| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 26 marzo 2019 |  
| Fondazioni  bancarie.   Misure   dell'accantonamento   alla   riserva obbligatoria  e  dell'accantonamento  patrimoniale  facoltativo   per l'esercizio 2018.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al  Governo per il riordino della disciplina civilistica  e  fiscale  degli  enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1  del  decreto  legislativo  20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;   Visto il decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  recante disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo  20  novembre  1990,  n. 356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;   Visto l'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni e'  attribuita al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto l'art. 8, comma 1, lettera  c)  del  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e' determinata dall'Autorita' di vigilanza;   Visto l'art. 8, comma 1, lettera  e)  del  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo' prevedere riserve facoltative;   Visto il provvedimento del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica del 19 aprile 2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96  del  26  aprile 2001, recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parte  delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28,  comma  5  del  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;   Visto l'art. 20-quater, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre  2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018, n. 136;   Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20  marzo  2008,  11  marzo 2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011, 26 marzo 2012, 25 marzo 2013, 15 aprile 2014, 20 marzo 2015, 8 marzo 2016, 10 febbraio 2017  e  del  9 marzo 2018 con i quali  l'Autorita'  di  vigilanza,  ai  sensi  delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le  misure  degli accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria  e   alla   riserva   per l'integrita' del patrimonio per gli esercizi 2001-2017;   Considerata   la    necessita'    di    determinare    la    misura dell'accantonamento alla  riserva  obbligatoria  per  l'esercizio  1° gennaio 2018-31 dicembre 2018;   Considerata  l'opportunita'   di   consentire   un   accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a  quello  obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrita'  del  patrimonio  e  di fissarne la misura massima ammessa;   Considerata l'opportunita' che, nei casi eccezionali in  cui  siano presenti    disavanzi    pregressi,    le    fondazioni     destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla  copertura  di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare  il patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Nella redazione del bilancio  d'esercizio  2018,  le  fondazioni bancarie osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento  del Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica del 19  aprile  2001,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'art. 20-quater, comma  1  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.   2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al provvedimento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della programmazione economica del 19 aprile 2001.   3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di  cui  all'art.  8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153, e' determinato, per l'esercizio 2018,  nella  misura  del  venti  per cento   dell'avanzo   dell'esercizio,   al    netto    dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.   4. Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio,  le fondazioni bancarie possono effettuare, per  il  medesimo  esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla  riserva  per  l'integrita' del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale  destinazione  di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.     |  
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   1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi  pregressi, e fatte salve le valutazioni  dell'Autorita'  di  vigilanza  previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo  dell'esercizio  e' destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.   2. Le fondazioni bancarie possono,  con  atto  motivato  comunicato all'Autorita' di vigilanza, incrementare la  percentuale  di  cui  al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il  patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale.   3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se  i  disavanzi  pregressi  non  sono  stati  integralmente coperti.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 marzo 2019 
                              Il direttore generale del Tesoro: Rivera     |  
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