Estratto determina AAM/PPA n. 252 del 19 marzo 2019 
     Autorizzazione delle variazioni:       variazioni di tipo II: C.I.4), C.I.4.z), e della Variazione  di tipo IB: C.I.3.a), relativamente ai medicinali EFEXOR  e  VENLAFAXINA PFIZER;     Numeri di procedura:       n. SE/H/xxxx/WS/195;       n. SE/H/xxxx/WS/200;       n. SE/H/xxxx/WS/205.     E'    autorizzato    l'aggiornamento    del    riassunto    delle caratteristiche del  prodotto  alle  sezioni  4.4,  4.5,  4.9  e  5.1 corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e  delle  etichette, relativamente ai medicinali  «Efexor  e  Venlafaxina  Pfizer»,  nelle forme e confezioni autorizzate.     Titolare  A.I.C.:  Pfizer  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale   e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo n. 71,  cap.  04100,  Italia, codice fiscale n. 06954380157. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, le etichette devono essere redatte in  lingua  italiana e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  Provincia  di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  Foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |