Con  il  presente   provvedimento   si   apportano   modifiche   al provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza  delle  operazioni  e dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra intermediari  e  clienti»  adottato   il   29   luglio   2009,   come successivamente modificato.   L'intervento  e'  volto   a   dare   attuazione:   alla   direttiva 2015/2366/UE (Payment  Services  Directive,  c.d.  PSD2)  e  al  capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/UE (Mortgage  Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer  Credit  Directive,  c.d. CCD), come modificate dal regolamento  2016/1011/UE,  in  materia  di informativa  precontrattuale  sugli  indici   di   riferimento   (cd. Regolamento Benchmark);  agli  orientamenti  dell'Autorita'  bancaria europea in materia di politiche e  prassi  di  remunerazione  per  il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari  e  per  i  terzi addetti alla rete di vendita; agli orientamenti del  Joint  Committee delle Autorita' europee di  vigilanza  in  materia  di  gestione  dei reclami. Altre  modifiche  sono  operate  alla  luce  dell'esperienza maturata  dalla  Banca  d'Italia  nell'esercizio  dei  controlli  sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela.   Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 2 e 4; la  sezione II, paragrafo 2; la sezione VI; la sezione VI-bis, paragrafi 2  e  5; la sezione VII, paragrafi 2 e 4; la sezione  VIII,  paragrafo  2;  la sezione X; la sezione XI,  paragrafi  1,  2,  2-bis,  2-quater  e  3; l'allegato 3. Esse si applicano a partire  dal  1°  luglio  2019,  ad eccezione:     delle  modifiche  alla  sezione  VI,  che  -  per  finalita'   di coordinamento con la disciplina in materia di conti di pagamento,  di attuazione della direttiva 2014/92/UE  (Payment  Accounts  Directive, c.d. PAD) - si applicano a partire dalla data che sara' indicata  con successivo provvedimento della Banca d'Italia;     della modifica alla sezione XI, paragrafo 3, avente ad oggetto  i tempi massimi  di  risposta  ai  reclami,  che  -  per  finalita'  di coordinamento con la  disciplina  in  materia  di  presentazione  dei ricorsi all'Arbitro bancario finanziario - si applica a partire dalla data che sara' indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia  sui  sistemi  di  risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e  servizi bancari e finanziari. Fino a tale data, i tempi massimi  di  risposta restano non superiori a trenta giorni dalla ricezione del reclamo.   Le politiche di remunerazione,  rese  conformi  a  quanto  previsto dalla  sezione  XI,  paragrafo  2-quater,  del   provvedimento   sono sottoposte, al piu' tardi, all'approvazione dell'assemblea  convocata per l'approvazione del  bilancio  relativo  all'esercizio  2019.  Gli intermediari, nei limiti consentiti dai contratti collettivi:     applicano le disposizioni  di  cui  alla  sezione  XI,  paragrafo 2-quater, ai contratti individuali che sono stipulati a  partire  dal 1° gennaio 2020;     adeguano i contratti individuali in corso  alle  disposizioni  di cui alla sezione XI, paragrafo 2-quater, tempestivamente e, comunque, entro il 1° gennaio 2020.   I contratti collettivi sono  allineati  al  presente  provvedimento alla prima occasione utile.   In conformita' con quanto previsto  dall'art.  23  della  legge  28 dicembre 2005, n. 262, e dal Regolamento della Banca d'Italia del  24 giugno 2010, le modifiche al provvedimento della Banca  d'Italia  del 29 luglio 2009 sono  state  sottoposte  a  consultazione  pubblica  e accompagnate da un'analisi di impatto della  regolamentazione  su  un aspetto specifico (i.e., attuazione degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea con riferimento  alla  remunerazione  del  personale coinvolto nell'offerta·di prodotti bancari  all'intera  clientela  al dettaglio  e  a  quella   degli   intermediari   del   credito).   Il provvedimento e'  pubblicato  sul  sito  web  della  Banca  d'Italia, unitamente al  resoconto  della  consultazione  e  alle  osservazioni pervenute. Il provvedimento sara' altresi' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Per comodita'  di  consultazione,  successivamente  all'entrata  in vigore, si provvedera' anche a una  complessiva  ripubblicazione  sul sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in  materia  di «Trasparenza delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». 
     Roma, 19 marzo 2019 
                                                 Il Governatore: Visco     |