| Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 12 febbraio 2019 |  
| Recepimento della  direttiva  (UE)  n.  2018/1846  che  modifica  gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio 2010, n. 35;   Vista la direttiva 2010/61/UE della  Commissione  del  2  settembre 2010, che adegua per  la  prima  volta  al  progresso  scientifico  e tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  3  gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;   Vista la direttiva 2012/45/UE  della  Commissione  del  3  dicembre 2012, che adegua per la seconda  volta  al  progresso  scientifico  e tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/UE,  recepita  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21  gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;   Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione  del  21  novembre 2014, che adegua per  la  terza  volta  al  progresso  scientifico  e tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16  gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;   Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del  16  dicembre 2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e tecnico gli allegati della  direttiva  2008/68/CE,  recepita  con  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  12  maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;   Vista la direttiva 2018/217/UE della  Commissione  del  31  gennaio 2018, che adegua al progresso  scientifico  e  tecnico  gli  allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita  con  il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;   Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del  23  novembre 2018,  che  modifica  gli  allegati   della   direttiva   2008/68/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del  26 novembre 2018;   Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante: «Nuovo  codice  della   strada»   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 229  che  delega  i  Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le  materie  disciplinate  dallo stesso codice;   Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35 del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle  direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada, recanti modifiche degli allegati A e B  dell'ADR,  dell'allegato  del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti  allegati all'ADN;   Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le disposizioni della direttiva 2018/1846/UE; 
                              A d o t t a                         il seguente decreto: 
                                Art. 1 
             Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo                        27 gennaio 2010, n. 35 
   1. Le lettere a),  b)  e  c)  dell'art.  3,  comma  2  del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:   «a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, restando inteso che  i  termini  "parte  contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;   b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della  COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando  inteso  che  i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;   c) nei regolamenti allegati  all'ADN,  applicabili  con  effetto  a decorrere dal 1° gennaio 2019, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed  h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", se del caso».   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 febbraio 2019 
                                      Il Ministro delle infrastrutture                                              e dei trasporti                                                          Toninelli             
  Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 393     |  
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