| Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA'  PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERA 28 marzo 2019 |  
| Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla campagna per  l'elezione  dei  membri  del Parlamento europeo spettanti all'Italia  fissata  per  il  giorno  26 maggio 2019. (Delibera n. 94/19/CONS).  |  
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                              L'AUTORITA'                  PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
   Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2019;   Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;   Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica»;   Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;   Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;   Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;   Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;   Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito denominato Testo unico;   Vista la propria delibera  n.  256/10/CSP,  del  9  dicembre  2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione  dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;   Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;   Vista la delibera n. 423/17/CONS, recante «Istituzione di un tavolo tecnico  per  la  garanzia  del  pluralismo   e   della   correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali;   Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante «Adozione del nuovo regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  e successive modifiche ed integrazioni;   Visto  il  Trattato  sull'Unione  europea   e   il   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea;   Visto l'Atto  del  20  settembre  1976  relativo  all'elezione  dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE,  Euratom,  come  modificato dalla decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 e da ultimo  dalla  decisione  del  Consiglio 2018/994;   Vista la legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  recante  «Elezione  dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento  europeo»,  come  modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» e dalla legge 22 aprile  2014,  n.  65, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  recante  norme per  l'elezione  dei  membri   del   Parlamento   europeo   spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da  svolgere nell'anno 2014»;   Vista la decisione n. 2018/767/UE, Euratom del 22 maggio  2018  del Consiglio dell'Unione europea con la quale  sono  state  fissate  nei giorni compresi tra il 23 e il 26 maggio 2019 le elezioni dei  membri del Parlamento europeo;   Vista la raccomandazione (UE) 2018/234  della  Commissione  europea del 14 febbraio 2018 sul rafforzare la natura europea e  l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019;   Vista la decisione 2018/937 del Consiglio  europeo  del  28  giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo;   Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione  dei  membri  del  Parlamento europeo spettanti all'Italia;   Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 71 del 25 marzo 2019, e' stata definita l'assegnazione del  numero dei  seggi  alle  circoscrizioni  per  l'elezione  dei   membri   del Parlamento europeo spettanti all'Italia;   Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;   Udita la relazione del  commissario  Antonio  Nicita,  relatore  ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorita'; 
                               Delibera: 
                                Art. 1 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   provvedimento   sono finalizzate a dare concreta attuazione ai  principi  del  pluralismo, dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della completezza della comunicazione attraverso i mezzi  di  informazione, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  in  materia  di  disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per il giorno 26 maggio 2019.   2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata  - intendendosi per tale coloro che siano  fornitori  di  servizi  media audiovisivi ed emittenti televisive ed  emittenti  radiofoniche  -  e della stampa quotidiana e periodica.   3. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.   4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla  presente  delibera  con  altre consultazioni elettorali regionali,  amministrative  o  referendarie, saranno applicate  le  disposizioni  di  attuazione  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Soggetti politici 
   1. Ai fini del successivo Capo I del  titolo  II,  in  applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e  la data di presentazione delle candidature:     a) le forze politiche che hanno eletto  con  un  proprio  simbolo almeno  due  rappresentanti  italiani  al  Parlamento   europeo.   La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo  deve  essere  trasmessa  all'Autorita'  entro  il secondo   giorno   successivo   alla   pubblicazione   del   presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani  al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza  a  piu'  di una forza politica;     b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;     c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b),  che  hanno  eletto,  con  un   proprio   simbolo,   almeno   tre rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e  che  hanno  eletto,  con  un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;     d) il Gruppo misto della Camera dei deputati e  il  Gruppo  misto del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche non  facenti  parte  delle  forze  politiche  di  cui  alle   lettere precedenti a), b), c) che di  volta  in  volta  rappresentano  i  due gruppi.   2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  si intendono per soggetti politici:     a) le liste di candidati presentate con il  medesimo  simbolo  in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente  almeno  un quarto del totale degli elettori;     b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.     |  
|   |                                 Art. 3 
          Ripartizione degli spazi di comunicazione politica 
   1. Ai fini del presente Capo I,  in  applicazione  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di convocazione dei comizi  elettorali  e  la  data  di  chiusura  della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti  come segue:     a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione  delle  candidature,  il tempo disponibile e' ripartito per il  settanta  per  cento  in  modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2,  comma 1, lettera a), b), c) e d),  in  proporzione  alla  loro  consistenza parlamentare;     b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il  tempo disponibile  e'  ripartito,  con  criterio  paritario,  tra  tutti  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.   2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi' possibile  realizzare   trasmissioni   con   la   partecipazione   di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni  caso,  la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono   diffuse   con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non  udenti.  Nelle trasmissioni  di  comunicazione  politica  deve  essere   assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.   3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della rinuncia.   4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori con cicli a cadenza  di  quattordici  giorni  all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00  e  dalle emittenti radiofoniche  nazionali  all'interno  della  fascia  oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.   5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono tempestivamente comunicati, tramite  posta  elettronica  certificata, all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le  eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'.   6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma  1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.   7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.     |  
|   |                                 Art. 4 
            Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali   private   possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.   2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:     a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando  siano  presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;     c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne' essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59;  quarta  fascia 9:00-10:59;     d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;     e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in ciascun contenitore;     f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;     g) ogni messaggio reca la dicitura  «messaggio  autogestito»  con l'indicazione del soggetto politico committente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                     Comunicazioni delle emittenti                   nazionali e dei soggetti politici 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del  presente  provvedimento,  le  emittenti  nazionali  private  che intendono  trasmettere  messaggi  politici   autogestiti   a   titolo gratuito:     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una  volta  nella  fascia  oraria  di  maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti  politici  che presso la sua sede e' depositato un documento, che puo'  essere  reso disponibile anche  nel  sito  web  dell'emittente  medesima,  recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e  della  persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel  palinsesto, gli standard tecnici richiesti  e  il  termine  di  consegna  per  la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE,  reso  disponibile  nel sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni: www.agcom.it;     b) inviano, tramite posta elettronica certificata,  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla  lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero  dei contenitori e la loro collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.   2. Fino al giorno di presentazione  delle  candidature  i  soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano alle emittenti e all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale  e  i relativi recapiti, la durata dei  messaggi,  nonche'  dichiarando  di presentare candidature in tanti ambiti  territoriali  da  interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). A  tale  fine,  puo' anche essere utilizzato il modello  MAG/3/EE,  reso  disponibile  nel sito web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Sorteggio e collocazione dei messaggi                politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio  unico  presso  la sede dell'Autorita', alla presenza di un funzionario della stessa.   2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare  di  un  posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.     |  
|   |                                 Art. 7 
                  Programmi di informazione trasmessi                       sulle emittenti nazionali 
   1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.   2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita' di svolgimento della campagna elettorale,  evitando  di  determinare, anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o  svantaggio  per determinate forze politiche.   3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo  come  unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo  di  informazioni, verificate e fondate, con il massimo della  chiarezza  affinche'  gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire specifici orientamenti alla testata.  In  particolare,  osservano  in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare  attuazione  al  comma  2, considerando non solo le presenze e le  posizioni  di  candidati,  di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di  contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei notiziari  e  dei  programmi  a  contenuto  informativo,  anche   con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare  inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il rispetto dei criteri di cui al  comma  2.  In  particolare  non  deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del  Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.   4. In ossequio al dettato dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515,  le  testate  devono  assicurare  la  puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni  istituzionali,  correlate alla completezza dell'informazione, e l'attivita'  politica  in  capo agli esponenti  del  Governo  la  cui  presenza  deve  essere  dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza  e l'imparzialita' dell'informazione.   5. Qualora  il  format  della  trasmissione  preveda  interventi  a sostegno di una tesi  rilevante  ai  fini  dell'agenda  politica,  e' necessario garantire uno spazio adeguato anche alla  rappresentazione di punti di  vista  alternativi  sugli  stessi  temi  allo  scopo  di assicurare  la  completezza  e   l'imparzialita'   dell'informazione, garantendo altresi' la verifica di dati emersi dal confronto.   6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i  registi  ed  i conduttori sono tenuti ad un  comportamento  corretto  ed  imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto  alle  modalita'  di partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8 - cosi' da non influire sulla libera  formazione  delle  opinioni  da parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la  liberta'  di commento e di critica che, in chiara distinzione tra  informazione  e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.   7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici di cui all'art. 2 e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende  o  fatti personali di personaggi politici.   8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e' vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o manifestare le proprie preferenze di voto.   9.  La  coincidenza  territoriale  e   temporale   della   campagna elettorale  di  cui  alla  presente  delibera  con  le  consultazioni elettorali  suppletive  e  amministrative  fa  si'  che  i   medesimi esponenti politici  possano  prendere  parte  alle  diverse  campagne elettorali  e  dunque  possano  intervenire  nelle  trasmissioni   di informazione con riferimento sia alla  trattazione  di  tematiche  di rilievo nazionale  sia  alla  trattazione  di  tematiche  di  rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei  principi  del pluralismo,  dell'imparzialita',  dell'obiettivita'  e  dell'apertura alle diverse forze  politiche,  le  emittenti  radiotelevisive  hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione  dei servizi giornalistici politici, garantendo  oggettive  condizioni  di parita' di  trattamento  tra  soggetti  che  concorrono  alla  stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che  le  tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per  le  elezioni europee o delle campagne elettorali per le elezioni amministrative  e suppletive, il contraddittorio  ed  il  confronto  dialettico  devono essere  realizzati  tra  candidati   che   concorrono   alla   stessa competizione, onde assicurare  condizioni  di  effettiva  parita'  di trattamento.  Cio'  rileva,  in  particolare,  per  i  programmi   di approfondimento informativo, nei quali le emittenti  devono  prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici  invitati e  nei  temi  trattati,  affinche'  non   si   determinino,   neanche indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o   di   svantaggio   per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o  l'altra delle anzidette campagne elettorali.   10. Qualora le emittenti nazionali  private  intendano  trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle  forze  politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento  tra  tutti  i predetti esponenti. Il principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre  che  nell'ambito  della medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un  ciclo  di   piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate  secondo  le  stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.     |  
|   |                                 Art. 8 
          Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 
   1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e  il  ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  che  persegue  le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.   2. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del pluralismo l'Autorita' effettua la vigilanza  sulle  reti  televisive nazionali attraverso il monitoraggio di  ciascuna  testata  anche  in relazione alla collocazione delle trasmissioni  nelle  diverse  fasce orarie del palinsesto.   3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e a riequilibrare  tempestivamente,  comunque  entro  la  settimana  in corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento   verificatesi   nella settimana precedente tenuto anche conto delle  diverse  fasce  orarie del palinsesto.   4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parita' di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione  di tutte le opinioni politiche, l'Autorita' verifica,  ogni  quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito  da  ogni  soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni  per il rinnovo della Camera dei deputati nonche', in via sussidiaria, del numero dei seggi  di  cui  dispone,  alla  data  di  indizione  delle elezioni di cui  al  presente  provvedimento,  presso  il  Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo  successivo alla presentazione delle candidature,  anche  in  considerazione  del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in  cui  il  soggetto politico  ha  presentato  candidature.  Ai  fini   della   decisione, l'Autorita' valuta anche  il  tempo  di  notizia  fruito  da  ciascun soggetto  politico  tenendo  anche  conto  dell'agenda  politica  del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli  argomenti  trattati nei  notiziari  anche  in  relazione  alle  effettive  iniziative  di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.   5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime  scadenze  indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del  pluralismo  e,  in particolare, della parita' di trattamento  tra  soggetti  politici  e dell'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni  politiche   nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei seguenti elementi:     del format, in particolare delle modalita' di  realizzazione  del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la  presenza  di  esponenti  di  forze  politiche  distinte,   oppure un'intervista singola;     del tipo  di  intervento  a  seconda  se  la  partecipazione  del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento  esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;     della periodicita' di ciascun programma;     dell'argomento  trattato,  con   particolare   riferimento   alla trattazione  di  temi  che   riguardino   le   elezioni   europee   o amministrative, tenendo anche conto dell'agenda politica del  periodo oggetto di analisi e  del  dettaglio  degli  argomenti  trattati  nei programmi anche in relazione alle effettive iniziative  di  rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici.   6. Il direttore  di  testata  deve  assicurare  l'alternanza  e  la parita',  anche  di  genere,  tra  i  diversi  soggetti  politici  in competizione,  in  modo  da  garantire   una   partecipazione   equa, bilanciata e  pluralistica  nell'intero  periodo  elettorale,  e  da' previa comunicazione all'Autorita' del calendario delle presenze.   7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti  politici  concorrenti in violazione del principio della parita' di trattamento,  anche  con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse  fasce orarie del palinsesto, l'Autorita' ordina all'emittente di  procedere al  riequilibrio  in  favore  del  soggetto  politico   che   risulti pretermesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'   specificate   nel provvedimento medesimo.   8. Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente.   9. I dati di monitoraggio sono  resi  pubblici  sul  sito  internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.   10. Ai fini della verifica del rispetto delle  disposizioni  recate dal presente provvedimento,  l'Autorita'  tiene  conto  di  eventuali rifiuti  dei  soggetti  politici  a  partecipare   a   programmi   di approfondimento informativo, laddove attestati dall'emittente.     |  
|   |                                 Art. 9 
                     Programmi diffusi all'estero 
   1. Le emittenti nazionali private  i  cui  programmi  sono  diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa, ai cittadini che votano nella circoscrizione estero,  sul dibattito  politico,   sulle   informazioni   relative   al   sistema elettorale, sulle modalita' di espressione del  voto  nella  medesima circoscrizione e sulle  modalita'  di  partecipazione  dei  cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.   2.  In  caso  di  soggetti  esercenti  piu'  reti  televisive   con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla  rete  di  maggior  copertura  ed ascolto.     |  
|   |                                 Art. 10 
                 Illustrazione delle modalita' di voto 
   1.  Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le   emittenti radiotelevisive   nazionali   private   illustrano   le    principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento,  con particolare riferimento al sistema elettorale  e  alle  modalita'  di espressione del voto, ivi comprese  le  speciali  modalita'  di  voto previste  per  gli  elettori  diversamente  abili  e  per  i   malati intrasportabili.     |  
|   |                                 Art. 11 
                  Programmi di comunicazione politica 
   1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere  tra l'entrata in vigore della  presente  delibera  e  la  chiusura  della campagna  elettorale  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto  al  numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il  principio  delle  pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto.   2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:     a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei comizi elettorali e la data di presentazione  delle  candidature,  ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;     b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.   3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette assenze.   4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in contenitori con cicli a cadenza  di  due  settimane  dalle  emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche attraverso analoghe opportunita'  di  ascolto.  Ove  possibile,  tali trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la fruizione  anche  ai  non  udenti.   I   calendari   delle   predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al  competente  Comitato  regionale  per  le comunicazioni. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari  sono tempestivamente comunicate al predetto organo.   5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.   6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.     |  
|   |                                 Art. 12 
            Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.   2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le emittenti locali osservano le  seguenti  modalita',  stabilite  sulla base dei criteri  fissati  dall'art.  4,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28:     a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;     b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente, fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;     c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne' essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59;  quarta  fascia 7:00-8:59;     d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;     e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi in  ciascuna  giornata  di  programmazione  sullo  stesso  palinsesto televisivo o radiofonico;     f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura «messaggio  elettorale  gratuito»  con  l'indicazione  del   soggetto politico committente.     |  
|   |                                 Art. 13   Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative  ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti  televisive  e  radiofoniche locali  che  trasmettono  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo gratuito:     a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso la sua  sede  e'  depositato  un  documento,  che  puo'  essere  reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, recante  l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da  contattare, concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del materiale autoprodotto. A tale fine, possono anche essere  utilizzati i modelli MAG/1/EE resi disponibili sul sito web  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;     b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al  competente Comitato regionale per le comunicazioni  il  documento  di  cui  alla lettera a),  nonche',  possibilmente  con  almeno  cinque  giorni  di anticipo, ogni  variazione  successivamente  apportata  al  documento stesso  con  riguardo  al  numero  dei  contenitori   e   alla   loro collocazione nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  possono  anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EE resi disponibili  sul  sito  web dell'Autorita'.   2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica  certificata  o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni le  proprie  richieste,  indicando  il responsabile  elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la  durata   dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione A tale  fine,  possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul  sito web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 14 
                    Rimborso dei messaggi politici                     autogestiti a titolo gratuito 
   1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita' stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n.  28. I competenti Comitati regionali per  le  comunicazioni  provvedono  a porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto  dei  criteri  fissati  dal  citato  comma  5, informandone l'Autorita'.   2. Il rimborso di cui al comma precedente e' erogato per gli  spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla  emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.   3. A tal fine le emittenti televisive  e  radiofoniche  locali  che hanno trasmesso messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  inviano  al Comitato regionale per le comunicazioni competente la  documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai  sensi di  legge,  la  persona   del   rappresentante   elettorale   e   del rappresentante legale dell'emittente.     |  
|   |                                 Art. 15 
                 Sorteggi e collocazione dei messaggi                politici autogestiti a titolo gratuito 
   1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di competenza  l'emittente  e'  autorizzata  a   trasmettere   contenuti audiovisivi o radiofonici  alla  presenza  di  un  funzionario  dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al  sorteggio  nei  giorni immediatamente  successivi  alla  scadenza   del   termine   per   la presentazione delle candidature.   2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.     |  
|   |                                 Art. 16 
               Messaggi politici autogestiti a pagamento 
   1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art.  2, comma 1, lettera d), del Codice di  autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.   2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti politici.   3. Nel periodo di cui al  comma  1,  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno,  nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.   4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali informano i soggetti politici che sul proprio  sito web, se esistente, e  presso  la  propria  sede,  della  quale  viene indicato l'indirizzo fisico e quello di posta certificata, il  numero telefonico e di fax, e' consultabile, su  richiesta  di  chiunque  ne abbia interesse, un documento concernente:     a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi possono essere prenotati;     b) le modalita' di prenotazione degli spazi;     c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;     d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.   5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici in base alla loro progressione temporale.   6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.   7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i messaggi di cui al comma 1.   8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.   9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4 costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.   10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del seguente  contenuto:  «messaggio   elettorale   a   pagamento»,   con l'indicazione del soggetto politico committente.   11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «messaggio elettorale a pagamento», con  l'indicazione  del soggetto politico committente.   12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun candidato.     |  
|   |                                 Art. 17 
                     Trasmissioni in contemporanea 
   1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel  presente  Capo II e nel  Codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le  ore di trasmissione non in contemporanea.     |  
|   |                                 Art. 18 
                  Programmi di informazione trasmessi            dall'emittenza televisiva e radiofonica locale 
   1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art.  2,  comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui  al  decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti  locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita',  la  correttezza,   la   completezza,   la   lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a  tal fine, quando vengono trattate questioni relative  alle  consultazioni elettorali,  deve  essere  assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato  Codice  di  autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la liberta'  di  commento  e  di critica, che, in chiara  distinzione  tra  informazione  e  opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.   2. Le emittenti  locali  a  carattere  comunitario,  come  definite all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.   3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze di voto.     |  
|   |                                 Art. 19 
             Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 
   1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito o, in difetto, le singole  emittenti  che  fanno  parte  del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste  per  le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si  applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla  ripetizione  dei  programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.   2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si determina con riferimento  all'art.  2,  comma  1,  lettera  u),  del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.   3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti locali dal Capo II del presente titolo.   4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.     |  
|   |                                 Art. 20 
               Imprese radiofoniche di partiti politici 
   1. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  6  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui  ai  Capi  I  e  II  del presente titolo non si  applicano  alle  imprese  di  radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67.  A  tali  imprese  e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia  gratuito,  di spazi per messaggi autogestiti.   2. I partiti politici  sono  tenuti  a  fornire  con  tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione necessaria a qualificare  singole  imprese  di  radiodiffusione  come propri organi ufficiali.     |  
|   |                                 Art. 21 
                   Conservazione delle registrazioni 
   1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a  conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel  periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla  conclusione della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla  conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai  quali  sia  stata  notificata  contestazione  di  violazione   di disposizioni della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  del  Codice  di autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi   radiotelevisivi   o   di   quelle   recate   dal   presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 22 
              Comunicato preventivo per la diffusione di        messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 
   1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'art.  7,  comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici  elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla  stessa  testata  interessata alla diffusione  di  messaggi  politici  elettorali.  Per  la  stampa periodica si tiene conto della data  di  effettiva  distribuzione  al pubblico. Ove in ragione della periodicita'  della  testata  non  sia stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.   2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e' depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta, concernente:       a) le condizioni temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono essere prenotati;       b) le tariffe per l'accesso a tali spazi,  quali  autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';       c)  la  definizione  del   criterio   di   accettazione   delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;       d) ogni eventuale ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.   3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono  essere  riconosciute  le  condizioni  di  migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.   4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.   5. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente provvedimento  le  testate  con  diffusione  pluriregionale, devono essere indicate distintamente  le  tariffe  praticate  per  le pagine locali e le pagine nazionali, nonche', ove diverse,  le  altre modalita' di cui al comma 2.   6. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.     |  
|   |                                 Art. 23   Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e                              periodici 
   1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  22 febbraio 2000, n. 28, devono  essere  riconoscibili,  anche  mediante specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura «messaggio  elettorale»  con  l'indicazione  del  soggetto   politico committente.   2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  sono ammesse come forme di messaggi politici  elettorali,  comunicati  che consistano in  annunci  di  dibattiti,  tavole  rotonde,  conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla  presentazione  dei  programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di  candidati  e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.     |  
|   |                                 Art. 24 
                Organi ufficiali di stampa dei partiti 
   1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle stampe elettorali di liste e candidati.   2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  ovvero  che rechi indicazione in tale  senso  nella  testata  ovvero  ancora  che risulti indicato come tale nello statuto o in  altro  atto  ufficiale del partito o del movimento politico.   3. I partiti, i movimenti  politici,  e  le  liste  sono  tenuti  a fornire  con  tempestivita'  all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a  qualificare  gli  organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche'  le stampe elettorali di liste e candidati.     |  
|   |                                 Art. 25 
                    Sondaggi politici ed elettorali 
   1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica  il  Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di  sondaggi  sui  mezzi  di comunicazione di massa di cui  alla  delibera  n.  256/10/CSP  del  9 dicembre 2010.   2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o,  comunque,  diffondere  i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni  e  sugli orientamenti politici e di  voto  degli  elettori.  Tale  divieto  si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle  rilevazioni che, per le modalita' di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.   3. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere ad una  verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio  e  alla corrispondenza  dei  parametri  risultanti  dalla  nota   informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28.  A  tal  fine  le imprese devono tenere copia delle avvenute modalita' di contatto e di risposta degli intervistati, nonche' della metodologia e delle  serie storiche   utilizzate   per   consentirne   la   replicabilita'.   In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:     a) la popolazione di  riferimento,  la  lista  da  cui  e'  stato selezionato il  campione  ed  il  metodo  di  contatto  delle  unita' campionarie;     b) rappresentativita' del  campione,  inclusa  l'indicazione  del margine di errore e del livello di confidenza.     c) qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione  dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto  realizzatore  dovra' fornire le seguenti informazioni:       i) la popolazione di riferimento, il periodo di  riferimento  e la dimensione del campione di ogni sondaggio;       ii)  il  metodo  utilizzato  per  l'integrazione  dei   diversi risultati;       iii)  il  margine  di  errore  della  stima  ottenuta  con   la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.   4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con  il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi  resi  noti attraverso la pubblicazione del  provvedimento  di  accertamento  sul sito web dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 26 
          Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni 
   1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a  quelli  previsti  nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:     a)  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme  applicazione   della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione  di  cui  al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;     b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi  comprese  quelle relative all'art. 9  della  legge  n.  28  del  2000  in  materia  di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,  trasmissione dei relativi atti  e  degli  eventuali  supporti  e  formulazione,  a conclusione    dell'istruttoria     sommaria,     comprensiva     del contraddittorio, delle  conseguenti  proposte  all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di  sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di  cui  all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.     |  
|   |                                 Art. 27 
                       Procedimenti sanzionatori 
   1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di  cui  al  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'  per le  garanzie  nelle  comunicazioni,   al   fine   dell'adozione   dei provvedimenti  previsti  dagli  articoli  10  e  11-quinquies   della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato  puo'  comunque denunciare tali violazioni  entro  il  termine  perentorio  di  dieci giorni dal fatto.   2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di  cui  al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute  nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle  recate  dal  presente provvedimento.   3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo  posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta  la  violazione,  al  competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della  Guardia  di finanza  nella  cui  competenza  territoriale  rientra  il  domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che  concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di finanza procede al ritiro  delle registrazioni  solo  laddove  ne  faccia  richiesta  l'Autorita'.  Il predetto Gruppo della Guardia di finanza  provvede  al  ritiro  delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le  successive  dodici ore.   4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se sottoscritta in maniera leggibile e deve  essere  accompagnata  dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.   5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata argomentazione.   6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base  di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere  una possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con  priorita' le denunce immediatamente procedibili.   7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale  e  gli  editori  di giornali e periodici a  diffusione  nazionale,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono,  ove  necessario,  del  Nucleo  speciale della Guardia di  finanza  istituito  presso  l'Autorita'  stessa.  I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da  adottarsi  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione  o  alla denuncia,  fatta  salva  l'ipotesi  dell'adeguamento  spontaneo  agli obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si  procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorita'.   8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi  media  locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti comitati  regionali per  le   comunicazioni,   che   formulano   le   relative   proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.   9. Il Gruppo della Guardia di finanza  competente  per  territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni  di  cui  al comma 1 da parte di emittenti/fornitori  locali,  provvede  entro  le dodici ore successive all'acquisizione  delle  registrazioni  e  alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di  cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorita'.   10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal fine contesta i fatti,  preferibilmente  tramite  posta  certificata, sente gli interessati  ed  acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione.  Qualora,  allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso  Comitato trasmette la propria proposta all'Autorita', unitamente agli  atti  e ai  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico   verbale   di accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il competente Gruppo della Guardia di finanza. L'Autorita' provvede,  in deroga ai termini e  alle  modalita'  procedimentali  previste  dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto  ore  successive al ricevimento della predetta documentazione.   11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente normativa.   12. Gli  ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato regionale per le comunicazioni.   13. L'emittenza privata e gli editori  di  stampa  sono  tenuti  al rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente  provvedimento, adeguando la propria attivita'  di  programmazione  e  pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.   14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti  ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della  legge  22  febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6  novembre  2003,  n.  313. Accerta, altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni  emanate  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui  all'art.  1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.   15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge  22  febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori  di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad  adempiere  nella  prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine  indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica  dello  stesso. Qualora  il  provvedimento  dell'Autorita'  riguardi  il  divieto  di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9  della  legge  28  del 2000,  oltre  alla  pubblicazione  del  messaggio  di  violazione  e' necessaria, quando richiesta, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.   16.   Alle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   irrogate   in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24  ottobre  1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta   17.   Nell'ipotesi   di   accertamento   delle   violazioni   delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  e  dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese  che  agiscono  nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art.  2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai  soggetti  di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.  215,  ovvero sono  sottoposte  al  controllo  dei  medesimi,  l'Autorita'  procede all'esercizio della competenza attribuitale  dalla  legge  20  luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.     |  
|   |                                 Art. 28 
                      Tutela del pluralismo sulle                 piattaforme di condivisione di video 
   1. Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo  e della correttezza dell'informazione  sulle  piattaforme  digitali  e' assunta ogni  utile  iniziativa  al  fine  di  promuovere  l'adozione condivisa di misure di contrasto ai  fenomeni  di  disinformazione  e lesione del pluralismo informativo online.   2.     L'Autorita'     promuove,     mediante     procedure      di autoregolamentazione,  l'adozione   da   parte   dei   fornitori   di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media,  di  contenuti in  violazione  dei  principi  sanciti  a   tutela   del   pluralismo dell'informazione e della correttezza e trasparenza delle  notizie  e dei messaggi veicolati.   3. Le piattaforme  si  impegnano  ad  assicurare  il  rispetto  dei divieti sanciti  dalla  disciplina  legislativa  e  regolamentare  in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.   La  presente  delibera  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua pubblicazione sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it.   La  presente  delibera  e'  altresi'  pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 28 marzo 2019 
                        Il Presidente: Cardani 
                    Il Commissario relatore: Nicita 
                   Il Segretario generale: Capecchi      |  
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