| Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 3 gennaio 2019 |  
| Finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  di   edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI  2015.  (Decreto  n. 2).  |  
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     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);   Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta' pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa' Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;   Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;   Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;   Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;   Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico  o,  se  questi manchi, dal direttore dei lavori;   Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme, rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia scolastica;   Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);   Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione vigente;   Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;   Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma 1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota capitale e quota interessi, ove disponibile;   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi finanziamenti;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma 160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del 2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani di cui all'art. 11, comma 4-bis,  del  il  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita', e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;   Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104  del  2013 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015);   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti  dall'utilizzo  dei  contributi   trentennali   autorizzati dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  riportando  per ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;   Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875 del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1° settembre 2015, n. 640 con il quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e' stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale 2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23 gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti sopra richiamati;   Visto   in   particolare   l'art.   1   del   sopracitato   decreto interministeriale n. 640 del  2015,  con  il  quale  tra  l'altro  si stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte integrante e sostanziale del  predetto  decreto,  in  relazione  alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi, sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;   Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  640 del 2015 si stabilisce che il contratto  di  mutuo  da  stipulare  da parte di ogni singola regione deve essere  sottoposto  al  preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati autorizzati per alcune regioni  ulteriori  interventi  a  valere  sul mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione 2015-2017;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n. 216 del 2018;   Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5 aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa pluriennale: limiti di impegno;   Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28 giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);   Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 giugno 2006, recante definizione dei criteri  di  carattere  generale per il coordinamento dell'azione amministrativa  del  Governo  intesi all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza pubblica per l'anno 2006;   Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio 2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di contributi pluriennali;   Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza pubblica);   Vista la nota del 12 novembre 2015, prot.  DT86895,  del  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  -  Direzione VI con la quale e' stato reso il preventivo nulla osta  sullo  schema del contratto di mutuo e comunicato il limite massimo  del  tasso  si interesse applicabile al presente finanziamento  ai  sensi  dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;   Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e' stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale n. 640 del 2015, sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  n.  160  del  2015  sono   state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili  in termini  di  volume  di  investimento,  derivanti  dall'utilizzo  dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n. 104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce  il  limite  di  spesa  a carico del bilancio dello Stato;   Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno  proceduto alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;   Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017;   Considerato che il termine per l'ultima erogazione  fissato  al  31 dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018,  in  virtu'  di espresso nulla osta del Ministero dell'economia e della  finanze  con nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880;   Dato  atto  che  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce  che in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e riassegnate dallo stesso prioritariamente  agli  interventi  presenti nei piani delle regioni;   Considerato che la riassegnazione di tali  economie  deve  avvenire con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   Considerato  che  l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del   richiamato decreto-legge  n.  86  del  2018  ha   modificato   l'art.   10   del decreto-legge n. 104 del 2013, eliminando di fatto il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  dall'attuazione   della   presente procedura e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma  5,  del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora adottato di intesa  con  il  solo  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;   Dato atto che sono attualmente ancora in  corso  alcuni  interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n.  640  del 2015 e  con  il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 968 del 2015;   Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e dell'avvenuta   conclusione   dei   lavori   sono   state    maturate significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare ulteriori  interventi   presenti   nella   programmazione   triennale nazionale 2015-2017;   Dato atto che in virtu' di tale esigenza, con nota  del  22  giugno 2018, prot. n. 20484, e' stato chiesto al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Ragioneria  generale  dello Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani  delle  erogazioni con allungamento degli stessi all'anno 2020;   Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver  nulla da osservare in merito alla richiesta formulata;   Considerato  che  tutte  le  regioni   hanno   proceduto   ad   una ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e hanno comunicato al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca la  quantificazione  delle  economie  maturate  derivanti  da revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali  e di stanziamento;   Dato atto che con decreto del direttore  della  Direzione  generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  31 ottobre 2018 n. 663 sono state accertate le  economie  complessive  a disposizione di ogni  regione,  maturate  sugli  importi  mutuati,  a valere sui contributi pluriennali di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015,  n.  640  come  di seguito determinate: 
         =====================================================        |       Regione       |          Economie           |        +=====================+=============================+        |Abruzzo              |               € 5.798.947,38|        +---------------------+-----------------------------+        |Basilicata           |               € 3.915.405,85|        +---------------------+-----------------------------+        |Calabria             |               € 8.301.234,25|        +---------------------+-----------------------------+        |Campania             |              € 16.283.814,22|        +---------------------+-----------------------------+        |Emilia Romagna       |              € 11.041.721,03|        +---------------------+-----------------------------+        |Friuli Venezia Giulia|               € 3.103.357,08|        +---------------------+-----------------------------+        |Lazio                |              € 11.367.449,11|        +---------------------+-----------------------------+        |Liguria              |               € 8.085.048,20|        +---------------------+-----------------------------+        |Lombardia            |              € 29.159.498,83|        +---------------------+-----------------------------+        |Marche               |               € 5.585.240,79|        +---------------------+-----------------------------+        |Molise               |                 € 726.569,47|        +---------------------+-----------------------------+        |Piemonte             |              € 11.167.041,38|        +---------------------+-----------------------------+        |Puglia               |               € 9.143.991,01|        +---------------------+-----------------------------+        |Sardegna             |               € 5.827.056,77|        +---------------------+-----------------------------+        |Sicilia              |              € 14.150.595,26|        +---------------------+-----------------------------+        |Toscana              |               € 9.381.457,78|        +---------------------+-----------------------------+        |Umbria               |               € 4.834.283,83|        +---------------------+-----------------------------+        |Veneto               |              € 12.943.039,76|        +---------------------+-----------------------------+        |Valle d'Aosta        |               € 6.651.473,00|        +---------------------+-----------------------------+        |Totale               |             € 177.476.225,00|        +---------------------+-----------------------------+
   Considerato che  a  seguito  del  predetto  accertamento  tutte  le regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da  ammettere a finanziamento rientranti nel piano 2017;   Dato atto che alcune regioni hanno proceduto  alla  modifica  della programmazione  con  riferimento  ai  piani  per  l'annualita'   2017 integrando  gli  stessi  con  ulteriori  interventi  da  ammettere  a finanziamento;   Considerato che le predette economie sono  maturate  sugli  importi mutuati a  valere  sui  contributi  pluriennali  di  cui  al  decreto interministeriale n. 640  del  2015,  i  cui  oneri  di  ammortamento gravano sul cap. 7106 del  bilancio  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Ritenuto quindi, possibile alla luce  del  monitoraggio  effettuato dalle regioni autorizzare l'avvio e  il  completamento  di  ulteriori interventi di messa in sicurezza  di  edifici  scolastici  rientranti nell'ambito della programmazione nazionale  in  materia  di  edilizia scolastica;   Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. 24903, con cui  l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha  trasmesso le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nelle quali e' specificato che non ci  sono  osservazioni  sul presente decreto, una volta recepite le modifiche e  le  integrazioni proposte; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Autorizzazione interventi a valere                       sulle economie accertate 
   1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma         complessiva         di         €         177.476.225,00 (centosettantasettemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventicin que/00),  corrispondente  al  volume   delle   economie   complessive accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula  dei  mutui di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1° settembre  2015,  n.  640,  e'  assegnata  in  misura   pari   ad   € 172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da  A ad U, che costituiscono parte integrante e sostanziale  del  presente decreto, per gli interventi ivi indicati di  messa  in  sicurezza  di edifici scolastici.   2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e  integrano quelli  approvati   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.   3. Gli enti locali di cui agli allegati elenchi  da  A  ad  U  sono autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi  di  messa  in sicurezza degli edifici scolastici ivi  contenuti,  provvedendo  alla proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non  oltre il termine di 180 giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente decreto in Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  pena  la decadenza dal finanziamento.   4. Gli enti autorizzati con  il  presente  decreto  sono  tenuti  a completare e rendicontare i lavori entro e non oltre  il  15  ottobre 2020.   Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 3 gennaio 2019 
                                                 Il Ministro: Bussetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo  2019,  registrazione  n. 1-321 
                              __________   Avvertenza:     Il testo del decreto,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  e' consultabile sul sito web del MIUR al seguente link:       http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtm l      |  
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