Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 febbraio 2019
Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017;
Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018;
Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 26 novembre 2018;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010, rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2018/1846/UE;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2019, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", se del caso;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e' sostituito con "Stato membro", se del caso».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 393