| Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 22 marzo 2019 |  
| Individuazione di ulteriori soggetti  tenuti  alla  trasmissione,  al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese  sanitarie  e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.  |  
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                              IL MINISTRO                     DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e  successive modificazioni,  concernente   la   semplificazione   fiscale   e   la dichiarazione dei redditi precompilata;   Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede  che  a  decorrere  dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle  entrate,  utilizzando  le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1, lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che puo' essere accettata o modificata;   Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;   Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del 2014,  in  base  al  quale,  ai   fini   della   elaborazione   della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie  locali,  le  aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle  prestazioni  di   assistenza   protesica   e   di   assistenza integrativa,  gli  altri  presidi   e   strutture   accreditati   per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei  medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture  autorizzate  per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate  con  riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal  1° gennaio 2016,  inviano  al  Sistema  tessera  sanitaria,  secondo  le modalita' previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 26 marzo 2008, attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive modificazioni,  i  dati  relativi  alle  prestazioni  sanitarie,   ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo  art.  3, comma 3, del citato decreto legislativo n.  175  del  2014,  ai  fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11 agosto 2015,  attuativo  del  citato  art.  3  comma  3  del  decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;   Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare:     all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica;     all'art. 183, comma 6,  i  rapporti  con  il  Servizio  sanitario nazionale  ed,  in  particolare,  le  categorie  destinatarie  e   le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture;     all'art. 195, le strutture sanitarie interforze,  le  quali  sono deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale;     all'art.  195-bis,  gli   istituti   di   medicina   aerospaziale dell'Aeronautica militare;   Visto il decreto 4 marzo 2015  del  Ministro  della  difesa  e  del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del 16  marzo  2015,   concernente   l'individuazione   delle   categorie destinatarie  e  delle  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalle strutture sanitarie militari, attuativo  del  comma  6,  lettera  b), dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede:       all'art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare;       all'art.  2,  le  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalla sanita'  militare,  che  riguardano  le  prestazioni  diagnostiche  e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e  di  ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche  ritenute  di  peculiare interesse dall'amministrazione della difesa;   Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle spese sanitarie;   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, reso in data 17 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Trasmissione  telematica  delle  spese  sanitarie  per   prestazioni               erogate da parte delle strutture militari 
   1. Ai fini  della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi precompilata  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  le  strutture sanitarie militari di cui all'art.  183,  comma  6,  e  di  cui  agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, inviano al Sistema tessera sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie sostenute presso  le  medesime  strutture  dalle  persone  fisiche  a partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia'  previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n. 175.      |  
|   |                                 Art. 2 
                 Modalita' di trasmissione telematica 
   1. Le specifiche tecniche e le modalita'  operative  relative  alla trasmissione telematica dei dati  di  cui  all'art.  1  del  presente decreto sono stabilite con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in conformita' con le modalita' previste dal  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015.   2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento  del  direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  garante  per  la protezione dei dati personali.   3. Per le finalita' di cui all'art. 1,  entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Ministero della difesa rende  disponibili  al  Sistema  tessera  sanitaria  gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del presente decreto.     |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 22 marzo 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
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