| Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 5 febbraio 2019 |  
| Fondo bilaterale di solidarieta'  per  il  sostegno  al  reddito  del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto  n.  102661).  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del  2015  volto  ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla  normativa  in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza  di  rapporto di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita' lavorativa  per  le  cause  previste  dalla  normativa   in   materia d'integrazione salariale;   Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  86985 del 9 gennaio 2015 con il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo  di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale delle  aziende di trasporto pubblico;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  97510 del 17 ottobre 2016 con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;   Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 4  luglio  2018  tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, con il quale e' stato convenuto di modificare  ed  integrare la disciplina del Fondo gia' costituito;   Considerata l'esigenza delle parti  sociali  espressa  nell'accordo sindacale del 4 luglio 2018 di confermare il Fondo come strumento  di sostegno   al   reddito   rafforzando,   estendendo   e    agevolando l'applicazione del Fondo stesso;   Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, cosi' come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 alla luce dell'accordo del 4 luglio 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Istituzione del Fondo 
   1. Il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno al  reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in  avanti, «Fondo») , istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze n. 86985 del  9  gennaio  2015,  cosi'  come  modificato  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, non ha personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma  gestione finanziaria e  patrimoniale  presso  l'INPS,  del  quale  costituisce gestione.   2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148 del 2015, gli oneri di amministrazione  sono  determinati  secondo  i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e  vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.  Per  gli  assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende  esodanti,  le   quali   provvedono   a   versarli   all'INPS distintamente.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Finalita' del Fondo 
   1. Con riferimento  ad  aziende  non  coperte  dalla  normativa  in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformita' a  quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del  2015,  ha  lo  scopo  di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro  e  altre  tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.   2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i  lavoratori  delle aziende  di  trasporto,  sia  pubbliche  che  private,  che  occupano mediamente piu' di  cinque  dipendenti  e  che  svolgono  servizi  di trasporto pubblico  autofiloferrotranviari  e  di  navigazione  sulle acque  interne  e  lagunari,  con  esclusione  delle   aziende   gia' ricomprese  alla  data  di  istituzione  del  Fondo  nel   campo   di applicazione di analoghi Fondi di settore gia' costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita'.   3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 26,  commi  4  e  7,  del decreto legislativo n. 148 del 2015.   4. Il Fondo ha lo scopo di:     a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un  assegno  ordinario  nei  casi  di riduzione o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del decreto  legislativo n. 148 del 2015;     b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai  sensi dell'art. 26, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015;     c) assicurare un sostegno economico, in caso  di  cessazione  del rapporto  di  lavoro  in  presenza  di  problematiche  occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art.  26, comma 9, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  o straordinarie, ai sensi  dell'art.  26,  comma  9,  lettera  b),  del decreto legislativo n. 148 del 2015.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Amministrazione del Fondo 
   1. Il Fondo e' gestito da un Comitato  amministratore  composto  da dieci  esperti  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'  e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo  n. 148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni  datoriali ASSTRA ed ANAV e  cinque  designati  dalle  organizzazioni  sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2018.   2.  Il  Comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due rappresentanti,  con  qualifica  di  dirigente,  in   rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  possesso   dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  dall'art.   38   del   decreto legislativo n. 148 del 2015. Dal primo rinnovo successivo  alla  data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  componenti  di  parte datoriale del comitato saranno designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS.   3. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.   4. Il Comitato elegge il presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle  associazioni  imprenditoriali  e  dalle associazioni sindacali dei lavoratori.   5.  Nel  caso  in  cui,  durante  il  mandato,  venga   a   cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato,  si provvedera' alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con  altro componente  designato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente articolo.   6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato  continua  ad  operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.   7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa  rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.   8.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento, indennita' o rimborso spese.   9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a  maggioranza  e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.   10. Alle riunioni del  comitato  partecipa  il  collegio  sindacale dell'INPS, nonche' il  direttore  generale  dell'Istituto  o  un  suo delegato con voto consultivo.   11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo'  essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita',  da  parte  del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento  di  sospensione  deve essere adottato nel termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al  presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5,  del decreto  legislativo  30   giugno   1994,   n.   479   e   successive modificazioni; entro  tre  mesi  il  presidente  stabilisce  se  dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale termine la decisione diviene esecutiva.     |  
|   |                                 Art. 4 
             Compiti del Comitato amministratore del Fondo 
   1. Il Comitato amministratore del Fondo  di  cui  all'art.  36  del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:     a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;     b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;     c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo del 4  luglio  2018  e anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4  e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio del bilancio;     d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti  nonche'  sull'andamento della  gestione,  studiando  e  proponendo,  alle  parti   firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018,  i  provvedimenti  necessari  per  il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';     e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;     f) elaborare, sentite le  parti  firmatarie  dell'accordo  del  4 luglio 2018, proposte di modifica  all'importo  delle  prestazioni  o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare  con  decreto direttoriale dei Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali nonche' dell'economia e delle finanze;     g) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da leggi o regolamenti.     |  
|   |                                 Art. 5 
                              Prestazioni 
   1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di  cui  all'art.  2, comma 4:     a) all'erogazione di assegni ordinari  a  favore  dei  lavoratori interessati da riduzioni  dell'orario  di  lavoro  o  da  sospensione temporanea dell'attivita'  lavorativa,  anche  in  concorso  con  gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla  legislazione  vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del  decreto  legislativo n. 148 del 2015;     b)  al  finanziamento  di  specifiche  prestazioni  a  favore  di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di  riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi,  anche  in concorso con gli appositi fondi regionali o europei,  previa  stipula di  apposite  convenzioni  con  i  Fondi  interprofessionali  per  la formazione continua;     c)  all'erogazione  di  prestazioni   integrative   della   Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);     d) all'erogazione di assegni  straordinari  per  il  sostegno  al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i  requisiti  previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o  anticipato  nei  successivi sessanta mesi, a seguito di  accordi  sindacali  aziendali  che  tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.   2. L'assegno ordinario di cui al precedente comma  1,  lettera  a), richiede che la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e  ai lavoratori, ovvero alle  causali  di  cui  all'art.  21  del  decreto legislativo n. 148 del 2015.   3. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di integrazione salariale cosi' come definita ai sensi dell'art.  3  del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.   4. La prestazione dell'assegno ordinario e' corrisposta nei  limiti di durata e secondo le indicazioni previsti dall'art.  30,  comma  1, del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015.  La  proroga,   sempre nell'ambito dei limiti di durata massima, e' autorizzata dal Comitato a  seguito  della  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   di eccezionalita'.   5. L'integrazione dell'indennita' NASpI di cui al precedente  comma 1,  lettera  c),  dovuta  in  relazione  a  cessazioni  collettive  o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali  ovvero  per risoluzione consensuale a seguito  della  procedura  prevista  per  i licenziamenti per giustificato motivo  oggettivo  nei  casi  previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo  2015,  n.  22, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al  massimale NASpI (nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato  di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.   6. L'integrazione di cui al precedente comma  5  e'  soggetta  alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.   7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 puo' essere erogata in soluzione unica laddove analoga  modalita'  di erogazione  sia   stata   autorizzata   dall'INPS   con   riferimento all'indennita' NASpI.   8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente  comma  1,  lettera  d),  e'  determinata  dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo  compreso  tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione  dei  requisiti minimi  richiesti  per  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  o anticipata.   9. La fruizione dell'assegno straordinario  di  cui  al  precedente comma 8, non e' cumulabile con la percezione  di  reddito  da  lavoro subordinato o autonomo, con  la  conseguente  riduzione  dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.   10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario e'  fatto obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro  e  durante il periodo di fruizione dell'assegno  medesimo,  di  dare  tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al  Fondo  dell'instaurazione  di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi,  ai  fini  della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.   11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata,  la base retributiva imponibile e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente  riduzione dei relativi versamenti.   12. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1, lettera b), il  Fondo  stipula  apposite  convenzioni  con  il  Fondo interprofessionale al quale aderiscono i  datori  di  lavoro  che  al Fondo fanno riferimento.   13. Le  risorse  derivanti  dalle  predette  convenzioni  rimangono vincolate alla finalita' formativa.   14. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera  a), il  Fondo  versa,  alla  gestione  previdenziale  di  iscrizione  del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto  dall'art.  40  della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di  durata  degli stessi.   15. La contribuzione previdenziale correlata  di  cui  all'art.  40 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  e'  versata  alla  gestione  di iscrizione del lavoratore interessato per il  periodo  di  erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d).     |  
|   |                                 Art. 6 
                       Accesso alle prestazioni 
   1. L'accesso alle prestazioni  di  cui  al  precedente  art.  5  e' preceduto dall'espletamento delle procedure  previste  dagli  accordi collettivi nazionali e  dalla  vigente  legislazione  in  materia  di processi che comportano modifiche delle condizioni di  lavoro  o  dei livelli occupazionali.   2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  sono   presentate   con   le   modalita' procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del  decreto  legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di trenta giorni  dall'inizio  della sospensione o riduzione dell'attivita'  eventualmente  programmata  e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. Le  domande  di  accesso  alle prestazioni integrative e straordinarie e  alle  prestazioni  di  cui all'art. 5, comma 1, lettera b), sono presentate nei termini ordinari e con le procedure  previsti  dalle  apposite  delibere  emanate  dal Comitato amministratore.   3.  L'esame  delle  richieste  viene  svolto  secondo  le  seguenti priorita':     a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e b);     b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), con priorita' per le richieste supportate  da  accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure  negoziali  di  cui agli accordi collettivi nazionali;     c)  domande  relative  alle  prestazioni  straordinarie  di   cui all'art. 5, comma 1, lettera d).   4. Fermo restando l'ordine di priorita' di cui al comma precedente, l'esame delle  richieste  avviene  secondo  l'ordine  cronologico  di presentazione delle relative domande.   5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di  cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c), non  puo'  superare  di quattro  volte  l'importo  del  contributo  ordinario  annuo   dovuto dall'azienda  nell'anno  precedente,  al  netto   del   costo   delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo nello stesso  periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il  mese  di  presentazione  della domanda.   6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo  delle prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i  contributi addizionali e quelli integrativi.   7. Sono fatti salvi i  limiti  di  spesa  secondo  quanto  disposto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in  riferimento all'equilibrio finanziario dei fondi.     |  
|   |                                 Art. 7 
                             Finanziamento 
   1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e  b), e per la relativa contribuzione  correlata  sono  dovuti  mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra  datore  di  lavoro  e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi  e  un  terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  dei lavoratori dipendenti.   2. I contributi ordinari sono  versati  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.   3. Un contributo addizionale, nella misura dell'1,5%, calcolato  in rapporto alle retribuzioni perse, e' dovuto dal datore di lavoro  per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).   4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma  1, lettera c) di integrazione della  NASpI,  e'  dovuto  dal  datore  di lavoro, per l'intera durata di  fruizione  di  tale  prestazione,  un contributo integrativo mensile pari  al  77%  dell'integrazione  alla NASpI di cui all'art. 5, comma 5.   5. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e' dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di  fruizione di tale prestazione,  una  contribuzione  straordinaria  relativa  ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al  fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento  della  relativa  contribuzione  correlata  per   l'intero periodo  dell'erogazione  degli   assegni   straordinari   da   parte dell'azienda direttamente all'INPS.   6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.   7.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti delle risorse gia' acquisite ai  sensi  dell'art.  35,  comma  2  del decreto legislativo n. 148 del 2015.   8. II Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il  piu' recente  Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa   nota   di aggiornamento.   9. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.   10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), puo' chiedere al Fondo la prosecuzione  del versamento dei contributi  sindacali  in  favore  dell'organizzazione sindacale stipulante  il  CCNL  autoferrotranvieri -  internavigatori (mobilita' - TPL) alla quale aderisce, secondo le modalita' cui  alle apposite convenzioni stipulate  dalle  organizzazioni  sindacali  con l'INPS.     |  
|   |                                 Art. 8 
                          Disposizioni finali 
   1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.   Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 5 febbraio 2019 
                                              Il Ministro del lavoro                                               e delle politiche sociali                                                      Di Maio           Il Ministro dell'economia      e delle finanze                Tria            
  Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, Reg. n. 340     |  
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