Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2019
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare:
all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica;
all'art. 183, comma 6, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture;
all'art. 195, le strutture sanitarie interforze, le quali sono deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale;
all'art. 195-bis, gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6, lettera b), dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede:
all'art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare;
all'art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare, che riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 17 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni
erogate da parte delle strutture militari

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, le strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in conformita' con le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015.
2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Ministero della difesa rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2019

Il Ministro: Tria