Estratto determina AAM/AIC n. 66/2019 del 14 marzo 2019 
     1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio  per il medicinale omeopatico ARNICA COMPLEXE  1  descritto  in  dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1,  che  costituisce  parte integrante  della  presente  determina,  alle  condizioni  e  con  le specificazioni ivi indicate.     2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' Laboratoires Lehning con sede legale e domicilio fiscale in 3, rue du Petit Marais, 57640 Sainte-Barbe. 
                               Stampati 
     1. Le confezioni del medicinale  omeopatico  di  cui  all'art.  1 della presente determina devono essere  poste  in  commercio  con  le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo,  conformi  ai testi allegati alla presente  determina  e  che  costituiscono  parte integrante della stessa.     2.  Resta  fermo  l'obbligo  in  capo  al  titolare  del  rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  integrare  le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni  relative alla  descrizione  delle  confezioni  ed  ai  numeri  di  A.I.C.  del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.     3. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e  79  del  medesimo  decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in lingua  tedesca.  Il   titolare   del   rinnovo   dell'autorizzazione all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua estera.     4.  In  caso  di  inosservanza  delle  predette  disposizioni  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                       Smaltimento delle scorte 
     1. I lotti del  medicinale  di  cui  all'art.  1,  gia'  prodotti antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente determina, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal  180°  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della presente  determina  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica italiana.     2. Trascorso il  suddetto  termine  le  confezioni  del  predetto medicinale non potranno piu' essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio. 
                      Misure di farmacovigilanza 
     1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la  presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali  nuove  informazioni  che possano influire su tale profilo.     Decorrenza di efficacia della determina dal giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |