha  la  rappresentanza  politica  ed elettorale. Da' attuazione agli indirizzi e alle  determinazioni  del congresso, dell'assemblea e dalla direzione,  secondo  le  rispettive competenze statutarie.  Resta  in  carica  fino  al  primo  congresso successivo alla sua elezione.     13.2. La candidatura a segretario, comprensiva  di  un  documento politico e della lista di dieci  candidati  all'assemblea,  corredata dalle firme di un numero di iscritti a +EUROPA  non  inferiore  a  un decimo del totale alla data di convocazione del congresso, e comunque nel  numero  massimo  due  decimi,  e'  presentata  al  presidente  e controllata, per la verifica dei  requisiti  di  ammissibilita',  dal collegio di garanzia almeno sette giorni prima del congresso. In sede di prima applicazione, la suddetta documentazione  e'  presentata  al coordinatore  di  +EUROPA   e   le   verifiche   di   regolarita'   e ammissibilita' sono svolte dall'organismo di garanzia ad hoc nominato dal consiglio di +EUROPA. Insieme alla candidatura  a  segretario  e' presentata una lista di dieci nomi di iscritti candidati, che entrano a far  parte  dell'assemblea,  in  caso  di  elezione  del  candidato segretario a cui la suddetta lista e' collegata.     13.3.  E'  eletto  segretario  il  candidato   che   ottenga   la maggioranza dei voti congressuali.     13.4. Il segretario:       1) coordina l'esecuzione  dell'indirizzo  politico  di  +EUROPA secondo  le  indicazioni  deliberate  dal  congresso,  dall'assemblea nazionale e dalla direzione;       2)  sottopone   proposte   di   delibera   alla   direzione   e all'assemblea sulle materie di competenza di tali organi;       3)  coordina  le  articolazioni  territoriali  di  +EUROPA,  le politiche di iscrizione, l'organizzazione e  l'attivita'  di  +EUROPA sia a livello nazionale che locale;       4) svolge funzioni di raccordo dei parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;       5)  coordina  l'iniziativa  politica,  anche  europea,   e   la comunicazione di +EUROPA;       6)   coordina   l'attivita'   di   commissioni   tematiche    e dipartimenti.     13.5. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente  o  di decadenza dalla carica e' convocato un congresso straordinario  entro tre mesi e nelle more della convocazione i poteri del segretario sono esercitati dal presidente dell'assemblea.     13.6. L'assemblea puo' sfiduciare il  segretario  eletto  con  un voto a maggioranza assoluta degli aventi  diritto  al  voto,  in  una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto  all'ordine  del  giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica l'art. 13.5. E' ineleggibile alla carica di segretario chi ricopre incarichi di governo nazionale, di presidente di regione  o  membro  di  giunta regionale o di sindaco di comune capoluogo di regione. 
                               Art. 14.                             La segreteria 
     14.1. La segreteria e' l'organo esecutivo di +EUROPA. E' composta da non piu' di dieci membri e resta  in  carico  per  la  durata  del mandato del segretario e coadiuva il segretario  nell'attuazione  del mandato e nell'esercizio  della  funzione  esecutiva.  Il  segretario nomina e revoca i  membri  della  segreteria,  a  cui  puo'  delegare specifici incarichi politici o ruoli organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal segretario. 
                               Art. 15.                             Il tesoriere 
     15.1. Il tesoriere ha la rappresentanza legale di +EUROPA a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i  gradi  di  giudizio,  con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica  e finanziaria in nome e per  conto  dell'associazione,  con  poteri  di ordinaria  e  straordinaria  amministrazione,  ivi  inclusa,  in  via esemplificativa, la  stipula  di  contratti  e  negozi  di  qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti  e  di  operazioni bancarie in genere, la gestione  del  personale,  la  prestazione  di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi  elettorali  o  ad  altri contributi o finanziamenti pubblici  di  qualsiasi  natura.  Gestisce ogni  attivita'  relativa  ai  contributi,   rimborsi,   benefici   e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e  privati,  ivi  incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o  movimenti  che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo  e  della  lista  da parte dell'associazione, nel rispetto della  legge  e  degli  accordi eventualmente  stipulati  con  tali  soggetti.  Il  tesoriere  ha  la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di +EUROPA a tutti  i  fini  di  legge.  Il  tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati  personali  ai  sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e successive  modificazioni. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o  di  decadenza dalla carica e' immediatamente  convocata  un'assemblea  per  la  sua sostituzione e nelle more i poteri del tesoriere sono esercitati  dal segretario. L'assemblea puo' sfiduciare il tesoriere  eletto  con  un voto a maggioranza assoluta degli aventi  diritto  al  voto,  in  una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.     15.2. Il tesoriere e' eletto dall'assemblea nazionale e resta  in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.     15.3. Spetta al tesoriere, nei  casi  d'urgenza  e  ove  non  sia possibile una  tempestiva  convocazione  della  direzione,  adotta  i provvedimenti  indifferibili  e   indispensabili   al   funzionamento dell'associazione,  sottoponendo  gli  stessi  alla  ratifica   della direzione entro il termine improrogabile di sette giorni.     15.4. Il tesoriere trasmette all'assemblea su base semestrale  un rendiconto dell'attivita' svolta e delle  spese  sostenute,  fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono  approntati  strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.     15.5. Il tesoriere provvede  alla  predisposizione  del  bilancio consuntivo di esercizio  in  conformita'  alla  disciplina  di  legge applicabile, lo sottopone entro i  termini  previsti  dal  successivo art. 17 alla direzione e all'assemblea per l'approvazione e  ne  cura entro i termini previsti dalla  normativa  di  legge  applicabile  la pubblicazione sul sito internet di +EUROPA.     15.6. La gestione di ogni entrata  di  +EUROPA  e'  improntata  a qualsiasi livello alla massima trasparenza. Il tesoriere e' tenuto  a mettere  a  disposizione,  anche  attraverso  la  pubblicazione   nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla  base  di  uno  schema  approvato  dalla direzione. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'associazione e superiori ai 500 euro sono resi pubblici.     15.7. Al  tesoriere  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione  patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.     15.8. Ogni organo delle strutture territoriali e tematiche di cui al successivo art. 16,  anche  se  dotato  di  autonomia  statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni  e'  motivo di azione disciplinare nei confronti dei  singoli  associati  e  puo' comportare il commissariamento dell'organo. 
                               Art. 16.                 Le strutture territoriali e tematiche 
     16.1. +EUROPA e' organizzata attraverso strutture territoriali  e tematiche, denominate gruppi, costituiti sotto forma di  associazioni autonome,   che   non   hanno   rappresentanza    politica    formale dell'associazione e perseguono  obiettivi  politici  e  organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza  con  il  progetto  e  le  linee programmatiche  di  +EUROPA.  A  livello  locale,  su  proposta   del segretario, la direzione puo' eleggere dei commissari con  poteri  di rappresentanza politica locale.     16.2. Nelle regioni in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a diecimila con gli abitanti  (esempio  100 su 1 milione di abitanti)  o  comunque  (B)  il  numero  di  iscritti regionali  superi  i  duecento,  l'assemblea  degli  iscritti   nella regione, convocata dal segretario, elegge un segretario  regionale  e una direzione regionale composta da non piu' di dieci componenti, per quanto riguarda il segretario regionale, secondo le stesse regole con cui e' eletto dal congresso il segretario, e per quanto  riguarda  la direzione regionale secondo le stesse regole con cui  e'  eletta  dal congresso  l'assemblea.  Il  segretario  regionale  e  la   direzione regionale coordinano  l'azione  politica  di  +EUROPA  e  dei  gruppi territoriali  presenti  nella  regione  e   formulano   proposte   al segretario  di  +EUROPA  ai  fini  dell'eventuale  partecipazione   a competizioni elettorali a livello locale.     16.3. Tra gli iscritti residenti all'estero la direzione  elegge, su proposta  del  segretario,  un  responsabile  con  il  compito  di coordinare le iniziative di +EUROPA all'estero.  Il  responsabile  e' membro di diritto della direzione. Negli Stati esteri in cui  (A)  il numero  degli  iscritti  a  +EUROPA  superi  il  rapporto  di  uno  a duecentocinquantamila con gli abitanti (esempio 4  su  1  milione  di abitanti) o comunque (B)  il  numero  di  iscritti  superi  i  cento, l'assemblea  degli  iscritti  residenti  in  tale  Stato  elegge   un coordinatore  e  una  direzione  composta  da  non  piu'  di   cinque componenti,  secondo  le  stesse  regole  con  cui  sono  eletti   il segretario e la direzione, con  il  compito  di  coordinare  l'azione politica dei gruppi territoriali e tematici presenti nello Stato.     16.4.  I  gruppi  e  le  rappresentanze  locali  di  +EUROPA   si autofinanziano attraverso attivita'  di  fundraising  e  commerciali. +EUROPA destina una quota  pari  al  10%  delle  proprie  risorse  al finanziamento dell'attivita'  delle  strutture  territoriali  di  cui all'art. 16.2.     16.5. La direzione  puo',  in  presenza  di  gravi  motivi  e  su proposta del segretario,  commissariare  gli  organi  elettivi  delle articolazioni  territoriali  con  contestuale  nomina  per  il  tempo necessario alla ricostituzione dell'organo commissariato, e  comunque per non piu' di un anno. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente  esecutivo  e avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio di garanzia.     Sono da considerarsi gravi motivi:       1) la mancata nomina degli organi  statutari  nei  modi  e  nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti;       2) la mancata indizione  del  congresso  o  dell'assemblea  nei termini previsti dai relativi statuti e regolamenti;       3) gravi irregolarita' amministrative;       4) ripetuti comportamenti che siano in aperto contrasto con gli obiettivi e i programmi approvati dagli organi statutari di +EUROPA.     Le procedure di commissariamento si applicano anche  in  caso  di scioglimento, chiusura, o sospensione dell'organo territoriale con la nomina di un commissario ad  acta  con  il  compito  di  ricostituire l'organo. 
                               Art. 17.                      Esercizio sociale e bilanci 
     17.1. L'esercizio sociale e' dal 1° gennaio  al  31  dicembre  di ogni anno.     17.2. Non possono essere distribuiti agli associati,  neanche  in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche'  fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti  fondatori  di eventuali  contributi  per  l'attivita'  politica,  che  puo'  essere deliberato dall'assemblea. 
                               Art. 18.                      Scioglimento e liquidazione 
     18.1.  L'eventuale  scioglimento   di   +EUROPA   e'   deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.     18.2.  Nel  caso  in  cui  venga  deliberato   lo   scioglimento, l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinandone  i  relativi poteri. 
                               Art. 19.        Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione 
     19.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono  essere  iscritti  nei registri  dei  revisori   legali.   Ha   il   compito   di   vigilare sull'osservanza  della  legge  e  dello  statuto,  sul  rispetto  dei principi di  corretta  gestione  e  in  particolare  sull'adeguatezza dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile   adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale,  il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri  del  collegio partecipano senza diritto di  voto  alle  riunioni  del  congresso  e dell'assemblea.     19.2. La durata in carica del collegio dei revisori e'  stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo'  superare  i due anni e scade alla data del successivo congresso.     19.3. Il controllo contabile e' esercitato  da  una  societa'  di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla  Consob  ai  sensi dell'art. 161 del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente alla sua istituzione, nel registro di  cui  all'art.  2  del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di  revisione  svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione. 
                               Art. 20.             Collegio di garanzia e sanzioni disciplinari 
     20.1. Il collegio di garanzia:       1) e' composto da tre membri effettivi e due  supplenti  eletti dall'assemblea che non  rivestano  alcuna  carica  all'interno  degli organi o delle  strutture  territoriali  o  tematiche,  e  non  siano incorsi in sanzioni disciplinari;       2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti;       3) le riunioni del collegio  di  garanzia  sono  convocate  dal presidente che ne  stabilisce  l'ordine  del  giorno  secondo  quanto previsto dal presente statuto;       4) il collegio di garanzia puo'  essere  revocato  con  voto  a maggioranza  dei  due  terzi  dell'assemblea,   su   proposta   della maggioranza assoluta dell'assemblea;       5) all'elezione dei membri del collegio di garanzia si  procede mediante votazione di liste concorrenti di non piu'  di  tre  membri. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti  espressi  sono tratti, nell'ordine progressivo con  il  quale  sono  elencati  nella lista, due membri effettivi e un supplente. Nel caso in  cui  nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle  altre, l'assemblea dovra' essere riconvocata  per  una  nuova  votazione  da tenersi ai sensi del presente articolo. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che  abbia  riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti  rispettivamente il primo  ed  il  secondo  candidato  figuranti  su  tale  lista.  La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al  primo  posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in  caso  di sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona  che lo segue nell'ambito della medesima lista.     20.2. Il  collegio  resta  in  carica  fino  al  primo  congresso successivo alla sua elezione. Per la  validita'  delle  decisioni  e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche con mezzi telematici. La fase di votazione deve essere registrata  ed essere resa disponibile agli interessati su richiesta.     20.3. Il collegio decide entro centottanta giorni:       1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una queste e gli organi nazionali  di  +EUROPA  e sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art. 16.5;       2) sulle controversie disciplinari di cui  al  successivo  art. 20.5.     20.4. Il collegio ha inoltre il compito di:       1) verificare  la  rispondenza  delle  candidature  ai  criteri stabiliti dal presente statuto;       2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.     20.5.  L'azione  disciplinare,  anche  collettiva,  puo'   essere promossa  presso  il  collegio  in  unico  grado,  nei  confronti  di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati  e  quando vengono denunciati gravi violazioni dello  statuto,  dei  regolamenti e/o comportamenti lesivi  degli  interessi  o  della  reputazione  di +EUROPA.     20.6. Il collegio, pervenuto l'atto di  deferimento  deve,  entro dieci giorni feriali, trasmetterne  copia  all'interessato,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo  a  data  certa, anche elettronico, assegnando un termine di almeno trenta giorni  per la produzione di scritti difensivi e  dei  mezzi  di  prova  reputati necessari.  Il  collegio  medesimo  puo'  disporre   qualsiasi   atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi,  dettare, in relazione agli  specifici  casi,  le  regole  e  i  termini  delle ulteriori   fasi   del   procedimento,   garantendo    comunque    il contraddittorio  fra  le  parti,   anche   disponendone   l'audizione personale.  Nelle  more  della  pronuncia,  anche  su   istanza   del presidente   o   dell'interessato,   il   collegio   puo'    disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.     20.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione  nazionale,  che,  fatta  salva l'archiviazione, in caso  di  accertata  fondatezza  degli  addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza.     20.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:       1) il richiamo scritto;       2) la sospensione da un mese a due anni, che, per i  componenti gli  organi,  comporta  la  decadenza  dalla  carica;  tuttavia,   la sostituzione del componente  cosi'  decaduto  e'  sospesa  fino  alla deliberazione definitiva;       3) l'espulsione.     Contro la decisione  dell'espulsione  e/o  della  sospensione  e' ammesso appello all'assemblea nazionale.     20.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per  indegnita'  possono  essere  riammessi  solo  con  giudizio  del collegio. 
                               Art. 21.                             Controversie 
     21.1. Qualunque controversia sorgesse tra gli  associati,  ovvero tra   gli   associati   e   l'associazione,    nell'esecuzione    e/o interpretazione del presente statuto, sara' rimessa al giudizio di un collegio di tre  arbitri  che  giudichera'  in  via  rituale  secondo diritto in conformita' agli articoli 806 e  seguenti  del  codice  di procedura civile. Ciascuna delle parti  dell'arbitrato  nominera'  un arbitro e il terzo, che avra' funzioni, di  presidente  sara'  scelto dai due arbitri cosi' nominati, o, in  mancanza  di  accordo  tra  di esse, dal presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con pluralita'  di  parti,  gli  arbitri  saranno  nominati   tutti   dal presidente del Tribunale di Roma, che designera'  il  presidente  del collegio. 
                               Art. 22.                                Rinvio 
     22.1. Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai  principi  generali  dell'ordinamento giuridico italiano. 
                               Art. 23.                       Disposizioni transitorie 
     23.1. Le disposizioni del presente statuto entreranno  in  vigore dalla prima delle seguenti date: (a) la data di  apertura  del  primo congresso di +EUROPA da tenersi entro il mese di gennaio 2019, o  (b) il 1° febbraio 2019.     23.2. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1:       1) i poteri  attribuiti  dal  presente  statuto  al  congresso, all'assemblea  e  alla  direzione  sono  esercitati   dal   consiglio direttivo, composto dai quindici consiglieri  e  dai  tre  componenti dell'ufficio  di  coordinamento  indicati  dai  soggetti   fondatori: Radicali italiani, Forza Europa, Centro Democratico, sei per  ciascun soggetto;       2) il consiglio direttivo, istituito  il  29  giugno  2018  dal comitato dei fondatori composto dal segretario di Radicali  italiani, dai  presidenti  di  Forza  Europa  e  di  Centro  Democratico  e  da Gianfranco Spadaccia, e' presieduto dallo stesso Gianfranco Spadaccia ed e' da questi convocato di norma ogni quindici giorni o quando  sia richiesto da 1/3 dei  suoi  componenti.  Il  consiglio  direttivo  e' regolarmente costituito quando siano  presenti,  di  persona,  ovvero tramite strumenti  telefonici  o  telematici,  la  maggioranza  degli aventi diritto al voto e  delibera  a  maggioranza  dei  voti  validi espressi. I voti di astensione non si considerano voti validi;       3) il consiglio direttivo puo' deliberare di  cooptare  fino  a dieci ulteriori componenti con  diritto  di  voto.  L'ammissione  dei nuovi componenti e' deliberata dal consiglio con la  maggioranza  dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Del consiglio  fanno  parte, senza diritto di voto, i membri del comitato dei fondatori di cui  al punto 2, l'amministratore, i consiglieri regionali in carica iscritti a +EUROPA e i parlamentari della XVIII legislatura, che  siano  stati candidati nei collegi plurinominali o nella circoscrizione estero con la lista +EUROPA con Emma Bonino - Centro Democratico  alle  elezioni del 4 marzo 2018;       4) la rappresentanza politica di +EUROPA e'  esercitata,  sulla base degli atti di direzione e di indirizzo del  consiglio  direttivo dal coordinatore, Benedetto Della Vedova, eletto dal consiglio stesso tra i tre rappresentanti indicati  dai  soggetti  fondatori  Radicali Italiani, Forza Europa e Centro Democratico. I due rappresentanti non eletti alla carica di  coordinatore,  Bruno  Tabacci  e  Massimiliano Iervolino, esercitano la carica di vice-coordinatore. Coordinatori  e vice coordinatori costituiscono l'ufficio di coordinamento. L'ufficio di  coordinamento  assicura  il  raccordo  delle  determinazioni  del consiglio direttivo con l'iniziativa degli iscritti e dei  gruppi  di +EUROPA, nonche' con quella degli eletti di +EUROPA in  Parlamento  e nelle regioni;       5)  la  rappresentanza  legale   di   +EUROPA   e'   esercitata dall'amministratore, eletto dal consiglio  direttivo,  Silvja  Manzi, che rappresenta l'associazione, a tutti  gli  effetti,  di  fronte  a terzi e in tutti i gradi di giudizio, in relazione  all'attivita'  da esso  svolta  e  da'  attuazione  alle  determinazioni  politiche   e organizzative assunte dal consiglio  direttivo  e  dal  coordinatore, secondo le attribuzioni ad essi assegnate dallo statuto;       6)  l'attivita'  territoriale   di   +EUROPA   e'   organizzata attraverso strutture autonome, denominate gruppi, di tipo tematico  o territoriale,  che  non  hanno  rappresentanza  politica  formale  di +EUROPA e sono costituiti in base  a  un  regolamento  approvato  dal consiglio direttivo;       7)  fino  alla  tenuta  del  primo  congresso  di   +EUROPA   e all'entrata in carica degli organi statutari, rimangono di competenza del comitato dei fondatori di cui al punto 2,  le  determinazioni  in ordine alla partecipazione a elezioni, che devono essere deliberate a maggioranza assoluta, dopo  avere  sentito  il  consiglio  direttivo, nonche' i poteri relativi allo scioglimento o  alla  liquidazione  di +EUROPA, che devono essere deliberati all'unanimita';       8) le eventuali modifiche dello statuto di  +EUROPA  fino  alla scadenza del  termine  di  cui  all'art.  23.1  sono  deliberate  dal consiglio direttivo con la maggioranza dei tre  quarti  degli  aventi diritto al voto. In  ogni  caso,  fino  alla  scadenza  del  suddetto termine, non sono  ammissibili  modifiche  statutarie  relative  alla denominazione,  allo  scopo  sociale,  agli  organi  statutari  e  ai relativi poteri e al rapporto tra +EUROPA e i soggetti fondatori. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
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